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S. Alfonso Maria de Liguori
Regole…Monastero Regina Coeli

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Cap. VI. Della clausura.

 

1. Sta ordinato che avanti la porta del monastero l'entrata sia ben fortificata e custodita da due porte: ove le monache non debbano mai entrare, nel mentre che le porte di fuori stanno aperte, o che in breve si hanno da aprire, acciò le monache da quel luogo non vedano e non possano esser vedute.

 

2. La portinaia sia una sorella discreta e matura, ed abbia una compagna anche matura. Ella tenga la chiave della porta nel giorno, e senta ciò che si parla; senza gran necessità non apra la porta prima di giorno chiaro, e che sia uscito il sole: nella sera poi la serri all'Ave Maria, e consegni la chiave alla madre.

 

3. Quando è necessario, che nel monastero entri il medico, il confessore, il sagnatore, o altra persona necessaria, non si ammetta, se non ha la licenza de' superiori in scriptis; e posto che debba entrare, si dia il segno della campana, acciocché le monache si ritirino, e vi assistano solamente le accompagnatrici deputate, per tutto il tempo in cui gli uomini entrati dimorano nel monastero.

 

4. Negli ordini fatti dalla s.c. de' regolari sta proibito che non si ammettano dentro il monastero i vetturali che porteranno vino per uso del monastero, o acqua de' bagni per le inferme, se non è di giorno.

 

5. Di più sta ordinato che niuno entri nel monastero a cernere farina; e se mai vi entra alcuno per altra cagione necessaria ed urgente, non faccia simili servigj.

 

6. Di più sta ordinato che si caccino dal monastero tutti i cagnuoli.

 

7. Di più che le portinaie e le accompagnatrici degli uomini che sono entrati nel monastero, abbiano quarant'anni, e non meno. Di più, che le accompagnatrici facciano sempre compagnia ai confessori, medici, chirurghi, ed altri, che per necessità entrano dentro la clausura.

 

8. In quanto poi ai parlatorj, si ordina che niuna possa parlare alle grate con altri, che co' parenti di primo e secondo grado, cioè padri, fratelli, zii, nipoti carnali, e fratelli cugini.

 

9. Ordina di più la regola, che quando alcuna monaca o figliuola secolare


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sarà chiamata alla grata (eccettoché se fosse il confessore) debbono assistervi alcune compagne, o almeno una, che sia matura e divota, e deputata dalla madre.

 

10. Di più, che niuna suora possa parlare da solo a solo con alcuna persona, se non è presente un'altra sorella ascoltatrice; ciò s'intende di dentro parlando con uomini.

 

11. Di più, che nell'ora della mensa né la badessa, né altra suora, stia a parlare nelle grate senza urgente causa e senza licenza della madre.

 

12. Sta poi ordinato negli ordini della s.c., che in ogni monastero non si tengano grate di ferro più che una o al più due.

 

13. Di più sta ordinato che le fenestrelle donde le suore pigliano la santa comunione, siano alte mezzo palmo, e larghe un palmo intiero; e che dette finestrelle si serrino con due porticelle con altrettante serrature, e chiavi, l'una dalla parte di dentro e l'altra di fuori.

 

14. In quanto poi a' parlatorj sta ordinato, che il parlatorio di dentro stia chiuso con chiave, ed ivi non entri alcuna monaca, se non quando sarà chiamata ed avrà avuta la licenza dalla superiora. E quivi sempre stiano presenti le ascoltatrici deputate, le quali debbano udire ciò che si dice, eccetto se quel che si ha da ragionare, richiedesse segretezza; il che potrebbe permettersi a' parenti più stretti da parte di padre senz'altra compagnia.

 

15. Di più, che i parlatorj di fuori non abbiano porte che si possono serrare, ma tutte stiano aperte.

 

16. Di più, che niuna monaca, o conversa tratti di qualunque negozio, causa, o lite con alcun avvocato, procuratore, sollecitatore, esattore, o altro fattore; eccettoché con quei soli, i quali son deputati per procurare e difendere i comuni negozj e le liti del monastero, e con licenza della prefetta del monastero.

 

17. Di più sta ordinato che tutte le finestre o buchi che staranno nelle mura della clausura, da cui le monache possano vedere o esser vedute, del tutto si chiudano; concedendosi loro solamente alcune fenestre, che sian necessarie per prender luce, e queste pur siano tali, che di in niun conto possano esser vedutevedere.

 

18. Di più sta ordinato che in qualsivoglia monastero siavi un'infermeria comune; e dove non vi è, abbiano i superiori pensiero che quanto prima si fabbrichi, sotto quelle pene e censure che meglio lor parerà. In questa infermeria siano ricevute sotto la santa ubbidienza tutte le monache e converse, e tanto professe, quanto novizie inferme, che han bisogno di medico. Il medico poi non vada due volte a visitare alcuna, né la superiora permetta che vi vada; né il medico ordini la medicina fuor dell'infermeria sotto pena di scomunica. I confessori deputati delle monache neppur confessino alcuna fuori dell'infermeria, sotto pena di sospensione ipso facto dalla confessione di quella monaca e di qualunque altra persona.

 

19. Non però se alcuni monasterj per la strettezza del luogo o per troppa povertà, non possano così presto fabbricar l'infermeria, l'ordinario o il superiore visiti il monastero, e stabilisca un luogo ed assegni il tempo in cui debbasi in ogni modo mandare in effetto. Ed in quanto alla spesa necessaria per la fabbrica, lo stesso ordinario veda che per mezzo di limosine, o per altri modi che gli pareranno migliori, si provveda. E di quanto si sarà fatto se ne avvisi quanto prima la congregazione.

 




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