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S. Alfonso Maria de Liguori
Avvertenza circa la Malediz. de' morti

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Testo


- I -


Mi è capitata ultimamente una lunga Dissertazione contro una Lettera, fatta da me anni sono, nella quale provai che la Maledizione de' Morti non è per sé vera bestemmia, né colpa grave. L'Autore della Dissertazione intende di fondare il contrario con due motivi principali, dicendo per prima, che 'l bestemmiare i soli Cadaveri de' Fedeli, di genere suo è colpa grave. Per secondo, dice che la Maledizione de' Morti non prescinde dall'ordine all'Anime de' medesimi. Io potrei rispondere cosa per cosa a tutto quel che mi oppone; ma perché mi ritrovo aver già risposto per due altre volte alle opposizioni fattemi su questo punto, lascio di farlo, sì per non andare in perpetuo in far risposte e contrarisposte, sì per non replicare le stesse cose che già le ho scritte in quest'Opera al Capo V dal num. 3. Tuttavolta non posso lasciare di rispondere a due luoghi di S. Tommaso, che mi oppone il mio dotto Contraddittore. Il primo luogo è nella 3. parte qu. 8. art. 2. dove dice il Santo, che Gesu-Cristo influisce ne' Corpi de' Fedeli il dritto di risorgere per l'abitazione dello Spirito-Santo. E questo medesimo dritto intende poi l'Autore della Dissertazione di provarlo per altra via, cioè per ragione della Comunione sagramentale che i Fedeli ricevono in vita; e quindi da questi due motivi n'inferisce, che i Corpi de' Defunti restino annoverati tra le cose sagre, sicch'essi debbiano venerarsi in virtù di Religione. Ma se queste ragioni (io rispondo) provassero che i Cadaveri di tutti i Fedeli debban computarsi tra le cose sagre, proverebbero ancora necessariamente che anche i corpi de' Cristiani dannati dovrebbero aversi per sagri; poiché anche in essi un tempo abitò lo Spirito-Santo, ed entrò Gesu-Cristo nel


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Sagramento dell'Altare. Mi dirà che le sudette qualità, che rendono sagri i Corpi, si perdono poi per lo peccato. Dunque, io ripiglio, sempreché la Chiesa non m'assicura che l'Anima di quel Corpo sia salva, io non debbo e non posso trattare quel Corpo come sagro. Oltreché, se i Corpi de' Defunti sono sagri per la Comunione, e per l'inabitazione dello Spirito-Santo, bisogna dire che anche i Corpi de' Vivi dovrebbonsi trattare come sagri, talmente che ogn'ingiuria, o maledizione fatta al Corpo di un Fedele vivente si avrebbe da tenere per peccato grave contro la Religione; ma ciò è contro l'espressa dottrina del medesimo S. Tommaso, come da quì a poco vedremo. Il dire poi, che sieno sagri i Cadaveri de' Fedeli, per ragione de' Riti che usa la Chiesa verso di loro, di Sepoltura in luogo sagro, di Processioni, d'Incensazioni, e di Benedizioni, ed anche per ragion del Rito antico (come dice il mio Contraddittore), che prima usavasi, di riponere l'Eucaristia sul petto de' Cadaveri: io non so come questi atti possano dirsi atti di Religione, com'egli li chiama; essendoché in quanto alla Sepoltura, è noto che anticamente i Corpi de' Fedeli, anche in tempo nel quale godea pace la Chiesa, si seppellivano nelle Campagne e nelle vie, secondo riferiscono il Tommasino, e 'l Calmet; anzi più Concilj proibirono di seppellirsi i Cadaveri in Chiesa. Che se dopo si usò di seppellirgli in luogo sagro, ciò non fu già per culto di Religione, ma (come dice S. Gregorio) fu per eccitare la memoria de' Prossimi colla vista de' loro sepolcri a raccomandargli più spesso a Dio: Hoc prodesse Mortuis (son le parole del Santo), si in Ecclesia sepeliantur, quòd eorum Proximi, ipso tumulorum conspectu admoniti, pro illis frequentiùs exorent. Lib. 4. Dial. cap. 50. 52. e 53. E lo stesso disse S. Agostino Lib. De Cura pro Mortuis. Le Benedizioni poi coll'Acqua Lustrale, dicono Gavanto, e Durando, che si danno a' Cadaveri, per liberarli dalle infestazioni de' Demonj. E per lo stesso fine si loro l'incenso, come scrive Innocenzo III. Lib. 2. De Myst. Missae cap. 17. E per lo stesso fine anche anticamente


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si mettea loro sul petto la Ss. Eucaristia, come dice il medesimo S. Gregorio Lib. 2. Dial. 24. Benché ciò fu poi riprovato da più Concilj nel IV. VI. VII. secolo, come riferisce il P. Vestrini nelle sue Lettere Teologiche tom. 3. Lett. 53. siccome anche fu proibito il collocare l'Eucaristia nelle pietre fondamentali delle Chiese, o d'accostarla sopra gli Energumeni, e sopra le piaghe degl'Infermi, come ancora l'ungersi col Sangue consagrato la fronte, gli occhi ec. Cose che soleano fare gli antichi Fedeli, come rapportano S. Cirillo, e S. Gio. Crisostomo; e cose che fan conoscere che tali atti pii (introdotti più dalla semplicità, che dalla Religione) non dinotavano che fossero cose sagre quelle, dov'eglino s'adoperavano, ma che solamente si usavano per li buoni effetti che ne speravano i Fedeli con adoperarli.

L'altro luogo di S. Tommaso, che mi oppone, è nella stessa 3. part. qu. 25. art. 6. dove dice l'Angelico, che le Reliquie de' Santi si debbono venerare, perché furono templi ed organi dello Spirito-Santo, che in essi abitò, ed operò: ed ancora perché dovranno i medesimi un giorno configurarsi al Corpo di Gesu-Cristo per la gloriosa Resurrezione. Da ciò ne deduce il mio Contraddittore, che la Maledizione verso i Corpi de' Morti sia vera bestemmia, per essere stati eglino ancora un tempo templi ed organi dello Spirito-Santo. Ma se questa ragione valesse per li Corpi de' Defunti, torno similmente a dire che tanto più dovrebbe valere per li Corpi de' Fedeli viventi; anzi maggiormente per quelli, poiché i Viventi sono attualmente (se stanno in grazia, come debbon presumersi) vivi templi ed organi dello Spirito-Santo. Ma S. Tommaso 2. 2. qu. 76. art. 3. colla comune de' Teologi che lo seguitano, Gaetano, Soto, Azorio, Prado, Serra, Molina, Lugo, Layman, Trullench. e tutti dicono che la maledizione, o sia imprecazione contro gli Uomini non è più che colpa veniale, quando non v'è l'affetto pravo. Riferiamo tutto il testo del Santo, acciocché non ci s'imputi la taccia di averlo troncato: Maledictio est per quam pronunciatur malum


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contra aliquem, vel imperando, vel optando. Velle autem vel imperio movere ad malum alterius, secundùm suum genus est peccatum mortale, et tantò gravius, quantò personam, cui maledicimus, magis amare et revereri tenemur. Unde dicitur (Lev. 20): Qui maledixerit Patri suo et Matri, morte moriatur. Contingit tamen verbum maledictionis prolatum esse veniale vel propter parvitatem mali, quod quis alteri imprecatur, vel etiam propter affectum proferentis, dum ex levi motus, vel ex ludo, aut ex subreptione talia verba proferuntur; quia peccata verborum maximè ex affectu pensantur. Dice dunque S. Tommaso che il maledire gli Uomini allora è peccato mortale, quando la maledizione è formale, in quanto con pravo animo si desidera loro il male che s'impreca, o pure quando s'inducono gli altri a far loro il male, secondo l'Angelico spiega antecedentemente nell'art. I. Coll'esempio del Giudice che muove i Ministri di Giustizia ad eseguire la pena sovra del Reo. E ciò dice il Santo esser in sé peccato mortale, per ragione che ciò secundùm se [come parla] repugnat caritati, qua diligimus proximum, volentes bonum ipsius. Poiché siccome la carità c'impone di volere il bene del Prossimo, così ci vieta il volere il di lui male, ed il muovere gli altri a fargli danno. Parlando poi S. Tommaso della maledizione verbale (della quale solamente parliamo nel presente caso), dice che quella non eccede il peccato veniale o quando il male che s'impreca è leggiero, o quando manca l'affetto pravo, proferendosi la maledizione o per gioco, o senza piena deliberazione. E ciò lo conferma finalmente colla ragione: Quia peccata verborum maximè ex affectu pensantur. Questo stesso insegna il Gaetano su la citata quest. 76 all'art. I. dicendo: Nota ex I. art. quid sit propriè maledictio, scil. dicere malum, in quantum malum, alicui ex intentione. Et ex hoc oritur quòd maledictio distinguitur in maledictionem formaliter, et materialiter; et quòd quandoque, est peccatum mortale, et quandoque veniale; nam maledictio formaliter est ex suo genere mortale ut patet; maledictio autem si sit optativè, non est mortale; si


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vero fieret imperativè posset esse mortale. Et ratio diversitatis est, quia praeter intentionem optativè maledicens neminem laedit; quia nec ex intentione, nec ex opere. Imperativè autem quandoque laedit ex opere Ministri obsequentis, quamvis non ex propria intentione. Dixi autem ex suo genere, quia propter imperfectionem actûs, sive ex parte objecti, ut si parvum malum optet, vel imperet; sive ex parte operantis, ut si ex ira (vel ex ludo, aggiunge S. Tommaso) maledicat, quamvis affectu tendat in malum, quia non ex consensu rationis in malum tendit, deficit a perfecta ratione peccati, et per hoc non est mortale. Dunque così S. Tommaso, come Gaetano non han per vero che sempreché si maledice un Fedele vivente (e tanto meno un morto), sia in sé peccato mortale, per ragion che il Corpo di lui è tempio dello Spirito-Santo; perché se avessero ciò per vero, non potrebbero dire che quando si maledice una Persona per gioco, e senz'animo pravo, è peccato veniale; giacché il maledire i Santi, o le cose sagre, ancorché non vi sia animo pravo, ed anche per gioco, non può scusarsi da colpa grave, com'è certo. Da ciò si deduce con evidenza, che secondo l'Angelico e la comune de' DD. ben può considerarsi la persona del Fedele precisa dall'esser tempio dello Spirito-Santo. E si deduce inoltre (contro quel che ancora affaccia il mio Contraddittore) che siccome non è colpa grave contro la Carità, e contro la Pietà, il maledire il Corpo di un Fedele vivo senz'affetto pravo, così non è grave contro la Carità e la Pietà il maledire senza pravo animo il Corpo in un Fedele Defunto; giacché secondo lo stesso S. Tommaso la Carità che deesi verso i Morti che sono passati all'altra vita in Grazia, non è altro che una estensione di quella Carità che dobbiamo verso i Vivi: Caritas (dice il Santo) quae est vinculum, Ecclesiae membra uniens, non solùm ad vivos se extendit, sed etiam ad Mortuos qui in caritate decedunt.

Ma mi replicherà l'Autore, che secondo lo stesso S. Tommaso nell'Art. cit. ad 2. Le Reliquie de' Santi son degne di venerazione, perché le Anime di tali Corpi attualmente


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godono Dio; e che perciò i Corpi de' Defunti (come dice), sebbene non possono venerarsi con culto di Dulìa, non possono però disprezzarsi, essendo cose sagre, dovendosi piamente credere che le loro Anime sieno salve. Ma per prima rispondo, che o il Corpo di un Defunto è sagro, ed io debbo venerarlo come cosa sagra: o non è sagro, ed io disprezzandolo non disprezzo una cosa sagra. In quanto poi alla venerazione dovuta a' Corpi, perché le loro Anime godono Dio; rispondiamo che la ragione di S. Tommaso non può correre per altri che per li soli Santi dichiarati dalla Chiesa, de' quali solamente parla l'Angelico; altrimenti noi potressimo, anzi dovressimo adorare anche i Corpi de' Bambini, de' quali è moralmente certo che sieno salve le loro Anime; poiché S. Tommaso dalla ragione che l'Anime de' Santi godono Dio, prende a dimostrare che debbonsi adorare anche i loro Corpi. Per intendere dunque il sentimento del S. Dottore, e la verità, dobbiamo distinguere due sorte di cognizioni per cui sappiamo o crediamo che l'Anima d'una persona goda Dio, una umana, l'altra sovraumana e Divina per la dichiarazione della Chiesa. Ora è certo che quel rispetto dovuto a' Corpi de' Santi di cui parla S. Tommaso, non può correre che solamente per quelli Corpi delle cui Anime abbiamo cognizione rivelata, comunicataci dalla Chiesa, la quale eleva il rispetto che loro si dee dall'ordine umano all'ordine sagro di Religione, e perciò ne impone di venerare con culto sagro non solo i loro Corpi, ma anche le Vesti, le Lettere, le Immagini; ed allora condanna di sacrilegio ogni sorta di disprezzo, o di maledizione che contro loro si fa. Ma all'incontro un tal culto non solamente non si dee, non può darsipublicamenteprivatamente senza colpa di sacrilegio al Cadavere di un Fedele, non dichiarato Santo o Beato dalla Chiesa, per qualunque certezza morale che si avesse della sua salvazione.

Si ammira poi l'Autore della Dissertazione, e chiama chiaramente imprudenti (per non dire temerarj) coloro che dicono dal Confessionario o dal Pulpito non essere


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per se stessa colpa grave la Maledizione de' Morti. Ma io con altri molto più ci ammiriamo di coloro che non fanno scrupolo di predicare assolutamente, che questa maledizione sia per sé peccato mortale, e bestemmia. Per poter dire che un'azione non sia colpa grave, basta secondo tutti l'averne una vera probabilità, o pure una maggior probabilità, come crediamo d'averla noi nel presente punto. Ma per asserire assolutamente che una cosa sia peccato mortale, non basta l'opinione probabile, né la più probabile, ma si ricerca la certezza, come insegnano tutti con S. Raimondo, il quale (lib. 3. de Paenit. § 21.) scrisse: Non sis nimis pronus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam. E con S. Antonino, che parimenti disse (Part. 2. Tit. I. c. 11 § 28.) che non dee condannarsi di peccato mortale niuna azione, nisi habeatur auctoritas expressa Sacrae Scripturae, aut determinationis Ecclesiae, vel evidens ratio. Il mio Contradittore per la sua opinione non ha né Sacra Scrittura manifesta, né Definizione della Chiesa, né ragione evidente (anzi a me, e ad altri più dotti di me, anche della stessa Religione del mio Contraddittore pare certo il contrario), non autorità comune de' Dottori, anzi neppure un solo Autore ho trovato c'abbia scritto l'opposto. All'incontro (come ho riferito nel Capo V.) io ho fatto esaminare il punto da tanti Savi, e specialmente da tutte le Congregazioni de' Missionarj di Napoli, nelle quali si fa special professione di Teologia Morale, e tutti concordemente sono stati del mio sentimento. La detta dottrina è stata ancora esaminata in Roma per ordine del Papa, siccome parimenti ho scritto nel citato Capo. Del resto, come ho detto da principio, io non ho inteso, né intendo in questo breve Foglietto di formalmente rispondere a tutte le obbiezioni fatte nella Dissertazione; solamente ho voluto dir qualche cosa sovra quelle che aveano qualche maggiore apparenza di opposizione. E con ciò mi dichiaro, che per l'avvenire non intendo di scrivere più su questa controversia (essendo stata già dichiarata a sufficienza), se non quando mi vedrò persuaso;


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ed allora non avrò difficoltà di ritrattarmi con altra scrittura pubblica, come già non ho avuta ripugnanza di farlo in altre mie opinioni. Per altro il mio Contraddittore ha scritto con buon fine: ed io ancora credo di avere scritto con buono fine, per liberare da peccato coloro che in ciò stessero con coscienza erronea: non certamente per passione, o per impegno; se avessi scritto per impegno, mi stimerei dannato. Ma dico la verità, che quante maggiori opposizioni ho vedute farmi su questo punto, tanto più mi son confermato del mio sentimento; vedendo che Persone dotte, dopo tanto studio, non han potuto trovar ragione che persuada per la loro opinione.




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