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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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CAPITOLO VI - COME DEBBA PORTARSI IL CONFESSORE CON I PENITENTI CHE SONO LIGATI DA QUALCHE CENSURA O CASO RISERVATO O PURE DA OBBLIGO DI DINUNZIA O CON IMPEDIMENTO DIRIMENTE O IMPEDIENTE DI MATRIMONIO

71. Per I. dunque, se alcuno viene che abbia qualche censura o caso riservato sopra cui il confessore non abbia facoltà, già abbiamo detto di sopra1 esser atto di carità il ricorrere egli al vescovo, il quale può assolvere tutti i casi papali occulti e delegarne anche agli altri la facoltà (fuori però de' casi della Bolla Coenae, se pur non fosse che 'l penitente è impedito di andare in Roma) o pure lo scrivere alla S. Penitenziaría, se 'l caso è papale e specialmente se è occulto, per ottenerne la facoltà d'assolverlo. Il modo poi di scrivere alla Penitenziarìa lo noteremo qui appresso al n. 762. Solamente qui s'avverte che chi non sa la censura papale non incorre neppure il caso, perché i


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casi papali si riservano principalmente per la censura (6, 580) a differenza de' casi vescovili, dove chi non sa la censura incorre non pertanto il caso, perché i vescovi riservano principalmente il caso (6, 581); e ciò sebbene s'ignori la riserva del caso, come abbiam provato (Ibid.). Ma niuna censura s'incorre da chi invincibilmente l'ignora (7, 43).

Di più s'avverta che quando alcuno s'è confessato sacrilegamente nel giubileo, allora non vien tolta la riserva, come sta provato, specialmente colla dichiarazione fatta dal nostro Ss.P. Benedetto XIV (6, 537, v. Quaeritur 2)3. E lo stesso abbiamo ritenuto, se la confessione è stata invalida, parlando del giubileo; ma fuor di giubileo, se alcuno si fosse confessato invalidamente a qualche confessore che avea la facoltà sopra i peccati riservati, è sentenza comune e più probabile che resti sciolto dalla riserva (6, 594, v. Quaeritur 4); ed è più comune ed abbastanza probabile, quantunque la confessione fosse stata sacrilega, purché il penitente non avesse con colpa taciuto specialmente il peccato riservato (Ibid.).

72. Per II. avverta il confessore ch'egli è tenuto sotto colpa grave ad imporre al penitente l'obbligo di denunziare a' superiori alcuno che seriamente abbia proferito qualche proposizione o bestemmia ereticale, con error d'intelletto e pertinacia4 non già per ignoranza o incuria o


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trascorso di lingua; poiché in tal caso basta che 'l penitente l'ammonisca del suo errore (4, 254, v. Notandum 2).

Di più deve obbligare le donne o i figliuoli a dinunziare i confessori che le han sollecitate a cose turpi o hanno avuto con esse trattati disonesti. Osservate il Libro, dove molto distintamente sta decifrata questa materia (6, ex n. 675).

Ma per la pratica avverta il confessore per 1. in questa materia di sollecitazione a non precipitare subito il giudizio in imporre al penitente l'obbligo della dinunzia, poiché non deve imporsi nel dubbio se quella sia o non sia stata vera sollecitazione (6, 702) eccettoché quando le parole o gli atti da sé importassero sollecitazione, e si dubitasse solo dell'intenzione del sollecitante, o pure se vi siano veementi indizi, benché non evidenti, della sollecitazione, senza indizi in contrario; perché allora quelli fondano in certo modo una moral certezza. (Ibid. v. Excipiendum). Avverta per 2. a non esser facile a prendersi il peso della dinunzia, se non in qualche caso raro in cui la carità ciò gli dettasse, per la difficoltà che forse provasse il penitente di andare a' superiori. Avverta per 3. ch'egli non deve mai tralasciare d'imporre al penitente sollecitato un tal obbligo della dinunzia, benché prevedesse che 'l penitente non sia per adempirlo, poiché direttamente al confessore è ingiunto dal Pontefice il peso di intimare un tal obbligo (6, 694)5: onde fintanto che 'l penitente


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non l'adempisce, è conveniente che gli si differisca l'assoluzione. E se 'l confessore dubita che quegli difficilmente l'adempirà, deve allora in ogni conto differirgli l'assoluzione. Ben può non pertanto assolverlo, se 'l penitente sta per allora impedito ma è risoluto di adempirlo subito che comodamente può (6, 693). Tali dinunzie debbono farsi almeno fra lo spazio d'un mese (Ibid. v. Hoc tamen).

Di più avvertasi che dal N. Ss. P.Benedetto XIV (6, 491)6 sta imposto l'obbligo di dinunziare il confessore che si sapesse aver obbligato il penitente a manifestare il complice, purché non l'avesse fatto per mera semplicità o imprudenza. Per ultimo deve notarsi circa i sortilegi fatti da' secolari che presentemente nel nostro regno, per ragione dell'insinuazione del nostro Regnante Monarca Carlo III7, che Dio guardi, non v'è obbligo di dinunziarli se non quando v'intervenisse abuso della SS. Eucaristia o dell'olio santo (4, 253 in fine).

73. Per III. Circa gl'impedimenti di matrimonio,8 quando il penitente tiene qualche impedimento e 'l matrimonio


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non è ancora contratto, bisogna distinguere più cose: se l'impedimento è di consanguinità o cognazione spirituale o di affinità per copula lecita fino al quarto grado, o pure di pubblica onestà, sebbene fosse occulto, il confessore deve obbligare il penitente o a dinunziare l'impedimento o ad ottenerne la dispensa dalla Dataria. Se poi l'impedimento è d'affinità per copula illecita colla consanguinea della sposa fino al secondo grado, modo adfuerit


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copula consummata cum seminatione perfecta (6, 1036 e 1075), o pure di delitto, cioè di omicidio del coniuge colla cospirazione d'ambe le parti, o di omicidio coll'adulterio, o di adulterio colla fede o attentato del matrimonio, come sta divisato nel Libro (6, 1033), in questi casi, sempreché l'impedimento è occulto, deve ottenersene la dispensa dalla S. Penitenziaria. E lo stesso corre se 'l penitente tiene l'impedimento di voto di castità o religione.

Se mai però vi fosse causa urgentissima in qualche caso raro, come di scandali, risse o infamia imminente, e non vi fosse tempo o modo di ricorrere alla Penitenziaria, potrebbe allora anche il vescovo dispensare (6, 1122). E se non vi fosse modo di ricorrere neppure al vescovo, osservisi ciò che sta detto nel Libro (6, 613)9. 74. Se poi il penitente avesse già contratto il matrimonio nullo per ragione d'impedimento dirimente, allora, se l'impedimento proviene da copula lecita si osservi il Libro (6, 1144)10; se da illecita o da delitto e 'l penitente sta in buona fede, ed inoltre vi sarebbe pericolo di morte, scandalo o incontinenza, quando egli manifestasse


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l'impedimento11, in tal caso il confessore deve tacerlo e frattanto procurar la dispensa dalla S. Penitenziaria, la quale ottenutasi, deve scovrir l'impedimento e deve ben consigliare il modo con cui debba farsi la riconvalidazione. Per questa già non è necessaria l'assistenza del parroco e testimoni, come si è provato (6, 1110), ma, secondo abbiam detto, (6, 1115), è obbligata la parte consapevole dell'impedimento a far intesa l'altra della nullità del matrimonio, giusta la clausola solita della S. Penitenziaria: Ut dicta muliere de nullitate prioris consensus certiorata, etc.12. E perciò, parlando per sé, non basta il dire (come ammettono alcuni dd.): Se non m'avessi presa per moglie, mi prenderesti ora? Di': io ti voglio; o pur: Per mia consolazione rinnoviamo il consenso: perché tal consenso è sempre dipendente dal primo, ch'è stato nullo. E neppure vale la copula, sebbene s'abbia per affetto maritale. Basta però il dire: Il nostro matrimonio è stato nullo per una certa ragione (mentre non v'è obbligo di manifestare la qualità dell'impedimento); rinnoviamo il consenso; o pure Quando mi maritai io non ebbi vero consenso (perché il consenso nullo non è vero consenso): o vero: io sto in dubbio del valore del nostro matrimonio, ecc.; perché


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allora il consenso che si è già indipendente dal primo.

Ma quando si temesse prudentemente che da' detti modi si scovrisse il delitto, e ne succedessero pericoli di risse, d'infamia o di scandalo, e dall'altra parte il coniuge conscio dell'impedimento non potesse scusarsi dal rendere il debito, allora, eseguita che sia la dispensa, basta ch'egli adopri alcuno de' primi modi detti di sopra, ed anche basta ch'esso solo metta il suo consenso, potendo in tal necessità avvalersi della sentenza che dice bene unirsi a far valido il matrimonio il suo consenso col consenso dato al principio dalla parte ignorante, il quale dura virtualmente per la continuazione dell'uso del matrimonio o della coabitazione (6, 1116).

75. Se poi il penitente avesse l'impedimento ad non petendum debitum per ragione di copula avuta colla consanguinea in secondo grado di sua moglie,13 questi dev'essere sciolto da tale impedimento o dalla S. Penitenziaria o dal vescovo o da qualche confessore regolare che ne tenga la facoltà dal prelato del suo monasterio (6, 1076, v. Insuper). Ma quando il penitente non sapesse la legge ecclesiastica che, oltre la divina, proibisce un tale incesto, allora non incorre l'impedimento (6, 1072). Anzi, ancora quando sapesse la legge, ma ignorasse tale pena, anche è probabile che non l'incorra (6, 1074). Almeno non deve porsi in mala fede, se v'è pericolo d'incontinenza


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76. Registriamo qui le formole per ottenere dalla S. Penitenziaria14 la dispensa per detti impedimenti o voti o irregolarità.

Circa gl'impedimenti di matrimonio, da dentro alla lettera si ponga così: Eminentiss. e Reverendiss. Signore15. NN. avendo avuto copula con una donna, si ritrova aver data parola di matrimonio ad NN. sua sorella16; e perché l'impedimento è occulto, e, non succedendo detto matrimonio, ne verrebbe molto scandalo, supplica perciò l'Em. S. a volergli concedere la dispensa. La risposta si degnerà di mandarla a Napoli (o pure ad Aversa per la posta di Napoli), in testa di… (qui si esprima il nome e cognome) confessore approvato. E l'avrà a grazia, etc.

Se poi il matrimonio è già fatto, si può scrivere così: NN. ignaro (o consapevole) dell'impedimento, ha contratto matrimonio con una donna la cui madre (o sorella) avea prima carnalmente conosciuta17: onde, essendo l'impedimento occulto, e perciò non potendosi separare senza scandalo, supplica l'Em. S. per l'assoluzione e dispensa. La risposta, etc.

Circa i voti di castità o religione18: NN. si ritrova aver fatto voto di castità; ma perché sta in grave pericolo


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di incontinenza, prega per tanto l'Em. S. a dispensare nel suddetto voto, affine di poter contrarre matrimonio, etc.

Circa l'irregularità19: NN. sacerdote ha incorsa irregularità per cagione d'omicidio (o d'aborto, o violazione di censura, etc.); ed essendoché vi è pericolo d'infamia, se si astiene dal celebrare, per tanto supplica, etc.

Da fuori poi alla soprascritta si metta20: All'Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Signore e Padrone Colendissimo.

Il Signor Cardinale Penitenziere Maggiore. Roma.

Il confessore poi a cui21 sarà stata commessa la esecuzione della dispensa, in dispensare, dopo data l'assoluzione sagramentale, potrà servirsi della formula seguente22: Et insuper, auctoritate apostolica mihi concessa, dispenso tecum super impedimento primi (seu secundi, seu primi et secundi) gradus proveniente ex copula illicita,


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a te habita cum sorore mulieris cum qua contraxisti (aut contrahere intendis), ut matrimonium cum illa rursus contrahere possis, renovato consensu; et prolem, si quam suscipies (vel suscepisti), legitimam declaro. In nomine Patris etc.Se poi la dispensa è dal voto di castità, dirà: Insuper tibi votum castitatis quod emisisti, ut valeas matrimonium contrahere et illo uti, in opera quae tibi praescripsi, dispensando, commuto. In nomine etc.Se alcuno non ostante il voto di castità, avesse contratto il matrimonio, dirà: Item, non obstante voto castitatis quod emisisti ut in matrimonio remanere et debitum coniugale exigere possis, auctoritate apostolica tecum dispenso. In nomine etc.

In quali casi poi la S. Penitenziaria possa assolvere, dispensare ecc. da' casi papali, censure, irregolarità, voti, giuramenti, restituzioni incerte ecc. osservate il Libro in fine (7, 470). Ed in quali casi possa dispensare negl'impedimenti di matrimonio, vedi L. 6, 1144.

 




1 Per tutto ciò che qui è esposto si veda la nota 45 aggiunta sopra al n. 18. Qui si ricorda soltanto che nella disciplina oggi vigente non esistono peccati riservati dal diritto comune, tenendo per altro presenti i cann. 977 e 982.



2 Praxis, 80-81, inserisce alcuni periodi che praticamente non hanno più alcun valore.



3 Benedictus XIV, ep. encycl. Inter praeteritos, 3 dec. 1749, n. 62, in SS. D. N. BENEDICTI Pp. XIV Bullarium, Romae, Propaganda, 1746-1757, 3, p. 217.



4 La legge positiva generale di denunciare gli eretici, è andata in desuetudine, ma lo esige la legge naturale quando la denuncia è necessaria a prevenire o togliere un pericolo della fede o della religione o qualche pubblico male. Anche le altre prescrizioni contenute in questo n. 72 non esistono più come leggi positive.



5 Benedictus XIV, const. Sacramentum poenitentiae, 1 iun. 1741, n. 2.

6 Benedictus XIV, ep. encycl. Suprema, 7 iul. 1745; const. Ubi primum 2 iun. 1746, const. Ad eradicandum, 28 sept. 1746, const. Apostolici ministerii, 9 dec. 1749; cfr. Pius IX, const. Apostolicae Sedis, 12 oct. 1869, n. 2, 1, in Fontes, 360, 370, 373, 405, 552. Non esiste più la scomunica contro chi insegna o sostiene che è lecito esigere il nome del complice sotto pena di negare l'assoluzione, ne l'obbligo nel penitente di denunciarlo.



7 Carlo di Borbone (1716-1788) figlio di Filippo V di Spagna e di Elisabetta Farnese, duca di Parma e Piacenza dal 1731 col nome di Carlo I, dal 1735 re di Napoli e di Sicilia (Carlo VII) e di Spagna dal 1759 (Carlo III).



8 Si veda quanto s'è detto in nota al n. 8. Qui si avverte che: 1. Non esistono più impedimenti impedienti, ma il Can. 1071 enumera sette casi nei quali c'è divieto di contrarre matrimonio, tranne che in caso di necessità, senza la licenza dell'Ordinario del luogo; 2. la consanguineità dirime il matrimonio nella linea retta... tra tutti gli ascendenti, sia legittimi che naturali; nella linea collaterale... fino al quarto grado incluso; l'impedimento di consanguineità non si moltiplica; non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (Can. 1091; cfr. Can. 108); 3. l'affinità sorge dal matrimonio valido, anche se non consumato, e sussiste tra il marito e i consanguinei della moglie, e parimenti tra la moglie e i consanguinei del marito; si computa in maniera tale che coloro che sono consanguinei del marito, siano affini della moglie nella medesima linea e grado e viceversa (Can. 109); l'affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado (Can. 1092); 4. l'impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa (Can. 1093); 5. non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione (Can. 1094); 6. quanto agli impedimenti dirimenti di età, di impotenza, di vincolo precedente, di disparità di culto, di ordine sacro, di voto pubblico perpetuo di castità, di ratto e di crimine si vedano i cann. 1083-1090, ricordando che quest'ultimo è riservato alla Sede Apostolica, insieme con quelli provenienti dai sacri ordini o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio (Can. 1078).

9 Vedi ancora al n. 8.



10 Si rimanda ancora alla nota aggiunta al n. 8, ammonendo che la facoltà e necessità di dispensa non variano per il fatto che la copula sia o meno occulta. La dispensa dagli impedimenti occulti dev'essere domandata alla Penitenziaria Apostolica; dagli impedimenti pubblici (ma questo non concerne il confessore come tale) dalla S. Congregazione per la dottrina della fede per la disparità di culto, dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli nei luoghi e le persone ad essa soggette, dalla Congregazione per le Chiese orientali se almeno uno dei contraenti è di rito orientale dalla Congregazione per i religiosi per il voto e dalla Congregazione per i sacramenti per gli altri impedimenti; tutto questo, s'intende, per quei pochi impedimenti dai quali non può dispensare l'Ordinario del luogo.



11 Praxis, 85, ha, più chiaramente: se ad essa si manifestasse l'impedimento.



12 Affinché informata la predetta donna della nullità del precedente consenso...

13 L'impedimento impediente ad non petendum debitum non esiste nel diritto attuale.



14 Quale sia la congregazione o tribunale romano al quale si deve ricorrere per le dispense matrimoniali, è detto sopra, nota 10.



15 La domanda di dispensa, sebbene inviata ad un E. mo Cardinale, si suol rivolgere al S. Padre: Beatissimo Padre.



16 Si ripete che ora l'affinità nasce solo da matrimonio valido (can. 109).



17 Stia attento il confessore, in questa ipotesi, all'impedimento di consanguinità ed al prescritto del can. 1091. 4.



18 Cfr. quanto si è detto nelle note precedenti.

19 Qualsiasi confessore può dispensare da tutte le irregolarità provenienti da delitto occulto (eccettuate quelle derivanti da omicidio volontario o da aborto umano quando ne sia seguito l'effetto e quelle dedotte al foro giudiziale) nel casi occulti più urgenti in cui non possa farsi ricorso all'Ordinario o vi sia grave pericolo di scandalo o di infamia, ma al solo fine che il penitente possa esercitare lecitamente gli ordini già ricevuti (can. 990. 2; cfr. can. 990. 1 e 991).



20 All'E. mo Signore.

Signor CARDINALE PENITENZIERE MAGGIORE CITTÀ DEL VATICANO



21 Praxis, 88: aut is cui (o colui al quale).



22 La formula è tradotta così: Ed inoltre, per autorità apostolica a me concessa, ti dispenso dall'impedimento di primo grado (o di secondo o di primo e secondo) che proviene da copula illecita avuta da te con la sorella della donna con la quale hai contratto (o intendi contrarre) affinché possa nuovamente contrarre matrimonio con la medesima, rinnovando il consenso; e dichiaro legittima la prole che avrai o hai avuto). Nel nome del Padre ecc.. Inoltre, dispensando, commuto nelle opere che ti ho prescritto il voto di castità che hai emesso, onde possa contrarre ed usare il matrimonio. Così, nonostante il voto di castità che hai emesso, di autorità apostolica ti dispenso affinché possa permanere nello stato coniugale ed esigere il debito coniugale.




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