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S. Alfonso Maria de Liguori
Regole…Monastero Regina Coeli

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Cap. IV. Del silenzio.

 

1. Fuori del tempo della ricreazione


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si osserverà continuamente silenzio dalle suore, ma più rigorosamente poi osserveranno il silenzio che si prescrive, compite che saranno le due ricreazioni che si fanno dopo il pranzo e dopo la cena. Da pasqua sino alla croce di settembre dopo il pranzo si suonerà il silenzio, il quale durerà finché le suore saran chiamate al vespro. Parlando poi della notte, nell'inverno si suonerà il silenzio alle tre della notte; ma se mai la badessa stimasse bene di trasportare il silenzio alle tre ore e mezza, nel tempo in cui si dice l'officio la sera, resti ciò alla sua prudenza. Nell'estate poi si suona il silenzio ad un'ora di notte, e nella primavera e nell'autunno ad un'ora e mezza, oppure alle due di notte. Dato il detto segno, tutte si ritireranno alle loro celle, e si concederà un'altra mezz'ora: della quale parte l'impiegheranno in premeditarsi i punti della meditazione per la mattina seguente, e parte per mettersi a riposare. Terminata questa mezz'ora, la madre farà la visita; e non potendo lei, ne darà la cura ad un'altra suora zelante; la quale non per ceremonia, ma con ogni esattezza visiterà i dormitorj, con andare osservando se le monache tutte stanno in letto. Indi visiterà l'infermeria, il noviziato e l'educandato, osservando bene se in tali luoghi si osserva con esattezza il dovuto silenzio; e fatto che avrà tutto ciò, chiuderà le porte ne' dormitorj, e porterà le chiavi alla cella della badessa, supposta che questa non sia andata a far la visita per qualche grave impedimento. Nella mattina poi la religiosa che dee suonare il mattutino, prenderà dette chiavi dalla cella della madre, ed aprirà i dormitorj. Colla stessa sollecitudine dovrà farsi poi la visita del giorno, in tempo del silenzio, dalla medesima suora che l'avrà fatta nella sera; nel giorno però non bisognerà chiuder le porte de' dormitorj: ma ben sarà necessario che la stessa religiosa osservi diligentemente, se mai taluna senza giusto motivo si trova fuori di cella, o parla, o commette altro difetto contro il silenzio; e ciò così nel giorno come nella sera; e di tutto ne farà avvisata la badessa, acciocché la difettosa riceva il dovuto castigo.

 

2. Del resto per tutto il giorno si proibisce strettamente il ciarlare, ed ogni altro trattenimento contro l'osservanza, così nelle celle, come nei dormitorj, ed altri corridori, per evitare il disturbo delle religiose che si trattengono in cella, o per operare o per riposarsi. Chi rompe il silenzio se ne accusi e faccia la penitenza in presenza della madre, e particolarmente se romperà il silenzio ne' dormitorj.

 

3. Il silenzio si osserverà così nei dormitorj, come nella sagrestia; ma specialmente nel coro e nella mensa, ove mentre si mangia si leggerà qualche libro spirituale. Se alcuna poi avrà bisogno di qualche cosa, la domandi con segno modesto, o con voce sommessa. Ma chi romperà il silenzio sia penitenziata; e quella che più vi difetta, sia mortificata colla disciplina, o anche coll'essere discacciata dal refettorio.

 

4. Niuna riveli a secolari o religiosi, eccettoché al padre spirituale, i fatti del monastero di alcun mancamento, o difetto grave di alcuna delle suore; e chi farà il contrario, per ogni volta sia punita dalla madre con aspra penitenza, più o meno grave del consueto a suo arbitrio; e quella che in ciò manca, debba anche dirne la colpa al padre confessore del peccato commesso.

 




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