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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Cap. V. Della confessione.

48. Nel capo V. si tratta della confessione, e si dice aver sempre inteso la chiesa che nell'istituzione di questo sacramento sia stata istituita da Dio anche l'intiera confessione de' peccati mentre Gesù Cristo a questo fine lasciò i sacerdoti per suoi vicarj, acciocché essi, come giudici, rimettessero o ritenessero i peccati; poiché in tal giudizio non avrebbero potuto dar l'assoluzione o negarla a' penitentiprescriver la soddisfazione senza prima conoscer distintamente i loro peccati. Che perciò son tenuti i cristiani a confessar le colpe che ritrovano nelle loro coscienze, benché occulte, con tutte le circostanze che mutano specie. Le colpe veniali all'incontro benché lodevolmente si confessino, posso però tacersi e cancellarsi con altri mezzi. Disse di più il concilio non esser vietata già la confessione pubblica, ma non esser comandata, siccome è comandata la segreta; e disse errare chi dice esser la confessione invenzione del concilio lateranese: il quale non già comandò la confessione, ma solo ingiunse che ella si praticasse da ciascun fedele almeno una volta l'anno nel tempo di quaresima mai come si pratica. Ecco le parole del concilio: Ex institutione sacramenti poenitentiae, iam explicata, universa ecclesia semper intellexit institutam etiam esse a Domino integram peccatorum confessionem, et omnibus post baptismum lapsis iure divino necessariam existere: quid D. N. Iesus Christus e terris ascensurus ad coelos sacerdotes sui ipsius vicarios reliquit, tamquam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur in quae Christi fideles ceciderint; qui, pro potestate clavium, remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronuncient. Constat enim sacerdotes iudicium hoc incognita causa exercere non potuisse, neque aequitatem quidem illos in poenis iniungendis servare potuisse, si in genere dumtaxat, et non potius in specie ac sigillatim sua ipsi peccata declarassent. Ex his colligitur oportere a poenitente omnia peccata mortalia, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habet, in confessione recenseri, etiamsi ocultissima illa, sint et tantum adversus duo ultima decalogi praecepta commissa quae nonnunquam animum gravius sauciant et periculosiora sunt iis quae in manifesto admittuntur: nam venialia, quibus a gratia Dei non excludimur et in quae frequentius labimur, quamquam recte et utiliter citraque omnem praesumptionem in confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen citra culpam multisque aliis remediis expiari possunt. Verum, cum universa mortalia peccata, etiam cogitationis, homines irae filios et Dei inimicos reddant, necesse est omnium etiam veniam cum aperta et verecunda confessione a Deo quaerere. Itaque, dum omnia quae memoriae occurrunt peccata Christi fideles confiteri student, procul dubio omnia divinae misericordiae ignoscenda exponunt: qui vero secus faciunt et scienter aliqua retinent, nihil divinae bonitati per sacerdotem remittendum proponunt. Quod ignorat, medicina non curat. Colligitur praeterea etiam eas circumstantias in confessione explicandas esse quae speciem peccati mutant: quod sine illis peccata ipsa neque a poenitentibus integre exponantur nec iudicibus innotescant,


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et fieri nequeat ut de gravitate criminum recte censere possint, et poenam quam oportet pro illis poenitentibus imponere: unde alienum a ratione est docere circumstantias has ab hominibus otiosis excogitatas fuisse, aut unam tantum circumstantiam confitendam esse, nempe peccasse in fratrem. Sed et impium est confessionem, quae hac ratione fieri praecipitur, impossibilem dicere, aut carnificinam illam conscientiarum appellare: constat enim nihil aliud in ecclesia a poenitentibus exigi quam ut, postquam quisque diligentius se excusserit et conscientiae suae sinus omnes et latebras exploraverit, ea peccata confitentur quibus se Dominum et deum suum mortaliter offendisse meminerit; reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa esse intelliguntur, pro quibus fideliter cum propheta dicimus: Ab occultis meis munda me, Domine. Ipsa vero huiusmodi confessionis difficultas ac peccata detegendi verecundia gravis quidem videri possit, nisi tot tantisque commodis et consolationibus levaretur quae omnibus digne ad hoc sacramentum accedentibus per absolutionem certissime conferuntur. Ceterum, quoad modum confitendi secreto apud solum sacerdotem, etsi Christus non vetuerit quin aliquis, in vindictam suorum scelerum et sui humiliationem cum ob aliorum exemplum, tum ob ecclesiae offensae aedificationem, delicta sua publice confiteri possit, non est tamen hoc divino praecepto mandatum: nec satis consulte humana aliqua lege praeciperetur ut delicta, praesertim secreta, publica essent confessione aperienda. Unde cum a ss. et antiquissimis patribus magno unanimique consensu secreta confessio sacramentalis; quae ab initio ecclesia sancta usa est et modo etiam utitur, fuerit semper commendata, manifeste refellitur inanis eorum calumnia qui eam a divino mandato alienam et inventum humanum esse atque a patribus in concilio lateranensi congregatis initium habuisse, docere non verentur: neque enim per lateranense concilium ecclesia statuit ut Christi fideles confiterentur, quod iure divino necessarium et institutum esse intellexerat; sed ut praeceptum confessionis saltem semel in anno ab omnibus et singulis, cum ad annos discretionis pervenissent, impleretur: unde iam in universa ecclesia, cum ingenti animarum fidelium fructu, observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo et maxime acceptabili tempore quadragesimae; quem morem haec sancta synodus maxime probat et amplectitur, tamquam pium vel merito retinendum.

49. Si aggiunge al detto cap. 5 il can. 6, ove si dice: Si quis negaverit confessionem sacramentalem vel institutam vel ad salutem necessariam esse iure divino; aut dixerit modum secrete confitendi soli sacerdoti, quem ecclesia catholica ab initio semper observavit et observat, alienum esse ab institutione et mandato Christi et inventum esse humanum, anathema sit.

50. S'appartiene anche il can. 7, dove si dice: Si quis dixerit in sacramento poenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse iure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione habeatur, etiam occulta et quae sunt contra duo ultima decalogi praecepta, et circumstantias quae peccati speciem mutant; sed eam confessionem tantum esse utilem ad erudiendum et consolandum poenitentem, et olim observatam fuisse tantum ad satisfactionem canonicam imponendam; aut dixerit eos qui omnia peccata confiteri student nihil relinquere velle divinae misericordiae ignoscendum; aut demum non licere confiteri peccata venialia, anathema sit.

51. Dicono alcuni che i novaziani, i montanisti e i wicleffisti abbian negato il sacramento della penitenza; ma non è vero: questi negarono solamente che la chiesa abbia la facoltà sovra alcuni peccati troppo enormi, ma non già sugli ordinarj. Il capo non però di questa eresia fu l'empio Montano, il quale, per non aver potuto avere un vescovado, cominciò a delirare verso l'anno 171. ed a fare il profeta. Si adattò in ciò per compagne due donne, Priscilla e Massimilla, che anche profetavano. Ebbe molti seguaci, ma fu condannato da due concilj: dicea che la chiesa può rimettere i peccati leggieri, ma non i grandi; così scrive Tertulliano1 , dopo essersi fatto seguace di Montano, che per opera di Novato fu eletto papa da tre vescovi e fu il primo antipapa.

52. Giovanni Wicleffo poi disse che tal potestà non si fonda ne' sacri libri, ma che sia stata data a' sacerdoti dal papa nel concilio lateranese; e lo stesso disse Erasmo roterodamo2 . I calvinisti affatto hanno tolta di mazzo la confessione dal


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numero de' sacramenti. I luterani anche l'han tolta, ma non in tutto. Del resto Lutero, parlando della confessione, mutò mille opinioni, ma finalmente negli articoli smalcaldici disse che la confessione de' peccati è utile ma non necessaria, perché basta che si faccia a Dio; e tanto meno disse esser necessario che si spieghi il numero dei peccati gravi: e Melantone nella sua confessione augustana scrisse lo stesso. Calvino1 , non dubita che la confessione sia di legge divina e che l'uso di quella è stato antichissimo, ma dice che all'incontro facilmente può provarsi che tal uso anticamente sia stato libero, non già di obbligo. Kemnizio dice che basta confessarsi in generale di tutti i peccati senza obbligo di spiegarli.

53. Ma la necessità e l'obbligo della confessione de' peccati mortali stan ben dichiarati in quelle parole di s. Giovanni, 20, 23: Quorum remiseritis peccata, remittuntur etc. I contrarj per altro non negano darsi in tal luogo la potestà di rimettere e di ritenere i peccati, ma dicono ciò intendersi del ministero di predicare la remissione o la dannazione a' peccatori. Il ligare non però e lo sciogliere non significano dinunziare e dichiarare, ma imporre i legami e toglierli. E come possono togliersi, se prima non si conoscono dai giudici? per li quali sono riconosciuti i sacerdoti da' santi padri, come da s. Gio. Grisostomo2 , s. Gregorio nazianzeno3 , s. Ambrogio4 , s. Girolamo5 , s. Agostino6 , s. Innocenzo I.7 e s. Gregorio8 . Se il sacerdote non rimettesse i peccati assolvendoli, ma solo annunziando la divina promessa di rimetterli, i sordi e i destituti de' sensi non potrebbero essere assoluti; ma questi è certo che sono assoluti, come si ha dal concilio arausicano, cap. 12 e dal cartaginese IV. e da s. Agostino9 e da s. Leone10 . Di più, se l'assoluzione non fosse atto giudiziale, ma un semplice annunzio non sarebbe necessario il sacerdote, ma potrebbe farsi da ogni laico o donna ed anche da un infedele: e ciò non ripugnano gli eretici di concederlo; ma è contra il sentimento di tutti gli antichi e contra la consuetudine di tutte le chiese.

54. La necessità poi della confessione si prova da più scritture. Si prova per I. dal testo di s. Giovanni11 : Si confiteamur peccata nostra, fidelis est Deus ut remittat etc. Necessariamente questo testo dee intendersi della confessione sacramentale, mentre solo per questa vi è la promessa della remissione dei peccati: quorum remiseritis etc. Altrimenti, se per ogni confessione fatta a Dio i peccati si rimettessero, come potrebbe dirsi: quorum remiseritis etc.? E come potrebbero più i sacerdoti ritenere o legare, se il penitente, confessando a Dio le sue colpe, ne fosse da Dio stesso assoluto?

55. Si prova per 2. da quel che dicesi negli atti, 19, 18: Multique credentium veniebant confitentes et annuntiantes actus suos. Lutero spiega actus suos, cioè i miracoli che i fedeli faceano; ma tale spiegazione è ributtata dagli stessi eretici, poiché è affatto discorde dalle parole del testo. Kemnizio spiega che confessavano alcuni peccati, ma non tutti; e lo stesso dice Calvino: ma la spiegazione anche è impropria, actus suos, alcuni atti. Replica Calvino: Hoc semel legimus confessos esse; papae lex quotannis repeti debet. Ma non perché una volta ciò si legge, dobbiam credere che i fedeli non si fossero confessati altre volte.

56. Si prova per 3. col testo di s. Giacomo12 : Confitemini... alterutrum peccata vestra. Dice Calvino che ciò s'intende della confessione che dee far ciascuno al fratello, dopo averlo offeso, per averne il perdono; benché Calvino in altro luogo poi13 confessò che ciò spettava alla potestà delle chiavi. Melantone dice che ciò s'intende della confessione de' suoi difetti che alcuno fa ad un uomo spirituale, affinché l'istruisca e preghi per lui. Così l'intendono questi nuovi maestri: ma non l'intendono così i santi padri, che lo spiegano della confessione sacramentale che si fa ai sacerdoti; e giustamente, mentre s. Giacomo, dopo avere ordinato a' sacerdoti che ungessero gl'infermi coll'olio, acciocché fossero lor perdonati i peccati, immediatamente appresso dice quelle parole: Confitemini alterutrum etc. Onde s'intende che la confessione dovea farsi a' sacerdoti poco avanti nominati; altrimenti quel confitemini sarebbe stata una parola o inutile o almeno non connessa.

57. Ecco come parlano i santi padri della confessione sacramentale che si praticava sin da' primi secoli. S. Ireneo, del secolo II, riferisce che alcune donne si confessarono anche de' pensieri cattivi occulti avuti verso di un certo Marco eretico


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gnostico; Confessae sunt se inflammatas valde illum dilexisse1 . Dal che apparisce che sin d'allora si usava la confessione dei peccati occulti. Tertulliano dello stesso secolo II dice che l'esomologesi consiste nel confessare al Signore il proprio peccato acciocché colla confessione si ottenga la penitenza per placare Dio, e poi soggiunge: Presbyteris advolvi, et caris Dei adgeniculari2 . Sicché consiglia d'inginocchiarsi a' piedi de' sacerdoti; e poi esortava a non vergognarsi di farlo: Plerosque hoc opus ut publicationem sui suffugere, pudoris magis memores quam salutis3 . Origene anche dello stesso secolo, dopo aver proposti diversi modi con cui nella chiesa rimettonsi i peccati, aggiunge: “Vi è il settimo modo, quando il peccatore non si arrossisce di manifestare al sacerdote il suo peccato e chiede il rimedio:- cum non erubescit sacerdoti Domini indicare peccatum suum et quaerere medicinam4 . S. Basilio scrive: Ut vitia corporis aperiunt iis qui rationem qua ea curanda sunt teneant, eodem modo peccatorum confessio fieri debeat apud eos qui ea possint curare5 .

58. Di più s. Gregorio nisseno scrisse: Audacter ostende illi quae sunt reconditu animi arcana, tamquam occulta viscera6 . S. Ambrogio: Si vis iustificari, fatere delictum tuum; solvit enim criminum nexus verecunda confessio peccatorum7 . E Paolino autore della vita di s. Ambrogio riferisce che il santo, quotiescumque illi aliquis ob percipiendam poenitentiam lapsus suos confessus esset, ita flebat ut flere illum compelleret. S. Girolamo: Si quem serpens diabolus occulte momorderit, si vulnus suum magistro noluerit confiteri, magister prodesse non poterit... Quod ignorat, medicina non curat8 . S. Leone nell'anno 440 scrisse a' vescovi della Campagna Felice che voleano costringere i penitenti a dire in pubblico i loro peccati: Removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multi a poenitentiae remediis arceantur; sufficit enim illa confessio quae offertur sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit9 . A questi padri si aggiungono poi s. Cipriano10 , s. Atanagio11 , s. Ilario12 , s. Gio. Grisostomo13 ed altri. S. Agostino parlando sul testo di s. Giacomo: Confitemini alterutrum etc., 5, 16, scrive: Eges sacerdotis qui mediator sit apud Deum tuum salubri iudicio; alioquin responsum divinum quomodo consummaretur: Confitemini alterutrum peccata vestra? Ed in altro luogo14 scrive contra di dice: Basta ch'io mi penta nel cuore, Iddio mi perdona: Nemo sibi dicat: novit Deus, qui mihi ignoscit, quid in corde ago. Ergo sine causa sunt claves datae ecclesiae Dei. Di più s. Bernardo15 spiegando quel confitemini alterutrum, dice: Nempe homines hominibus, qui potestatem absolvendi habent. E poi soggiunge: Dedit nobis ministerium reconciliationis; pro Christo ergo legatione fungimur. Quei legati che son mandati dal principe colla potestà di riconciliare i ribelli non possono servirsi della loro facoltà se non conoscono prima dalla bocca degli stessi rei il delitto che han commesso; ond'è che la stessa potestà di riconciliare con Dio i peccatori porta seco la potestà di riconoscere le loro coscienze.

59. Si prova ancora la necessità della confessione da' concilj ecumenici che l'hanno riconosciuta necessaria di precetto divino. Nel sinodo VI al can. 102 si disse: Oportet autem eos qui solvendi et ligandi potestatem a Deo accepere, peccati qualitatem considerare... et sic morbo convenientem adferre medicinam. Così anche nel concilio laodiceno al can. 2 si disse: Pro qualitate peccati poenitentiae tempus tribuendum est. Nella chiesa poi latina vi sono più concilj che comandano la confessione sacramentale: il concilio III cartaginese nel can. I, il cabilonese, il vormaziese ed altri; e finalmente quelli che han più forza, sono il lateranese sotto Innocenzo III, can. 21., quello di Costanza, sess. 8, quello di Firenze il concilio di Trento: sicché se la confessione non fosse di ius divino, la Chiesa almeno per lo spazio di quattro secoli sarebbe stata in errore. E quest'uso comune della Chiesa aggiunge, secondo s. Agostino, un'altra prova; poiché il Santo16 stabilisce per massima certa che ciò che vedesi praticato nella Chiesa per molto tempo, e non si ritrova stabilito da qualche decreto della Chiesa di legge positiva, si dee credere essere di istituzione divina. Tanto più che in materia di confessione non si ritrova fatta mai alcuna dispensa dal papa.

60. Kemnizio17 persiste in dire che


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i Padri antichi, parlando della confessione, non intendeano della sacramentale, ma di quella che si faceva solamente a Dio o pure al prossimo per ottenere il perdono dopo qualche offesa fattagli. Ma basta dare un'occhiata alle dottrine che già abbiam riferite de' santi Padri, per vedere quanto erra Kemnizio. Nondimeno egli confessa che i santi Padri ben commendavano la confessione che si faceva a' sacerdoti; e soggiunge che alcune sentenze di essi Padri inclinano a significare la necessità delle confessioni sacramentali. Calvino non lo nega, ma dice1 che per li fedeli non vi era legge di confessarsi sacramentalmente prima della costituzione del concilio lateranese in capo. Omnis utriusque sexus etc. sotto Innocenzo III. Ma erra (come si è detto di sopra), perché Innocenzo non fu egli che impose il precetto della confessione, ma solo determinò il tempo in cui dovea farsi da' fedeli, cioè almeno una volta l'anno, secondo già prima di lui avean prescritto Innocenzo I, Leone I e Zefirino papi.

61. Del resto bisogna sapere che quantunque sin da' primi secoli si è sempre praticata la confessione segreta auricolare, nondimeno i confessori in quei primi tempi soleano spesso consigliare a' penitenti che per maggiormente umiliarsi confessassero in pubblico qualche loro peccato, benché occulto, purché tal confessione non cagionasse scandalo e non rendesse odioso il sacramento. Ecco come scrive Origene su questo punto: Proba prius medicum cui debeas causam languoris exponere... ut ita demum si quid ille intellexerit talem esse languorem tuum qui in conventu Ecclesiae exponi debeat, ex quo et caeteri aedificari poterunt et tu facile sanari, illius consilio procurandum est2 . Ma quest'uso cessò in oriente nel secolo V, allorché una certa donna nobile in Costantinopoli, essendosi prima già confessata al penitenziere di quella chiesa, volle confessarsi in pubblico (ma senza esserne consigliata col detto suo confessore) di aver avuto carnal commercio con un certo diacono, del quale anche in pubblico palesò il nome; il che recò un grande scandalo e gran romore nel popolo, in modo che il diacono fu discacciato dalla chiesa, e il clero restò vituperato presso tutta la gente. Onde l'arcivescovo Nettario, antecessore di s. Giovan Grisostomo, ebbe tanto rammarico che abolì l'uffizio di penitenziere e proibì allora a tutti i fedeli di confessare in pubblico i loro peccati occulti ed anche di far pubblica penitenza di tali peccati occulti. E così rimase vietato il confessare più pubblicamente i peccati segreti; e tal proibizione dalla chiesa orientale passò tra poco tempo anche all'occidentale.

62. Onde erra Calvino3 con Tomaso Waldese, dicendo che la legge della confessione auricolare non fu istituita da Cristo ma da' vescovi e solamente in certi luoghi. E qui asserisce riferirsi da Sozomeno che l'arcivescovo di Costantinopoli Nettario, per lo scandalo accaduto di quella matrona che palesò in pubblico il suo peccato commesso con un diacono, abolì la confessione auricolare; ed aggiunge che sin da allora le chiese orientali dismisero la confessione onde Calvino conchiude che se la confessione auricolare fosse stata di legge divina, non avrebbe Nettario avuto l'ardire di dismetterla. Ma erra, come ho detto; mentre si ricava da Sozomeno stesso e da Socrate e Niceforo che coll'occasione dell'eresia de' novaziani da' vescovi si destinò un sacerdote penitenziere il quale avesse la cura di presedere a' penitenti di penitenza pubblica che doveano in pubblico confessare i loro delitti. Sicché quei vescovi non vollero già che non si facesse la confessione de' peccati, ma che non si facesse in pubblico, siccome si arguisce da quel che scrive s. Gio. Grisostomo4 . Né per altro quel penitenziere dovea ordinare pubblicarsi tutti i peccati, ma quelli soli ch'erano pubblici ed avean bisogno di pubblica penitenza. Attesta Sozomeno che la proibizione di Nettario di confessare pubblicamente i peccati occulti perseverava già in tutte le chiese di occidente. E s. Leone afferma che l'uso di pubblicare i peccati occulti non ebbe mai luogo in Roma; onde il santo pontefice5 riprende alcuni vescovi che voleano introdurre tal suo.

63. Quel che poi dicono Sozomeno e Socrate, di aver permesso Nettario che ognuno secundum suam conscientiam ad sacra mysteria participanda accederet, non già significa che ciascuno senza la confessione avesse potuto prender l'Eucaristia, benché aggravato di peccato grave non confessato, ma che, senza obbligo di presentarsi al pubblico tribunale della Chiesa, ognuno fosse andato a comunicarsi secondo la sua coscienza, cioè (come spiega il Bellarmino6 che se stava in peccato, l'avesse privatamente confessato,


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e se n'era libero, si comunicasse.

64. Resta di rispondere ad alcune altre opposizioni che gli eretici fanno contra la confessione auricolare. Oppone Calcino un passo di s. Gio. Grisostomo1 : Si confunderis dicere alicui quae peccasti, dicito quotidie ea in anima tua: non dico, ut confitearis conservo tuo qui exprobret; dicito Deo, qui curat ea. Cave homini dixeris, ne tibi exprobret2 . Ma si risponde che il santo Dottore con ciò non volle far altro che confermare l'abolizione fatta da Nettario suo predecessore della confessione pubblica dei peccati occulti, ma non già della privata auricolare. Ciò si deduce da altri passi del santo: Non cogo te in medium prodire theatrum; mihi soli dic peccatum privatim3 . Dice ivi prima: Cave homini dixeris, ne tibi exprobret. Questa esprobrazione succedea nella confessione pubblica, come abbiamo da Origene. Exprobrent eum confitentem4 . Dice s. Gio. Grisostomo, cave; se il santo con ciò volesse vietare anche la confessione segreta, egli direbbe più de' novatori, i quali ammettono che sia ultimissima la confessione almeno di alcuni delitti più gravi. Dicendo poi il santo: dicito Deo, qui ea curat, non parla della confessione sacramentale, ma di quella confessione pubblica che prima si facea da' penitenti per loro confusione; e questa è quella che ivi riprova il santo. Del resto, s. Gio. Grisostomo in mille luoghi esorta la confessione privata: Ultro sibi persuadeant curationi sacerdotum se se submittere oportere5 . Ed in altro luogo6 , riprovando coloro che per rossore lasciano di confessare i loro peccati in secreto, dice: Commisisti aliquod scelus: homines caelas, non Deum, et nihil curas?

65. Oppone di più Calvino il testo di Ezechiele, c. 33: Quotiescumque ingemuerit peccator... omnium iniquitatum eius... non recordabor. Questo passo così ordinariamente si cita, ma in verità non è posto con tali parole nella scrittura; il passo vero sta in Ezechiele al c. 18, 21 et 22, e dice così: Si autem impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis... vita vivet, et non morietur; omnium iniquitatum etc. Soggiunge Calvino al testo da lui citato: Huic verbo qui audet aliquid adiicere non peccata ligat, sed Dei misericordiam. E conchiude che basta il solo pentimento, senza la confessione. Ma si risponde che quell'egerit poenitentiam s'intende di quella penitenza che si faccia come è dovuta, cioè che includa l'atto di fede, di speranza, di carità, di contrizione ed anche il voto o del battesimo o della confessione.

66. Inoltre oppone Calvino che al presente la remissione de' peccati non è altra che quella che sempre è stata; la confessione auricolare non sempre è stata; dunque non è necessaria per la riconciliazione con Dio. Si risponde che il battesimo neppure vi è stato sempre; nell'antica legge non vi era: dunque neppure il battesimo è necessario per la salute? Ma se nella nuova legge è necessario il battesimo per le parole di Cristo: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei7 ; così anche è necessaria la confessione per le parole del medesimo Cristo: Quorum remiseritis peccata, remittentur eis; quorum retinueritis, retenta sunt8

Pietro Soave su queste parole di s. Giovanni, parlando in nome de' germani (secondo il suo solito di mettere in bocca d'altri quelle cose nelle quali vuol censurare il concilio), intreccia quattro opposizioni. Per I. oppone che l'obbligo di confessare tutti i peccati mortali distintamente colle circostanze che mutano specie non ben si deduce dalla potestà giudiziaria data da Cristo di rimettere e ritenere i peccati; poiché Cristo non ha distinti due generi di peccati, l'uno da rimettere e l'altro da ritenere; ma solo ha distinte due classi di uomini, quorum et quorum, una de' penitenti a cui si rimettono i peccati, l'altra de' penitenti indisposti, i peccati de' quali si ritengono. Ma si risponde che colle suddette parole - quorum remiseritis peccata, remittentur eis; et quorum retinueritis, retenta sunt- chiaramente vengono significati principalmente i due generi non tanto de' penitenti, quanto de' peccati, gli uni da rimettersi, gli altri da ritenersi. Ma, dato che non vi fosse nel testo altra distinzione fuorché de' penitenti e non de' peccati gravi colle circostanze mutanti specie; altrimenti il confessore non potrebbe conoscere abbastanza se il penitente tiene affetto al peccato, se vuol togliere le occasioni prossime, e se è disposto a ricevere la penitenza medicinale che conviene imporgli. Per 2. oppone che gli apostoli e i loro discepoli hanno ignorate le circostanze mutanti specie; e che anche oggi gli uomini forse non le saprebbero, se Aristotele non le avesse distinte; e da


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ciò poi si è formato un articolo di fede. Si risponde che la cognizione di una circostanza che muta specie, com'è di chi uccide un fratello, il quale pecca non solo contra la giustizia ma ancora la pietà, non solo è presso Aristotele, ma anche presso i rozzi. Del resto il concilio altro non disse se non che il penitente, dopo avere esaminata la sua coscienza, ea peccata confiteatur quibus se Deum suum mortaliter offendisse meminerit; reliqua autem peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa esse intelliguntur. Ond'è che chi non conosce o non avverte la malizia di quella circostanza che muta specie, per sé, non è tenuto a spiegarla. Per 3. oppone essere incostanza o ignoranza il condannare chi dice che l'assoluzione è un nudo ministerio di dichiarare che i peccati sono rimessi, e poi riconosceresacerdoti la persona di giudice, mentre l'officio del giudice non è altro che di dichiarare delinquente chi è tale; né potersi dire che al sacerdote il reo si rende giusto, ma esser meglio il dire che gli si condona la pena e ritorna allo stato primiero. Si risponde che l'officio del giudice delegato dal principe a poter concedere o negare a' rei il perdono o la remissione della pena con cognizione di causa non è solo di dichiarare l'uomo reo o innocente, ma anche pronunziar la sentenza nel tempo stesso che si o si nega il beneficio; e questo è l'officio del sacerdote che ascolta le confessioni. Che poi il sacerdote non solo abbia la facoltà di dichiarare esser rimessi i peccati, ma anche di sciogliere i penitenti da quelli, si ha dalle parole di Cristo in s. Matteo, c. 18, e di s. Giovanni, c. 20, attesoché le parole di Cristo in s. Matteo, c. 18, e di s. Giovanni, c. 20, attesoché le parole solvere et remittere non importano il nudo ministerio di dichiarare, ma anche un atto giudiziale con cui si pronunzia la sentenza dell'assoluzione dopo che si è esaminata la causa. Per 4. oppone esser falsa la ragione del concilio perché sia necessario spiegare in ispecie i peccati acciocché il sacerdote possa imporre la giusta penitenza; sì perché in fatti s'impongono pene leggiere per colpe gravissime, sì perché lo stesso concilio dichiara potersi a Dio soddisfare colle pene da noi assunte o pure mandate da Dio e sofferte da noi con pazienza, e così anche perché il sacerdote non può misurare abbastanza il debito delle pene da soddisfarsi nel purgatorio. Si risponde che l'imporre pene leggiere per colpe gravissime si proibisce dal concilio, e si comanda dar la penitenza secondo la gravezza de' peccati: Debent, pro qualitate criminum et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones iniungere.

67. Oppone di più Kemnizio il testo: Sicut misit me Pater, ita et ego mitto vos1 . E poi dice: Cristo perdonò senza ascoltare i peccati. Si risponde che gli apostoli anche furono messi con quelle parole a riconciliare i peccatori, ma in modo diverso da quello con cui li assolvea Cristo. Cristo li assolvea di potestà assoluta, ed egli ben conoscea il fondo de' cuori, se erano contriti o no: ma gli apostoli per conoscere la disposizione de' penitenti avean bisogno di prima riconoscere le loro coscienze; e perciò diede agli apostoli la potestà di sciogliere e di legare. Cristo perdonò la Maddalena senza il battesimo, ma volle che gli apostoli avessero battezzati coloro che si convertivano alla fede: Baptizantes eos in nomine Patris etc.

68. Oppone inoltre Kemnizio e dice: dunque la nuova legge è più dura dell'antica, in cui non vi era il così gravoso obbligo della confessione. Si risponde che non perché un precetto o pochi altri precetti sono più duri degli antichi, perciò la nuova legge è più dura dell'antica: l'antica era assai più dura per tanti altri precetti ceremoniali e giudiziali che allora vi erano ed ora non vi sono. Oltreché, i precetti dell'antica legge non avevano congiunta la promessa della grazia, la quale Cristo Signore più volte nel vangelo ha promessa a' suoi seguaci, onde possano con facilità adempire i suoi comandamenti. Onde la legge antica dicevasi legge di timore, la legge evangelica dicesi legge di carità: ed al fedele animato ed aiutato dalla carità qual precetto può riuscire difficile?




1 - De pudic. c. 2.

2 - Adnot. ad ep. s. Hier. ad Ocean. et adnot. ad c. 19. Act.

1 - L. 3. instit. c. 4. §. 7.

2 - L. 3. de sacerd.

3 - Orat. ad cives.

4 - L. 1. de poenit. c. 2.

5 - Ep. ad Heliod.

6 - L. 20. de civ. Dei c. 8.

7 - Ep. 1. ad Decent. c. 7.

8 Hom. 26. in evang.

9 - L. 1. de adult. c. ult.

10 - Ep. ad Theodor.

11 - 1. Io. l. 9.

12 - Ep. 5. 16.

13 - Inst. l. 4 c. 1. 22.

1 - L. 1. adv. haeres. c. 9.

2 - L. de poen. c. 9.

3 - Ib. c. 10.

4 - Hom. 11. in Levit.

5 - In reg. brev. resp. 229.

6 - Orat. in eos qui al. acerb. iudic.

7 - L. 2. de poenit. c. 6.

8 - In c. 10. eccl.

9 - Epist. 136.

10 - Ep. 16. l. 3. Pleb.

11 - Serm. in verba, profecti in pagum.

12 - Can. 18. in Matth.

13 - Hom. 30. in Gen.

14 - Hom. 49. ex. Lev.

15 - L. medit. c. 9.

16 - L. 4. de bapt. c. 24.

17 - In cens. ad c. 5. tr.

1 - Instit. l. 3. c. 4. §. 7.

2 - Hom. 2. in ps. 37.

3 - Instit. l. 3. c. 4. §. 7.

4 - Hom. 8. de poenit.

5 - Ep. 80. ad episc. Camp.

6 - L. 3. c. 14.

1 - In ps. 50.

2 - Hom. 4. in Ez.

3 - Hom. cit. 4.

4 - Hom. 2. in ps. 37.

5 - L. 2. de sacerdot.

6 - Hom. 33. in Io.

7 - Io. 3. 5.

8 - Io. 20. 23.

1 - Io. 20. 21.




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