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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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SESSIONE XXI. Della comunione sotto l'una e l'altra specie e della comunione degl'infanti.

1. In questa sessione diede il sacro concilio la dottrina a' fedeli circa i mentovati due punti, proibendo di credere e d'insegnare altrimenti. Nel capo I si disse che i laici e i chierici, che non consacrano l'eucaristia, per niun precetto divino son tenuti comunicarsi sotto l'una e l'altra specie, essendo certo che la comunione d'una sola specie basta alla salute. S. synodus, a Spiritu sancto... edocta atque ecclesiae iudicium et consuetudinem secuta, declarat ac docet nullo divino praecepto laicos et clericos non conficientes obligari ad eucharistiae sacramentum sub utraque specie sumendum: neque ullo pacto, salva fide, dubitari posse quin illis alterius speciei communio ad salutem sufficiat. Nam etsi Christus... hoc sacramentum in panis et vini speciebus instituit et apostolis tradidit, non tamen illa institutio et traditio eo tendunt ut Christi omnes fideles statuto Domini ad utramque speciem accipiendam adstringantur. Sed neque ex sermone illo, apud Ioannem 6, recte colligitur utriusque speciei communionem praeceptum esse namque qui dixit: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis Io. 6, dixit quoque: Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aeternum etc. Qui manducat hunc panem vivet in aeternum7 .

2. A questo capo I corrisponde il can I, ove si dice: Si quis dixerit ex Dei praecepto vel necessitate salutis omnes et singulos Christi fideles utramque speciem sanctissimi eucharistiae sacramenti sumere debere, anathema sit.

3. Nel capo 2 si dice che la chiesa ha


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sempre avuta la potestà, nell'amministrazione, de' sacramenti, di stabilire e mutare quel che giudicasse meglio, secondo le varie circostanze che occorrono. Per ciò, sebbene dal principio della religion cristiana vi fosse stato l'uso di ambedue le specie, nondimeno la chiesa per giuste cause ha stabilito l'uso d'una sola. Praeterea declarat, hanc potestatem perpetuo in ecclesia fuisse ut in sacramentorum dispensatione... ea statueret vel mutaret quae pro... rerum, temporum et locorum varietate magis expedire iudicaret. Id autem apostolus non obscure visus est innuisse cum ait1 . Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei... Quare... licet ab initio... utriusque speciei usus fuisset, tamen, mutata consuetudine, iustis causis hanc consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit et pro lege habendam decrevit etc.

4. A questo capo 2 corrisponde il can. 2 ove si dice: Si quis dixerit sanctam ecclesiam catholicam non iustis causis et rationibus adductam fuisse ut laicos, atque etiam clericos non conficientes, sub panis tantummodo specie communicaret, aut in eo errasse, anathema sit.

Pietro Soave oppone che il concilio con questo canone fonda un dogma di fede sovra d'un fatto umano, cioè che la chiesa abbia fatto il decreto da osservarsi per legge umana, e che poi per legge divina vi sia l'obbligazione di crederlo giusto. Si risponde che il concilio non ha fondato il dogma sovra del fatto umano, ma sovra il principio certo, che la chiesa siccome non può errare nelle cose di fede e de' costumi, così non può muoversi, senza giusta causa a far le leggi circa l'amministrazione de' sacramenti.

5. Nel capo 3 si dichiara che sotto una delle due specie tutto ed intiero si riceve Gesù Cristo ed il vero sacramento: e perciò, in quanto al frutto, chi riceve una sola specie non vien defraudato di alcuna grazia necessaria alla salute: Insuper declarat... fatendum esse etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi; ac propterea, quod ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari qui unam speciem solam accipiunt.

6. A questo capo 3 corrisponde il can. 3, ove: Si quis negaverit totum et integrum Christum, omnium gratiarum fontem et auctorem, sub una panis specie sumi, quia, ut quidam falso asserunt, non secundum ipsius Christi institutionem sub utraque specie sumatur, anathema sit.

7. Nel capo 4 s'insegna che gl'infanti non sono affatto obbligati alla comunione; poiché avendo ricevuta la grazia per lo battesimo, non possono perderla in quell'età. E quantunque i padri antichi l'usarono per qualche giusta causa conveniente a quel tempo, nondimeno certamente dee credersi che ciò non lo fecero come necessario alla salute. Denique sancta synodus docet parvulos usu rationis carentes nulla obligari necessitate ad... eucharistiae communionem; siquidem, per baptismi lavacrum regenerati, adeptam gratiam in illa aetate amittere non possunt. Neque ideo tamen damnanda est antiquitas, si eum morem aliquando servavit: ut enim ss. illi patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione habuerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id fecisse... credendum est.

8. A questo capo 4 corrisponde il can. 4, ove:Si quis dixerit parvulis, antequam ad annos discretionis pervenerint, necessariam esse eucharistiae communionem, anathema sit.

9. In fine poi di questa sessione il concilio si riserbò di esaminare e definire in altro tempo, presentandosi l'occasione, i due articoli altra volta proposti, cioè: il primo, se l'uso del calice affatto non debba permettersi a' fedeli che non celebrano; il secondo, se tal uso per giuste ragioni debba concedersi ad alcuno o pure a qualche nazione o regno, sotto certe condizioni.

10. In questa sessione Alfonso Salmerone dimostrò esser certo che l'uso del calice non poteva esser di precetto divino, poiché la chiesa già per lungo tempo avea proibito ai laici l'uso del calice, come provava dal concilio di Costanza e di Basilea e da tutti gli scrittori per cinquecento anni addietro. Tanto più che anche anticamente, non a tutti si concedeva il calice, come apparisce e da più istorie e libri de' padri. Rispose poi alle opposizioni, dicendo che sebbene dal Signore nella cena fu data l'eucaristia a' discepoli in ambedue le specie, con dir loro, bibite ex eo omnes, ciò non però fu detto solamente a' discepoli. Né siamo noi tenuti a seguitar tutte le azioni di Cristo secondo tutte le loro circostanze, ma secondo ci son comandate per la scrittura o per la tradizione della chiesa. Né ostare, disse, il vangelo di s. Giovanni al capo 6, poiché non si dice esservi alcun precetto


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di usare amendue le specie, mentre ivi altre volte si nomina la comunione di amendue ed altre volte del solo pane.

11. Scrive il p. Chalon nella sua istoria, parlando dell'eucaristia, che gli orientali al presente amministrano il corpo ed il sangue con un cucchiaio, ma prima davasi a bere il sangue nello stesso calice, come dice s. Cirillo gerosolimitano1 . Dipoi si praticò di dare una particella del pane sacrato bagnata nel sangue, secondo attesta Brocardo2 . Ciò lo proibì il papa Urbano nel concilio di Chiaramonte; ma tal modo di comunicare dice il p. Chalon3 , che fu praticato sino al secolo XII., poiché da quel tempo cominciò ad abolirsi la comunione delle due specie s. Tomaso4 , scrive che a tempo suo già era abolita, e il concilio di Costanza espressamente la vietò. Pio IV papa concesse il calice alle chiese di Germania; ma come riferisce il cardinal Bona, una tal concessione fu rivocata da s. Pio V. Scrive monsignor Bossuet nel trattato della comunione, pag. 165, che anche anticamente in certi giorni, come nel venerdì santo, si dava il solo corpo.

12. Disse poi il Salmerone che chi prende il sacramento in una specie non prende meno di chi lo prende in ambedue, giacché sotto una sola delle specie si contiene intieramente Cristo; come già avean definito i concilj di Costanza e di Firenze. Se poi riceve tanta grazia chi si comunica sotto una specie quanto chi sotto amendue, disse la sua opinione essere che la grazia fosse eguale, e procurò di provarlo con più ragioni; del resto soggiunse che ciò non avea che fare sul presente articolo, dipendendo dal mero arbitrio di Dio.

13. Un certo fra Amante servita, teologo del vescovo di Sebenico, per difendere che riceveasi maggior grazia nella comunione di ambe le specie che di una sola, si avanzò a dire che il sangue non è parte della natura umana, ma è primo alimento, e che perciò il sangue di Cristo non conteneasi sotto la specie del pane; ma in ciò fu ben ripreso dagli altri, onde fu costretto a disdirsi, dicendo ch'egli avea addotto questa opposizione per poi confutarla.

14. Un certo altro portoghese all'incontro imprese a difendere che non vi era precetto divino che obbligassepure i sacerdoti, i quali consacrano il sacramento, a prendere ambedue le specie: ma tutti gli altri se gli opposero con più ragioni, che il Pallavicino non riferisce; ma ben le adduce il cardinal de Lugo5 , dove specialmente confuta Rafaele da Volterra, che narra aver Innocenzo VIII. in ciò dispensato co' norvegi.

15. In somma conclusero tutti che chi prende una sola specie prende niente meno di chi le prende amendue. In quanto poi all'effetto della grazia, altri sostennero che riceve maggior grazia chi assume tutte e due le specie, perché i sacramenti cagionano quel che significano secondo i loro segni; moltiplicandosi i segni, si moltiplica la grazia. La maggior parte non però dissero che la grazia che s'infonde in virtù del sacramento è uguale così nell'uno come nell'altro modo.

16. In quanto poi agl'infanti, si fece il dubbio se fosse necessario per precetto divino far ricevere ad essi la comunione. Tutti risposero che no, mentre l'eucaristia si per modo di cibo, la natura del quale è di ristorare quel che si perde per lo calore, cioè, nel suo vero senso, per lo disordine delle passioni umane; e questa perdita non vi è negl'infanti, che son privi del libero arbitrio. Dissero nulladimanco alcuni pochi che agl'infanti colla comunione sempre in effetto si accresce in qualche modo la grazia: ma gli altri ciò negarono, poiché gl'infanti comunicano affatto materialmente, senza alcuna disposizione. Aggiunsero che a' tempi antichi non si dava agl'infanti l'eucaristia a questo fine, ma per liberarli da' malefici e dall'invasione de' demonj. In quanto finalmente al punto, se conveniva concedere ad alcuna nazione, come a' germani l'uso del calice, si rispose a' cesarei, che insisteano per tal concessione, che l'affare si sarebbe appresso meglio discusso e poi determinato: e poi si negò con disgusto de' cesarei.

17. Al capo 2 si aggiunsero in fine quelle ultime parole circa la consuetudine posteriore di dar la comunione sotto una specie: Quam reprobare aut sine ipsius ecclesiae auctoritate pro libito mutare non licet. Quelle si aggiunsero per ciò che opposero alcuni, cioè che in più regni, come in Cipro, in Candia e nella Grecia, si ritenea l'uso del calice: ma lor si rispondea che ciò era per uno special privilegio loro conceduto dalla chiesa; onde per non offendere i privilegiati, si aggiunsero anche quelle ultime parole.

18. Il Soave dice esser paruta meraviglia che, avendo il concilio con quattro anatemi fatti quattro articoli di fede, non avesse potuto poi dichiarare quello di conceder


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l'uso del calice, ch'è di legge ecclesiastica; quando all'incontro pareva ad altri che quello doveva prima trattarsi, perché, concedendosi, sarebbero cessate tutte le dispute. Ma risponde il Pallavicino esser falso un tal discorso; mentre, siccome fu facile il vedere che non vi era precetto divino di usare il calice, altrettanto fu dubbioso il decidere se conveniva concederlo o vietarlo. Né è vero che, concesso quello, sarebbero cessate le dispute; ancorché la chiesa l'avesse permesso, non sarebbe finita la questione che vi è co' novatori, se la chiesa ha o no la potestà di proibirlo.

19. Dice di più il Soave che, dicendo il concilio che il fedele, ricevendo Cristo sotto la sola specie di pane, non è fraudato della grazia necessaria, parea già confessare che il fedele perde la grazia non necessaria, e quasi dubitava se l'autorità umana possa impedire la grazia sovrabbondante di Dio; il che sembra esser contra la carità. Risponde il Pallavicino essere un falso argomentare il dire che il fedele a cui è vietato l'uso del calice, non venendo fraudato di alcuna grazia necessaria, venisse a concedersi che venga almeno fraudato di qualche grazia non necessaria. Spesso accade nel discorrere che si affermi o si neghi una cosa sotto una circostanza secondo la quale quella cosa può affermarsi o negarsi, restando sospeso l'evento di ciò che sarebbe senza tal circostanza.

20. In quanto poi al dire esser certo che la chiesa non ha l'autorità (ch'è quel che vuol dire il Soave) di privare i fedeli della grazia sovrabbondante de' sacramenti o che, quantunque lo potesse, privandoli, sarebbe ciò contra la carità, si risponde che la chiesa non dee riguardare il solo aumento della grazia in chi si comunica, ma più la venerazione del sacramento, altrimenti avrebbe fatto male di vietare la comunione e la celebrazione della messa nel venerdì santo o che si celebrasse più volte il giorno. Dice inoltre Pietro Soave che due cose diedero molto a parlare. La prima fu l'obbligo imposto di credere che l'antichità non tenesse per necessaria la comunione degl'infanti; poiché dove si tratta di cosa di fatto preterito, non vale l'autorità, la quale non può alterare le cose avvenute. All'incontro dice che s. Agostino in nove luoghi lungamente discorre della necessità che hanno i bambini dell'eucaristia, ed aggiunge che la stessa chiesa romana più volte l'ha definita per necessaria alla salute degl'infanti; allegando ancora l'epistola d'Innocenzo papa, che chiaramente ciò insegna. Ed aggiunge il medesimo che quei del concilio maravigliavansi come i padri avessero posto con ciò altri in pericolo di dire che o Innocenzo o esso concilio avesse errato.

21. Ma il Pallavicino risponde e dice così: se forse il Soave intese che la chiesa non possa dichiarar di fede la verità di un fatto preterito che non soggiace alla sua giurisdizione, ben si vede ch'egli è altrettanto ignorante quanto miscredente dell'autorità della chiesa; giacché è indubitato ch'ella ben può dichiarar di fede non essere avvenuto in fatti quel che Dio ci assicura nelle scritture che non poteva succedere, come per esempio che un beato sia caduto nell'inferno. Ora, stando rivelato da Dio nelle scritture che la chiesa è la colonna e fermezza della verità, in virtù di tal rivelazione ben ha potuto il concilio definire ch'ella non ha errato col credere che la comunione de' bambini non era necessaria alla loro salute. Del resto il concilio non trattò mai in questo luogo dell'opinione che avessero i padri antichi circa la comunione degl'infanti, ma disse che siccome quei santi padri ebbero probabili ragioni del loro fatto, secondo le circostanze di quel tempo, così certamente dee credersi che ciò facessero senza veruna necessità di salute. In quanto poi all'autorità di s. Agostino ed all'epistola d'Innocenzo I. confessa il Pallavicino che s. Agostino, specialmente in due luoghi, mette la stessa necessità dell'eucaristia che si ha del battesimo, ma dice esser ben noto da gran tempo nelle scuole che il s. dottore intese che il capo 6 di s. Giovanni non parlava della sola comunione sacramentale, ma dell'incorporamento mistico che si fa dell'anima con Cristo per mezzo del battesimo e della fede. E con ciò s. Agostino cercò di confutare Giuliano, che negava la necessità del battesimo per entrare nel cielo, siccome la negavano anche i pelagiani; e così provò il santo il fatto del peccato originale. Questa fu l'intelligenza che s. Tomaso diede alla dottrina di s. Agostino1 . Ed in verità, come mai s. Agostino poteva intendere di dire che i bambini dopo il battesimo potesser ricadere in peccato senza loro colpa quando fossero morti in quella età senza ricever l'eucaristia? L'epistola poi d'Innocenzo I, ch'è la vigesimasesta fra le sue decretali, scritta a' padri milevitani, dice così tradotta: Ciò che la fraternità vostra afferma predicarsi da loro (cioè da' pelagiani), a' bambini donarsi i


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premj della vita eterna anche senza il battesimo, è cosa molto stolta per la ragione che, se non mangeranno la carne del Figliuolo dell'uomo e non beveranno il suo sangue, non avranno la vita in se stessi. Ecco che Innocenzo intende dire nel battesimo mangiarsi la carne di Gesù Cristo. E questi detti di s. Agostino e d'Innocenzo furono già ben discussi in Trento: e fu riprovato Erasmo come temerario, che voleva ciò intendersi dell'eucaristia.

22. La seconda cosa che narra il Soave è di aver molto dato a parlare il riferito capo per l'anatema con cui dichiarasi eretico chi dice non essersi mossa la chiesa da giuste cause a dar la comunione senza il calice. Dice il Soave che ciò è fondare un articolo di fede sovra un fatto umano. Asserisce di più che alcuni del concilio molto maravigliavansi in udire che l'uomo non è tenuto ad osservare i decreti della chiesa se non per diritto umano, ma ch'è tenuto poi a credere che quello è giusto di diritto divino; e che si mettevano per articoli di fede cose che si mutano alla giornata. Ma risponde il Pallavicino: “Posto ch'è di fede che la chiesa non può errare nelle materie di fede e di costumi, è anche di fede che nel far leggi sovra la dispensazione de' sacramenti non può ella procedere senza giuste ragioni.” E posto che ogni legge umana, come insegna s. Tomaso, trae tutto il suo vigore dalla legge eterna di Dio che ci comanda di ubbidire a' nostri superiori, per conseguenza siam tenuti noi alle leggi umane, secondo da' superiori ci saranno intimate. Del resto, non siam obbligati a credere con certezza di fede la giustizia di ogni legge umana, fuori di quelle leggi dove si ha la promessa divina di assistere ad alcun legislatore umano; siccome vi è la promessa di assistere alla chiesa nelle leggi di religione, ancorché la legge si varii secondo le circostanze de' tempi.

23. Il cardinal Madruccio s'ingegnò di provare che il concilio ben poteva e doveva accordare a Cesare l'uso del calice, siccome erasi concesso dal concilio di Basilea a' boemi. Ma si opposero il patriarca di Gerusalemme ed il patriarca eletto di Aquileja: e questi disse che l'intenzione di Cesare era buona, ma forse non era tale quella degli altri che l'importunavano; poiché tra alcuni andava girando l'errore di Giovanni Wicleffo e Pietro dresdese, che la comunione di ambe le specie era necessaria alla salute: onde ben potea temersi che que' popoli, accordandosi loro l'uso del calice, argomentassero o che tal uso fosse necessario o che sotto le specie del pane vi fosse il corpo di Gesù Cristo e sotto quelle del vino il solo sangue.

24. L'arcivescovo di Otranto propose di rimetter l'affare al papa; ma vi si oppose il Granatese con altri, dicendo esser cosa molto pericolosa il mutare i riti dell'eucaristia in quei tempi così torbidi. Aggiunse che la chiesa non senza ragione avea tolto l'uso del calice, come per lo pericolo di versarsi il sangue di rendersi quello materia di stomacaggine, essendo cresciuto il numero de' fedeli; onde la concessione più presto sarebbe valuta a nutrire che ad estirpare in quei popoli la miscredenza. Di più disse non esser conveniente che il concilio facesse ordinazioni particolari per una sola nazione: disse che dal concilio di Costanza erasi vietato il calice per togliere l'errore in Boemia che quello era necessario di precetto divino: disse che non ostava l'esempio di s. Leone, di aver concesso un tempo il calice, perché allora lo concesse affin di togliere l'errore de' manichei che negavano a Cristo aver vero corpo e vero sangue; né convertire il rimedio da taluno proposto di comunicare col pane intinto, nel vino consacrato, come usano i greci mentre ciò fu proibito da Giulio papa nel can. Cum omne, dist. 2 de Consecr., avendo Cristo data agli apostoli ciascuna delle specie separatamente.

25. Discorse in fine il Lainez, e disse che in quanto al conceder l'uso del calice ed annullare il decreto di Costanza, ben potea farsi dal concilio, ma trattandosi di dispensare a tal legge con alcuna azione, ciò spettava al papa. Del resto disse a lui parere che non conveniva di fare né l'uno né l'altro: né valer la ragione di dar rimedio all'infermità di quei cattolici che domandavano il calice, perché, dispensando in ciò, li avrebbe animati ad altre richieste impertinenti; giacché essi niente dimostravano di credere all'autorità del concilio, ma volevano la concessione del calice solo per usarlo senza pericolo di esser castigati dall'imperatore. Disse di più che questa concessione avrebbe mosso l'appetito di avere anche l'uso del calice alle altre nazioni.

26. In somma le ragioni in breve, di negare il calice furono: 1. il disordine d'introdurre nei riti della chiesa la varietà, sempre nociva alla verità: 2. il vedere non osservate le condizioni con cui il concilio di Basilea e Paolo III aveano dispensato: 3. l'essere in vigore le stesse


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ragioni in Germania che mossero il concilio di Costanza a negare l'uso del calice, e specialmente il pericolo di versare il sangue, la difficoltà del conservarlo, gli inconvenienti nel dispensarlo al popolo quando era molto, la difficoltà di portarlo agl'infermi nelle campagne, la stomacaggine che tal uso naturalmente reca a' fedeli ove concorresse la moltitudine: 4. il pericolo di confermare l'errore sparso già nella Germania, che nelle specie del pane non vi fosse il sangue: 5. il dar ansa a richieste più avanzate ed alle altre nazioni di chiedere lo stesso uso del calice.

27. Soggiungo qui molte notizie dell'antichità circa la comunione ed altri usi dell'eucaristia. Nel darsi la comunione il diacono anticamente con voce alta dicea: Sancta sanctis. I sacerdoti poi nel porgere la particola diceano solamente: Corpus Christi. E chi la ricevea rispondeva: Amen, in segno della sua fede; e ciò durò sino al secolo VI, come si ha dall'autore delle costituzioni apostoliche1 e come scrive s. Leone verso il detto secolo VI2 . Ma Giovanni diacono nella vita di s. Gregorio3 rapporta che a' suoi tempi diceasi: Corpus D. N. Iesu Christi custodiat animam tuam. Nella messa comune prima comunicavansi i sacerdoti, poi i diaconi, suddiaconi e chierici, ed in fine i laici, uomini e donne: ma non tutti gli astanti alla rinfusa; poiché si riconosceano particolarmente quei che dovean comunicarsi: ed i frammenti che restavano si davano a' fanciulli innocenti; e quest'uso de' frammenti a' fanciulli seguitò sino al secolo XII, in cui fu abolito. I soli ecclesiastici si comunicavano all'altare, gli altri a' balaustri e ne' luoghi dove si ritrovavano.

28. Nelle chiese orientali, anche da' laici la comunicazione riceveasi stando in piedi; ognuno bassando gli occhi e la testa stendea la mano ove ricevea il pane consacrato, come si ha da Tertulliano4 , da s. Cipriano5 e da s. Ambrogio presso Teodoreto6 . E secondo rapporta s. Cirillo gerosolimitano, epist. 289, si stendea la mano destra colle dita aperte, ma unite fra di loro, e colla sinistra si sostenea la destra: gli uomini stendeano la mano nuda, ma le donne coperta da un pannolino che chiamansi domenicale. Di ciò fa menzione s. Agostino riferito dal p. Chalon nel cap. 7, trattando dell'eucaristia; e s. Giovan damasceno e il ven. Beda attestano che quest'uso durò sino al secolo VIII.

Agl'infermi si portava il solo corpo; ed in fatti s. Onorato col solo corpo comunicò s. Ambrogio moribondo. Talvolta non però gl'infermi comunicavansi colle due specie, e spesso i medesimi andavano alla chiesa a prendere il viatico; e quando non potevano andarvi, si diceva la messa nella stessa loro camera.

29. È cosa nota poi che i primi cristiani teneano nelle proprie case l'eucaristia sotto la specie però del solo pane, ed ivi segretamente prendeano la comunione da loro stessi, secondo attesta s. Luca: Frangentes circa domos panes7 . E Tertulliano8 parla di ciò come di cosa ordinaria. Ed in tempo delle persecuzioni se ne provvedeano per molto tempo, specialmente quei che nelle loro città non aveano che una sola messa. S. Basilio, scrivendo a Cesaria, dice in una lettera che i solitarj benché non avessero sacerdoti, aveano però seco l'eucaristia. Tal uso in oriente ebbe vigore sino al secolo VI, come narra Anastasio bibliotecario. In occidente quest'uso non durò tanto tempo, benché seguitò ad esservi, ma di rado.

30. In quanto poi alla frequenza della comunione non si dubita che ne' tre primi secoli, secondo le costituzioni apostoliche e come attesta s. Giustino9 , il sacerdote nella messa dava la comunione a tutti coloro che a quella aveano assistito. S. Cipriano10 scrive: Noi riceviamo ogni giorno l'eucaristia come un cibo di salute... se per qualche grave colpa non siam costretti ad astenercene. Tanto che poi quest'uso passò in legge, secondo il canone degli apostoli, formato nel fine del secolo III o principio del IV, che dicea: Bisogna separar dalla comunione quei fedeli che, venendo alla chiesa e udendovi le divine scritture, non restano a prender la santa comunione. Tal precetto fu rinnovato dal concilio di Antiochia sotto Giulio papa; ed in molti luoghi fu osservato sino al V. secolo. Anzi, come scrive Strabone, cap. 22, taluni credeano esser tenuti a comunicare più volte il giorno, se udivano più messe. Appresso non però, raffreddato il fervore, il concilio di Agda nell'anno 506, col can. 18 (che poi diventò come legge ecclesiastica) ordinò sotto pena di scomunica che ognuno almeno comunicasse tre volte l'anno, a Natale, Pasqua e Pentecoste. Ma, Teodoro arcidiacono di Cantorbery ne' suoi spicilegj11 scrisse de' greci: I greci,


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chierici o laici, comunicano ogni domenica; e chi non comunica è scomunicato. Lo stesso praticano i romani, ma senza la pena della scomunica, Raffreddatasi di poi vie più la divozione de' fedeli, fu necessario che il concilio lateranese ordinasse che ogni fedele giunto agli anni della discrezione si confessasse e comunicasse almeno una volta l'anno, come si ha nel capo: Omnis utriusque sexus, de poenit. et rem.

31. Diciamo qualche cosa delle agape che si usavano ne' primi tempi della chiesa. Avendo Gesù Cristo istituito questo sacramento dopo la cena fatta in Gerusalemme, i primi cristiani costumarono similmente di comunicare dopo una semplice cena, alla quale assisteva il vescovo o qualche sacerdote. Tali cene si chiamavano agape, cioè cene di carità, poiché in greco agape significa amicizia. In esse i ricchi sollevavano i poveri; e si faceano nelle chiese: onde l'apostolo1 riprese coloro che non soccorrevano i poveri, scrivendo: Unusquisque enim suam coenam praesumit ad manducandum; et alius quidem esurit, alius autem ebrius est. Numquid domos non habetis ad manducandum et bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent? Di queste agape ben fanno menzione s. Ignazio martire2 e Tertulliano3 . Di poi s'introdusse il digiuno prima della comunione; il tempo nondimeno in cui questo digiuno fu introdotto, non si sa: del resto s. Isidoro ne parla come di cosa generalmente praticata al suo tempo.

32. Parlando poi delle festività di questo sacramento, prima non se ne celebrava altra che quella del giovedì santo, in cui fu istituita l'eucaristia. Ma nell'anno 1208 rivelò il Signore a s. Giuliana vergine, monaca ospitaliera in Liegi, allorché la santa era di sedici anni, ch'egli voleva nella chiesa una solennità particolare per questo gran dono fattole del sacramento dell'altare. A principio la festa fu istituita dal vescovo di Liegi: ma poi nell'anno 1264 da Urbano IV fu ampliata per tutta la chiesa e stabilita nel giovedì dopo l'ottava di pentecoste. Indi Clemente V la confermò nell'anno 1311 e la fe' accettare dal concilio generale di Vienna. Prima, come scrive monsig. Baillet, in tale festa recitavasi l'officio del sacramento, secondo l'uso della chiesa gallicana, composto dalla stessa s. Giuliana, o pure (come dicono altri) da un divoto religioso chiamato Giovanni, aiutato dalle orazioni di s. Giuliana. Ma poi cominciò a recitarsi l'officio che ora si recita, composto da s. Tomaso d'Aquino che lo fece per comando di Urbano IV. all'uso della chiesa romana.

33. Parlando poi della processione del ss. sacramento, non si sa il tempo preciso in cui fu istituita; poiché Urbano IV nel suo breve non ne fa menzione. Monsig. Thiers riferisce essere stata istituita da papa Giovanni XXII, che morì nell'anno 1333. Ed è certo che a tempo di Martino V. nel 1433 e di Eugenio IV suo successore già si praticava, mentre essi pontefici concessero l'indulgenza plenaria a chi, confessato, assisteva all'officio del sacramento ed anche a tutti coloro che assistevano alla processione.

34. Né pure si sa il tempo quando si è introdotto l'uso di esporre il sacramento sull'altare; solo si sa (come porta il p. Croiset nella sua opera grande, al giorno 25 di agosto) che per l'infermità di s. Luigi re di Francia in tutto il regno si fecero le esposizioni del sacramento, e ciò fu verso anno 1248, sedici o diciotto anni prima della detta festa istituita. Gli ostensorj erano prima di diverse forme, di croci, di soli e di torrette, che si usavano da trecento anni fa. Ciò s'intende delle specie scoperte, perché prima nelle processioni si portavano coperte. Avvertasi qui esser proibito, per decreto della s. c. del concilio, il portare il sacramento agl'infermi solo per adorarlo, o il portarlo seco per provare la propria innocenza, ed anche, il condurlo alla porta della chiesa per sedarle tempeste o spegnere gl'incendj.

35. Gli antichi poi servivansi dell'eucaristia per varj usi. I vescovi la mandavano tra di loro in segno di comunione. Portavasi ne' viaggi per custodia. Serbavasi una parte del sacrifizio per lo giorno seguente: così il p. Chalon, cap. 2. Di più usavasi di seppellire i morti coll'eucaristia; così narra essere stato seppellito s. Basilio lo scrittore della di lui vita. Di più s. Teodoro papa scrisse la condanna di Pirro monotelita coll'inchiostro mischiato col divino sangue sul sepolcro di s. Pietro, come scrive Paolo diacono di Aquileja, Niceta, presso Chalon, c. 12, nella vita di s. Ignazio patriarca di Costantinopoli, narra una simile condanna contra Fozio. Il p. Martene4 porta che nelle dedicazioni delle chiese riponeansi nell'altare tre particole consacrate colla calcina; e così fece il papa Urbano, consacrando la chiesa del monastero di Marmoutiers.

36. Nelle chiese orientali anticamente


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conservavasi l'eucaristia in colombe d'oro o di argento sospese sopra gli altari; Le Brun1 , scrive ciò praticarsi in Francia. Ivi solea riporsi ancora l'eucaristia in certi ciborj a modo di torri, a cui successero poi le pissidi in forma di coppe coperte. Erano poi questi ciborj d'oro, d'argento, di pietre preziose, d'avorio, di cristallo, di vetro ed anche di legno; Chalon2 . Al presente gli orientali non più conservano l'eucaristia sull'altare, ma o nelle sagrestie o in alcuni armarj o vero nel muro a lato degli altari, appesa ad un chiodo dentro una borsa, e non con quella decenza con cui la conservano le nostre chiese occidentali.




7 - Io. Ibid.

1 - 1. Cor. 1. 1.

1 - Catech. 5. myst.

2 - L. 5. c. 3.

3 - Cap. 7.

4 - 3. p. q. 80. a. 12. ad 2.

5 - De euchar. disp. 19. sect. 8.

1 - 3. p. q. 80. a. 9. ad 3.

1 - L. 8. c. 13.

2 - Serm. 6. de ieiun.

3 - L. 2.

4 - L. de idol. c. 7.

5 - Ep. 56.

6 - Histor. l. 5. c. 17.

7 - Act. 2. 46.

8 - L. 2. ad uxorem. c. 5.

9 - Apol. 2. l. 8. c. 20.

10 - De orat. dom.

11 - T. 9. c. 52.

1 - Cor. 11. 21. et 22.

2 - Ep. ad Smyrnaeos.

3 - Apol. 18. c. 59.

4 - T. 1. de rit. l. 1. c. 5. a. 1.

1 - T. 2. p. 171.

2 - Cap. 13.




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