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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Della confermazione o sia cresima.

Nel can. 1. si dice: Si quis dixerit confirmationem baptizatorum otiosam caeremoniam esse et non potius verum et proprium sacramentum, aut olim nihil aliud fuisse quam catechesim quamdam qua adolescentiae proximi fidei suae rationem coram ecclesia exponebant, anathema sit.

2. Nel can. 2.: Si quis dixerit iniurios esse Spiritui sancto eos qui sacro confirmationis chrismati virtutem aliquam tribuunt, anathema sit.

3. Nel can. 3: Si quis dixerit sanctae confirmationis ordinarium ministrum non esse solum episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.


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4. Si noti sovra la parola ordinarium, che fu aggiunta nel riferito canone, che alcuni voleano doversi tralasciare il suddetto articolo, poiché dal concilio fiorentino si ha che i pontefici qualche volta han dispensato ai semplici preti il poter confermare col crisma consacrato dal vescovo. Abbiamo di più che s. Gregorio1 , scrisse al vescovo di Cagliari ch'esso concedea ciò ai sacerdoti in quei luoghi ove non v'erano vescovi. All'incontro il Nobil vescovo d'Acci, parlando dell'autorità del fiorentino, opponea che ivi si riferisce il fatto, ma non si definisce l'articolo; ed egli tenea che i ministri de' sacramenti deputati da Cristo non poteano mutarsi. Questa sentenza fu ancora di Durando, di Maggiore ed anche di Adriano VI. Ma Adriano tenne questa sentenza prima d'esser papa; poiché, essendo papa, prima dispensò co' francescani nelle Indie, e tal privilegio si conserva nel convento di s. Francesco in Siviglia. Ed un simile privilegio fu concesso ancora a' frati minori da Giovanni XXII, da Nicola IV, da Eugenio IV e Leone X ed ultimamente da Benedetto XIV nella bolla che comincia Eo quamvis tempore, data ai 4 di maggio del 1745.

5. Il Soave in ciò va discreditando il concilio, dicendo che parea cosa strana il fondarsi in un'epistola di s. Gregorio. Dunque, dice il Soave, se mai questa lettera si fosse perduta, ecco che la chiesa avrebbe giudicato l'opposto. Ma si risponde che a quell'atto di s. Gregorio si conforma così l'uso susseguente come antecedente, praticato già prima nella chiesa orientale, dove i preti dopo il battesimo seguitano a confermare gl'infanti, come ne fa menzione Pietro Arcudio nel libro 2 della sua Concordia. osta quel che replica il Soave, che per seicento anni sino al tempo di s. Gregorio nei libri non si era di ciò mai fatta menzione. Perché primieramente ben si trova averne fatta menzione così l'autore antico del libro delle questioni dell'uno e dell'altro testamento, quaest. 101, ascritte a s. Agostino, come l'altro antico scrittore de' comentarj attribuiti a s. Ambrogio sovra l'epistola di s. Paolo agli Efesj nel capo 4. Inoltre si risponde che ne' primi tempi più cose non si scriveano, ma si comunicavano per tradizione a' successori; e perciò gli eretici, negando le tradizioni, han negato più dogmi di fede. Né dee supporsi che s. Gregorio, uomodotto, in ciò dispensasse senza bastante documento di scrittura o di tradizione. Posto ciò, il concilio prudentemente aggiunse al sopraddetto canone la parola ordinarium, già prima dal concilio fiorentino parimente adottata.

6. Sicché costantemente si è osservato nella chiesa occidentale che da' soli vescovi si amministrasse questo sacramento della cresima. Anticamente cresimavano anche i corepiscopi; ma s'intende di quei corepiscopi ch'erano consacrati veri vescovi, poiché gli altri non erano che semplici sacerdoti. Si trova ancora concesso da' pontefici il privilegio di cresimare ad alcuni abati, come all'abate di Montecassino ed altri. Del resto Innocenzo I. nell'epistola a Decenzio espressamente proibì a' sacerdoti il cresimare anche i fanciulli: Intorno al consegnare i fanciulli è manifesto che ad altri non è lecito che al vescovo. Così anche prescrisse Gelasio papa2 . E così fu ordinato ancora dal concilio di Costanza nella condanna dell'articolo 20 di Wicleffo e dal concilio di Firenze e finalmente dal tridentino nel can. 3. riferito di sopra. E se mai si legge avere i sacerdoti data l'unzione, ciò dee intendersi dell'unzione estrema o dell'unzione verticale o di quella che prima davasi agli eretici convertiti. Solamente si ammette che più volte a' sacerdoti è stato concesso l'esser ministri straordinarj della cresima, come si è detto di sopra de' sacerdoti di Sardegna, e come ancora si sa dei missionarj francescani per concessione di Adriano II.; e Benedetto XIV concesse lo stesso privilegio al custode di terra santa. Ma ciò solamente è permesso per dispensa particolare del papa; altrimenti la cresima non solo sarebbe illecita, ma anche invalida, come scrive Benedetto XIV3 . In oriente non però anche prima dell'eresia di Nestorio s'introdusse l'usanza che i sacerdoti cresimassero. Questa usanza cominciò in Alessandria di Egitto, e poi si è diffusa nelle altre chiese orientali sino a' tempi presenti, e finalmente fu approvata da tre pontefici, Leone X, Clemente VII ed Alessandro VIII, i quali dichiararono che non s'inquietassero i greci nella pratica di questo lor rito. Onde si crede che in ciò i papi han voluto dispensare per non veder divisa dalla chiesa romana la greca, mentre è noto quanto i greci sian tenaci de' loro riti.

7. Giova qui aggiungere altre notizie circa questo sacramento della cresima. Per quel che si legge, non si sa esservi stati altri, prima de' luterani e calvinisti, che abbian negato questo sacramento. Ma


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del medesimo ne abbiamo un lume troppo chiaro negli atti degli apostoli, 8, 14, dove si ha che s. Pietro e s. Giovanni furono mandati a conferire lo Spirito santo (cioè questo sacramento) ai samaritani che già dal diacono Filippo erano stati battezzati. E poi perseverantemente da' vescovi nella chiesa è stata amministrata la cresima sin dal tempo degli apostoli. Quelli che sono nella chiesa battezzati, scrive s. Cipriano, epist. 13, si presentano a' prelati della chiesa, affinché colla nostra preghiera e coll'imposizione delle mani ricevano lo Spirito sancto e si perfezionino col sigillo del Signore. Così anche scrisse Tertulliano, de baptismo, cap. 7: Sortiti che siamo dal battesimo sacrato, siamo uniti coll'olio benedetto. Di poi c'impongono le mani per la benedizione, invocando lo Spirito santo. Lo stesso scrissero s. Girolamo, s. Ilario, s. Agostino ed altri. E lo stesso apparisce dal sacramentario di s. Gregorio, pubblicato dal p. Menard, e da' manoscritti del segretario di Gelasio papa, che fu più di novecento anni sono.

8. In quanto alla materia della cresima è certo che si richiede il balsamo de necessitate praecepti; se poi si richieda anche de necessitate sacramenti, lo negano probabilmente Soto, Navarro, Giovenino, il continuatore di Tournely ed altri, ricavandolo dal cap. pastoralis, de sacram. non iter., ove Innocenzo III. interrogato se era valida una cresima data col solo olio, rispose: Nihil esse reiterandum, sed caute supplendum quod incaute fuerit praetermissum. Nondimeno più comunemente l'affermano il Bellarmino, Gonet, Petrocorese, Concina ed altri con s. Tomaso1 , e col catechismo romano n. 7. E si prova dal concilio di Firenze, ove fu espresso che la materia della cresima era il crisma confectum ex oleo et balsamo. Ed al testo opposto si risponde colla glossa che intanto ivi si disse nihil reiterandum, perché non dicitur iteratum quod prius actum non fuit. La quale risposta non finisce di persuadere; onde la prima opinione non lascia di essere abbastanza probabile, come dice il p. Ferrari2 , con un decreto della sacra congr. del concilio. Essendo però che la cresima senza il balsamo almeno è dubbia, ella dee almeno ripetersi sotto condizione. I greci poi, oltre del balsamo, vi aggiungono da quaranta altre specie di aromi e di profumi. Per tutto il IV secolo non si legge che vi fosse giorno determinato a fare il crisma; ma nel V secolo s'introdusse il farlo nel giovedì santo; e così poi rimase stabilito, come si legge nel sacramentario di Gelasio, e gli stessi presenti rituali de' greci assegnano lo stesso giorno. Scrive il cardinal Lambertini nel trattato delle feste3 , che anticamente nel giovedì santo diceansi tre messe: nella prima si riconciliavano i penitenti, nella seconda si faceva il crisma, e la terza diceasi per la solennità. In Grecia il crisma faceasi da' soli patriarchi, ma in occidente si fa da ogni vescovo nella propria diocesi, assistito da dodici sacerdoti, da sette diaconi e da sette suddiaconi, come dichiarò Innocenzo III. e come già si usa al presente; perché tal era il numero anticamente de' ministri i quali formavano il collegio che serviva al vescovo nella cattedrale per utile di tutta la diocesi. La benedizione dell'olio de' catecumeni e degl'infermi è più antica di quella del crisma; ma poi queste tre benedizioni per maggior comodo si sono unite nello stesso tempo. Nell'ordine romano si legge che la cresima davasi nella chiesa o nella sagrestia.

9. La forma della cresima almeno dal secolo XII. nella chiesa latina è questa: N., signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Ma prima la forma era diversa: nell'ordine romano verso il secolo VIII. la forma era più breve, cioè: Confirmo te in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amalario4 fa menzione di un'altra forma più breve, con cui solo diceasi: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. In Inghilterra all'incontro si tralasciava l'invocazione della santissima Trinità: nel pontificale di Elberto vescovo di Yorch, il quale vivea circa la metà del secolo VIII. questa era la forma: Ricevete il segno della santa croce col crisma della salute in Gesù Cristo Signor nostro per la vita eterna, amen. Nel sacramentario di Gelasio, segnandosi la fronte, si diceva: Il segno della croce per la vita eterna, amen. E ciò era poi delle chiese orientali, come prescrisse il concilio I. costantinopolitano, ungendosi la fronte, è questa: Signaculum doni Spiritus sancti. E il vescovo unge col crisma non solo la fronte, ma gli occhi, le orecchie, la bocca ec., dicendo più orazioni. Altre chiese, non però orientali, aveano diverse forme.

10. Anticamente sino al secolo XIII. al battesimo si univa immediatamente la cresima sempre che il vescovo battezzava o gli adulti o i fanciulli. E ciò anche al


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presente si pratica nelle chiese orientali, come rapporta il p. Chalon, cap. 3., benché non si prova esser quest'uso universale. Il catechismo romano dice, parlando de' fanciulli, che non si dia loro, se non hanno dodici anni o almeno sette; scrive non però Benedetto XIV.1 , che in pericolo di morte, o quando il vescovo dovesse star lontano per molto tempo, ben può darsi a' fanciulli la cresima prima di tale età.

11. Scrive il p. Chalon2 , che nella chiesa greca non si legge che nel conferirsi la cresima l'imposizione delle mani del vescovo si facesse separatamente dall'unzione del crisma secondo la sentenza de' teologi, che insegnano che nella crismazione ben vi è l'imposizione delle mani. In quanto poi alla chiesa latina, dice che tutti gli autori latini e tutti i sacramentarj e rituali prescrivono l'unzione della fronte nel sacramento della confermazione, accompagnata colle parole, le quali teneansi segnate, come scrisse Innocenzo I.

12. Non voglio qui tralasciare di esporre la gran questione che vi è circa la materia e forma della cresima, della quale già ne ho scritto a lungo nella mia morale; qui la restringerò quanto posso. Vi sono diverse sentenze, ma le più comunemente agitate sono due. La prima vuole che in questo sacramento sianvi due materie e due forme parziali: la prima materia sia quella imposizione che fa il vescovo a principio quando stende le mani verso i cresimandi, e la forma sia l'orazione che allora pronunzia: la seconda materia parziale sia poi l'unzione del crisma che si fa dal vescovo nella fronte del cresimando colla seconda forma: Signo te signo crucis etc. Questa sentenza è tenuta da Merbesio, Giovenino, Habert, Genetto, Du-Hamel ecc., e il Tournely la stima probabile.

13. La seconda sentenza, la quale sembra quasi comune, è seguita da s. Tomaso3 , e nella lezione I del cap. 6. ep. 4. ad hebr. (ove dice che la materia è quella imposizione di mani la quale è accompagnata dall'unzione) e da innumerabili altri, come da s. Bonaventura, da Estio, dal Waldense, Cabassuzio, s. Antonino, Bellarmino, Silvio (che giunge a dire esser di fede che la sola crismazione è la materia); di più dal p. Gianlorenzo Berti4 , ove fortemente ed a lungo difende come certa; di più da Scoto, Gonet, Collet, dal continuatore di Tournely, dal Petrocorese, da Soto, Frasseu, Antoine e da altri molti con Pietro Demarc a presso il Witasse, il quale asserisce che questa sentenza è abbracciata da tutti i tomisti e scotisti; col catechismo romano al §. 7, ove si dice che il crisma dell'olio e balsamo è la sola materia della cresima, e poi si soggiunge: Quod autem ea sit huius sacramenti materia, tum sancta ecclesia et concilia perpetuo docuerunt, tum a quampluribus ss. patribus traditum est. Questa sentenza noi difendiamo come moralmente certa, secondo dice il Bellarmino e come apparisce dalle prove che ne addurremo.

14. Non si dubita che per la cresima si richiede così l'unzione del crisma come l'imposizione delle mani; ma dee intendersi di quella imposizione che va unita coll'unzione, come si ha dalla dichiarazione d'Innocenzo III. nel can. unic. de sacr. unct., §. Per frontis, ove il pontefice scrisse: Per frontis chrismationem manus impositio designatur, quae alio nomine dicitur confirmatio; quia per eam Spiritus sanctus ad augmentum datur et robur. La parola designatur non dee già intendersi come dicesse significatur aut figuratur, ma come dicesse signatur, assignatur aut habetur confirmatio; e ciò chiaramente si prova dalle parole immediatamente ivi seguenti: Unde, cum caeteras unctiones simplex sacerdos valeat exhibere, hanc nonnisi summus sacerdos, idest episcopus, debet conferre: quia de solis apostolis legitur (quorum vicarii sunt episcopi) quod per manus impositionem Spiritum sanctum dabant. E qui dal pontefice si riferiscono le parole degli atti degli apostoli5 , ove narrasi che s. Pietro e s. Giovanni cresimarono i samaritani, già prima battezzati, con imporre le mani sovra di loro: Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum sanctum. Dopo le quali parole il pontefice immediatamente soggiunge: Cuius adventus per unctionis ministerium designatur. Dicendo dunque Innocenzo che in tanto i soli vescovi possono dar l'unzione, in quanto i soli apostoli imponean le mani, dice per conseguenza che quella imposizione era la stessa per l'unzione, che ora è l'unzione per l'imposizione. Sicché i vescovi con dar l'unzione ora fanno lo stesso che faceano gli apostoli con imporre le mani: se non vogliamo dire che gli apostoli avessero mutata la materia della cresima, il che non può dirsi, come ben nota il Bellarmino,


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poiché le materie e forme de' sacramenti solo da Cristo poteano essere instituite, né da altri possono mutarsi.

15. Ciò si conferma da un altro canone più chiaro dello stesso Innocenzo III. che si ha nel capo 4. Quanto, de consuetud., ove si dice: Ut est sacramentum confirmationis, quod, chrismando renatos, soli debent episcopi per manus impositionem conferre. Nota chrismando... per manus impositionem; dunque impor le mani col crisma è lo stesso che cresimare. Ciò si conferma ancora dalla professione di fede dell'imperator Paleologo, che si legge nella sua lettera mandata a Gregorio X. e che fu riferita ed approvata nel concilio lugdunese II., ove si diceva: Aliud est sacramentum confirmationis, quod per manuum impositionem episcopi conferunt chrismandis renatis.

16. Si aggiunge a tutto ciò la dichiarazione fatta da Eugenio IV. nel concilio fiorentino, dallo stesso concilio approvata, ove si disse: Secundum sacramentum est confirmatio, cuius materia est chrisma confectum ex oleo et balsamo... per episcopum benedicto. Forma autem est: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Onde, secondo questa definizione, dicono più autori esser di fede che l'unica materia della cresima è l'unzione che si fa dal vescovo, e l'unica forma son le parole ivi annesse. Si aggiunge la dichiarazione fatta da Benedetto XIV. nella sua lettera enciclica agli arcivescovi e vescovi del rito greco, posta nel tomo 4 del suo bollario al num. 54, pag. 225; ove nel § 51. parlando il papa delle due sentenze mentovate di sopra, dice primieramente: Unicuique licet sequi partem quae placuerit; cioè esser lecito seguir la prima sentenza delle due materie e forme parziali ch'è più sicura, ed esser lecito ancora seguir la nostra seconda sentenza, che l'unzione per mano del vescovo è l'unica materia, e le parole ivi annesse esser l'unica forma. Ma inoltre nel §. 52 dichiara espressamente esser fuori di controversia che ben si conferisce la cresima sempre che si adopera l'unzione colla forma che allora proferisce il ministro: Est extra controversiam, in ecclesia latina (e lo stesso avea già dichiarato della chiesa greca) confirmationis sacramentum conferri, adhibito sacro chrismate oleo olivarum balsamo commixto, ductoque signo crucis per ministrum in fronte suscipientis dum idem minister formae verba profert.

17. Si avverta qui che lo stesso Benedetto XIV. nella bolla Etsi pastoralis, n. 57. t. I. bull. §. 3. n. 4., dichiarò che coloro i quali ricusano o trascurano, potendo, di prendere la cresima stando tra' greci, debbono ammonirsi da' loro vescovi del peccato grave che essi commettono: Monendi sunt ab ordinariis locorum eos gravis peccati reatu teneri, si, cum possint, ad confirmationem accedere renuunt ac negligunt. E lo stesso certamente dee dirsi di coloro che stanno tra' latini.




1 - L. 4. epist. 26.

2 - Ep. 12. c. 6.

3 - De synod. l. 7. c. 7.

1 - 3. p. q. 72. a. 2.

2 - Bibl. v. confirmatio, n. 10.

3 - Part. 1. p. 257.

4 - L. de div. offic. c. 27.

1 - De synod. l. 7. c. 10.

2 - C. 10.

3 - 3. p. q. 72. a. 2.

4 - De theol. disc. t. 7. de confirm. c. 4.

5 - Cap. 8. vers. 17.




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