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S. Alfonso Maria de Liguori
Opera dogmatica...eretici pretesi riformati

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Cap. IV. Della ecclesiastica gerarchia e della ordinazione.

23. In questo capo 4 il concilio dice che, essendoché nel sacramento dell'Ordine s'imprime il carattere, perciò condanna coloro i quali dicono che i sacerdoti del nuovo testamento hanno solamente una potestà temporaria o sia a tempo; in modo che ritornano allo stato laicale quei che non esercitano il ministero di predicare. Come anche condanna chi asserisce che tutti i cristiani sono sacerdoti e che tutti i sacerdoti hanno la stessa potestà; confondendo la gerarchia ecclesiastica, contra quel che dice s. Paolo: Non omnes apostoli etc. Di più dichiara che, oltre i gradi ecclesiastici, i vescovi, come successori degli apostoli, principalmente appartengono a quest'ordine gerarchico, essendo eglino posti dallo Spirito santo a regger la chiesa di Dio; perciò sono essi superiori a' sacerdoti e possono conferire i sacramenti della cresima e dell'ordine e fare più altre cose che non possono gl'inferiori. Di più dichiara che nell'ordinazione così de' vescovi come degli altri ordini non si richiede essenzialmente l'autorità del popolo o d'altra potestà secolare; e che tutti quelli che per propria autorità ascendono agli ordini non sono che ladroni, non essendo entrati per la porta. Ecco le parole del concilio: Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut in baptismo et confirmatione, character imprimitur, qui nec deleri neque auferri potest, merito s. synodus damnat eorum sententiam qui asserunt novi testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere; et semel rite ordinatos, iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant. Quod si quis omnes christianos promiscue novi testamenti sacerdotes esse aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirment, nihil aliud facere videntur quam ecclesiasticam hierarchiam quae est ut castrorum acies ordinata, confundere, perinde ac si, contra b. Pauli doctrinam, omnes apostoli, omnes prophetae, omnes evangelistae, omnes pastores, omnes sint doctores. Proinde sacrosancta synodus declarat, praeter caeteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere et positos, sicut idem apostolus ait, a Spiritu sancto, regere ecclesiam Dei: eosque presbyteris superiores esse ac sacramentum confirmationis conferre, ministros ecclesiae ordinare, atque illa pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent. Docet insuper sacrosancta synodus in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum, nec populi nec cuiusvis saecularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit eos qui tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vocali et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non ecclesiae ministros, sed fures et latrones per ostium non ingressos, habendos esse.

24. A questo capo 4 corrispondono i canoni 4, 6, 7. Nel can 4 si dice: Si quis dixerit per sacram ordinationem non dari Spiritum sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum sanctum; aut per eam non imprimi characterem; vel eum qui sacerdos semel fuit laicum rursus fieri posse, anathema sit.

25. Nel can. 6 si dice: Si quis dixerit in ecclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et ministris, anathema sit.

26. Nel can. 7. poi si dice: Si quis dixerit episcopos non esse presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam quam habent illis esse cum presbyteris communem; vel eam vel ordines ab ipsis collatos, sine populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione, irritos esse; aut eos qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi


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et sacramentorum ministros, anathema sit.

27. A Pietro Soave non piacque la parola di gerarchia, con cui il concilio comprese tutti gli ordini e gradi ecclesiastici; dicendo il Soave: “La voce hierarchia è significazione aliena, per non dir contraria, alle scritture divine ed all'uso dell'antica chiesa: ella è voce inventata da uno (volea dir s. Dionigi areopagita) che, sebbene di qualche antichità, non si sa bene però chi sia e quando fosse; del rimanente è scrittore iperbolicoimitato nell'uso di quel vocabolo né degli altri di sua invenzione da alcuno dell'antichità: quando, seguendo lo stile di parlare di Cristo e degli apostoli e dell'antica chiesa, conveniva non una hierarchia, ma una hierodiaconia o hierodulia.” E soggiunge: “Pietropaolo Vergerio nella Valtellina facea soggetto delle sue prediche queste ed altre obbiezioni contra la dottrina del concilio.”

28. Egli cita il Vergerio, eretico, uomo appena tinto di lettere ma pieno di audacia, come si legge ne' suoi libri, che fanno nausea ad ognuno. Del resto il vocabolo di gerarchia fu ben usato da s. Dionigi, anzi ne fece il titolo di una delle sue opere più principali; e quest'opera è stata comunemente lodata da' dotti. Han dubitato alcuni se l'autore di tal opera sia stato veramente s. Dionigi l'areopagita; ma vi sono molte buone prove dei santi padri ed anche dei concilj che sia stata sua. S. Gregorio nell'omilia 34 lo chiamò antico e venerabil padre ed allegò questo suo libro; lo stesso fecero s. Martino papa nel concilio romano, s. Agatone papa nell'epistola a Costantino IV. imperatore, Nicolò I. in una sua epistola all'imperator Michele, il sinodo VII. nell'azione seconda. Di più s. Massimo monaco e s. Tomaso han commentata quest'opera di s. Dionigi. Ma ancorché tal libro non fosse in fatti di s. Dionigi, bastavagli la venerazione portatagli dalla chiesa per tanti secoli affinché il concilio non ripugnasse di prendere una voce così propria e adattata al suo senso. S. Massimo già novecento anni prima del concilio ne' comenti in s. Dionigi ne discorse di proposito; s. Bonaventura trecento anni prima del concilio scrisse un trattato appunto con questo titolo di gerarchia; e da Giovanni Scoto dalla detta parola si era tratta la definizione dell'ordine, dicendo ch'egli è una facoltà speciale a porre in esecuzione alcun atto spirituale nella gerarchia ecclesiastica.

29. Il Soave volea che la voce hierodiaconia, che significa il ceto de' diaconi della chiesa, si accomunasse a tutto l'ordine ecclesiastico, dicendo che ciò sarebbe stato più conforme al parlare ed all'umiltà di Cristo e della chiesa. Ma l'ordine de' diaconi sappiamo che nelle scritture è posto in ultimo luogo a quello de' sacerdoti e de' vescovi: onde come potea il concilio servirsi della voce hierodiaconia nel descrivere tutto l'ordine ecclesiastico composto di vescovi, sacerdoti e diaconi, senza confondere l'infima parte colle due superiori? Ma ingiustamente il Soave impugna il concilio in essersi valuto della parola gerarchia (che significa principato), come nome ripugnante al parlare di Cristo e della scrittura; condannando egli questa parola di principato, doveva insiem condannare tanti santi padri, s. Cirillo alessandrino, s. Geronimo, s. Ilario, s. Agostino, s. Gregorio, Beda ed altri, che chiamano i pontefici e i vescovi principi della chiesa. Replica il Soave che non dovea il concilio usare una voce sino allora dagli altri concilj inusitata. Ma tralasciando le altre risposte, doveva egli sapere che nel sinodo VIII. in due luoghi (nell'azione sesta e decima) si usò una tal voce: nell'azione sesta furon chiamati Nettario, Ambrogio e Niceforo memorabili gerarchi; e nell'azione decima al capo 14 il nome di gerarchico dato agli angioli è attribuito ancora a' vescovi della chiesa.

30. Ma lasciamo le inezie del Soave e vediamo le opposizioni che fanno gli eretici alle cose insegnate in questo capo 4 dal concilio. Dicono in primo luogo, come già l'abbiamo accennato di sovra, che tutti i cristiani sono sacerdoti, secondo il testo di s. Pietro: Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta etc.1 . Ma si risponde che in questo luogo i laici impropriamente sono chiamati sacerdoti; perché impropriamente si dice ch'essi sacrificano, offerendo a Dio le loro lodi, preghiere ed altre opere buone. Ecco come tutto ben lo spiega chiaramente s. Agostino: Episcopi et presbyteri proprie vocantur sacerdotes; sed sicut omnes christiani dicuntur propter mysticum chrisma, sic omnes sacerdotes, quoniam membra sunt unius sacerdotis, de quibus apostolus dixit: regale sacerdotium2 . Ciò si prova ancora da quel che disse il Signore a' soli apostoli: Hoc facite in meam commemorationem3 . Dunque non tutti sono sacerdoti.


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Di più abbiamo che s. Paolo e s. Barnaba, essendo stati ordinati vescovi dagli apostoli in Antiochia, ordinarono molti sacerdoti: Et cum constituissent illis per singulas ecclesias presbyteros, et orassent cum ieiunationibus, commendaverunt eos Domino, in quem crediderunt1 . Dunque non tutti i credenti sono sacerdoti.

31. Dicono gli eretici in secondo luogo che i vescovi ed i sacerdoti sono tutti eguali. Ma errano, mentre i vescovi di diritto divino, sono superiori a' sacerdoti, come successori degli apostoli così nella potestà di ordinare come nella giurisdizione, secondo si ha dalla tradizione apostolica, con s. Leone e s. Gregorio. Scrive s. Girolamo: Quid facit episcopus, excepta ordinatione, quod non facit presbyter? Ecco che il vescovo è superiore a' sacerdoti in quanto alla potestà di ordinare. In quanto poi alla giurisdizione, abbiamo il detto di s. Paolo, il quale scrisse a Timoteo: Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus aut tribus testibus2 . Aezio fu il primo che sparse questo errore di essere i sacerdoti eguali a' vescovi; e perciò fu numerato fra gli eretici da s. Agostino3 . Lo stesso scrissero s. Ignazio martire, s. Cipriano, s. Girolamo. Lo stesso prima scrisse s. Clemente, epist. 1 ad fratrem Dom., ove si legge: Episcopos vicem apostolorum gerere, discipulorum presbyteros. S. Epifanio4 , scrisse: Episcopum et presbyterum aequalem esse quomodo erit possibile? S. Ambrogio5 , scrisse: Post episcopum diaconi ordinationem subiicit, quare? nisi quia episcopi et presbyteri una ordinatio est, sed episcopus primus est, ut omnis episcopus presbyter sit, non tamen omnes presbyteri episcopi. Nel Tridentino, come abbiamo notato di sovra nel canone 7, si condanna di anatema chi dice episcopos non esse presbyteris superiores, vel eam (potestatem) quam habent, illis esse cum presbyteris communem. E nel capo 4 medesimo par che ciò chiaramente sia definito essere di ius divino.

32. Si oppone per 1. che nelle scritture si trovano confusi i vescovi co' presbiteri, il che significa esser essi eguali. Non si nega da noi che in ordine ad offerire il sacrifizio eucaristico e ad alcuni altri ministerj niente differiscono i sacerdoti da' vescovi, e perciò in quanto a tali cose nelle scritture si confondono co' vescovi; ma non già in quanto alla potestà dell'ordine ed alla giurisdizione. Si oppone per 2. che s. Girolamo scrive espressamente esser lo stesso il sacerdote che il vescovo: Idem presbyter qui episcopus. Si risponde per 1. che ciò non si legge nelle opere del santo dell'edizione romana e coloniese, ma solo della basileese, che fu più volte corrotta da Erasmo Roterodamo. Si risponde per 2. con Giovenino6 , che a' sacerdoti nell'antica chiesa spesso concedeasi in atto secondo, cioè in pratica, l'esercitare la giurisdizione de' vescovi; ma in atto primo ella era tutta presso i vescovi. Anche i luterani non danno a tutti i loro presbiteri, o sieno ministri, la facoltà di ordinare, ma solamente (come dicono) a' sopraintendenti: benché dice uno di loro, il Lomero, ch'essi non hanno sacerdoti; e giustamente lo dice, mentre non possono affermare di aver tra loro vescovi legittimamente ordinati.

33. Se poi i sacerdoti semplici per dispensa possono ordinare negli ordini minori, come si dice aver questo privilegio alcuni abati religiosi, è questione. Del resto è certo, come di sopra abbiam veduto nel capo 4 e can. 7, che insegna il concilio, il ministro dell'ordine essere il solo vescovo, e ciò si ha dalla perpetua tradizione: onde non senza molta ragione Giovenino7 , ha per certo che il sacerdote semplice non può essere ministropure straordinario dell'ordinazione.

34. Oppongono per 1. che nel concilio niceno I. e proprio nell'epistola alla chiesa alessandrina si disse che a quei sacerdoti che non aderirono allo scisma di Melezio, si concedesse la potestà ordinandi et eos qui clero digni fuerint nominandi. Ma risponde Tournely8 , non essere stata con ciò conferita la potestà di ordinare i ministri della chiesa, ma solamente di approvare col lor voto e confermare l'elezione fatta dal popolo, anche non aspettata l'approvazione degli altri del clero. E soggiunge esser falso o adulterato il can. 13. del concilio ancirano, ove diceasi: Non licere nec presbyteris civitatis ordinare sine litteris episcopi in unaquaque parochia; ma doversi leggere: sed nec presbyteris civitatis sine litteris episcopi in unaquaque parochia aliquid agere: la quale interpretazione è conforme alla disciplina antica, nella quale si proibiva a' preti anche di esercitare il lor ministero in presenza del vescovo, se quegli nol comandasse.


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35. Oppongono per 2. che Eugenio IV. nel suo decreto agli armeni dice che il vescovo è ministro ordinario del sacramento dell'ordine; dunque i sacerdoti possono essere ministri straordinarj. Ma si risponde che il pontefice con tal parola non volle già affermare che i preti possono essere ministri straordinarj dell'ordine.

36. Oppongono per 3. che Innocenzo VIII. nel 1489. diè la facoltà all'abate cisterciense di conferire il diaconato e suddiaconato a' suoi monaci: e Vasquez1 , attesta di aver letta questa bolla, che si conservava nel lor collegio complutese. Ma di tal bolla ne dubitano s. Tomaso, Silvio, Navarro ed altri; e dice Tournely2 che di tal bolla non ve n'è altro esemplare, né si ritrova nel bollario; di più che nella supplica dell'abate non si ritrova altra dimanda che di rinnovar loro il privilegio di poter ordinare i lor monaci nella prima tonsura e negli ordini minori: dal che si ricava tutto il resto esser falso; tanto più che nel concilio tridentino3 , si proibisce agli abati il conferire la prima tonsura e gli ordini minori ad altri, fuorché a' loro monaci.

37. Oppongono per 4 il detto: Qui potest maius, potest et minus: ma il sacerdote può consacrar l'eucaristia, può rimetter i peccati, che sono alcune cose maggiori dell'ordinare; perché poi non può ordinare? Bisogna dunque distinguere: chi può il più nello stesso genere o sia ordine, ben può il meno; v. gr. chi può assolvere i peccati più gravi, può assolvere anche i più leggieri; ma ciò non corre quando il genere è diverso. Certamente è più rimettere i peccati che risuscitare i morti; ma con tutto ciò il risuscitare non è concesso a' sacerdoti. Ed anche parlando nello stesso genere, il confessore semplice può assolvere i peccati, ma non i peccati riservati.

38. Di più in fine del nominato capo 4 dice il concilio che nell'ordinazione dei sacri ministri nec populi nec cuiusvis saecularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio: quin potius decernit eos qui, tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vocati et instituti, ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos, habendos esse. È certo, che senza la vocazione divina, a niuno è lecito intromettersi ad esercitare i ministerj della chiesa. Questa vocazione poi può esser ordinaria e straordinaria. La straordinaria è quando ella è immediatamente ordinata da Dio, come fu quella di s. Paolo. L'ordinaria poi è quella che vien regolata dai superiori, i quali reggono la chiesa, come sono il papa ed i vescovi. Dal che si deduce che la religione insegnata da Lutero e da Calvino è certamente falsa; poiché tali promulgatori l'hanno insegnata senza vocazioneordinariastraordinaria. Dicono i luterani che la vocazione de' sacri ministri dee aversi dal popolo o dal magistrato. Ma errano; perché tali ministri debbono esser chiamati con quel modo con cui Cristo chiamò i suoi discepoli e li mandò a fondare la chiesa, senza aspettare alcun consenso del popolo o del magistrato. In niun luogo si legge che un sacerdote sia stato ordinato da chi non era vescovo. S. Clemente nel can. 1, dice: Presbyter ab uno episcopo ordinetur. E s. Ambrogio4 scrive: Neque enim fas erat ut inferior ordinet maiorem; nemo enim tribuit quod non habet. E perciò disse il Signore agli apostoli quando li mandò a propagare la fede, dando loro la potestà di consacrar vescovi e sacerdoti: Sicut misit me Pater, et ego mitto vos5 .

39. È vero che ne' primi tempi il popolo assisteva all'elezione de' ministri; ma questa era una mera concessione gratuita, siccome anche oggidì si a' laici il ius di nominare o presentare alcuni officj o beneficj ecclesiastici, ma non mai essi han potuto istituire ed ordinare, anzi per lo più quando il popolo assisteva, era solo per attestare la buona vita di coloro che doveano ordinarsi, secondo scrisse l'apostolo: Oportet... illum et testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt6 . Ed in verità sarebbe una cosa molto disordinata il vedere che le pecorelle abbiano da costituire il loro pastore.




1 - 1. Petr. 2. 9.

2 - L. 20. de civit. Dei c. 10.

3 - Luc. 22. 19.

1 - Act. 14. 22.

2 - 1. Tim. 5. 19.

3 - De haeres. c. 53.

4 - Haeres. 75.

5 - C. 3. in ep. 1. ad Tim.

6 - De sacr. ord.

7 - De sacr. ord. q. 4. in fin. concl. 2. p. 449.

8 - Pag. 363. in fin.

1 - In 3. p. s. Th. disp. 243. c. 4.

2 - P. 368.

3 - Sess. 23. c. 10. de reform.

4 - In c. 3. ep. 1. ad Tim.

5 - Io. 20. 21.

6 - 1. Tim. 3. 7.




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