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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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CAPITOLO III - DELLE DOMANDE DA FARSI A PERSONE DI DIVERSI STATI CONDIZIONI CHE SONO DI COSCIENZA TRASCURATA

48. Qui s'avverte che circa le obbligazioni del proprio stato o impiego non sempre basta che 'l confessore dimandi solo al penitente se ha adempito al suo obbligo. Quando si vede che la persona è di coscienza trascurata, o pure altronde ha ragionevol sospetto il confessore che quella manchi a' suoi obblighi, allora bisogna che faccia le dimande in particolare, almeno circa gli obblighi più principali.

49. E I. s'è sacerdote quegli che si confessa, gli si dimandi se ha soddisfatto all'Officio ed agli obblighi di Messe, o se queste l'ha differite per notabil tempo1; se fa negozi; se giuoca a giuochi proibiti; se dice la Messa in fretta: essendoché se la termina fra lo spazio meno d'un quarto d'ora, egli non sarà scusato da colpa grave, come fondatamente dicono più dd. (6, 400): poiché in tempo così breve non è possibile terminar la Messa senza un gran strapazzo di parole e delle cerimonie; almeno non può celebrarsi con quella gravità e decenza che si conviene ad


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un tanto sacrificio; onde ne avviene ancora il grave scandalo de' secolari, a cui (dice il Bellarmino) (Ibid.)2 tali sacerdoti sembrano che non credano esservi nella Messa la divina maestà di Gesù Cristo.

Di più,3 non sarà improprio dimandargli se nel suo paese vi fosse molta penuria di confessori; poiché in tal caso quel sacerdote potrà essere obbligato ad abilitarsi per la confessione, come abbiam provato con forti ragioni (6, 625)4 a cui aggiungesi la dottrina di s. Tommaso, il quale nel Suppl. q. 34, a. 1, dice che Dio a tal fine ha istituito l'ordine de' sacerdoti nella sua Chiesa, affinché questi amministrassero agli altri i sagramenti: Et ideo (parole del Santo) posuit Ordinem in ea ut quidam aliis sacramenta traderent.5 E perciò i sacerdoti son chiamati luce del mondo, sale della terra e coadiutori di Dio. Essendo dunque il fine del sacerdote l'amministrare i sagramenti, com'egli potrà essere scusato da colpa quando vede le genti del suo paese non avere a chi confessarsi e perciò viver molti in peccato con gran pericolo di dannarsi, quando egli rende già frustraneo il fine del Signore, per cui l'ha fatto sacerdote, non abilitandosi per pigrizia ad amministrare loro il sagramento della penitenza, che, dopo


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il battesimo, è il più necessario alla salute eterna? Son troppo terribili le parole del Signore contro di questi sacerdoti negligenti nella salvezza del prossimo: Si dicente me ad impium: Morte morieris, non adnuntiaveris ei…, ipse impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem eius de manu tua requiram (Ezech. 3, 18)6. Se poi un tal sacerdote si scusasse con addurre la sua inabilità ed insufficienza, senta quel che dice s. Francesco di Sales, il quale chiama7 falsa l'umiltà di coloro che ricusano d'impiegarsi nella salute dell'anime a titolo di conoscere la propria debolezza. Dice che tutto ciò è arteficio dell'amor proprio ed umiltà maligna, per cui si pretende di ricovrire con uno specioso pretesto la propria pigrizia. Soggiunge che Dio, con accordarci qualche talento, pretende che ce ne serviamo: onde ben si dimostra umile chi se ne avvale ed ubbidisce. Il superbo aver ben motivo di non intraprender cosa alcuna, come quello che fida in se stesso; l'umile al contrario dover esser coraggioso, perché non conta sulle proprie forze, ma confida in Dio, a cui piace di esaltare la sua onnipotenza nella nostra debolezza; e perciò conchiude che chi è umile può intraprendere ogni cosa.

Se poi tal sacerdote sia confessore, gli dimandi specialmente se ha studiato abbastanza e se continua a studiare;


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poiché (come abbiam detto al n. 18 in fin.) per confessar bene non basta aver studiato una volta. Di più, se ha assolto coloro che stavano in occasione prossima di peccato o erano recidivi e non portavano segni straordinari di disposizione8. Se poi per disgrazia un tal confessore avesse sollecitato qualche persona ad turpia9, gli dimandi se sa che egli non può celebrare, mentre a' sollecitanti è imposta dal nostro SS.P. Benedetto XIV10 la inabilità perpetua e riservata al Papa, la quale, come abbiam dimostrato (6, 705), s'incorre prima d'ogni sentenza11 ed anche dagl'ignoranti12, non essendo censura ma impedimento.

50. II. Se viene un parroco, è bene dimandargli per 1. se attende alle dovute correzioni13 con i sudditi che


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tengono odi o male pratiche o entrano nelle case delle spose. Ed a questo proposito l'avverta fortemente a non prender le parole per i fidanzamenti, se non poco tempo prima di farsi le nozze, come usano i buoni parrochi; altrimenti tutto quel tempo fino al matrimonio sarà tempo di peccati.14 Per 2. se invigila che i suoi sudditi adempiscano il precetto pasquale, senza eccezione di persone15. Quanti ne troviamo nelle missioni, specialmente degli uomini di maggior riguardo, che per molti anni avranno lasciato il precetto, senza che 'l parroco l'abbia ammoniti e v'abbia presi gli opportuni espedienti! Per 3. se ha amministrati i sagramenti (specialmente della penitenza) per se stesso in pericolo di morte, o quando n'è stato richiesto (6, 623, v. Resp. 2. et 3.)16. Dico per se stesso; perché quando esso può non sodisfa amministrandoli per altri (4, 127, v. Hinc.). Per 4. se ha assistito a' moribondi17. Per 5. se ha predicato la domenica18; poiché non essendo legittimamente impedito e non predicando per un mese continuo o per tre mesi discontinuatamente fra l'anno, da' dd. non viene scusato da colpa grave (3, 269). Se ha fatte le dovute limosine, avendo benefici pingui eccedenti la congrua19. Per 6. se ha atteso ad insegnare la dottrina cristiana a' figlioli ed a' rozzi20 circa i misteri della fede e circa i mezzi della salvezza.


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Specialmente se ha istruiti i rozzi circa il dolore necessario de' peccati ed i fanciulli circa la communione, quando ne son capaci, cioè (ordinariamente parlando) nell'età dalli 10 sino alli 12 anni o al più fino alli 14 (6, 301, v. Sed hic.)21. S. Carlo ordinò a' suoi parrochi che abilitassero alla communione tutti i figliuoli arrivati al decimo anno (Ibid.)22 ed alcuni parrochi poi fan difficoltà di dare ad essi la communione anche nel duodecimo anno, perché? per non prendersi l'incomodo d'istruirli.

Per 7. se sono stati condescendenti a far le fedi agli ordinandi per rispetti umani; nel che bisogna che i parrochi non si contentino della conoscenza negativa, ma debbono averne la positiva, e perciò son tenuti ad informarsene singularmente. Si trovano alle volte ordinandi carichi


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di peccati, che si saranno comunicati appena una volta l'anno, anzi che avran lasciato anche il precetto, e poi portano le fedi del parroco della bontà de' costumi e della frequenza de' sagramenti. Quelli poi già si ordinano e diventano lo scandalo de' paesi; e di tutti i loro peccati certamente il parroco ne ha da rendere conto a Dio, poiché i vescovi in ciò de' parrochi si fidano: ma i vescovi più accorti non si fidano dei parrochi in questa materiaimportante, da cui dipende la salute de' popoli.

51. III. Se viene un vescovo di cui prudentemente dubitasse il confessore che non adempisca i suoi obblighi, gli dimandi per 1. se usa la dovuta diligenza (oltre l'esame della scienza) in accertarsi della bontà positiva degli ordinandi, secondo impongono i sacri canoni, il concilio di Trento e l'Apostolo23; non contentandosi delle fedi de' parrochi, le quali (come si è detto) per lo più o sono false o sospette.

Per 2. se ammette per confessori sacerdoti bene esperimentati nella dottrina e ne' costumi, altrimenti quelli faranno molto più danno che utile. Per 3. come spende le rendite della mensa; poiché, come abbiamo provato (3, 492) il vescovo, toltone l'onesto suo mantenimento, tutto il resto è tenuto a dispensarlo a' poveri.

Per 4. come soddisfa l'obbligo della residenza; poiché neppure per li tre mesi concessi dal Concilio (come ha dichiarato il regnante Pontefice) egli può uscire


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dalla sua diocesi, se uscisse per causa futile o sia per pura ricreazione.

Per 5. come invigila ad informarsi se vi sono scandali tra le sue pecorelle, per ripararli nel miglior modo che si può, implorando anche l'aiuto del braccio secolare, se bisogna.

Per ultimo gli domandi come si porta in dar buon esempio; perché certamente il prelato è tenuto con modo speciale ad essere esemplare; altrimenti come potrà correggere i suoi ecclesiastici, per es. a non andar a conversazioni di donne, a non frequentare i giuochi di carte, quand'egli ne desse il mal esempio?

IV. Se la penitente è religiosa di monastero, le dimandi specialmente se ha mancato nel voto di povertà24, prendendo o donando senza licenza. Se ha detto l'Officio divino, mentre l'opinione che le monache in privato non sieno tenute a recitar l'Officio non è abbastanza probabile, come abbiamo dimostrato (4, 141)25. Di più se ha tenuta qualche corrispondenza pericolosa, per esservi state parole o biglietti d'affetto etc. E se colei non vuol lasciarla, sia forte il confessore in non assolverla, perché in tali corrispondenze, sebbene non vi sia fine gravemente cattivo, sempre però v'è il pericolo; almeno v'è


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lo scandalo e il mal esempio per le altre26. Se conserva qualche rancore con qualche delle religiose.

Alle officiali poi si dimandi in particolare qualche cosa del loro officio, come: alla rotaia, se porta lettere o imbasciate sospette di male; alla portinaia, se tiene aperta la porta con qualche pericolo di scandalo delle monache o della gente di fuori; alle superiore, se non usano la debita diligenza nell'ingresso e dimora degli uomini, o se permettono abusi nuovi, che, sebbene in sé leggieri, saran peccato grave alla superiora per lo grave danno dell'osservanza (4, 13)27. 52. V. Se viene un giudice, gli domandi se ha fatta eccezione di persone; se ha sbrigate le cause; se ha giudicato per passione o senza studio.

S'è scrivano28, gli domandi come s'è portato nel prender le informazioni; se ha fatte dimande suggestive; se ha diminuito o alterate le deposizioni.


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53. VI. Se viene un medico, gli si dimandi 1. se ha lo studio e pratica sufficiente per lo passato29, e se s'applica a studiare ne' casi più difficili, quando capitano, com'è obbligato.

Per 2. se ha data licenza di mangiar carne o di lasciar l'Officio o la Messa per rispetti umani senza necessità o almeno senza il dubbio che il soddisfare all'obbligo potesse cagionar grave danno o pur recare notabile incomodo30. Per 3. se ha applicato qualche rimedio pericoloso all'infermo non ancor disperato della vita (1, 46 e 4, 291, 4).

Per 4. se ha mandate le ricette alla bottega di qualche speziale non fedele o poco pratico o che suol tenere rimedi poco buoni, per solo rispetto che quegli era suo amico.

Per 5. se ha atteso alla cura de' poveri, essendo salariato: o se no, stando i poveri in estrema o grave necessità31. Per 6. gli dimandi con cura molto speciale se ha procurato che i suoi infermi si confessassero a tempo opportuno, secondo il precetto de' Pontefici. Di tal punto già ne ho parlato in più luoghi del Libro (3, 182 e 6, 664)


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dove si è detto che Innocenzo III32 ordinò che i medici non prendessero la cura d'alcun infermo, se prima quegli non si fosse confessato: e s. Pio V33, confermando il precetto, aggiunse che 'l medico sia tenuto a lasciare di visitarlo dopo il terzo giorno, se non sa che siasi già confessato; e di più che tutti i medici avanti di assumere il grado del dottorato giurino di osservare questo precetto; e ciò sta ordinato a tutti i collegi.

Ma il dubbio sta come s'intenda tal precetto e giuramento. Molti dd. han ritenuto che ciò s'intende quando l'infermità è pericolosa, o almeno quando v'è dubbio che sia pericolosa; ed in questo senso dicono esser stata ricevuta la bolla di s. Pio V. Ma la sentenza più comune vuole che tal precetto, benché non obblighi in ogni morbo leggiero, tuttavia non debba intendersi solamente per li morbi attualmente pericolosi, ma anche quando prudentemente si giudica che il morbo possa in appresso diventar mortale. E la ragione si è, perché Innocenzo ordina che il medico imponga la confessione all'infermo prima che ne prenda la cura, affinché (dice il detto Pontefice) l'infermo coll'avviso della confessione, mettendosi in disperazione, non incorra più facilmente il pericolo della morte; dunque intende che facciasi confessare l'infermo prima che 'l


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morbo divenga mortale. Questa sentenza a me pare che sia la vera; però so che universalmente la pratica de' medici è in contrario, almeno nel nostro Regno, e stimo che lo stesso sia da per tutto; e parlo anche de' medici timorati di coscienza, i quali non sogliono avvertire i loro infermi a confessarsi, se non quando l'infermità già probabilmente è fatta pericolosa. Né in ciò pensano di peccare contro del giuramento dato secondo la bolla di s. Pio V, appoggiati a quel che dicono più dd. (6, 664, v. Circa autem) che 'l detto giuramento non obbliga se non per quella parte nella quale è stato dalla consuetudine ricevuto.

Del resto è certo presso tutti che peccano mortalmente almeno quei medici che non avvisano gl'infermi a confessarsi quando l'infermità è grave. Che miseria è il vedere tanti infermi (e specialmente quando son persone di riguardo) ridursi ad aggiustare i conti per la morte quando son già quasi cadaveri, che poco posson parlare, poco sentire e poco concepire lo stato della loro coscienza e 'l dolore de' loro peccati! E tutto succede per colpa di tali medici che, per non disgustare gl'infermi o i loro parenti, non li avvisano del loro pericolo, anzi li lusingano che non vi è timore, sino che non sono affatto disperati.

Attenda dunque il confessore, quando viene un medico di coscienza trascurata, ad interrogarlo su tal punto e ad inculcargli, non di passaggio, ma con fortezza e calore, l'obbligo di ordinare la confessione, almeno quando scorge che 'l morbo sia grave, o dubbiamente grave; nel che convengono tutti i dottori. Con fortezza, dico, poiché da questo punto dipende la salute spirituale non solo del medico penitente, ma di tutti coloro che staranno sotto la sua cura.


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54. VII. Se poi è cerusico o speziale34, gli si dimandi se ha dati rimedi a donne gravide per farle abortire35; se ha dato un medicamento per un altro, ed a maggior prezzo di quel che la roba valeva (3, 821)36. 55. VIII. Se viene un negoziante, gli si dimandi se ha mancato nel peso o misura; se ha venduto più del prezzo supremo, specialmente nel dar la roba a credenza, quando le persone erano sicure e non v'era suo danno.

Se si possa avanzarsi il prezzo nel vendere a credenza per ragione che tale è il prezzo corrente delle vendite in credenza, secondo la comune estimazione, e se le robe a minuto possano vendersi a maggior prezzo, si osservino le dottrine notate nel Libro (3, 809).

56. IX. Se viene un sartore, gli si dimandi se ha faticato per tempo notabile nella festa per finire le vesti e portarle a' padroni, senza qualche causa straordinaria (3, 303, v. Sartoribus); se ha fatti i digiuni comandati dalla Chiesa, poiché il sartore non è scusato per la fatica di cucire (3, 1041, v. Item Palaus); se ha alterato il prezzo,


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dicendo che il mercante gli ha dati i panni per meno prezzo a riguardo suo. Quando per altro fosse vero che quella parte del prezzo fosse stata a lui donata a suo solo riguardo, allora può ritenerla, purché abbia fatta una moral diligenza e sappia per certo che gli altri mercanti non danno quella roba a prezzo minore (3, 826, v. Caute igitur); ma ciò ha da essere più che certo, altrimenti non potrà esigere niente più del prezzo pagato.

Di più, se ha ritenuti i ritagli delle vesti, poiché non può certamente ritenerseli, se non quando o vi fosse la volontà de' padroni, o quando essi gli pagassero la fattura meno dell'infimo prezzo secondo la comune estimazione. Di più, se forse gli è occasione prossima di peccare il prender la misura alle donne37, come avviene non di rado a' giovani di mala coscienza.

57. X. Se viene un sensale o una venditrice (intendesi di coloro che prendono le robe a vendere da' padroni), gli si dimandi se si ha ritenuto niente del prezzo esatto dalla vendita. Poiché noi abbiam ritenuto (3, 825, v. Quaer.), contro l'opinione d'altri, ch'egli non può ritenersi il di più, sebbene il padrone avesse determinato il prezzo che ne volea: perché la determinazione si fa affinché la roba non vendasi meno, non affinché l'avanzo se lo ritenga il sensale: e ciò corre sebbene dal padrone siasi assegnato il luogo dove vender la roba e 'l sensale, fatta ivi la


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diligenza, l'avesse poi venduta più in altro luogo molto distante, mentre anche allora noi diciamo ch'egli non può ritenersi tutto l'avanzo, ma solo ciò che gli può spettare per quella fatica straordinaria, poiché la roba sempre fruttifica al suo padrone.

N'eccettuiamo (3, 825, v. Bene autem), per 1. se 'l sensale avesse migliorata la roba e perciò l'avesse venduta più di quel che prima valea; per 2. se egli avesse convenuto col padrone di non dargli più del prezzo determinato, e ciò o espressamente o tacitamente: come sarebbe quando il padrone non gli avesse assegnato stipendio per la sua fatica; per 3. se l'avanzo fosse di poca importanza, sì che si presumesse che 'l padrone glielo condonasse; per 4. se 'l sensale, avendo fatta la diligenza ordinaria, esso stesso si comprasse la roba per lo prezzo trovato, e poi l'avesse venduta con vantaggio o in altro luogo o in altro tempo. Lo stesso dicesi poi se alcuno avesse commesso al sensale di comprargli qualche roba a tal prezzo, e quegli l'avesse comprata a meno: allora il sensale non può esigerne più, se non fosse per una fatica straordinaria che ci avesse usato per lo risparmio, o pure se 'l sensale avesse comprata la roba a nome suo, assumendone in sé il pericolo. Ciò però s'intende dopo ch'egli avesse fatta già una moral diligenza e non avesse trovato a comprarla a prezzo minore.

58. XI. Se viene un barbiere o parrucchiere, gli si dimandi se rade le barbe nella festa, dove non vi sia tal consuetudine, mentre al contrario ciò non gli è illecito dove la consuetudine già è introdotta, o pure se ivi le persone abbian necessità di farsi la barba nella festa, come sono quei che vivono colla fatica.


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Di più gli dimandi se fa la testa alle donne, secondo l'uso maledetto oggidì introdotto dal demonio. Io tengo che (comunemente parlando) ciò sia a' giovani38 occasione prossima di peccare mortalmente con compiacenze sensuali o almeno con cattivi desideri; onde dico non potersi permettere ad alcuno che non ne avesse una lunga esperienza in contrario. Che se mai alcuno avesse esperimentato per qualche tempo notabile di non esservi caduto, questi non può condannarsi di peccato mortale, ma con tutto ciò procuri il confessore di rimuoverlo quanto può da un tal mestiere, che in sé certamente è pericoloso.

Non entro qui poi a decifrare il punto, se le donne che si fanno far la testa dagli uomini possano stare o no in buona coscienza. Sento che molte ordinariamente così praticano; e si confessano e si comunicano; videant ipsae et ipsarum confessarii39. Almeno il mio lettore loro imponga che facciano diligenza di trovarsi qualche donna che sappia fare lo stesso officio; e, non trovandola, almeno non si servano de' giovani e specialmente di taluno del quale siansi avvedute da' portamenti che non operi con semplicità40. Del resto, certamente credo che le donne di più delicata coscienza non si serviranno degli uomini per adornarsi la testa, ma si contenteranno delle donne al miglior modo che la sanno fare.




1 Si tengano presenti i cann. 947-958 e 1173-1175 con le relative decisioni del Concilio provinciale e della riunione dei Vescovi.

2 S. R. Bellarminus, De gemitu columbae, 2, 5, in Opera omnia, Coloniae Agrippinae, Gualtherus, 1617, 7, p. 1604.



3 D'ora in poi i numeri di questa nostra edizione non corrispondono a quelli della Praxis.



4 Cfr. cann. 986. 2 e 213.



5 Iddio ha istituito nella Chiesa l'Ordine, affinché alcuni amministrino agli altri i sacramenti.

6 Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti... egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.



7 P. G. Gallizia, La vita di S. Francesco di Sales, Venezia Pezzana, 1743, p. 372. Cfr. S. Francois de Sales, Entretiens, 5, in Oeuvres complètes, Paris, Blaise. 1821, 15, p. 85.

8 Vedere III Aggiunta, A.



9 L'attuale disciplina è così contenuta nel can. 1387: Il sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.



10 S. C. S. OFF. decr. 5 aug. 1745, in Fontes, 795.



11 Dalla sesta edizione della Th. Mor. (1767) il s. Dottore in segnò (l. cit.) che tale inabilità non aveva valore prima della sentenza del giudice, almeno quando il confessore avesse dovuto astenersi dal celebrare per lungo tempo e con sua infamia.



12 S. Alfonso cambiò parere anche a questo riguardo, asserendo, fino dalla versione latina (Praxis) e dalla terza edizione della Th. Mor. (1757), essere probabile che questa inabilità non s'incorresse dagli ignoranti. Nella attuale disciplina non esistono pene latae sententiae contro il confessore sollecitante.



13 Cfr. cann. 528 e 529.

14 Vedere nota 2, n. 60, p 91.



15 Can. 920.



16 Can. 528.



17 Can. 529.



18 Cann. 528, 767, e 768.



19 Can. 282.



20 Cann. 768 e 776.

21 Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione. - Can. 913.

È dovere innanzitutto dei genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure dei parroci, provvedere affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o avrà giudicati non sufficientemente disposti. - Can. 914.



22 S. Carlo Borromeo, Avvertenze ai curati della Città e Diocesi sua, per amministrare il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, in Acta Ecclesiae Mediolanensis, Mediolani, Pontius, 1599, p. 718.

23 I principali doveri del Vescovo sono indicati nel nuovo Codice ai cann. 382-400. Quanto al giudizio su coloro che debbono essere ammessi ai sacri Ordini, cfr. cann. 1025-1052.



24 Praxis, 54: circa vota, praesertim paupertatis.



25 Sono vincolati all'obbligo di celebrare la liturgia delle ore... a norma delle proprie costituzioni... i membri degli istituti di vita consacrata. Can. 1174. 1. Sarà quindi necessario vedere quali siano le prescrizioni delle proprie costituzioni.

26 Praxis, 54: respectu aliorum (cioè: per gli altri). Qui s. A. cita: A. Diana, Resolutiones morales, p. 5, tr. 7, resol. 21 e 22, ma ivi non è trattato quest'argomento (Ediz. di Lione, 1650).



27 Praxis, 54, ha: advertendo quod, licet particulares moniales peccent leviter levem regulam transgrediendo, superiores tamen quae non curant impedire, cum possint, observantiae relaxationem, peccant in re gravi. (Avvertendo che, quantunque le singole monache pecchino venialmente, trasgredendo una lieve regola, le superiore che non cercano d'impedire, potendolo, il rilassamento della osservanza regolare, peccano in cosa grave).



28 Notaio.

29 Praxis, 57: An satis fuerit versatus in studio medicinae et in praxi medendi (Se sia sufficientemente dotto nella medicina e nella pratica della medesima).



30 Praxis, 57: An alicui impertierit licentiam edendi carnes ob merum humanum respectum sine iusta causa (Se ha dato licenza a qualcuno di mangiar carne per puro rispetto umano, senza giusta causa).



31 J. Trullench, Opus morale, Barcinonae, 1701, 1, 4, 1, 11. 6.

32 Innocentius III, Concilium Lateranense IV (1215), 22, in J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venetiis, Zatta, 1778, 22, p. 1010.



33 S. Pius V, const. Supra gregem dominicum, 8 martii 1566, in Bullarium, 4-2, p. 281; cfr. L. Pastor, Storia dei Papi, Vers. it., Roma, Desclée, 1910 - 1934, 8, p. 62. Tanto questa costituzione quanto il decreto del conc. lateranense non obbligano più.

34 Farmacista.



35 Cfr. can. 1398. Quanto all'imposizione della punizione e ai complici, cfr. cann. 695, 1323-1324, e 1329. 2. (A. M.).



36 Praxis, 58, aggiunge: "Hic adde, Gregorium XIII, in constitutione 29 Cum officio pastorali omnem vetuisse societatem pharmacopolas inter et medicos aut chirurgos". (Qui aggiungi che Gregorio XIII nella costituzione 29 Cum officio pastorali vietò ogni associazione tra farmacisti e medici e chirurghi). La costituzione predetta, emanata il 1 luglio 1575 (Bullarium Mainardi, 4-3, p. 303, §13), aveva valore solo per Roma.

37 Praxis, 60, aggiunge: "O fosse (occasione prossima di peccato) derivante dall'aggiustare (o prendere le misure) le vesti delle donne, il che non si può fare senza toccarle e ciò fosse per il sarto occasione prossima di cadere in cattivi piaceri o desideri". (Tradotto dal latino).

38 Praxis, 62, ha, meno bene: "viris" (agli uomini).



39 Traduzione: Se la vedano loro stesse e i loro confessori. — A. M.



40 Praxis, 62, ha: "eis imponat, ne utantur viro aliquo iuniori, ex cuius actionibus perceperint, eum malitiose se gerere" (imponga ad esse di non servirsi di qualche giovane dal cui modo di agire abbiano capito che egli agiva con malizia).




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