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S. Alfonso Maria de Liguori
Regole…Monastero Regina Coeli

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Cap. IV. Della carità fraterna.

 

1. Niuna suora abbia ardire di dir parola ingiuriosa o dispiacente all'altra, come sono i proverbj e contrannomi. E chi in ciò manca dovrà cercare perdono all'offesa, segretamente o pubblicamente, secondo che l'offesa fatta fu segreta o pubblica; e poi dovrà prontamente riceverne la condegna penitenza dalla madre.

 

2. Quella suora che rinfacciasse ad un'altra la penitenza impostale, o alcun suo grave difetto, ne dica la colpa e ne riceva la penitenza 'n segreto o in


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pubblico, secondo che segreto o pubblico fu il rinfacciamento fatto.

 

3. Se alcuna si lamentasse della madre col confessore, non dee la madre riprenderla, né perciò conturbarla; altrimenti ne sia duramente corretta dal padre confessore; essendo cosa conveniente che la suora tribolata possa aver ricorso al padre spirituale, per tutte le cose che le occorrono.

 

4. Niuna dia impedimento, né riprenda l'altra nel di lei officio, né senza licenza s'impacci in quello; e facendo il contrario, sia corretta dalla madre.

 

5. Solamente dunque alla madre spetta il riprendere le sorelle. E si esorta la medesima che nel riprendere e castigare sia benigna; e non faccia le riprensioni e punizioni con iracondia, ma con dolcezza e tranquillità, acciocché le sorelle delinquenti con pazienza ed umiltà ricevano la correzione e la penitenza. Ciascuna però a cui sarà imposta la penitenza dalla madre, l'accetti e l'eseguisca senza contendere, difendersi o lagnarsi; e facendo il contrario, sia acremente ripresa dalla madre nella colpa pubblica ed anche punita di nuova penitenza se sarà di bisogno.

 

6. Sia attenta la madre a non riprendere alcuna suora in presenza di altri secolari, eccetto che se il difetto in presenza di loro fosse stato commesso; e facendo il contrario ne sia corretta dal confessore.

 

7. La santa carità dee usarsi con tutte le suore; ma specialmente colle inferme, tanto in servirle, quanto in supplire alle loro necessità, così di medici e medicine, come di altre cose secondo la facoltà del monastero; e se in ciò la madre fosse notabilmente negligente, ne sia parimenti ben ripresa dal padre confessore. E perciò ordina la regola che la badessa dee visitare le inferme e lor somministrare da' beni comuni quel che loro bisogna. Avvertasi qui che in questo monastero per antica costumanza le inferme sono assistite non solo dalle converse, ma anche dalle coriste; il che è una cosa degna di molta lode.

 

8. Si ordina poi alle sorelle inferme, che quando non fosse lor provveduto secondo il lor desiderio, esercitino la santa pazienza, ricordandosi della povertà che soffrì Gesù Cristo per nostro amore: e perciò si proibisce a tutte, professe e novizie, di poter domandare o ricever cos'alcuna per minima che sia, anche per causa d'infermità, dalle persone che stanno fuori del monastero senza licenza della madre.

 

9. Si ordina di più, affin di usar la carità colle sorelle coriste defunte, che morendo alcuna di loro tutte le coriste sian tenute a dire per l'anima di lei cinquanta salmi il per otto giorni, e tutto il salterio fra quell'anno; e le converse per tutti quegli otto giorni 15. poste di rosario. E morendo una sorella conversa, ogni corista sia tenuta per tre giorni a recitare l'officio de' morti per lei, ma di un solo notturno corrispondente a ciascuno di quei tre giorni, e le converse cinque poste di rosario per otto giorni; e le une e le altre farsi la comunione per ogni sorella che muore, sia corista o conversa.

 




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