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S. Alfonso Maria de Liguori
Regole…Monastero Regina Coeli

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Cap. III. Delle mortificazioni esterne.

 

5. Facciano il digiuno in tutti i venerdì e mercoledì, che occorrono dalla festa di tutti i santi sino a pasqua; e di più dalla festa di s. Martino sino al giorno di natale; e dalla domenica di quinquagesima sino a pasqua. S'intende, sempre che alcuna religiosa non sia scusata per causa d'infermità o di altra legittima causa. E s'intende ancora, sempre che il giorno della natività del Signore non accada nella giornata di venerdì. Di più si dichiara, che fuori de' digiuni ordinati dalla chiesa, e fuori de' giorni di venerdì, in tutti gli altri digiuni di regola nella colazione della sera, si assegneranno dodici oncie alle suore.

 

6. Di più nel lunedì e mercoledì si asterranno dal mangiar carne, eccettuate coloro che saranno dispensate dalla madre.

 

7. Di più niuna possa mangiare fuori del refettorio senza licenza della stessa madre, e senza gran necessità. E chi contravviene sia duramente castigata dalla badessa.

 

8. Tre volte la settimana si facciano le discipline in comune, eccettuate le inferme, o le impedite per altra necessità. Quelle poi che non potranno far la disciplina, almeno convengano colle altre a dire i salmi. La madre fuori de' giorni di quaresima, potrà dispensare alla disciplina, secondo la qualità de' tempi occorrenti; ma si esorta la medesima a non dispensare, senza evidente giusta causa. Niuna poi si faccia altra disciplina, e specialmente la disciplina a sangue, senza licenza della madre o del confessore.

 

9. A niuna monaca sia lecito di dormire senza tonaca, né di giorno né di notte, né vagare per la casa; ed a chi farà il contrario sia data una buona penitenza dalla madre, ed ella debba confessarsene a suo tempo al confessore.

 

10. In quanto al sonno, si diano otto ore di sonno alle monache, dividendole secondo i tempi tra il riposo della notte e del giorno; e niuna possa far mortificazione di sonno senza licenza della madre o del confessore.

 




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