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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Pratica del confessore

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§ IV - Come debba portarsi co' muti e sordi

86. Quando il muto fosse anche sordo, come avviene ordinariamente, per confessarlo bisogna ritirarlo in qualche luogo segreto, per ricavarne qualche segno de' suoi peccati e del dolore, al miglior modo che si può. Ma procuri il confessore prima d'informarsi da coloro che ci praticano di qualche vizio che di lui sappiano e del modo che deve tenere per farsi intendere da esso e per intenderlo, e quando arriva a percepire qualche di lui peccato in particolare col segno di pentimento, deve assolverlo; ma io sempre l'assolverei sotto condizione, se non avessi qualche moral certezza della sua disposizione.


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87. Il muto, se mai sapesse scrivere, secondo la nostra sentenza (6, 479, v. Quaer.), è obbligato a confessarsi per iscrittura; mentre chi è tenuto al fine è tenuto a' mezzi ordinari. Dico ordinari, perché non sarebbe mezzo la scrittura al muto quando avesse a porci una gran fatica per farsi la sua confessione o vi potesse esser pericolo di manifestazione.

88. Se poi venisse al confessionario una donna sorda (o pure sordastra che poco senta) e 'l confessore36 s'accorgesse dalle dimande ch'ella è sorda, si fa il dubbio se possa il confessore dirle a voce alta che torni in tempo e luogo opportuno. Questo caso spesso avviene nelle missioni e molto angustia i poveri missionari.

Io dico così: se 'l confessore s'accorge della sordità al principio della confessione, allora può37 dirle liberamente che ritorni. Ma se mai se ne accorgesse in progresso della confessione, dal vedere che la penitente non risponde coerentemente alle sue dimande, allora non può dirle a voce forte che ritorni38, perché darebbe sospetto alle circostanti di essersi quella confessata di qualche colpa grave o almeno dubbia grave: onde, sebbene la penitente si sia accusata di qualche colpa grave, se la conosce disposta, l'assolva assolutamente; altrimenti l'assolva sotto


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condizione, giacché, per custodire il sigillo, non può dirle che ritorni né può accertarsi della sua disposizione; e le dia una penitenza leggiera, giacché quella l'ha da far sentire anche alle altre. Si osservi il Libro (6, 644, v. Petes).




36 Praxis, 104, aggiunge: in progressu confessionis, interrogans de circumstantiis peccati confessi.



37 Istruzione e pratica, 16, 155, ha: deve.



38 Praxis, ibid. aggiunge: ita ut circumstantes hoc audiant (così che i presenti odano ciò).




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