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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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CAPITOLO II - DELLE DOMANDE DA FARSI A' PENITENTI ROZZI

21. Non aspetti il mio lettore ch'io parli qui di tutte le dottrine che si appartengono a' precetti di Dio e della Chiesa, circa le cose in essi permesse o proibite; di queste bastantemente ne ho parlato nel Libro. Qui solamente noterò le interrogazioni che ordinariamente deve fare il confessore a' penitenti rozzi ch'egli giudica non essersi abbastanza esaminati; ed alcune altre poche cose che specialmente debbono notarsi per la pratica, diversamente da ciò che speculativamente si stima.

22. Circa il I precetto. Dimandi per 1. al suo penitente se sa i misteri principali della fede, essendo che se non sa i quattro misteri principali, come sono, che vi sia Dio, che sia rimuneratore del bene e del male, il mistero della SS. Trinità e 'l mistero dell'Incarnazione e morte di Gesù Cristo, non è capace d'assoluzione, secondo la proposizione 64 condannata da Innocenzo XI.1 Di più, se sa il Credo, i precetti, i sagramenti ecc., almeno in sostanza.

Ma qui ben avverte il celebre e dotto missionario, il p. Leonardo da Porto Maurizio, nel suo Discorso mistico e morale (n. 25)2 esser obbligo del confessore l'istruire


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i penitenti rozzi ne' misteri della fede, almeno ne' suddetti quattro principali; onde soggiunge così: Non è buon consiglio mandare a dietro simili ignoranti, affinché da altri sieno istruiti, perché non se ne cava altro frutto se non che se ne rimangono nelle tenebre dell'ignoranza sino alla morte; e perciò l'espediente più opportuno si è insegnar loro brevemente… i suddetti misteri principali, con far loro fare un atto di fede, di speranza, d'amor di Dio e di contrizione, con obbligo che vadano poi da' loro curati per essere istruiti più compiutamente sì di questi come degli altri misteri necessari a sapersi de necessitate praecepti.3 E per le persone civili trascurate che hanno a rossore essere interrogate sopra tali cose, dice il medesimo scrittore esser ben che 'l confessore lor dica così: Orsù facciamo insieme gli atti cristiani. E facendo l'atto di fede soggiunga: Dio mio, perché voi siete verità infallibile, e l'avete rivelato alla santa Chiesa, credo quanto la s. Chiesa m'insegna a credere; credo specialmente che siete tre Persone, ma un solo Dio; credo che 'l Figliuolo si fece uomo, morì per noi in croce, risorse e salì al cielo, donde ha da venire a giudicare tutti, per dare il paradiso a' buoni e l'inferno a' cattivi in eterno4. Per 2. dimandi se ha fatte o insegnate cose di superstizione, e se in quelle si è servito d'altre persone, facendole cooperare al suo peccato; nel che bisogna spiegare a' rozzi che le superstizioni sempre sono illecite, benché si facciano per carità e benché in caso di necessità. Quali


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azioni poi sieno o no superstiziose, vedi nel Libro (3, ex n. 14).

Per 3. se mai per lo passato ha lasciato qualche peccato per vergogna; e questa dimanda si procuri di farla per lo più a' rozzi ed alle donne che poco frequentano i sagramenti, dicendo loro: Avresti qualche scrupolo della vita passata? fatti mo una buona confessione, di' liberamente ogni cosa, non aver paura, levati tutti gli scrupoli. Con questa domanda diceva un buon operaio aver salvate molte anime dalle confessioni sacrileghe.

Se poi trova già tali sacrilegi fatti, dimandi (per prendere il loro numero) quante volte si è confessato e comunicato fra questo tempo in cui ha lasciat'i peccati: e se ogni volta che si confessava o comunicava, avvertiva al sacrilegio, poiché ad alcuni avviene di fare qualche confessione sacrilega specialmente in tempo di fanciullezza, e poi scordarsene; questi non sono obbligati a ripeter le confessioni fatte in tempo della dimenticanza. Di più dimandi se sapeva che con una tal confessione o comunione sacrilega trasgrediva anche il precetto pasquale. Questa dimanda de' sacrilegi è bene di farla al principio della confessione, affinché, se si fa dopo e si trova il sacrilegio fatto, non abbia di nuovo a rifarsi la confessione con più esattezza della vita passata. Ed a coloro che si trovano aver lasciat'i peccati bisogna far conoscere qual gravissimo eccesso è questo di porsi il Sangue di Gesù Cristo sotto i piedi.

Per 4. se ha soddisfatta la penitenza, domandando in ciò se l'ha dimenticata, o pure ha voluto lasciarla o differirla per adempirla appresso o per farsela commutare, e se in tal dilazione stimava di peccare.


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Per 5. circa gli scandali, se ha cercato d'indurre altri a peccare, se in ciò si è servito d'altre persone e se ha cooperato al peccato d'altri. A' tavernai, se han dato vino a chi era solito d'ubbriacarsi (2, 69). A donne, se con parole poco modeste o con burle, risa, occhiate fisse, gonna alzata o petto scoperto han provocati gli uomini a mali pensieri; se han ricevuto regali dati da costoro a mal fine (2, 76).

23. Circa questa stessa materia dello scandalo può anche domandare se ha cooperato al peccato d'alcuno. Ma in ciò deve il confessore esser bene istruito quando la cooperazione sia formale e quando sia materiale.

La formale è quando si coopera attualmente al peccato, come avviene nella fornicazione, o pure si coopera alla mala volontà d'un altro, come se voi guardaste le spalle all'assassino o ladro; mentre allora cooperereste propriamente alla mala intenzione di colui, con dargli animo ad eseguire il suo peccato: questa cooperazione è formale ed è sempre illecita, essendo intrinsecamente cattiva.

La materiale poi è quando si coopera ad un'azione per sé indifferente d'un altro, il quale se ne serve a mal fine, come sarebbe dare il vino a chi vuole ubbriacarsi; e questa può esser lecita quando v'è causa giusta e proporzionata alla cooperazione. Quest'è un punto di molta importanza, che mi è costato molta fatica a decifrarlo; si osservino le ragioni e le risoluzioni registrate nel Libro (2 63, v. Ad distinguendum, et 3, 571).


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24. Circa il II precetto il confessore interroghi de' spergiuri, de' voti trasgrediti e delle bestemmie.

Intorno a' spergiuri domandi al penitente se ha giurato il falso e se in giudizio o fuori; perché, giurando il falso in giudizio, oltre il peccato contro la religione, ha offesa anche la giustizia, per cui alle volte sarà obbligato o a disdirsi o pure a restituire il danno fatto. Per 2. dimandi come ha giurato, se per Dio, per li santi o per l'anima; poiché se ha giurato per la coscienza o per la fede (senza aggiungervi fede santa o fede di Cristo), probabilmente può scusarsi da spergiuro e da peccato grave (3, 135). S'avverta qui che molti rozzi non apprendono per peccato grave lo spergiuro anche per li santi, quando non vi è danno. E per lo più quando dicono a' figli, a' garzoni: Per Dio, per Cristo, ti voglio uccidere un'altra volta che lo fai, non intendono di fare spergiuro, sebbene veramente non intendano poi d'eseguir la minaccia: almeno non l'avvertono.

25. Intorno a' voti fatti, primieramente il confessore esamini bene il penitente, se quello che ha fatto è stato vero voto; perché la gente semplice non di rado confonde i desideri, o propositi co' voti. A distinguere ciò poco giova l'interrogarlo, come fanno alcuni, se mai ha avuta intenzione di obbligarsi al voto sotto peccato mortale, poiché i rozzi, essendo così interrogati, facilmente dicono di no; meglio sarà dimandargli se, quando fece il voto, pensava che avrebbe peccato gravemente o no, se poi non l'avesse soddisfatto. E così meglio s'intenderà, se si è obbligato al voto con obbligo grave o no. Appurato poi che avrà il confessore quello essere stato vero voto, dimandi al


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penitente se nel differirlo ha pensato di peccare mortalmente, o pure stimava essere scusato perché avesse il proposito di adempirlo appresso.

26. Qui giova il notare qualche cosa circa la commutazione o dispensa de' voti.5

Già si sa che cinque sono voti riservati, cioè di religione, di castità perpetua e de' tre pellegrinaggi, a Roma, a S. Giacomo di Galizia ed a Gerusalemme: questi non possono essere dispensati se non dal Papa, purché siano voti assoluti, non già penali o condizionali (3, 261). Gli altri voti poi possono essere commutati o dispensati da' vescovi6, che possono ancora delegarne la facoltà agli altri (3, 256), o pure da' confessori regolari, (3, 257, v Immo), o vero dagli altri confessori per facoltà avuta nel giubeleo o per altro privilegio.


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Parlando della commutazione, il confessore non sia scrupoloso intorno alla causa, perché basta ogni ragionevole motivo: basta che col commutare il voto vi sia minor pericolo di trasgressione (3, 245); né intorno al determinare la materia eguale da surrogarsi, poiché non si ricerca un'egualità a peso di bilancia, ma basta che sia morale. Domandi al penitente quali opere suol fare fuori delle precettate, o a quali più inclina, ed in quelle commuti il voto. La commutazione poi più sicura d'ogni sorta di voto è nella frequenza de' sagramenti (3, 243). Avverta che i voti perpetui ben possono commutarsi in temporali, purché vi sia la dovuta proporzione; e così anche i reali ben possono commutarsi in personali, e per contrario i personali in reali (3, 247, v. Notandum).

Parlando poi della dispensa, a questa si richiede causa più grave, come un gran pericolo della trasgressione, una gran difficoltà nell'esecuzione, la leggerezza o deliberazione imperfetta con cui s'è fatto il voto, etc. (3, 252 - 253). Sempre però è bene aggiungere qualche commutazione a simili dispense.

Queste dispense poi e commutazioni possono farsi anche fuori della confessione, purché la facoltà non sia data con tal condizione, come nel giubileo (3, 257, v. Immo), ma è consiglio farle in confessione.

27. Intorno poi le bestemmie, dimandi per 1. se ha bestemmiati i santi e come ha detto. Se mannaggia, atta o potta7; poiché il dir mannaggia è certo peccato mortale;


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atta in sé è veniale, perché tal parola non contiene ingiuria, ma alcuni rozzi v'hanno lo stesso orrore che quando dicono mannaggia, ed allora bisogna prenderla per bestemmia grave, ma spiegare al penitente, che tal detto non è vera bestemmia. Il dire potta in sé sarebbe peccato grave secondo l'idioma spagnuolo, ma nella nostra lingua non è bestemmia, non significando altro tal parola che una interiezione di sdegno (3, 124, v. Neque iurare). Però è di bene pigliarne il numero, poiché i rozzi v'hanno un certo orrore più notabile. Ma essendo equivoca tal parola e potendosi prendere nel miglior senso, ben può dirsi al penitente ch'essa secondo la nostra lingua non è bestemmia, giacché i nostri paesani non intendono certamente proferirla nel peggior senso dell'idioma spagnuolo: ma che si guardi dallo scandalo se mai vi fosse.

28. Dimandi per 2. se ha bestemmiato i giorni santi, come Pasqua, Natale, l'Epifania, Sabato santo ecc. il che non può scusarsi da peccato mortale, benché molti rozzi non l'apprendono chiaramente per tale: ma perché è dubbio se l'apprendono o no, se ne prenda il numero, e tali bestemmie si piglino come stanno avanti a Dio.

Per 3. dimandi se dopo aver proferite le suddette bestemmie di Dio, de' santi o di giorni santi, ha soggiunto immediatamente: Se l'ho fatt'io, o pure: Fuori di Dio; poiché quei rozzi che dicono così unico actu, ben dice


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l'autore dell'Istruzione per li confessori di terre e villaggi8, che almeno per ignoranza sono scusati dal peccato grave, mentre allora non intendono di bestemmiare. E benché nel Libro abbiam detto9, che tal ditterio sia vera bestemmia, perché alla bestemmia non vi si ricerca l'intenzione di bestemmiare, ma basta che la proposizione sia da sé ingiuriosa a Dio o a' santi, però facendo miglior riflessione, parmi probabile con altri che ciò non sia bestemmia, giacché il vero senso d'ogni proposizione si ha dall'ultime sue parole: onde ben può dirsi che la suddetta proposizione, presa intieramente, non importi vera ingiuria. Ma altrimenti deve dirsi se colui, dopo aver veramente bestemmiato, dicesse come per rimediare al mal fatto: Se l'ho fatto io, etc.

29. Per 4. quando questi rozzi dicono: Mannaggia la fede tua, non si prende per bestemmia, perché non intendono la fede cristiana; e per fede anche può intendersi la fede umana; altrimenti poi deve giudicarsi se bestemmiassero la fede santa o pure di Cristo.

Così anche non è peccato grave il maledire i morti, se non si dicesse o pure s'intendessero precisamente (da chi li proferisce) i morti di Cristo o l'anime del purgatorio o l'anime de' morti. La ragione in breve si è, perché una tal maledizione non contiene, né in sé né per l'intenzione


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di coloro che la proferiscono, ingiuria all'anime del purgatorio, come abbiam dimostrato nel Libro, (3, 130)10; poiché in verità questi prescindono dal considerare i corpi o l'anime, e non intendono allora i morti, ma i vivi, a' quali dirigono tali maledizioni a modo d'ingiurie. Ho trovato già che tre autori, i quali hanno scritto su tal punto, han detto lo stesso, cioè il p. Mazzotta nella sua Teologia morale11, l'Autore dell'opera contro la bestemmia12 e l'Autore dell'Istruzione per li confessori di terre e villaggi13, la quale con gran lode è stata da per tutto approvata e specialmente dall'illustrissimo e dottissimo vescovo monsignor D. Giulio Torni14. Di più io per mia sicurezza ne scrissi in Napoli a molti uomini dotti, e specialmente alle tre congregazioni de' missionari15, dov'è il fiore del clero napoletano; e tutte conformi furono le risposte ch'io dopo registrai ad verbum in un breve foglio che diedi alle stampe16. Anzi, avendo poi un certo Anonimo17 dato fuori un foglio contrario, ho saputo con


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certezza che l'uno e l'altro furono dal Nunzio18 mandati al N. SS. P. regnante Benedetto XIV, il quale avendo data l'incombenza di decifrare il punto, se la maledizione de' morti si scusava da peccato grave, al R. P. D. Tommaso Sergio, Pio Operario, consultore del S. Officio di Roma (al presente defunto), il medesimo fu del mio sentimento, ch'essa non fosse vera bestemmia; e mi si assicura da un altro p. Pio Operario che anche il Papa, avendo osservato il parere del p. Sergio, dimostrò esser dello stesso sentimento.

30. Per 5. si dubita se il maledire il mondo sia vera bestemmia. L'autore della suddetta Istruzione19 l'ha negato; ma io ho dimostrato il contrario (3, 129, v. Sed hic); tuttavia ho detto che se mai per lo mondo s'intendesse il mondo contrario a Dio, certamente non sarebbe peccato. Ma perché verisimilmente i rozzi non l'intendono così, ma piuttosto intendono il mondo creato da Dio, e se ne accusano con grande orrore, perciò ho detto e dico che più probabilmente deve prendersi per colpa grave.


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Per 6. il maledire le creature irragionevoli, come il vento, la pioggia, gli anni, i giorni, il fuoco, ecc., non è bestemmia, se pure non si riferissero tali creature espressamente a Dio, come sarebbe il dire: Mannaggia il fuoco di Dio, il pane di Dio, ecc. Il maledire poi il paradiso o l'anima non deve dubitarsi che siano gravi bestemmie (3, 129).

Per 7. il maledire il demonio non è peccato mortale, perché suol maledirsi come autore del male e nemico di Dio, e perciò in sé neppur è veniale, prescindendo dall'atto d'impazienza che facilmente vi è (Ibid. v. Maledicere). Il dire poi: Diavolo santo o pure onnipotente, è certa bestemmia e gravissima, anzi ereticale se si dicesse con error d'intelletto; il che per altro ordinariamente parlando non si presume. Ma non già è bestemmia il chiamare il demonio potente o sapiente, perché quegli di sua natura è tale, purché ciò non si dicesse per dargli onore, né pure dire: Santo Dia… o santo Diana (3, 124, v. Insuper).

Per 8. poi, s'interroghi il penitente quante volte e per quale occasione ha bestemmiato, se nel gioco o nella taverna o per la caccia etc., e da quanto tempo tiene questo vizio: per vedere s'è recidivo, e se vi è occasione prossima che 'l penitente sia obbligato a togliere.

31. Per 9. s'interroghi se ha bestemmiato avanti a' figli o garzoni; poiché allora, oltre il peccato della bestemmia, avrà peccato anche di scandalo. Per ultimo aggiungo qui con un dotto Autore20 non21 essere scusati i


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bestemmiatori da peccato grave a cagion che la forza della abitudine o di qualche veemente passione d'ira non abbia fatto avvertire e conoscere quel che dicevano; perché questi mali abituati, benché abbiano una cognizione meno vivace degli altri che non sono usati a bestemmiare, tuttavia sempre hanno la cognizione attuale sufficiente a far che l'atto sia deliberato e mortale. Essendo ch'essi fan poco conto del peccato, perciò nello spirito loro non si fa quella sensibile impressione che sentirebbe un altro di coscienza men guasta; e di qua nasce che nella loro memoria non rimane vestigio dell'attuale cognizione che ben'ebbero del peccato, o pure il vestigio è sì leggiero che, interrogati, facilmente rispondono che non vi hanno avvertito; ma un confessore accorto non deve lor credere, e neppure a questi bisogna dimandare se vi hanno avvertito o no; bisogna pigliarle tutte per vere bestemmie attuali, sempreché costoro le sapeano per tali.

32. Circa il III precetto. In quanto all'obbligo di sentire la Messa nelle feste, s'interroghi il penitente se qualche volta l'ha perduta, e se ha avvertito che la perdeva, o pure ne ha dubitato in tempo che potea sentirla. Poiché


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molte volte il penitente, riducendosi al tardi, benché a caso avrà trovata poi la Messa e l'avrà intesa, tuttavia già si sarà posto senza giusta causa in pericolo di perderla, e di ciò il rozzo non se ne accuserà. Di più, se il penitente si accusa che ha perduta la Messa, dimandi per qual cagione l'ha perduta; se per necessità, come accade a' garzoni che non possono lasciar il gregge, o alle madri che non possono lasciare i bambini o a' congiunti che non possono lasciar gl'infermi o a' viandanti che non possono lasciar la compagnia senza un grande incomodo, come di essere spogliati da' ladri o di non sapere la strada da sé soli, etc., (3, 328), o pure a qualche persona che non avesse vesti decenti da comparire in chiesa (3, 330).

33. In quanto poi all'opere servili, vietate nella festa, s'interroghi se ha faticato in giorno di festa. E se quegli risponde di sì, gli si domandi per 1. per quanto tempo ha faticato e qual sorta di fatica ha fatta. Poiché, secondo la più comune, i dd. (3, 305), scusano da peccato grave chi fatica per sole due ore; anzi altri ammettono qualche tempo di più, almeno se la fatica è per sé leggiera, o vi è qualche causa più notabile. Se poi il penitente si confessa che alle volte ha faticato più, alle volte meno, si dimandi quante volte ha faticato, credendo di faticare in materia grave. Ma bisogna spiegargli che il faticare lungo tempo, anche occultamente e per divertimento e senza paga, per sé22 è peccato. Per 2. per quale cagione ha faticato: se per la consuetudine comune del paese, se per necessità.


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È vero che la povertà può scusare, come per lo più sono scusati i poveri, che, se non faticano, non possono alimentare se stessi o la loro famiglia (3, 297); come anche quei che nella festa rappezzano le vesti, non potendo nei giorni di lavoro (Ibid.); ma bisogna disingannare quei rozzi che stimano erroneamente poter faticare la festa quando si fatica per la casa propria o senza paga. Molti dd. scusano coloro che faticano per evitare l'ozio, nel quale sarebbero in probabile pericolo di peccare; ma questa sentenza noi l'abbiamo ammessa solamente nel caso rarissimo in cui la persona fosse allora infestata da una tentazione così molesta che non potesse vincerla se non faticando.

Alcuni servi o garzoni sono alle volte costretti da' padroni a faticar la festa frequentemente ed anche a lasciar la Messa; or questi sono obbligati a lasciar tali padroni, purché non fossero tenuti a servire per istrumento23 o purché non temessero giustamente che, ripugnando, avessero a patirne grave incomodo. E parimente per questa sola ragione possono essere scusati i figli e le mogli costrette a faticar la festa, da' padri o da' mariti (3, 296)24. Si domandi ancora se han mangiato cibi proibiti nelle vigilie, nella quadragesima e ne' venerdì e sabati25. 34. Circa il IV precetto. Se si confessano i figli, si dimandi loro per 1. se han portato odio a' genitori; perché


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allora han peccato doppiamente, contro la carità e contro la pietà.

Per 2. se loro han disubbidito in materia grave, contro il loro espresso precetto, ed in cosa giusta, come sarebbe di non uscir di notte, di non giocare a' giuochi perniciosi, di non conversare con mali compagni o pure con persone di diverso sesso e simili. Ho detto in cosa giusta; perché circa poi l'elezione dello stato non sono obbligati i figli di ubbidire a' genitori; anzi peccano gravemente questi se, senza ragionevol causa, costringono i figli ad accasarsi o a farsi preti o religiosi, o pure li ritraggono con modi ingiusti dallo stato che vogliono eleggere (3, 335, v. Praeterea, et 4, 77).

Per 3. si domandi se han perduto il rispetto a' genitori con fatti o con imprecazioni o con ingiurie gravi, in loro presenza, come sarebbe col chiamarli ubbriachi, bestie, scellerati, fattucchieri, ladri, pazzi, o pure col contraffarli o con dire altre parole con cui gravemente li avessero contristati. Il chiamarli poi vecchi, ignoranti, storditi e simili non si deve condannare assolutamente di peccato mortale, se non quando quelli gravemente se ne offendessero.

Si noti che i figli, avendo perduto il rispetto a' genitori, sono poi obbligati a restituir loro l'onore dovuto con cercar loro perdono, ed anche in presenza d'altre persone avanti a cui i figli han peccato. Alcuni confessori poco accorti impongono in tal caso per penitenza a' figli che, giunti alla casa, bacino i piedi a' lor genitori, e così li assolvono; ma quelli poi non ne fanno niente e fanno nuovo peccato. Meglio è procurare che prima dell'assoluzione cerchino il perdono, ma senza imporre loro che


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bacino i piedi o la mano, perché quelli figli che non sono usati a ciò fare difficilissimamente ciò l'adempiscono. Se poi non si potesse comodamente esigere quest'atto di cercar perdono prima dell'assoluzione, non si imponga per obbligo grave, ma piuttosto loro si esorti come consiglio, mentre si presume certamente, almeno per lo più, che i genitori rimettano a' loro figli quest'obbligo, per non vederli di nuovo in disgrazia con Dio.

35. Se si confessano all'incontro i genitori, si dimandi loro per 1. se mancano nell'educazione de' figli, trascurando che sappiano la dottrina cristiana, che sentano la Messa, che frequentino i sagramenti,26 che fuggano i mali compagni o le persone di diverso sesso. Di più si dimandi se han dato loro qualche scandalo con bestemmiare avanti di essi, etc.; se non l'han corretti ne' loro peccati, specialmente ne' furti che han fatti: se han permesso che gli sposi delle loro figlie entrassero in casa e singolarmente se han tenuti i figli nel letto o a dormire insieme maschi e femmine. Di più, se han mancato di dar loro gli alimenti necessari; se han forzati i figli con modi ingiusti a casarsi o farsi religiosi o sacerdoti contro loro voglia, del che i padri non se ne fanno scrupolo, e da ciò ne viene la ruina de' figli e della Chiesa.

Dimandi ancora a' padroni se han corretti i loro garzoni che bestemmiavano o non adempivano il precetto pasquale o non sentivano la Messa o parlavano disonesto, specialmente in tempo di vendemmia; poiché i padroni


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son tenuti ad impedire, potendo, gli scandali che allora si commettono.

Si dimandi ancora a' mariti se hanno alimentata la famiglia; alle mogli se han provocati i mariti a bestemmiare, e se han renduto il debito coniugale; per lo più si dimandi ciò alle mogli, perché molte si dannano per questo capo, e son cagione che si dannino anche i mariti, i quali, vedendosi negato il debito, fanno mille scelleraggini; però in dimandare ciò si usino i termini più modesti per esempio: Sei ubbidiente a tuo marito, anche nel matrimonio? o pure: Hai alcuno scrupolo circa il matrimonio?27

Ma questa dimanda si lasci con quelle mogli che fanno vita spirituale.

36. Circa il V precetto. Si dimandi per 1. se si è compiaciuto del male del prossimo o gli ha desiderato male con mandargli imprecazione. Ed in ciò si noti che se uno desidera al suo nemico diversi mali, come di morte, d'infamia, di povertà, è obbligato a spiegarli tutti, e quelli sono diversi peccati in numero distinti, quando gliel'ha desiderati di fare efficacemente, o pure se ha desiderato specificamente in particolare che gli succedessero28.


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Altrimenti poi, come dicono probabilmente molti dd. (5, 50, v. Quaeritur 5) se glieli ha desiderati sotto genere di male, cioè come mezzi della di lui ruina.

E qui è la confusione de' poveri confessori, in far giudizio se le imprecazioni (che sogliono essere usuali in questi rozzi) siano peccati mortali o veniali. In ciò bisogna dimandare in primo luogo al penitente se ha desiderato deliberatamente in quell'atto di vederle. Ma ciò non basta a far certo giudizio; onde bisogna in secondo luogo dimandare se l'ha mandate ad estranei o ai congiunti perché ai congiunti (specialmente a' figli, coniugi o genitori) di rado vi è l'animo pravo. In terzo luogo bisogna dimandar la ragione per cui l'ha mandate, giacché, essendovi cagione grave ed una grand'ira, è facile allora che vi sia anche il pravo desiderio. Del resto, non basta a scusare queste imprecazioni il dire che solo in quell'atto si voleano vedere, ma non appresso, perché ciò basta già per essersi commessa in quell'atto la colpa grave; onde il confessore allora ne prenda il numero, e le giudichi almeno come sono davanti a Dio; e chi trova recidivo in tal vizio non l'assolva, se non vede prima l'emenda o segno straordinario di dolore.

37. Per 2. s'interroghi se ha fatte o dette ingiurie gravi al prossimo, e se innanzi ad altri, perché allora è


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obbligato avanti alle stesse persone a restituirgli l'onore con cercargli perdono, o con altri segni di stima, purché non si presumesse prudentemente la remissione dell'ingiuriato (3, 984), o ch'egli ricusasse quella pubblica soddisfazione, per non rinnovarsi presso di sé il rossore e presso degli altri la memoria dell'ingiuria ricevuta; o pure se non si temesse che con quell'atto di soddisfazione si svegliasse di nuovo l'odio (3, 988). Se poi l'ingiuria è stata in segreto, benanche in segreto è obbligato a cercar perdono, secondo la vera sentenza (3, 985).

Avvertasi qui però che l'ingiurie che si dicono scambievolmente tra loro questi rozzi, benché in sé sarebbero gravi, tuttavia non sono sempre gravi rispetto loro (come quando si chiamano ladri, streghe, meretrici), perché essi stessi non ne fan molto caso, né chi sente le crede; eccettoché se si nominassero i fatti e le persone complici in particolare.

Si dimandi per 3. se avesse fomentate discordie con riferire quel che ha inteso da una parte all'altra.

38. Per ultimo dimandi se ha avuta qualche inimicizia ed ha negati al nemico i segni comuni d'amicizia.

E qui è bene far menzione di quel dubbio che si fa fra dd., se mai l'offeso è obbligato a far la remissione al suo offensore. Dicono i Salmaticesi29 che l'offeso è bene obbligato a rimettere l'ingiuria, ma non già la pubblica pena, perché questa ridonda in bene della repubblica. Speculativamente parlando, la sentenza è vera; ma parlando in pratica, io non mai mi son fidato d'assolvere


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alcun di costoro che dicevano di perdonar l'inimico, ma voler che la giustizia avesse il suo luogo, affinché fossero castigati i malfattori: poiché non ho potuto mai persuadermi che questi tali, che vengono alle volte pieni di peccati, abbiano poi quest'affetto al ben comune ed alla giustizia (non già per gli altri deliquenti, ma solo pel loro offensore) che sia depurato da ogni passione di vendetta. Onde in costoro è facilissimo, come dicono molti altri dd. (2, 29, v. Licet), che 'l loro amore al ben comune sia un bel pretesto per colorire il desiderio della propria vendetta. Tuttavia stimo che ben si possa assolvere l'offeso, primieramente, se volesse già fare la remissione, ma giustamente pretendesse d'esser prima soddisfatto dell'interesse patito, purché l'offensore non fosse così povero che in niun conto potesse soddisfare. Per secondo, se facesse la remissione colla condizione che l'offensore stesse fuori del paese, o perché tiene fratelli e figli grandi risentiti, o perché l'offensore fosse talmente discolo e proclive alle risse ch'egli giustamente temesse per la sua debolezza di non poter soffrire le sue insolenze.30


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39. Circa VI praeceptum.31 I. Interrogentur de cogitationibus: num desideraverint aut morose delectati fuerint de rebus inhonestis, et an plene ad eas adverterint et consenserint. Deinde, num concupierint puellas aut viduas aut nuptas; et quid mali cum illis se acturos intenderint. In quo advertendum quod rustici, communiter loquendo, existimant maius peccatum stuprum quam simplicem fornicationem; e contrario nesciunt malitiam adulterii; ideo cum iis qui huius vitii consuetudinem habent non expedit eos monere de adulterii malitia cum praevidetur monitio parum profutura31A. De his autem cogitationibus quibus assentiti sunt sumendus est numerus


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certus, si haberi potest: sin autem, exquiratur quoties in die vel hebdomada vel in mense cogitationibus consenserint. Sed si nec etiam id explicare possint, interrogentur num concupierint singulas quae sibi occurrerunt vel in mentem venerunt; aut num habitualiter turpiter de aliqua in particulari cogitarint, numquam pravis consensibus resistendo; et an semper illam concupierint, vel an tantum quando ipsam aspiciebant.

Demum interrogentur etiam num media apposuerint ad malas cogitationes exsequendas, nam (ut diximus in Libro, 5, 42) tunc illa media, etsi indifferentia, a malitia interna informantur et ideo explicanda ut peccata externa sive opera incoepta.32

40. II. Circa verba obscoena, interrogentur 1. coram quibus et quoties ita locuti sint, ratione scandali; an coram viris aut feminis, coniugatis aut non, pueris vel adultis. Facilius enim scandalizantur puellae et pueri quam adulti, praesertim qui in hoc vitio sunt habituati.


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2. Quae dixerint, verba an v. gr. nominarint pudenda sexus a suo diversi; hoc enim difficulter excusatur a mortali.

3. Num verba protulerint ex ira vel ioco; nam ex ira difficilius aderit complacentia et scandalum32A. (Caveat confessarius ab absolvendis huiusmodi recidivis in colloquiis turpibus, quamvis dicant ea protulisse ex ioco, nisi prius emendentur vel signum extraordinarium doloris afferant).

4. Num iactaverint se de aliquo peccato: tunc enim tria peccata frequenter concurrunt, scilicet ingens scandalum audientium, iactantia de malo commisso et complacentia de peccato narrato: ideoque interrogandi sunt de quo peccato in specie se iactarint (5, 26).

Interrogentur etiam an delectati sint audiendo alios inhoneste loquentes, et an tunc adverterint ad correctionis praeceptum, putantes eam profuturam.33


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41. III. Circa opera. Interrogentur cum qua rem habuerint; num alias cum eadem peccarint; ubi peccatum fuerit patratum (ad occasiones removendas); quoties peccatum fuerit consummatum, et quot actus interrupti adfuerint, seorsim a peccato; num peccato multum ante consenserint: nam tunc actus interni interrumpuntur, iuxta dicta (5, 36); et tunc expedit formare iudicium toties multiplicata esse peccata, quot morulae somni, distractionis etc. interfuerint, prout sunt coram Deo, tantum interrogando de temporis duratione in peccato. Secus si malum propositum fuerit conceptum per duos vel tres dies ante consummationem peccati, et intra illud tempus non fuerit retractatum. Vide dicta ibid.


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Se polluentes interrogentur etiam de tactibus impudicis separatis a pollutionibus, et moneantur ea esse mortalia. Item interrogentur an in actu pollutionis concupierint, vel an delectati fuerint de copula cogitata cum aliqua vel pluribus mulieribus aut pueris; tunc enim tot peccata distincta committunt.

Circa autem peccata coniugum respectu ad debitum maritale, ordinarie loquendo, confessarius non tenetur, nec decet, interrogare nisi uxores, an illud reddiderint, modestiori modo quo possit, puta an fuerint oboedientes viris in omnibus. De aliis taceat, nisi interrogatus fuerit. Quae autem liceant et quae non inter coniuges circa idem debitum, vide quae fuse dicta sunt in Libro (6, 900).34

42. Circa il VII precetto. Dimandi se ha pigliato robe d'altri e da chi; e se da una o più persone e se in una o più volte. Perché se in ogni volta ha presa materia grave, ogni volta ha peccato mortalmente; se poi ha presa poca materia la volta, allora non ha peccato gravemente, se non


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quando la materia è giunta ad esser grave, purché da principio non abbia avuta intenzione di giungere a materia grave. Ma quando la materia è giunta già ad esser grave, sebbene egli non vi abbia peccato gravemente, pure con obbligo grave sarà tenuto alla restituzione (3, 553), almeno di quell'ultima materia che ha compita la materia grave (Ibid: in fine).

Notisi però che ne' furti minuti vi vuole più materia a costituire la grave; e più, se si son prese da diverse persone: onde dicesi che ne' furti minuti fatti in più volte e da diversi, vi vuole il doppio (3, 530); e se tra loro è passato notabil tempo, come due mesi, allora i furti probabilmente non si uniscono a far materia grave (Ibid.).

Probabilmente poi quei che mangiassero frutti nelle vigne d'altri, purché non sieno rari e di prezzo, possono scusarsi almeno da peccato grave, purché non ne portino fuori in gran quantità (3, 529 v. Quaeritur 2); poiché in


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queste sorte di robe che sono molto esposte vi vuole maggior quantità a far la materia grave (3, 529).

E così anche possono facilmente scusarsi i garzoni e le serve che per uso loro prendono da' padroni cose commestibili, purché non sieno in gran quantità o pure straordinarie (3, 545).

Neppure debbono condannarsi di peccato grave quei che prendono legna o pascolano gli animali ne' luoghi della propria comunità, sebbene sia stato lor proibito; perché tali proibizioni si giudicano puramente penali (3, 529 e 614, v. 2. Qui in loco). La gravità poi della materia si misura dalla qualità della persona fraudata; ciò sta bene esaminato nel Libro (3, 527). Quando poi i furti si fanno da' figli e dalle mogli, vi vuole molta maggior materia per esser grave; e di rado questi son tenuti alla restituzione con grave obbligo (3, 539 e 543).

43. Appurato ch'abbia il confessore l'obbligo grave del penitente, veda se il penitente può restituire subito35, sebbene con qualche incomodo; e non l'assolva se prima non restituisce, sebbene quegli dia segni straordinari di emenda (3, 682): poiché le robe sono un certo sangue che non si cava dalle vene, se non con gran violenza e dolore; onde, se non si restituiscono prima dell'assoluzione, difficilissimamente si restituiscono dopo, come purtroppo insegna la sperienza. Solo può eccettuarsene qualche penitente che fosse di tal timorata coscienza che di lui non potesse dubitarsi.


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Ho detto con qualche incomodo; perché se quegli non potesse restituire senza porsi in grave necessità, cioè senza decadere dal suo stato giustamente acquistato, allora egli può differire la restituzione, purché il creditore non stia già in grave necessità. Anzi sebbene il creditore stia in grave necessità, probabilmente neppure è obbligato il debitore a restituire, quando egli sta parimente in grave necessità e colla restituzione dovrebbe porsi in una necessità quasi estrema: purché (ciò s'intende) la cosa rubata non exstet in specie, e purché precisamente per quel furto non si sia ridotto il creditore in quella grave necessità (3, 703).

Procurisi almeno allora, cioè quando può differirsi la restituzione, di insinuare al penitente che restituisca qualche poco la volta, o pure faccia qualche fatica o donativo da quando in quando al creditore.

44. Non è possibile qui rivangare tutte le dottrine che debbono sapersi in questa materia di restituzione, la quale è così vasta e così intricata. Si osservi ciò che diffusamente sta notato nel Libro. Solamente voglio qui notare alcune poche cose che son più frequenti ad accadere e più s'appartengono alla pratica.

Per 1. quando alcuno è andato con altri a rubare, per giudicare se egli sia tenuto a restituire tutto il danno o no, bisogna distinguere: se egli è stato meramente indotto da' compagni, e senza lui già sarebbe succeduto dello stesso modo il furto, non sarà allora obbligato a restituire che la sola sua parte; ma se poi di concerto (gli uni animando gli altri) sieno andati a fare il furto, ciascuno allora è obbligato in solidum alla restituzione (3, 579, v. Quaeritur). Ma


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in pratica i rozzi, specialmente quei che sono di coscienza poco timorata, difficilmente essi possono persuadersi esser tenuti a restituire quel che si han preso gli altri; e dall'altra gli stessi padroni si presume che si contentino della loro parte, per la stessa ragione, poiché se si obbligano al tutto, facilmente lasciano di restituire e l'uno e l'altro. Però il confessore gli faccia sapere ch'è obbligato a restituire, senza spiegargli di quanto, facendolo restituire quanto la coscienza gli detta (3, 579, in fine, ed Istruzione pei confess. di terre etc., cap. 8).36

Per 2. avvertasi che niuno è obbligato a restituire il danno fatto, senza averne ricevuto alcun utile per sé, se non ha preveduto tal danno, almeno in confuso (3, 613, in fine); o pure se non è stato già condannato dal giudice a rifare il danno (1, 100, in fine, e 3, 544, in fine).

Per 3. quando il furto è incerto, cioè s'è incerta la persona che ha ricevuto il danno, deve obbligarsi il penitente a restituire con farne dir Messe o limosine a' poveri o luoghi pii (3, 589, in fine), e, se esso è povero, può anche applicarlo a se stesso o alla sua famiglia (3, 672). Ma se la persona è certa, deve a lei restituire; onde è maraviglia il trovare tanti confessori ignoranti che, essendo certa la persona del creditore, impongono al penitente che del debito ne faccia limosine o dir Messe. In tal caso io ho ritenuto (3, 704) che 'l penitente sia obbligato di nuovo a restituire, perché il ladro è obbligato in tutti i casi, anche fortuiti, a rendere indenne il padrone; né ho potuto accomodarmi all'opinione contraria. Solamente


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ho detto (3, 534, Qu. 2), che quando i furti fossero minuti, benché uniti giungessero a molta somma, e benché i padroni fossero certi, ma diversi, allora scuserei da peccato grave chi volesse restituire a' poveri, per la ragione ivi posta; ed anche dal veniale, se vi fosse ragionevol causa, come se non potesse farsi la restituzione a' padroni senza notabile incomodo, o pure se alcuni poveri stessero in tal necessità che si presumesse il consenso de' padroni che a quelli si facesse la restituzione (3, 595, in fine).

Se poi alcuno ha fraudato molti cittadini, ma incerti, con furti minuti, per es. con vendere vino, olio, etc.,37 io ho ritenuto ch'egli è obbligato di restituire a' cittadini medesimi, o con diminuire il prezzo o con accrescere il peso, e non già a' poveri di quel luogo, come altri permettono; benché (come ho detto di sopra) se lo desse a' poveri, non peccherebbe gravemente, e neppure venialmente se vi fosse giusta causa (3, 595).

Per 4. notisi che se alcuno avesse preso roba d'altri o pure la ritenesse colla presunzione che, se la cercasse al padrone, volentieri ce la donerebbe, questi non deve obbligarsi alla restituzione (3, 700. v. Quaeritur hic 1).

Per 5. non deve obbligarsi neppure alla restituzione chi ha donato al suo creditore, con dono meramente gratuito, ciò che gli dovea dopo il debito contratto, benché immemore del suo debito (3, 700, v. Quaeritur 2).

Per 6. avvertasi che per essere obbligato il penitente alla restituzione sotto colpa grave, quando la cosa rubata è consunta e quegli non si è fatto diziore, bisogna per prima che vi sia stata sua colpa grave interna contro la


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giustizia commutativa (3, 550). Inoltre vi si richiede per sua parte l'azione esterna, ossia l'influsso che sia stato efficace cagione del danno (3, 504), e di più che questo influsso sia stato compitamente ossia gravemente ingiusto (3, 551) e sia moralmente certo che sia stato tale (3, 562 e 658). Questo è in quanto all'accezione.

In quanto poi alla retenzione della roba, quando il penitente tiene per sé l'opinione probabile col possesso legittimo, cioè di buona fede, non può il confessore obbligarlo alla restituzione (1, 83); anzi chi ha cominciato con buona fede a possedere qualche cosa, dopo la diligenza fatta per trovar la verità, non è obbligato a restituir cosa alcuna, se non si fa certo del jus ossia ragione che compete al prossimo, come in più luoghi s'è provato (3, 547 circa fin. e 669). Che se poi l'obbligo di restituire fosse certo, ma il penitente stesse certamente in buona fede, e certamente prevedesse il confessore che l'ammonizione non sia per giovare, allora deve tralasciarla, per non fare che il peccato da materiale diventi formale colla ruina di quell'anima, come dicono comunemente i dd. (6, 614, v. Infertur 2).

Per ultimo, circa l'obbligo di restituzione per ragione di contratto, bisogna dimandare, studiare e poi decidere. Del resto, solamente qui deve avvertirsi che quando si trovano alcuni contratti praticati da lungo tempo in un paese, specialmente dove si son fatte le missioni, non dev'esser facile il confessore a condannarli, se prima non esamina tutte le circostanze: poiché molti contratti a prima vista sembrano usurari o ingiusti, e poi, discernendo meglio le cose, non si trovano tali. Circa poi la prescrizione de' beni, osserva 3, 504.


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45. Circa il precetto VIII.

Per 1. s'interroghi il penitente se ha tolta la fama ad alcuno, e se l'ha infamato di delitto falso o vero, e, quando il delitto è vero, se era occulto o pubblico in qualche luogo per fama o per sentenza del giudice. Di più, dimandi se l'ha infamato presso d'uno o presso di molti e quanti; di più se ha pubblicato il fatto come a se noto o come inteso dagli altri.

Circa poi il restituir la fama, se il delitto narrato è falso, l'infamante è obbligato a disdirsi. Ma se è vero, deve rimediare come meglio può senza mentire; dica per esempio: Ho preso abbaglio, mi sono ingannato, ho fatto errore. Ammettono altri anche il dire: Ho mentito, equivocando, mentre ogni peccato è bugia, come si dice nella Scrittura. Io soglio consigliare a dire: Me l'ho cacciato da capo, anche equivocando, perché tutti i detti escono dalla mente, per cui s'intende il capo. Che se mai il restituir la fama si stimasse probabilmente dover riuscire di maggior danno che d'utile al diffamato, perché la cosa si presumesse dimenticata (come si presume quando la diffamazione fosse accaduta da lungo tempo, e poi non se ne fosse fatta più menzione), allora è meglio cercar di lodare il diffamato in qualche sua virtù, per metterlo in buona opinione, che andar rinnovando la memoria colla predetta restituzione.

Tali sorte di restituzioni procuri il confessore, quando comodamente si può, di farle fare prima dell'assoluzione, perché dopo difficilmente si fanno; benché queste per altro sian meno difficili delle restituzioni d'interesse.

S'avverta qui per ultimo che il dire il delitto del prossimo, allora è propriamente detrazione ed è peccato,


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quando s'intende, come dice s. Tommaso (2, 2, qu. 73, a. 2) denigrare l'altrui fama, ma non già quando s'intende l'evitare qualche danno, come sarebbe il dirlo a' genitori, al padrone, al prelato, o per l'emenda del reo o per provvedere al danno d'altri; purché il danno altrui non fosse leggiero o di lungo minore del danno del diffamato. Si osservi ció che sta nel Libro (3, 968).

46. Dell'obbligo poi di restituire l'onore tolto ad alcuno per qualche ingiuria fattagli, già se n'è parlato al precetto V al num. 37. In questo precetto VIII. parlano ancora i dottori de' giudizi temerari. Molti rozzi si accusano di aver fatti giudizi temerari. In ciò bisogna loro avvertire per 1. che quando vi sono sufficienti motivi da così giudicare di qualche fatto, il giudizio non è temerario, ma giusto, e perciò non è colpevole. Per 2. che per lo più questi non son giudizi, ma sospetti che i padroni ed i padri di famiglia alle volte sono anzi obbligati a farli per impedire qualche peccato, per esempio affinché i servi non rubino, affinché le figlie non pecchino praticando cogli uomini e cose simili. Solamente loro s'avverta che tali sospetti poi non li comunichino ad altre persone senza necessità.

47. Resterebbe a parlare de' precetti della Chiesa; ma circa questi, degli obblighi di sentir la Messa e di non faticar la festa, già se n'è parlato.38


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Circa il digiuno ricordiamo tre cose al confessore: per I. che non tutte le fatiche scusano dal digiuno, ma solamente quelle che portano molt'agitazione nel corpo (3, 1041). Per II. che i faticatori in quei soli giorni sono scusati dal digiuno ne' quali attualmente faticano, o pure quando sperano di dover il giorno appreso faticare, e non possono se non mangiano il giorno precedente (3, 1044)39; per III che non basta a soddisfare il digiuno il non mangiare fuor di pranzo e di cena, e40 la sera cenar meno del solito, com'erroneamente credono molti; poiché il digiuno importa cibarsi una sola volta il giorno, e nella sera altro non si permette che la semplice colazione di otto oncie, secondo la consuetudine comune, o al più di dieci a chi fosse abituato per maggior esigenza di cibo a cenar in quantità eccedente l'ordinario (3, 1025).41

I poveri poi che la mattina non avessero il cibo sufficiente e non potessero mantenersi colla sola colazione della sera, questi sono scusati (3, 1033, v. Secundo). Che se la sera questi avessero il pasto bastante, dicono molti dd. che sono obbligati al digiuno con far la colazione nella


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mattina42; ma molti altri ciò lo negano per ragione che 'l digiuno in tal modo apporterebbe un incomodo straordinario: si osservi il Libro (3, 1034, v. An autem).

Dopo fatto un tal esame a' rozzi, come poi il confessore debba disporre il penitente al dolore, come regolarsi nell'imporgli la penitenza, già se n'è parlato di sovra alli numeri 10 ed 11. Ma avverta prima di tutto a non trascurare un tal esame dove si scorge il bisogno, mentre si trova che forse la maggior parte de' confessori in questo punto vi manca.




1 S. C. S. OFF. decr. 4 mart. 1679, in Fontes 754.



2 In Opere sacro-morali, Modena, Camerale, 1823, 25, pp. 102-107.

3 Ibid. p. 104.



4 Ibid. p. 105. Citaz. non letterale.

5 Per quanto concerne la dispensa e commutazione dei voti, il confessore semplice non ha facoltà speciali, essendo ora la materia disciplinata dal canone 1196: Oltre al Romano Pontefice, possono dispensare dai voti privati (i voti pubblici sono tutti riservati) per una giusta causa e purché la dispensa non leda l'altrui diritto acquisito: 1. l'ordinario del luogo e il parroco, relativamente a tutti i propri sudditi e pure ai forestieri; 2. il Superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai membri, ai novizi e alle persone che vivono giorno e notte in una casa dell'istituto o della società; 3. coloro ai quali sia stata delegata la potestà di dispensare dalla Sede Apostolica o dall'Ordinario del luogo. È chiaro peraltro che ogni confessore può proporre la commutazione dell'opera promessa con voto privato con un bene maggiore od uguale, a norma del can 1197.



6 Intendi, più esattamente, dagli Ordinari del luogo (can. 134. 2). La facoltà dei confessori regolari pare possa sostenersi anche dopo il nuovo Codice.

7 Su queste parole, cfr. Th. Mor. 3, 124 e 129. "Atta, inter. capperi, poffare... Mannaggia, sincope di malannaggia, partic. composta ad imprecazione dal v. avere e dal n. malanno = abbia malanno, accidenti, maledizione... Potta, poffare... Al popolo è ignoto il significato toscano di q. v. " R. D'Ambra, Vocabolario napolitano - toscano, s. l. 1873, vv. atta, malannaggia, potta.

8 (G. Jorio), Istruzione chiara e pratica per li confessori di terre e villaggi.. composta da un fratello... della Congregazione del P. Pavone, Venezia, Bortoli, 1747, p. 126.



9 Nella prima e seconda edizione (non già in quelle posteriori alla Pratica): 3, 124, v. Sic quoque.

10 S. Alfonso sviluppa il suo pensiero nella Th. Mor. 3, 130 e nella Epistola responsiva inserita ibid. dopo il n. 123. Cfr. De Meulem., 33-34.



11 N. Mazzotta, Theologia moralis, Neapoli, 1748, 2, 1, 3, 2, n. 1, 1.



12 Ven G. M. Sarnelli, Opera contro la bestemmia, Napoli, 3, 2, 3.



13 Jorio o. cit. p. 124.



14 Torni Giulio Nicolao, + 1756, maestro di S. Alfonso.



15 Quelle cioè dell'Arcivescovado ossia della Propaganda, del p. Pavone e di s. Giorgio (Istruzione e pratica, 5, 10).



16 Lettera ossia dissertazione sopra l'abuso di maledire i morti, pubblicata da s. Alfonso intorno al 1746 e perduta. De Meulem. 8.



17 Si ignora chi sia l'autore dell'Epistola critica pubblicata a Roma contro la Lettera di s. Alfonso che replicherà nel 1748 con la Exspiatio a nonnullis in me disseminatis calumniis ob epistolam super maledictionem mortuorum, Napoli, Pellecchia; De Meulem. 8 e 10. Forse è il p. Gesualdo Dandolfo (De Meulem. 8).



18 Il nunzio è, quasi certamente, mons. Ludovico Gualtieri, arciv. di Mira, che ricoprì tale carica dal 23 marzo 1747 a tutto il 1753; era stato suo predecessore per alcuni mesi il card. Francesco Landi, arciv. di Benevento. (Notizie gentilmente comunicate da mons. D. Mallardo).



19 Jorio, p. 118.

20 Jorio, pp. 121-122.



21 "Secus vero si adhibitis diligentiis inadvertenter blasphemat" (Cioè: A meno che, pur usando diligenza bestemmi inavvertitamente). Th. Mor., 5, XIV, 3°; cfr. 5, 4, v. Tertio modo. Dice S. Antonio M. Claret: "Quando una bestemmia è detta senza consapevolezza, la persona che non ha il vizio di bestemmiare, mosso dalla passione, non commette peccato mortale. Quando qualcuno ha il vizio di bestemmiare e non fa nessuno sforzo possibile per sradicare questo vizio, tutto ciò che proferisce di bestemmia sono peccati mortali". —Llave de oro, p. 657 (un'appendice al sopraddetto Prontuario), tradotto da noi. —A. M.

22 Praxis omette: per sé.

23 Cioè: con contratto scritto.



24 Vedi can. 1247 (A. M.).



25 La legge oggi è diversa. Cfr. cann. 1247-1253 (A. M.).

26 Vedi VI Aggiunta. (A. M.).

27 Riguardo a questa e ad altre domande da farsi alle donne si abbiano presenti le parole delle Normae de agendi ratione confessariorum circa VI Decalogi praeceptum, del 16 maggio 1943, edite da Gregoriana, Padova 1959, con commento dall'editore di questa Pratica. "Eas dum alloquitur, pronomen ‘tu’ ubi familiarem consuetudinem significet, omnino ne adhibeat" (Mentre parla a esse, non adoperi il pronome ‘tu’ dove significa un modo di dire familiare) - N. 3 delle Norme. Vedere V Aggiunta, B (VIII) e (IX).



28 "... quando gliel'ha desiderati di fare efficacemente". Spiega S. Alfonso, Istr. e Prat., 3, 39: "Tra' pensieri peccaminosi debbon distinguersi tra loro il desiderio, il gaudio (o sia compiacenza), e la dilettazione morosa. Il desiderio riguarda il tempo futuro, e è quando l'uomo ambisce deliberatamente di consumare un'opera mala; questo desiderio si dice efficace, quando la persona propone di eseguirlo; inefficace, quando consente all'intenzione di porlo in esecuzione, se potesse, v. g. dicendo: se potessi prendermi il tesoro della chiesa, me lo prenderei" (A. M.).

29 Salmanticenses, Cursus theologiae moralis, Venetiis, Pezzana, 1750, 21, 18.



30 Istr. e prat. (Cap. ult. 25) aggiunge: "L'offeso ben può pretendere in giudizio la soddisfazione dell'ingiuria, se altrimenti restasse infamata la sua famiglia. Di più s'avverta quel che dice s. Tommaso (2-2, qu. 108, art. 1, c.), che giustamente può pretendersi il castigo dell'offensore, o per frenare la di lui insolenza o per ottenere la quiete degli altri: Si vero (dice il Santo) intentio vindicantis feratur principaliter ad aliquod bonum, ad quod pervenitur per poenam peccantis (puta ad emendationem peccantis, vel saltem ad cohibitionem eius, et quietem aliorum et ad iustitiae conservationem et Dei honorem), potest esse vindicatio licita. [Cioè: Se invece l'intenzione di chi vuole il castigo mira principalmente ad un qualche bene al quale si arriva mediante la pena del colpevole (come alla emendazione del peccante od almeno a porre un freno a lui e dare quiete agli altri ed a promuovere la giustizia e dare onore a Dio), esigere la punizione può essere lecito. ] Ma circa il punto della conservazione della giustizia (che per lo più affacian gli offesi) bisogna che il confessore stia molto accorto, perché praticamente... in quel desiderio della giustizia si nasconde il desiderio della propria vendetta".



31 Per le interrogazioni in tutta questa materia si tengano presenti le Normae emanate dal S. Ufficio il 16 maggio 1943 e già citate, specialmente quanto alle domande da farsi al penitente e consigliate nel testo ai numeri 40, 2 e 41 primo capoverso.



31A Praxis inserisce: "sed tantum effectura ut poenitens duplici peccato peccet, si carnis concupiscentiis non resistet" [Ma soltanto avrebbe l'effetto che il penitente pecchi con doppio peccato, se non resisterà alle concupiscenze della carne]. L'adulterio è un doppio peccato mortale. In questo caso si può lasciare il penitente nell'errore che questo peccato uguaglia il peccato mortale di fornicazione, tacendo la speciale malizia dell'adulterio (contro il bene comune, il Sacramento, ecc.), quando le regole nei nn. 8 e 9 di cui sopra dirigono così. Riguardo alla speciale malizia dell'adulterio, vedere Th. M. 3, 445 e D-S 2150. Il bene comune esige che non lasciamo (e mai confermiamo) il penitente nell'errore che l'adulterio non è peccato mortale affatto (A. M.).

32 La traduzione in italiano è questa: "39. Quanto al VI precetto. Siano interrogati intorno ai pensieri: se hanno desiderato o si sono dilettati volontariamente di cose disoneste e se con piena avvertenza e deliberato consenso. Poi, se hanno desiderato ragazze o vedove o sposate; e che cosa di male abbiano voluto compiere con esse. È da avvertire a questo riguardo che i rozzi, parlando comunemente, giudicano più grave peccato lo stupro che la semplice fornicazione; al contrario ignorano la malizia dell'adulterio; perciò con coloro che hanno l'abitudine di questo vizio non è opportuno ammonirli della malizia [speciale] dell'adulterio, quando si prevede che l'ammonizione sarebbe poco giovevole [Vedere nota 31A]. Quanto poi a questi pensieri ai quali hanno acconsentito, si deve appurarne il numero certo, se lo si può avere; altrimenti si cerchi quante volte abbiano acconsentito a quei pensieri in un giorno, in una settimana o in un mese. Ma se non possono dire neppure questo, si domandi se hanno desiderato tutte le donne che hanno incontrato o son loro venute in mente; o se abitualmente abbiano rivolto pensieri turpi a qualcuna in particolare senza resistere mai alle dilettazioni o desideri cattivi, e se l'hanno sempre desiderata o soltanto quando la vedevano.

Infine vengano interrogati anche se hanno usato dei mezzi per eseguire le cattive idee, poiché (come abbiamo detto nel Libro, 5, 42) allora quei mezzi, anche se indifferenti in se, sono specificati dalla malizia interna e quindi sono da dichiarare come peccati esterni ed azioni incominciate".



32A Mi sembra che ci sarebbe qualche scandalo, ma meno che se ci fosse non l'ira (A. M.)



33 Così in italiano: "40. II. Quanto alle parole oscene. Siano interrogati: I. davanti a quali persone e quante volte abbiano parlato così, a cagione dello scandalo, se davanti ad uomini o donne, coniugati o meno, fanciulli o adulti. Più facilmente infatti sono scandalizzate le ragazze ed i fanciulli che gli adulti, quelli specialmente che sono abituati a questo vizio. — 2. Che cosa abbiano detto, come anche se hanno nominato i genitali dell'altro sesso; perché questo difficilmente si scusa da colpa mortale. —3. Se hanno pronunciato quelle parole per ira o per gioco; perché se per ira, sarebbe più difficile che ci sia stata compiacenza e scandalo [Vedere nota 32A. ]. (Si guardi il confessore dall'assolvere questi recidivi in colloqui turpi, benché dicano che li hanno tenuti per gioco, se prima non si emendano dando un segno straordinario di dolore). — 4. Se si sono vantati di qualche peccato; allora infatti concorrono spesso tre peccati, cioè grande scandalo degli uditori, millanteria del male commesso e compiacenza del peccato narrato; perciò debbono essere interrogati di quale peccato in particolare si siano vantati (5, 20).

Siano interrogati anche se abbiano goduto ascoltando altri che parlavano in modo disonesto e se allora abbiano pensato al precetto della correzione da farsi a coloro che parlavano in questa maniera quando giudicavano giovevole una tale correzione".



34 Così in italiano: "41. III. Quanto alle opere. Siano interrogati su colei con la quale hanno peccato [non però sul nome—cfr. sotto n. 97 e can. 979] e se ciò è accaduto altre volte con la stessa e dov'è avvenuto il fatto (per togliere le occasioni); quante volte il peccato è stato consumato e quanti atti non terminati ci sono stati indipendentemente dal peccato (consumato); se hanno acconsentito al peccato molto tempo prima; perché, in questo caso, gli atti interni sono interrotti, come si è detto (5, 36), per cui conviene giudicare esservi stati tanti peccati quante volte l'atto interno è stato ripreso dopo le pause dovute al sonno, alla distrazione, ecc. intervenute, come stanno davanti a Dio, interrogando solamente sul tempo della durata nel peccato. È da giudicarsi in maniera diversa se l'attuazione del cattivo proposito fu concepita per due o tre giorni prima di quando essa effettivamente avvenne, senza che in quello spazio di tempo venisse ritrattato il cattivo proposito. Vedi quanto si è detto al medesimo luogo.

Coloro che sono caduti nel peccato solitario, siano interrogati anche sui toccamenti impudichi separati dalla polluzione e siano ammoniti che sono colpe mortali. Siano anche interrogati se durante la polluzione abbiano desiderato e si siano dilettati del pensiero della unione con una o più donne o fanciulli, perché allora commettono altrettanti peccati distinti.

Quanto poi ai peccati dei coniugi relativamente al dovere matrimoniale [cfr. sopra n. 35], ordinariamente parlando, il confessore non è obbligato, né è conveniente rivolgere altre domande alle mogli oltre quella avente come oggetto l'assolvimento o meno del suddetto dovere, interrogandole nel modo più modesto che può, ad esempio usando frasi sul tipo: ‘siete stata obbediente in tutto a vostro marito?’ Degli altri argomenti taccia, se non è interrogato. Per ciò poi che è lecito o meno tra i coniugi, vedi ciò che è stato detto diffusamente nel Libro (6, 900)". Vedere la V Aggiunta.



35 Praxis omette l'avverbio.

36 Jorio, p. 225.

37 Praxis: mensura detracta aut pondere imminuto (cioè: alterata la misura o diminuito il peso).

38 Sopra, 32, 33.

39 "Ii qui uno vel altero die non laborant... si manifeste ipsi grave incommodum ex ieiunio non sustinerent, tenerentur ieiunare. Secus, si non manifeste: in dubio enim excusantur". ("Coloro che per un giorno o due non lavorano... se manifestamente non patiscono un grave incomodo, debbono digiunare. Altro è da dirsi se non patiscono manifestamente: in dubbio sono scusati"). Th. M 3, 1044.



40 Praxis: aut.



41 La disciplina vigente è così compendiata nel Capitolo II del Libro IV del Codice di Giovanni Paolo II sotto il titolo i giorni di penitenza.

Can. 1249—Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza, ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni che seguono. — Can 1250 - Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale tutti i venerdì dell'anno e il tempo di quaresima. —Can. 1251- Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo. —Can. 1252 - Alla legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età; alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni (coloro che hanno compiuto i 18 anni) fino al 60° anno iniziato. Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e dell'astinenza a motivo della minore età, siano formati al genuino senso della penitenza. — Can. 1253 - La Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.



42 Praxis: "antevertendo coenulam ad meridiem". (Cioè cambiando il pasto della sera col pranzo).




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