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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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CAPITOLO IV - COME DEBBA PORTARSI IL CONFESSORE CON COLORO CHE SI RITROVANO IN OCCASIONE PROSSIMA DI PECCATO

59. La massima parte della buona direzione de' confessori affin di salvare i loro penitenti consiste nel ben regolarsi con coloro che son nell'occasione di peccare o pure che sono abituati o recidivi. E questi sono i due scogli (occasionari e recidivi) dove la maggior parte de' confessori urtano e mancano al lor dovere. Nel capitolo seguente parleremo degli abituati e recidivi; ora parliamo di coloro che stanno nell'occasione.

È certo che se gli uomini attendessero a fuggire le occasioni, si eviterebbe la maggior parte de' peccati. Il demonio senza l'occasione poco guadagna, ma quando l'uomo volontariamente si mette nell'occasione prossima, per lo più e quasi sempre il nemico vince. L'occasione, specialmente in materia di piaceri sensuali, è come una rete che tira al peccato ed insieme accieca la mente, sì che l'uomo fa il male senza quasi vedere quel che fa. Ma veniamo alla pratica.

L'occasione primieramente si divide in volontaria e necessaria. La volontaria è quella che facilmente può fuggirsi; la necessaria quella che non può evitarsi senza danno grave o senza scandalo.

Per secondo, si divide in prossima e rimota. La rimota è quella in cui l'uomo di rado pecca, o pure quella che da per tutto si ritrova. La prossima parlando per sé è


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quella nella quale gli uomini comunemente per lo più cadono: la prossima poi per accidens ossia rispettiva è quella che, sebbene a riguardo degli altri non è prossima, per1 non esser atta di sua natura ad indurre comunemente gli uomini al peccato, però a rispetto d'alcuno è prossima, o perché quegli in tale occasione frequentemente è caduto, o perché prudentemente può temersi che cada per la sperienza avuta della sua fragilità. Alcuni dottori vogliono che non sia occasione prossima se non quella in cui l'uomo quasi sempre o per lo più sia caduto; ma la più commune e più vera sentenza vuole che l'occasione prossima sia quella nella quale alcuno frequentemente è caduto (6, 452).

Ma in ciò bisogna ben avvertire ciò che poc'anzi si è detto dell'occasione rispettiva, che conforme alle volte l'occasione che a rispetto d'altri comunemente è prossima, a rispetto poi d'alcuno molto pio e cauto può esser rimota (Ibidem), così al contrario certe occasioni che per gli altri comunemente sarebbero per sé rimote, saranno forse prossime per alcuno il quale, per le tante ricadute fatte e per l'inclinazione a qualche vizio (specialmente s'è disonesto), si sarà renduto molto debole e facile a cadere; onde costui sarà obbligato a fuggire non solo le occasioni prossime, ma anche quelle rimote che per lui son prossime.

60. Del resto, è certamente nell'occasione prossima: 1. quegli che ritiene in casa propria qualche donna con


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cui spesse volte è stato solito peccare; 2. quegli che frequentemente nel giuoco è caduto in bestemmie o frodi; 3. quegli che in qualche osteria o casa è stato solito cadere in ubbriachezza o risse o atti o parole o pensieri osceni.

Or tutti questi tali non possono esser assolti, se non dopo che han tolta l'occasione, o almeno se non prometton di toglierla, secondo la distinzione che si farà nel numero seguente. E così parimente non può assolversi alcuno che, andando a qualche casa, benché una volta l'anno, sempre ivi ha peccato: poiché a costui l'andare colà già è occasione prossima. Neppure possono essere assolti quelli che, sebbene nell'occasione non peccano, tuttavia sono di scandalo grave agli altri (6, 452, v. Ex praemissis). Aggiungono alcuni dd. e non senza ragione, doversi anche negare l'assoluzione a chi non lascia l'occasione esterna, quando v'è congiunta un'abitudine viziosa o pure una gran tentazione o sia una veemente passione, sebbene sino allora non v'abbia peccato; poiché facilmente appresso vi può cadere, se non si allontana dall'occasione. Onde dicono che, se mai una serva fosse molto tentata dal padrone, ed ella si conoscesse facile a poter cadere, è tenuta a partirsi da quella casa, se liberamente può farlo; altrimenti è temerità lo stimarsi sicura.

E qui avvertano i confessori a non permettere agli sposi2 l'andare in casa della sposa, né alle spose o a'


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loro genitori l'ammettere gli sposi in casa; perché di rado succede che tali sposi non pecchino, almeno con parole o pensieri, in tale occasione, mentre tutti gli aspetti e colloqui tra gli sposi sono incentivi al peccato, ed è moralmente impossibile trattare insieme e non sentire gli stimoli a quegli atti turpi che debbono poi succedere in tempo del matrimonio.

Parlando poi generalmente di coloro che fanno all'amore, è vero che non si debbono indistintamente condannare di peccato grave, ma, ordinariamente parlando, dico che questi difficilmente son fuori dell'occasione prossima di peccar mortalmente. Ciò si vede dall'esperienza, poiché di cento appena se ne troveranno due o tre esenti da peccati gravi: e se non al principio, almeno nel progresso; mentre tali amoreggianti prima discorrono per


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genio, indi il genio si fa passione, e la passione, radicata ch'è nel cuore, accieca e fa precipitare in mille colpe. Onde il gran cardinale Pico della Mirandola3, vescovo albanese, nella sua diocesi avvertì per editto i suoi confessori a non assolvere questi amoreggianti, se, dopo essere stati ammoniti da altri per tre volte, non si fossero corretti da far all'amore, specialmente di notte, o per lungo tempo, o occultamente, o dentro le case, col pericolo facile di baci e toccamenti, o contro il precetto de' genitori, o quando l'altra parte prorompe in parole oscene, o con iscandalo, come se amoreggiassero in chiesa o con coniugati o claustrali o chierici in sacris.

Ed in ciò è bene generalmente avvertire che, dove si tratta di pericolo di peccati formali e precisamente di peccati turpi, il confessore quanto maggior rigore userà col penitente, tanto maggiormente gioverà alla di lui salvezza: ed al contrario tanto più sarà crudele col suo penitente, quando più sarà benigno in permettergli di porsi nell'occasione, S. Tommaso da Villanova chiama i confessori in ciò condescendenti impie pios.4 Una tale carità è contro la carità. In questi casi sogliono i penitenti rappresentare al confessore che, rimovendo l'occasione, ne nascerà un grande scandalo: stia forte il confessore a non far conto di tali scandali; sempre sarà più scandalo il vedere il penitente neppure dopo la confessione toglier l'occasione. O gli altri ignorano il suo peccato, ed allora non faranno alcun sospetto di male; o lo sanno, ed allora piuttosto


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il penitente ricupererà la fama che la perderà con toglier l'occasione.

61. Dicono molti dd. che la prima o seconda volta ben può assolversi alcuno che sia nell'occasione prossima, benché volontaria, anche prima di togliere l'occasione, purché abbia fermo proposito di subito rimoverla. Ma qui bisogna distinguere con s. Carlo Borromeo (nell'Istruzione data a' suoi confessori)5 le occasioni che sono in essere, come quando alcuno tiene la concubina in casa, o quando una serva cade tentata dal suo padrone ed in casi simili, da quelle che non sono in essere, come chi nel giuoco cade in bestemmie, nelle bettole in risse ed ubbriachezze, nelle conversazioni in parole o pensieri disonesti, ecc. In queste occasioni di seconda sorta, che non sono in essere, dice s. Carlo, che quando il penitente promette risolutamente di lasciarle, può assolversi per due ed anche tre volte; che se poi non si emenda, deve differirglisi l'assoluzione sino che in effetto si scorga aver egli tolta l'occasione. Nell'altre occasioni poi di prima fatta, che sono in essere, dice il Santo che 'l penitente non deve assolversi, se prima non ha tolta affatto l'occasione, e non basta che lo prometta. E questa sentenza io ho tenuta e tengo per certa, ordinariamente parlando, e credo di averla chiaramente provata nel Libro (6, 454).6 La ragione


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si è, perché un tal penitente è indisposto per l'assoluzione, se vuol egli riceverla prima di toglier l'occasione: poiché, così facendo, si mette nel pericolo prossimo di rompere il proposito fatto di rimoverla e di non adempire all'obbligo stretto che ha di toglier l'occasione. È certo che pecca mortalmente chi sta nell'occasione prossima volontaria di peccato mortale e non la toglie: or'essendo quest'opera di toglier l'occasione una cosa molto difficile che non si eseguisce se non per mezzo d'una gran violenza, questa violenza difficilmente se la farà chi già ha ricevuta l'assoluzione; mentre, tolto il timore di non esser assolto, facilmente si lusingherà di poter resistere alla tentazione senza rimover l'occasione: e così, restando in quella, certamente tornerà a cadere, come si vede tutto giorno colla sperienza di tanti miserabili, ch'essendo assolti da' confessori poco accorti, non tolgon poi l'occasione e ricadono peggio di prima. Ond'è che, per ragione del suddetto pericolo di rompere il proposito, pecca gravemente quel penitente che riceve l'assoluzione prima di rimover l'occasione, e maggiormente pecca il confessore che gliela 7.


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62. Ho detto ordinariamente parlando, poiché n'eccettuano per prima i dd. (6, 454, v. Dixi tamen) il caso in cui dimostrasse il penitente tali segni straordinari di dolore per cui potesse giudicarsi prudentemente non esser più in lui prossimo il pericolo di rompere il proposito di togliere l'occasione; mentre allora quelli segni indicano che 'l penitente ha ricevuta una grazia più abbondante, colla quale può sperarsi che sarà costante in rimover l'occasione. Con tutto ciò, sempre che la assoluzione potesse comodamente differirsi, io anche in tal caso ce la differirei sino che in fatti tolga l'occasione.

Se n'eccettua per 2. il caso in cui il penitente non possa più tornare, o pure se non dopo molto tempo: allora ben può assolversi se si vede ben disposto col proposito di toglier subito l'occasione; perché in tal caso il pericolo di rompere il proposito si reputa rimoto, per ragione del gran peso che dovrebbe soffrire il penitente, partendo senza l'assoluzione, o di ripeter la sua confessione ad altro sacerdote, o pure di star tanto tempo senza la grazia del sagramento: sicché stando egli allora in una moral necessità di ricever l'assoluzione prima di togliere l'occasione, ha egli ragione ad esser subito assolto (6, 154, v. Excipiendus 2.); poiché, non potendo costui toglier l'occasione prima dell'assoluzione, si reputa come stesse in occasione necessaria. Ma ciò neppure deve ammettersi, se 'l penitente è stato già da altro confessore ammonito a levar l'occasione e non l'ha fatto; perché allora si ha come


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recidivo, e perciò non può essere assolto, se non apportasse segni straordinari di dolore, come diremo nel capitolo seguente.

63. Ciò è in quanto all'occasione prossima volontaria; ma se l'occasione è necessaria o fisicamente, come se alcuno stesse in carcere o pure in punto di morte, in cui non avesse tempo e modo di discacciare l'amica, o moralmente, cioè se l'occasione non potesse torsi senza scandalo o grave suo danno, di vita, di fama o beni di fortuna, come comunemente insegnano i dd. (6, 455), in tal caso ben può essere assolto il penitente senza togliere l'occasione, perché allora non è obbligato a rimoverla, purché prometta di eseguire i mezzi necessari a far che l'occasione da prossima diventi rimota8, come sono specialmente nell'occasione di peccato turpe il fuggire la familiarità ed anche l'aspetto, quanto si può, del complice, il frequentare i sagramenti e lo spesso raccomandarsi a Dio, con rinnovare ogni giorno (precisamente la mattina) innanzi l'immagine del Crocifisso la promessa di non più peccare e di evitare l'occasione quanto è possibile. La ragione si è perché l'occasione di peccare non è propriamente peccato in se stessa né induce necessità di peccare; onde ben può consistere coll'occasione un vero pentimento e proposito di non ricadere. E sebbene ognuno è tenuto a togliersi dal prossimo pericolo di peccare, ciò s'intende quando l'occasione è moralmente necessaria, allora il pericolo per mezzo de' rimedi opportuni diventa rimoto,


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e Dio allora non manca di assistere colla sua grazia a chi veramente è risoluto di non più offenderlo. Non dice la Scrittura che perirà chi sta nel pericolo, ma chi ama il pericolo9; ma non può dirsi che ami il pericolo chi a questo soggiace contro sua voglia; onde disse S. Basilio10: Qui, urgenti aliqua causa et necessitate, se periculo obiicit vel permittit se esse in illo, cum tamen alias nollet, non tam dicitur amare periculum quam invitus subire; et ideo providebit Deus ne in illo pereat11. 64. E da ciò dicono i dd. che ben son capaci d'assoluzione quelli che non vogliono lasciare qualche officio, negozio o casa in cui han soluto peccare, perché non possono lasciarla senza grave danno, sempreché son veramente risoluti d'emendarsi e di prendere i mezzi per la emenda; tali sono per esempio i cerusici, che in medicar le donne, o i parroci, che in sentir le loro confessioni son caduti in peccati, se lasciando quest'impieghi non potessero vivere secondo il loro12 stato (6, 455, in fine).


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Ma tutti convengono essere conveniente in questi e simili casi il differir l'assoluzione affinché il penitente sia almeno più attento a praticare i rimedi prescritti. Ma io stimo che 'l confessore non solo può, ma è tenuto a far ciò, sempreché13 può farlo comodamente, specialmente quando si tratta di materia turpe, poich'egli è obbligato, come medico dell'anime, ad applicare loro i rimedi più14 opportuni; e ritengo non esservi rimedio più atto a chi sta nell'occasione prossima che differirgli l'assoluzione, essendo troppo nota l'esperienza di tanti che dopo l'assoluzione trascurano i mezzi assegnati, e così facilmente ricadono; dove al contrario, quando ad alcuno vien differita l'assoluzione, egli sarà più vigilante ad eseguire i mezzi ed a resistere alle tentazioni per lo timore di esser mandato di nuovo senz'assoluzione per quando tornerà al confessore.

Forse in ciò alcuno mi stimerà troppo rigido, ma io sempre ho cosi praticato e seguirò a praticare con coloro che stanno in occasione prossima, benché necessaria, e benché avessero segni straordinari di dolore, sempreché non avessi special obbligo di subito assolverli; e così stimo di molto più giovare alla salvezza de' penitenti. Oh volesse Dio che da tutti si praticasse così! quanti meno peccati si commetterebbero, e quante più anime si salverebbero!

Io torno a dire che, dove si tratta di liberare i penitenti dal peccato formale, deve il confessore avvalersi delle opinioni più benigne, per quanto concede la cristiana


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prudenza15; ma dove le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come appunto avviene in questa materia delle occasioni prossime, dico essere onninamente conveniente e per lo più16 necessario che 'l confessore si avvaglia delle sentenze più rigide; poiché queste più giovano allora alla salvezza delle anime.

Che se poi alcuno, stando nell'occasione necessaria, sempre ricadesse dello stesso modo con tutt'i rimedi eseguiti e con poca speranza d'emenda, dico allora doversi a costui in ogni conto negar l'assoluzione, se non toglie prima l'occasione (6, 457). E qui giudico ch'entri già il precetto del Vangelo: Si oculus tuus scandalizat te, eice eum17 (Marc. 9, 46). Eccettoché se 'l penitente dimostrasse segni di tal dolore straordinario, che facesse apparire prudente speranza d'emenda (6, 457, in fine).




1 Praxis, 63, non traduce: per non esser atta... al peccato.

2 S. A. giudicava, per il suo tempo, che gli amoreggiamenti fossero occasione prossima volontaria; cfr. Th. Mor. 6, 462 (IV, pag. 459); F. Ter Haar, De occasionariis et recidivis, Taurini-Romae, Marietti, 1932, 20-27. — L'Arcivescovo Sant'Antonio M. Claret (1807-1870) elogiava i genitori di una coppia che si preparava per il matrimonio e la coppia stessa, dove la coppia è riuscita senza fare la corte, a conoscersi abbastanza per potere scegliersi prudentemente per il matrimonio. Dichiarava che nel prepararsi "gli ottimi e unici mezzi per assicurarsi in questo affare sono la vita santa, la preghiera, e il consiglio. Tuttavia, lui aggiunge, se vogliono sposarsi, si può tollerare di fare la corte per qualche tempo, ma non per più di sei mesi... Se il corteggiamento è durato già un anno o più, allora, quantunque vogliano sposarsi, non si deve permettere più di corteggiarsi insieme; perché avranno peccato durante tanto tempo in pensiero, parole, o azioni, oppure non andrà molto a lungo che si troveranno nella condizione di peccare, perché è già un peccato rischiare di mettersi in una prossima occasione (o in un probabile pericolo) di peccare". —Il Santo indica chiaramente che in questo periodo di appuntamenti o corteggiamento ("tratarse"), che tollera, gl'incontri devono essere regolati ed accompagnati (o sospesi, se altrimenti risulterebbe probabilmente peccato), in tal modo che gli interessati possono essere certi di non essere negligenti nel loro dovere di restare sempre nella grazia di Dio. (Llave de oro, pp 663-665, un'appendice del Prontuario scritta dal Santo). Vedere V Aggiunta (A. M.).



3 Non ho potuto rintracciare questo editto.



4 S. Tommaso da Villanova, o. cit.. p. 174.

5 In Acta Ecclesiae Mediolanensis, cit., p. 767.



6 Presentando la stessa dottrina nella Selva (II, ist. 4, n. 15), S. Alfonso dice che i casi eccettuati "son rarissimi: onde difficilmente posson mai assolversi coloro che stanno nell'occasione prossima (che è in essere) se prima non la rimuovono; e tanto più poi se il penitente avesse promesso altre volte di toglier l'occasione e non l'avesse adempito. Né vale il dire che il penitente disposto ha stretto ius a ricever l'assoluzione dopo la confessione". Non è disposto nel senso del can. 980 anche se abbia 1' attrizione, se vera è (come io credo) l'opinione di S. Alfonso che non è in grado a lungo andare di trarre profitto dall'assoluzione a questo momento. Il confessore dunque, "come medico spirituale è tenuto a differirgliela, quando ciò conosce spediente [conveniente] all'emenda [correzione] del suo penitente". (Ibidem.) Quanto al nuovo can. 980, vedere VIII Aggiunta, C, p. 60. —A. M.



7 Parla di peccati oggettivamente gravi, cioè se il penitente ha la coscienza illuminata della situazione. S. Antonio Claret (Prontuario p. 141) indica che se il penitente non insiste nell'assoluzione, il suo accettare l'assoluzione non sarebbe sempre formalmente mortale. —A. M.

8 Vedere V Aggiunta, E. —A. M.

9 Chi ama il pericolo in esso si perderà (Sir. 3, 25).



10 Il testo qui citato non è di s. Basilio, ma forse d'un suo commentatore nelle Constitutiones monasticae, cap. 5 (Cfr. MLG 31, col. 1359).



11 Chi nell'urgenza di qualche causa o necessità si espone al pericolo e permette di rimanervi, mentre in altre circostanze non lo vorrebbe, non può dirsi che ami il pericolo, ma piuttosto che lo subisca e perciò Iddio provvederà affinché non vi perisca.



12 Qui "il loro stato" può essere inteso sia in senso largo di vocazione (es. consacrato o coniugato) così come viene inteso nella nota 4, n. 79; sia in senso stretto di condizione di vita (es. nobile o plebeo operaio o professionista, vescovo o semplice parroco).

13 Quanto al Catechismo Tridentino, vedere VIII Aggiunta, B.



14 Istruzione e pratica (c. ult. 7) omette questo importante avverbio.

15 Questo si riferisce al sistema morale del Santo per risolvere dubbi circa la liceità di un certo comportamento. Secondo esso, dopo aver diligentemente cercato la verità, dobbiamo seguire la soluzione che, nel nostro giudizio, è più probabilmente o più presumibilmente secondo la divina sapienza. (Istruz. e pratica 1, 12-15. 31-32. 40; Th. M 1, 26.) Vedi XI Aggiunta (A. M.).



16 Praxis 69: quandoque (di tanto in tanto).



17 E se l occhio ti è occasione di scandalo, cavatelo.




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