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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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§ II - Circa l'officio di medico

6. Il confessore, affine di ben curare il suo penitente, deve per prima informarsi dell'origine e cagioni di tutte le sue spirituali infermità. Alcuni confessori dimandano solamente la specie e 'l numero de' peccati e niente più; se vedono il penitente disposto, l'assolvono; se no, senza


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dirgli niente, subito lo licenziano, dicendo: va', che non ti posso assolvere. Non fanno così i buoni confessori: questi primieramente cominciano ad indagare l'origine e la gravezza del male, domandano la consuetudine e le occasioni che ha avute il penitente di peccare, in qual luogo, in qual tempo, con quali persone,7 con qual congiuntura, poiché così poi meglio possono far la correzione, disporre il penitente all'assoluzione ed applicargli i rimedi.

7. Fatte le suddette dimande e così ben informatosi il confessore dell'origine e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione o ammonizione. Sebben egli come padre deve con carità sentire i penitenti, però è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna; specialmente coloro che si confessano di rado e sono aggravati di molti peccati mortali.

E ciò è tenuto a farlo anche con persone di conto, magistrati, principi, sacerdoti, parrochi e prelati, allorché questi si confessassero di qualche grave8 mancanza con poco sentimento.

Dice il pontefice Benedetto XIV nella sua Bolla Apostolica,9 che le ammonizioni del confessore sono più efficaci che le prediche dal pulpito: ed a ragione, mentre il predicatore non sa le circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde questi assai meglio


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può far la correzione ed applicare i rimedi al male. Né deve allora il confessore badare agli altri penitenti che aspettano, poich'è meglio, come dicea s. Francesco Saverio,10 far poche confessioni e buone che molte e mal fatte.

E qui bisogna anche avvertire quanto mal fanno quei confessori che, trovando un penitente indisposto, subito lo licenziano, per non pigliarvisi fastidio. È sentenza ben fondata de' dd. (6, 608, v. Hic adverte) che, benché il penitente si accosti indisposto, il confessore è obbligato a far quanto può per disporlo all'assoluzione: con porgli avanti (per esempio) l'ingiuria fatta a Dio, il pericolo di sua dannazione, etc. E non importa che altri aspettino o se ne vadano: il confessore di quel solo che tiene avanti è tenuto a render conto a Dio, se si perde, e non degli altri.

8. E così ben anche è obbligato il confessore ad ammonire chi sta nell'ignoranza colpevole di qualche suo obbligo, o sia di legge naturale o positiva.

Che se il penitente l'ignorasse senza colpa, allora, quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salvezza, in ogni conto gliela deve togliere; se poi è d'altra materia, ancorché sia circa i precetti divini, e 'l confessore prudentemente giudica che l'ammonizione sia per nocere al penitente, allora deve farne a meno e lasciare il penitente, nella sua buona fede; ed in ciò s'accordano anche gli autori più rigidi. La ragione si è, perché si deve maggiormente evitare il pericolo del peccato formale che del materiale,


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mentre Dio solamente il formale punisce, poiché da questo solo si reputa offeso. Ciò sta provato pienamente nel Libro colla opinione de' dd. a eccezione di pochi (6, 610).

E quindi s'inferisce anche colla comune (6, 611), che nel caso che 'l penitente avesse contratto matrimonio invalido per qualche impedimento occulto e stesse in buona fede, ed inoltre vi fosse pericolo d'infamia, di scandalo o d'incontinenza, se gli fosse manifestata la nullità, allora deve il confessore lasciarlo in buona fede finché gli ottenga la dispensa (eccettoché se la dispensa facilmente e subito potesse ottenersi).11 Ed in tal caso, cioè quando sta in buona fede, se mai il penitente si confessasse di ave negato senza giusta causa il debito coniugale, dicono i dd (ibid) che il confessore deve benanco a ciò obbligarlo.


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Come poi debba portarsi il confessore cogli sposi che stessero per contrarre qualche matrimonio nullo e si temesse di peccato formale o di scandalo, manifestandosi loro la nullità, si osservino le risoluzioni poste nel Libro (6, 612 - 613).12

Così anche, secondo la comun sentenza, deve omettersi l'ammonire di qualche obbligo di restituzione chi stesse in piena buona fede, se certamente si prevedesse che 'l penitente non ubbidirebbe all'ammonizione (6, 614, v. Infertur 2).


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9. Deve però eccettuarsene per I quando dall'ignoranza dovesse avvenirne danno al ben comune (6, 615), perché allora il confessore, essendo egli costituito ministro a pro della repubblica cristiana, è tenuto a preferire il ben comune al privato del penitente, sebbene preveda che a costui non gioverà l'ammonizione: onde in ogni conto deve ammonire i principi, i governatori, i confessori ed i prelati che mancano al loro obbligo, perché la loro ignoranza, sebbene invincibile, sempre sarà di danno alla comunità almeno per lo scandalo, mentre gli altri facilmente stimeranno esser lecito ciò che vedono fare da' superiori. E com'insegna il nostro ss. p. Benedetto XIV, Bulla Apostolica n. 20,13 lo stesso deve praticarsi con coloro che frequentano i sagramenti, affinché gli altri non prendano da essi mal'esempio. Se n'eccettua per II se 'l penitente interrogasse, perché allora è obbligato il confessore a scoprirgli la verità (6, 616), essendo che in tal caso l'ignoranza non sarà più affatto incolpabile, come si richiede per potersi omettere l'ammonizione. Se n'eccettua per III, se al penitente tra breve sia per giovare l'ammonizione, benché al principio egli non acconsenta (Ibid. v. Excipiendum 3). Che cosa poi debba fare il confessore nel dubbio se l'ammonizione sia per giovare o per nocere, si osservi il Libro (Ibid. v. Utrum autem).

10. Indi, fatte le dovute correzioni o sieno ammonizioni, bisogna che 'l confessore attenda a disporre il penitente all'assoluzione con un vero atto di dolore e di proposito;


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avvertendo che rari14 son quei penitenti, e spezialmente i rozzi, che prima di confessarsi fanno l'atto di dolore. Alcuni confessori si contentano con dimandare a talun di costoro: Orsù di tutto questo ne cerchi perdono a Dio? (il che per altro non è vero atto di dolore) o pure: te ne penti di cuore? E senza dir altro, gli danno l'assoluzione. I buoni confessori non fanno così; attendono sopra tutto a far concepire ai loro penitenti (parlando degli aggravati di peccati mortali) un vero pentimento e detestazione del mal fatto; procurano che facciano prima un atto di attrizione e per esempio: Ah figlio mio, dove avresti da stare mo? Nell'inferno ah? dentro il fuoco, disperato, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio, per sempre? Dunque ti penti d'aver offeso Dio per l'inferno che ti hai meritato. Avvertasi qui che non fa bene l'atto d'attrizione chi si pente del peccato commesso perché s'ha meritato l'inferno, ma bisogna che si penta d'aver offeso Dio, perché s'ha meritato l'inferno.

Indi gli faccia fare un atto di contrizione: Figlio mio, ch'ai fatto? hai offeso un Dio bene infinito, l'hai perduto il rispetto, l'hai voltate le spalle, hai disprezzata la sua grazia. Orsù, perché hai offeso un Dio bontà infinita, ora te ne penti con tutto il cuore? detesti ed odii tutte le ingiurie che l'hai fatte sopra ogni male? mai più, etc.

Notisi qui per 1. che quando il penitente si confessa qualche altro peccato dopo l'assoluzione, sebbene lo dicesse immediatamente, per essere assolto bisogna che di


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nuovo faccia l'atto di dolore, essendo quello nuovo giudizio (6, 448).

Notisi per 2. esser sentenza probabile di molti dd. (6, 445), che la confessione, per esser sagramentale, deve essere informata dal dolore; onde quando si confessa alcuno che non ha fatto prima l'atto di dolore, non basta, (trattandosi già di valore del sagramento) farglielo fare dopo la confessione, ma bisogna15 dopo l'atto di dolore fargli replicare la confessione con dirgli almeno: Orsù ora di nuovo t'accusi di tutti i peccati che m'hai detti?

11. In fine il confessore deve attendere ad applicare i rimedi più opportuni alla salvezza del suo penitente, con dargli quella penitenza che più conviene al suo male, e inoltre quegli verisimilmente sarà per adempire.

Notisi ciò, perché sebbene la penitenza dev'essere corrispondente a' peccati, e 'l sacro concilio di Trento (Sess. 14, de Poenit. c. 8) dichiara partecipi delle colpe de' penitenti quei confessori che levissima quaedam opera pro gravissimis delictis iniungunt;16 tuttavia per giuste cause può il confessore diminuir la penitenza, come se il penitente avesse una gran compunzione, o vero se fosse tempo di giubileo o d'indulgenza plenaria, e specialmente se quegli fosse infermo di corpo o di spirito, sicché prudentemente si tema che non adempisca la soddisfazione proporzionata: così insegnano comunemente i dd. con S.


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Tommaso17 (6, 509 - 514). È vero che nel Tridentino (Sess. 14, de Poenit. c. 8) dicesi che la penitenza deve corrispondere alla qualità de' delitti, ma ivi stesso si aggiunge che le penitenze debbono essere pro poenitentium facultate, salutares et convenientes.18 Salutares, cioè utili alla salvezza del penitente; et convenientes, cioè proporzionate non solo a' peccati, ma anche alle forze del penitente. Ond'è che non sono salutariconvenienti quelle penitenze a cui i penitenti non sono atti a soggiacere per la debolezza del loro spirito, poiché allora queste piuttosto sarebbon cagioni di lor ruina. In questo sagramento più s'intende l'emenda che la soddisfazione: perciò dice il Rituale Romano (De sacram. Poenit. 19) che 'l confessore nel dar la penitenza deve aver ragione della disposizione de' penitenti. E s. Tommaso dice: Sicut medicus…non dat medicinam ita efficacem…, ne propter debilitatem naturae maius periculum oriatur, ita sacerdos, divino instinctu motus, non semper totam poenam, quae uni peccato debetur, iniungit, ne infirmus desperet et a Poenitentia totaliter recedat.19 Ed in altro luogo, dice che come un picciol fuoco si estingue, se vi sovrappongono molte legna, così può accadere che il picciolo affetto


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di contrizione del penitente si estingua per lo peso della penitenza, e soggiunge: Melius est quod sacerdos poenitenti indicet quanta poenitentia esset sibi iniungenda, et iniungat nihilominus… quod poenitens tolerabiliter ferat.20 Ed in altro luogo aggiunge: Tutius est imponere minorem debito quam maiorem: quia melius excusamur apud Deum propter multam misericordiam quam per nimiam severitatem… quia talis defectus in Purgatorio supplebitur.21 E lo stesso dicono il Gersone22, il Gaetano23 e singolarmente s. Antonino24, il quale dice (6, 509 - 510) che deve darsi quella penitenza che si stima che il penitente appresso verisimilmente eseguirà e che allora di buona voglia accetta. E se 'l penitente si protesta che non ha forza di far la penitenza che si conviene, conclude finalmente s. Antonino: Tunc, quantumcumque deliquerit, non debet (sacerdos eum) dimittere sine absolutione, ne desperet.25 Bastando allora, dice il Santo,


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che se gl'imponga in generale tutto ciò che farà di bene, colle stesse parole del Rituale: Quidquid boni feceris, etc.26. le quali opere nel sagramento ingiunte, come insegna anche l'Angelico,27 avranno in virtù del sagramento maggior valore a soddisfare per li peccati commessi. Di più aggiungono probabilmente molti dd. (6, 510, v. Hinc probabiliter) esser giusta causa per diminuir la penitenza il giudicare che così il penitente resti più affezionato al sagramento. Quanto è bello il consiglio finalmente di s. Tommaso da Villanova: Facilem unam iniunxeris, et acrioremconsulueris!28 È bene far apprendere al penitente la penitenza che si meriterebbe; al che può giovare anche l'indicargli le penitenze antiche de' canoni penitenziali (queste nel Libro, 6, 530, le troverete notate). Gioverà benanche, come dice s. Tommaso da Villanova29, consigliare al penitente una penitenza più grave; ma poi bisogna imporgli solamente quella che prudentemente si stima che adempirà. Insinua s. Francesco di Sales30, e lo stesso si dice nel Rituale Parigino31 (6, 510, v. Apposite) che giova perciò dimandare al penitente se si sente di far quella penitenza, altrimenti gliela si muti.


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Giova ancora alle volte imporre fra le opere ingiunte qualche penitenza grave, ma non sotto colpa grave (6, 518) o pure qualche opera già altronde precettata o dovuta (6, 513, v. Dubitatur igitur 1).

12. Da tutto ciò si rileva con quanta imprudenza operino quei confessori che ingiungono penitenze improporzionate alle forze de' penitenti.32 Quanti di costoro alle volte non dubitano di assolvere facilmente i recidivi indisposti ed ancora quei che stanno in occasione prossima di peccato, e scioccamente poi stimano di guarirli con imporre loro gravissime penitenze, sebbene vedano che certamente quelli non l'adempiranno. Impongono, per esempio, il confessarsi ogni otto giorni per un anno a chi appena si confessa una volta l'anno: quindici poste di rosario a chi non lo dice mai: digiuni, discipline ed orazione mentale a chi non ne sa neppure il nome. E poi che ne succede? Ne succede che quelli, benché accettino a forza la penitenza per carpirne l'assoluzione, tuttavia dopo non la fanno, e credendo di esser caduti di nuovo in peccato, anzi di esser nulla la confessione fatta (come credono per lo più i rozzi) per non adempire la penitenza data, di nuovo si rilasciano alla mala vita ed atterriti dal peso della penitenza ricevuta pigliano orrore alla confessione e cosi seguitano a marcir nelle colpe. E questo è il frutto per molti miserabili di tali penitenze che dicono proporzionate, ma debbon meglio dirsi improporzionatissime.

13. Del resto, fuori del caso di gravissima infermità o d'una compunzione straordinaria, non farebbe bene il


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confessore ad imporre per le colpe gravi una penitenza per sé leggiera che importi leggiera obbligazione; poiché sebbene, quando è conveniente può ingiungersi un'opera che rispetto a' peccati è leggiera, però sempre deve imporsi una penitenza grave che induce obbligo grave.

E qui è bene notare più cose attenenti alla pratica circa le penitenze. Notisi per I, quando il penitente si ha dimenticata la penitenza, è sentenza comune (6, 520) che non sia obbligato più a niente, se pur non fosse ch'egli facilmente potesse risaperla dal confessore che gliel'ha data. Per II non possono imporsi penitenze pubbliche per peccati occulti, ma bensì per peccati pubblici; anzi v'è obbligo d'imporle quando altrimenti non può ripararsi lo scandalo dato o l'onore pubblicamente tolto a qualche persona. Ma non deve costringersi poi il penitente a fare una penitenza pubblica quand'egli rilutta, e lo scandalo può toglierlo d'altro modo, come con frequentare i sagramenti, visitar le chiese o entrare in qualche congregazione, etc. (6, 512). Per III può imporsi qualche volta qualche penitenza sotto condizione se 'l penitente ricade (6, 524); ma avvertasi che tali sorte di penitenze forse per lo più non riescono profittevoli, specialmente se son date per lungo tempo, perché facilmente poi nelle ricadute si trascurano e si raddoppiano i peccati. Per IV, se mai il penitente desidera che gli si muti la penitenza data da un altro confessore, vogliono molti dd. che costui debba ripetere la confessione al nuovo confessore, almeno in confuso, per dargli notizia dello stato di sua coscienza. Ma molti altri anche probabilmente (6, 529, v. Dubitatur 1) dicono ciò non esser necessario, bastando che 'l confessore faccia il giudizio, per mutar la penitenza, che 'l penitente


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sia impotente a quel peso; potendo al contrario dalla stessa penitenza data arguire la materia de' peccati per cui era imposta: e così si regolerà nel mutarla o diminuirla. E probabilmente (ibid. in fine) ciò può farlo da sé il confessore quando prevede che 'l penitente verisimilmente seguiterà a trascurar la penitenza come prima. Ma non è permesso poi al confessore inferiore mutar la penitenza imposta dal superiore per casi riservati, fuorché quando il penitente difficilmente potesse ritornare al superiore, ed inoltre vi fosse grave causa di mutar la penitenza; perché allora ragionevolmente si presume la connivenza del superiore (6, 529, v. Dubitatur 2). Per V la penitenza non può commutarsi fuor della confessione, neppure dallo stesso confessore; solamente ciò può da lui farsi immediatamente dopo l'assoluzione, prima che parta il penitente dal confessionario (6, 529, v. Dubitatur 3).

14. Circa le penitenze particolari da imporsi avvertasi che la penitenza non solo dev'essere medicinale, ma anche soddisfattoria delle colpe passate. La regola vuole che s'impongano opere di mortificazione a' peccati di senso, di limosine a' peccati d'avarizia, d'orazione alle bestemmie, etc. Ma sempre bisogna vedere ciò ch'è più conveniente ed utile per lo penitente. Benché sono utilissime per sé le penitenze della frequenza de' sagramenti, dell'orazione mentale e della limosina, però in pratica riescono dannose per chi non mai o poco l'ha usate.

Le penitenze utili generalmente per tutti sono, per esempio, entrare in qualche congregazione, fare ogni sera, almeno per qualche tempo, un atto di dolore, rinnovare ogni mattina il proposito, dicendo con s. Filippo Neri


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33: Signore tenetemi quest'oggi le mani sopra, affinché non vi tradisca, la visita ogni giorno al ss. Sagramento ed a qualche immagine di Maria ss., cercando loro la perseveranza, dire il rosario e tre Ave, Maria, la mattina e la sera alla Madonna, con dire: Mamma mia, aiutami oggi, affinché non offenda Dio (questa picciola penitenza delle tre Ave, Maria, colla suddetta preghiera io per lo più ho costume d'imporla34 a tutti coloro che non la praticavano); in porsi a letto dire: Ora avrei da stare nel fuoco dell'inferno, o pure: Un giorno su questo letto ho da morire; a coloro che sanno leggere, e specialmente agli ecclesiastici, il leggere qualche libretto spirituale ogni giorno. Avverte però s. Francesco di Sales35 che non si gravi il penitente di molte cose, affinché non si confonda e si spaventi.

15. Parlando poi de' rimedi da insinuarsi a' penitenti, altri sono generali, altri particolari per qualche particolar vizio.

I generali da insinuarsi a tutti sono: 1. l'amore a Dio,36 giacché Dio a questo sol fine ci ha creati; e con ciò diasi ad intendere la pace che gode chi sta in grazia di Dio, e l'inferno anticipato che prova chi vive senza Dio,


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colla ruina anche temporale che porta con sé il peccato. 2. Lo spesso raccomandarsi a Dio e alla Madonna col rosario ogni sera, all'angelo custode ed a qualche speciale santo avvocato. 3. La frequenza de' sagramenti; e che se mai cadono in colpa grave, subito si confessino. 4. La considerazione delle massime eterne, e specialmente della morte; ed a' padri di famiglia il far l'orazione mentale ogni giorno in comune con tutta la casa, almeno il rosario insieme con tutti i loro figli. 5. La presenza di Dio in tempo della tentazione, con dire: Dio mi vede. 6. L'esame di coscienza ogni sera col dolore e proposito. 7. Agli uomini secolari l'entrare in qualche pia associazione ed a' sacerdoti l'orazione mentale e 'l ringraziamento dopo la Messa; almeno che si leggano qualche libretto spirituale prima e dopo d'aver celebrato.

16. I rimedi poi particolari si assegneranno secondo la diversità de' vizi: per esempio, a chi ha tenuto qualche odio s'insinui che ogni giorno raccomandi a Dio quella persona con un Pater ed Ave; e quando si sente punto dalla memoria di qualche affronto ricevuto, si ricordi dell'ingiurie ch'esso ha fatte a Dio. A chi è caduto in colpe d'impurità, il fuggire l'ozio, i mali compagni e le occasioni; e chi è stato abituato per lungo tempo in questo vizio deve fuggire non solamente l'occasioni prossime, ma anche certe occasioni rimote che per lui, ch'è diventato così debole, saranno prossime. Costui specialmente non lasci di dire ogni giorno le tre Ave, Maria, alla purità della bb. Vergine mattina e sera, con rinnovare sempre avanti la sua immagine il proposito e la preghiera per la perseveranza: e procuri di frequentare la comunione, che


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si chiama vinum germinans virgines.37 A chi è stato solito bestemmiare s'insinui di fare qualche tempo nove o cinque croci colla lingua per terra, e di dire un Pater ed un'Ave ogni giorno a quei santi che ha bestemmiati, ed ogni mattina in alzarsi rinnovi il proposito di aver pazienza nelle occasioni d'ira, e dica tre volte la mattina: Madonna mia, dammi pazienza; ciò servirà non solo affinché Maria ss. l'aiuti, ma anche affinché nelle occasioni si trovi l'abitudine fatta a dire le stesse parole, o pure si avvezzi a dire: Mannaggia il peccato mio, mannaggia il demonio etc. Altri rimedi poi li assegnerà il confessore colla sua prudenza secondo le circostanze delle occasioni, delle persone e de' loro impieghi.




7 Vedere n. 97 e nota 8 in quel luogo. Osservate che il nome del complice non viene mai chiesto. —A. M.



8 Praxis non traduce quest'importante aggettivo.



9 Benedictus XIV, ep. encycl. Apostolica constitutio, 26 iun. 1749, n. 22; Fontes, 400.



10 H. Tursellinus, De uita Francisci Xaverii Romae, Zanetti, 1596, pp. 304-305.

11 Quanto alla convalidazione del matrimonio, il confessore, se vi sia pericolo di grave male nell'attesa e manchi il tempo di ricorrere alla Sede Apostolica o all'Ordinario del luogo, ha la facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (eccettuati quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica), purché il caso sia occulto. Cann. 1079. 3 e 1080. Si avverta che, in queste circostanze, il confessore può usare delle predette facoltà, come si detto, solo per gli impedimenti occulti (per quelli cioè che non possono provarsi in foro esterno davanti al superiore ecclesiastico) la cui dispensa, come pure si è detto, non sia riservata alla Sede Apostolica. Gli impedimenti poi la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica sono: 1. l'impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio; 2. l'impedimento di crimine, di cui al can. 1090 (coniugicidio allo scopo di contrarre matrimonio col coniuge dell'ucciso e cooperazione fisica o morale all'uccisione di un coniuge). Can. 1078. 2. Avverta ancora il confessore che per questa convalidazione semplice (la sanazione in radice può essere concessa; dalla Sede Apostolica o dal Vescovo diocesano nei singoli casi e

nelle circostanze di cui nel can. 1165), oltre alla rimozione dell'impedimento, se necessaria, si richiede la rinnovazione del consenso, secondo le prescrizioni dei cann. 1156-1165.



12 Qui si tratta non già di convalidazione del matrimonio già contratto, di cui si è detto nella nota precedente, ma di dispensa per un matrimonio ancora da contrarsi. Le facoltà del confessore sono così indicate dal can. 1079. 3: In pericolo di morte il confessore ha la facoltà di dispensare dagli impedimenti occulti nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale. Riguardo a questa facoltà si ripete che l'impedimento è occulto quando non può essere provato in foro esterno e che la dispensa si estende a tutti e soli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto l'impedimento proveniente dal sacro ordine del presbiterato.

Fuori del pericolo di morte: Ogniqualvolta si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze e non è possibile, senza probabile pericolo di grave male, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, il confessore ha facoltà, purché il caso sia occulto, di dispensare nel foro interno, sia durante sia fuori della confessione sacramentale, da tutti gli impedimenti, eccettuati quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica, citati nel can. 1078. 2, n. 1. Così il can. 1080. 1. Il confessore tenga presente che si ritiene impossibile il ricorso all'Ordinario del luogo, se lo si può fare solo tramite telegrafo o telefono ed altro mezzo simile. Cfr. can. 1079. 4. L'uso di questi mezzi di comunicazione può anche essere illecito quando c'è pericolo di violazione del segreto.



13 Benedictus XIV, ep. encycl. Apostolica constitutio, cit. n. 20.

14 Praxis: perpaucos, cioè pochissimi.

15 S. Alfonso mutò poi questa opinione fino dalla sesta edizione della Theologia moralis (1767) come si può vedere nel luogo citato.



16 Cioè: Ingiungono penitenze leggerissime per delitti gravissimi.

17 Suppl. q. 18, a. 4.



18 Le penitenze debbono essere, per le possibilità del penitente, salutari e proporzionate.



19 Come il medico... non prescrive una medicina molto efficace, perché dalla debolezza della natura non nasca un pericolo più grave, cosi il sacerdote, mosso da ispirazione divina, non impone sempre tutta la pena che è dovuta al peccato, affinché chi è debole non disperi e non si allontani per sempre dalla Penitenza. —Ibid.

20 È meglio che il sacerdote mostri quanto grave penitenza gli si dovrebbe imporre, e, ciò non ostante, gli assegni quella che il penitente può accettare senza difficoltà. —Quodl. 3 a. 28.



21 È via più sicura imporre una penitenza minore piuttosto che maggiore del necessario; perché siamo più facilmente scusati davanti a Dio per la grande misericordia, che per la troppa severità... poiché tale difetto sarà supplito nel Purgatorio. — Opus. (apocr.) De officio sacerdotis.



22 J. Gersonius, Regulae morales, 138, in Opera omnia, Ant vverpiae, Sumptibus Societatis, 1706, t. III.



23 Caietanus, Summula, Venetiis, De Lenis, 1581, v. Satisfactio.



24 S. Antoninus, Summa theologica, III, 17, 20 (Veronae, Typ. Seminarii, 1740).



25 Allora, per quanto il penitente abbia peccato, il confessore non deve congedarlo senza assoluzione, onde non cada in disperazione.

26 Tutte le opere buone che farai.



27 Quodl. 3, a. 28.



28 Cioè: Potrai assegnare una penitenza facile, consigliandone un'altra... più pesante. —S. Thomas A Villanova, Feria sexta post quartam dominicam quadragesimae, in Conciones, Romae, Verme, 1659, p. 175.



29 Ibid.



30 S. Francois de Sales, Avertissements, 8, 1 in Oeuvres, 23, p. 293.



31 Rituale Parisiense. edit. 1701, De sacram. Poenit., § Ubi eum. (G. B.).



32 Cfr. can. 981.

34 Praxis aggiunge: aut saltem consulere (o almeno consigliarla).



35 S. Francois de Sales, Avertissements, 8, 1, in Oeuvres, 23, p. 293.



36 Ritengo che questo primo rimedio è presentato come rimedio, credendo che l'esortazione del sacerdote può essere strumento della grazia per commuovere i penitenti a questi sentimenti e disposizioni (A. M.).

37 Il vino che dà forza alle vergini (Zach. 9, 17). Vedere V Aggiunta, D e E, per altri rimedi (A. M.).






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