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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Cap. IX. Delle opere della soddisfazione.

78. Qui brevemente nel cap. 9 si aggiunge dal concilio esser tanta la divina benignità che si contenta a riguardo dei meriti di Gesù Cristo valerci per soddisfazione de' peccati non solamente le penitenze volontarie, offerte a Dio o pure che ci ha imposte il confessore, ma ancora tutti i flagelli divini, sempreché noi li soffriamo pazientemente: Docet praeterea tantam esse divinae munificentiae largitatem, ut non solum poenis sponte a nobis pro vindicando peccato susceptis aut sacerdotis arbitrio pro mensura delicti impositis, sed etiam, quod maximum amoris argumentum est, temporalibus flagellis a Deo inflictis et a nobis patienter toleratis, apud Deum Patrem per Christum Iesum satisfacere valeamus.

79. Notansi qui molte notizie dell'antichità circa la confessione sacramentale raccolte dal p. Chalon nella sua istoria dei sacramenti. Anticamente i soli vescovi amministravano il sacramento della penitenza, benché quando ritrovavansi legittimamente impediti commetteano quest'officio a' sacerdoti secolari ed anche regolari: del resto, ordinariamente la confessione si facea solamente a' vescovi o pure talvolta a' vescovi unitamente col lor senato o sia presbiterio, come scrive il p. Mabillon6 , che ne rapporta molti esempi. Dopo lo scisma di Novaziano furono istituiti i penitenzieri; ma, aboliti questi da Nettario, furono destinati così nelle città come nei villaggi i parroci (chiamati proprj sacerdoti) ad ascoltar le confessioni, fuori de' quali niun altro sacerdote potea amministrare il sacramento della penitenza. Appresso furono ammessi anche i religiosi a prender le confessioni; al che si opposero i parrochi, ma scrissero a favor de' religiosi Alberto magno, s. Tomaso e s. Bonaventura, sostenendo che sotto il nome di proprio pastore, espresso dal concilio lateranese nel can. Omnis utriusque sexus, de poen. et rem., si comprendea ogni sacerdote destinato dagli ordinarj. In ciò vi furono diverse decisioni: Innocenzo IV. prima proibì di confessarsi ad altri


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che a' propri parroci o senza almeno la licenza de' medesimi; ma Alessandro IV. condannò quei che diceano non potere i vescovi dar la facoltà ad altri di prender le confessioni contra la volontà de' parrochi; e ciò fu confermato da Clemente IV., il quale, non ostante il dissenso dei parrochi, concesse tal facoltà a' francescani; ed Alessandro V. l'estese a tutti i mendicanti con una bolla speciale, contra la quale scrisse poi Gersone che non poteva il papa togliere il jus delle confessioni a' curati; e per tal causa tutti i mendicanti furono discacciati dall'università di Parigi. Ma finalmente il concilio di Trento1 ordinò che niuno potesse udir le confessioni senza la facoltà del vescovo, e così fu tolta ogni controversia.

80. Anticamente alcuni si confessavano a' diaconi o altri chierici, ma quella non era già confessione sacramentale. Benché anticamente in più luoghi vi fu quest'abuso che i diaconi ed altri chierici udivano le confessioni e davano l'assoluzione; ma ciò era proibito da' vescovi e da più sinodi. S. Basilio2 espressamente proibì alle sue monache di confessare i loro peccati fuor che a' sacerdoti.

81. Il modo antico di confessarsi era questo. Veniva il penitente; il sacerdote dicea sovra di lui certe orazioni e poi, facendolo sedere a sé vicino, come al presente usano anche i greci, udiva la sua confessione, interrogandolo (prima di tutto) della sua fede. Indi il penitente inginocchiato pregava il sacerdote di raccomandarlo a Dio e poi prostrato colla faccia a terra stava così per buono spazio a detestare i suoi peccati. Quindi il confessore, facendolo alzare in piedi, gli dava la penitenza; e di nuovo prostrato il penitente, il confessore gli recitava sovra sette orazioni che si leggono nei libri penitenziali. Fatto ciò, andavano ambedue alla chiesa; ma le confessioni non si faceano nella chiesa, bensì in altri luoghi aperti a vista di tutti, specialmente se i penitenti erano donne, e solamente nelle infermità quelle si confessavano nelle case con testimonj assistenti. S. Basilio volea, se erano monache, che vi assistesse anche la superiora. Al tempo non però di s. Pier Damiani, le confessioni tutte si facevano in chiesa avanti l'altare, ed ivi in ginocchio i penitenti recitavano molti salmi e preghiere e così partivano per soddisfar la penitenza prima di ricever l'assoluzione. Ma al principio del secolo XIII. si mutò questa disciplina. Tutto lo rapporta il p. Chalon, cap. 8, da Alcuino precettore di Carlo Magno al secolo VIII. nel lib. de div. offic. e Brocardo di Vormes, lib. 19; e lo stesso leggesi nell'antico ordine romano presso la biblioteca dei padri, tom. 10.

82. Le stazioni dei penitenti ebbero principio verso la fine del secolo III. Elle erano quattro, de' piangenti, degli auditori, de' prostrati, e de' consistenti, come distingue espressamente s. Basilio3 . Ma, per ben intender tutto, bisogna sapere come scrive il Fleury nella sua Storia eccl. al cap. 35, che le chiese eran composte a principio di un portico per cui si entrava in un cortile quadrato con colonne a guisa de' chiostri de' monasteri, ove stava una fonte di acqua in mezzo; e quivi si trattenevano i poveri avanti la porta della chiesa. Al fondo poi vi era un doppio vestibolo da cui per tre porte nella chiesa si entrava. Di dentro della chiesa all'ingresso vi era il battistero, ed al fondo la sagristia, chiamata segretario ed anche tesoro. Di lungo nella chiesa vi erano alcune cellette per chi volesse orare in disparte, come al presente sono le nostre cappelle. La chiesa poi era divisa da due ordini di colonne; verso il fondo all'oriente era l'altare, e dietro vi era il presbiterio, ove i sacerdoti recitavano l'officio col vescovo, che sedeva in fondo della chiesa all'incontro la porta. Avanti l'altare eravi una balaustrata o sia cancello. In mezzo alla chiesa vi era il pulpito, al quale salivasi per due parti, poiché il medesimo serviva ancora per le pubbliche lezioni. Vi era di più il pulpito del vangelo e dall'altra parte quello dell'epistola.

83. Parlando poi delle riferite stazioni de' penitenti, narrasi nel canone attribuito a s. Gregorio taumaturgo che la stazione de' piangenti era fuori della chiesa, ove essi pregavano chi entrava ad intercedere a lor favore. Gli auditori stavano dentro la porta della chiesa sino al pulpito, poiché dal pulpito sino ai cancelli dell'altare stava il popolo. Questi auditori stavano in piedi a sentir le scritture, le prediche e le istruzioni, e nel dirsi le orazioni erano mandati fuori insieme co' catecumeni; ed usciti ch'erano, si serravano le porte, e cominciava la messa dei fedeli, cantandosi il simbolo o le preci nell'offerta dei doni. Lo stesso era per li prostrati, che neppure assisteano alla messa; questi chiamavansi prostrati per l'imposizione delle mani che si facea loro con molte orazioni mentre stavano prostrati prima di cacciarli dalla chiesa. Questa


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seconda stazione era lunga, giacché per lo meno era di sette anni. Gli auditori ch'erano della terza stazione, eran quelli che venivano ammessi a sentir le lezioni e le prediche. I consistenti finalmente erano ammessi ad assistere alla messa dei fedeli, benché in luogo separato, ed erano privi della comunione; onde partecipavano solo delle orazioni del sacrificio. Fra questi consistenti si metteano ancora alcuni che aveano commesse colpe gravi ma non soggette alla penitenza canonica, o pure quei che da se stessi venivano ad accusarsi con gran pentimento.

84. Parlando della forma del sacramento della penitenza, il p. Morino presso Tournely1 , prova con molte autorità quel che si disse già di sopra, cioè che sino al secolo XII, la forma era in modo deprecativo, Dominus te absolvat etc. con altre orazioni aggiunte, tenendo il sacerdote la mano stesa sovra il capo del penitente; e lo stesso si legge in s. Ambrogio2 ed in s. Leone3 . E scrive il p. Chalon4 , che ciò apparisce da tutti i libri penitenziali greci e latini. Pietro Cantore, che fiorì verso la fine del detto secolo XII., questa medesima forma assegnava. Nella somma non però di Alessandro di Ales si trovano descritte l'una e l'altra forma deprecativa e indicativa. E s. Tomaso scrisse un opuscolo per la forma indicativa, dicendo che non si potea contraddire alle parole di Gesù Cristo: Quidquid solveritis etc.; ed i dottori reggenti di Parigi uniformemente decisero doversi dire: Ego te absolvo. La ragione è, perché il sacerdote nel tribunale della penitenza fa l'officio del giudice; onde a lui propriamente spetta dar la sentenza. Ma finalmente il concilio di Trento5 stabilì che le parole essenziali dell'assoluzione sono quelle: Ego te absolvo a peccatis tuis, e che le preci aggiunte sono bensì giovevoli ma non necessarie. I greci nondimeno, ciò non ostante, han conservata la forma deprecativa, la quale è anche approvata dalla chiesa; vedi ciò che si disse al n. 71 in fin.

85. Il sacerdote che rompe il sigillo sacramentale da' canoni vien deposto e condannato a pellegrinare per tutta la sua vita; così ha nel can. Sacerdos I, caus. 33, qu. 3, dist. 6 (Graziano dice che questo canone sia di Gregorio magno, ma il Morino crede che sia di Gregorio VII. o altro papa di quel tempo). E nel concilio lateranese sotto Innocenzo III., Extravag. de poen. et rem. al capo Omnes utriusque sexus etc., si dice che non solo sarà deposto, ma chiuso perpetuamente in un monastero.

86. Anticamente tutti erano obbligati a confessarsi nel principio di quaresima, come apparisce da' rituali antichi; e prima nella chiesa latina le quaresime erano tre, come attesta Brocardo6 . La maggiore era avanti pasqua, un'altra avanti natale nell'avvento, e la terza di quaranta giorni era avanti la festa di s. Martino. Indi si ridussero a due, cioè a quella di pasqua e dell'avvento; e finalmente alla sola di pasqua, ordinandosi nonperò il digiuno nelle quattro tempora.

87. Nel secolo XIII. furono istituiti nelle diocesi i penitenzieri maggiori colla facoltà di assolvere i casi riservati; ma anche prima vi erano i casi riservati al papa o a' vescovi, come attesta Pietro Cantore e il Fleury nella sua storia7 .

88. Prima si dubitò se valea l'assoluzione data da lontano, come sentiva il p. Suarez8 . Ma Clemente VIII. ai 20 di luglio 1602. proibì così il confessarsi al sacerdote assente per iscritto, come il riceverne l'assoluzione da lontano.

89. Le penitenze prima non erano ad arbitrio del confessore, ma secondo i canoni penitenziali registrati nei libri penitenziali; e regolavansi nello stesso modo le confessioni così pubbliche come segrete, se non che la penitenza pubblica dovea farsi in pubblico. Nel secolo poi VIII., in cui fu affatto abolita la penitenza pubblica, si composero da diversi scrittori i libri penitenziali, dove si spiegavano le specie dei peccati e le pene corrispondenti secondo i canoni dei concilj e le consuetudini delle chiese primarie, colle formole dell'assoluzione e delle altre preci. Tra questi libri erano i più celebri il penitenziale romano, quello di Beda e quello di Teodoro.

90. Vi era la penitenza pubblica per li peccatori pubblici, ma solamente per li peccati di prima classe; per li quali, ancorché fossero segreti, né pure erano assoluti i penitenti (come dice il p. Chalon, cap. 6) se non faceano prima la penitenza canonica. I peccatori poi pubblici eran costretti a soddisfarla anche colla scomunica. Dice il p. Chalon, cap. 7, che alcuni peccatori segreti per umiltà si obbligavano alla penitenza pubblica, senza però manifestare i loro peccati; ma che ciò lor non si concedea se non per una sola volta. Questa disciplina però non passò il VII. secolo. E d'allora a' peccatori


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pubblici cominciò a darsi più volte la penitenza canonica. Nel concilio niceno al can. 12 si disse che poteva usarsi maggior indulgenza co' penitenti fervorosi. E le raccomandazioni dei martiri e dei confessori che partivano per la fede, faceano rimettere parte della penitenza. Tali raccomandazioni chiamavansi libelli commendatizj, che talvolta erano presentati dai diaconi, ch'erano poi esaminati da' vescovi. Questo privilegio de' martiri cominciò prima di Tertulliano, e fu riconosciuto nell'anno 176 o 177 nella persecuzione di Marco Aurelio e non cessò se non insieme co' martiri. Ne' primi tre secoli erano sottoposti alla penitenza pubblica anche i chierici maggiori ch'erano pubblici peccatori. E questi, dopo essere stati deposti, non poteano rientrare agli esercizj dei loro ordini anche dopo fatta la penitenza; benché poi dopo il III. secolo ciò si restrinse a' soli chierici minori: così il p. Chalon1 . Ed i pubblici peccatori, anche dopo di aver adempita la pubblica penitenza, erano inabili a ricevere gli ordini maggiori. Ma ciò non correva per coloro che volontariamente si erano soggettati a far la pubblica penitenza. Nell'occidente (non già nell'oriente) i pubblici penitenti erano di più esclusi dalle cariche militari, dalle magistrature e dalla negoziazione, ed anche dal contrarre matrimonio o dall'uso di esso, se erano già coniugati. Ma tutto ciò nel secolo XIV. cessò col cessar l'uso della pubblica penitenza. Chalon2 .




6 - Trat. della conf. 40. sec. 3.

1 - Sess. 28. de ref. c. 15.

2 - Interrogat. 228.

3 - L. 2. c. 2.

1 - T. 2. q. 9. concl. 3.

2 - L. 8. c. 8. 10. et 11.

3 - Ep. 83.

4 - L. 2. c. 32.

5 - Sess. 14. c. 3.

6 - L. 19. c. 5.

7 - T. 2. p. 259.

8 - De poenit. d. 19. sect. 3.

1 - L. 2. c. 18. et 19.

2 - L. 2. c. 16.




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