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S. Alfonso Maria de Liguori Avvertimenti a' confessori novelli IntraText CT - Lettura del testo |
Testo
I. Co' peccatori più perduti bisogna usare maggior carità. Certi confessori sono tutti carità colle persone divote, o di riguardo; ma se viene poi un povero peccatore infangato, o lo licenziano, o lo sentono di mala voglia; e con ciò quegli, diffidando di trovare aiuto, s'abbandona alla disperazione. I buoni confessori, quando s'accosta un di tal fatta, l'accolgono, lo ascoltano con dolcezza, l'animano, e l'aiutano quanto possono.
II. Quando vengono rozzi a confessarsi, che non si sono esaminati abbastanza, dice il p. Segneri ( nel confessore istruito), essere un errore intollerabile il rimandarli a meglio esaminarsi; perché questi tali, per quanto s'affatichino, difficilmente s'esaminano per quanto basta: ed all'incontro vi è pericolo,
che, rimandati, si atterriscano dalla difficoltà di bene esaminarsi, e più non ritornino. Onde bisogna che il confessore li vada interrogando, secondo l'ordine de' precetti, circa i peccati che verisimilmente han potuto fare. E particolarmente dimandi loro: se sanno le cose della fede, almeno i quattro misteri principali, cioè che vi sia Dio, che sia rimuneratore, la Trinità, e l'incarnazione del Verbo; mentre chi non sa questi, non può essere assoluto. Dimandi a' padri di famiglia, se correggono i figli de' furti, bestemmie ecc.; se lor fanno frequentare i sacramenti; sentir la messa, fuggire i mali compagni, e le persone di diverso sesso: se li tengono nel proprio letto, o a dormire insieme maschi e femmine. Agli sposi, se entrano nelle case delle spose; ed in ciò usi fortezza il confessore a non assolvere né gli uni, né l'altre, e neppure i parenti che lo permettono, se non si toglie prima la pratica: perché quantunque non vi fossero stati sino allora peccati, facilmente vi saranno appresso. A' padroni di campi, o botteghe, se impediscono a' garzoni le bestemmie, il parlare osceno, e le mormorazioni. Alle mogli, se rendono il debito a' mariti: molte mogli per questo capo si dannano, e son cagione che anche i mariti si dannino. A' medici, se fan prendere a tempo opportuno i sacramenti agl'infermi. Se poi vengono zitelle, o figliuoli, stia cautelato nelle dimande del sesto precetto, acciocché non apprendano quel che non sanno. Sopra tutto avverta di domandare a' penitenti ignoti (specialmente quando sono figliuoli, zitelle, o rozzi), se mai abbiano qualche scrupolo della vita passata di alcun peccato non confessato: diceva un buon confessore, che con questa semplice domanda avea liberate molte anime dall'inferno.
III. Dee il confessore istruire gl'ignoranti, così circa le cose della fede, come circa i precetti. Circa la fede avverte un celebre missionario, il p. Leonardo da Porto Maurizio nel suo discorso mistico e morale, così: Non è buon consiglio mandare addietro simili ignoranti, acciò da altri sieno istruiti, perché non se ne cava altro frutto che restare ignoranti; però è spediente insegnar loro brevemente i misteri principali, con far fare loro un atto di fede, di speranza, d'amor di Dio, e di contrizione: obbligandoli a farsi poi istruire degli altri misteri necessari a sapersi de necessitate praecepti. Circa poi i precetti, dee anche il confessore istruire gl'ignoranti. Ma se mai il penitente stesse in buona fede, e l'ammonizione fosse per essergli nociva, come per esempio se dal manifestarsi la nullità di qualche matrimonio ne avessero a succedere risse, scandali, o altri peccati gravi, allora dicono comunemente i dd. (si osservi la nostra morale1), che il confessore dee dissimulare, acciò il peccato materiale non si renda formale. Potrà bensì allora scrivere alla s. penitenziaria per ottener la dispensa, secondo la formola che si porrà qui in fine. Ma notisi che se il penitente fosse persona pubblica, come giudice, parroco, barone ecc., e mancasse al suo officio, non dee lasciarsi d'ammonirlo, ancorché la correzione non fosse profutura, perché allora dee preferirsi il ben comune al privato.
All'incontro se il penitente tenesse per peccato ciò che non è, il confessore anche dee istruirlo. E qui notisi, esser bene il dichiarare ad alcuni che la bestemmia de' morti, escluse l'anime del purgatorio, non è peccato grave (come si è provato nella morale2); e così né anche il dire potta di Dio3; perché la detta parola in lingua toscana significa una semplice interiezione d'impazienza, sicché si riduce ad un semplice nominare il nome di Dio in vano. E così né anche dee stimare il confessore colpa grave la bestemmia di qualche santo, o giorno santo, se unico actu vi soggiunge, se l'ho fatt'io, intendendo così dire, per non bestemmiare.
IV. Quando il penitente è incorso in casi riservati, e 'l caso è papale, ed occulto, avvertasi, che allora il confessore può ricorrere al vescovo che ha la facoltà di assolverlo, e di delegarla anche ad altri. Il vescovo può ancora assolvere la percussione leggiera del chierico, ed anche grave, se la penitente è donna4. E di più l'aborto di feto animato5. I confessori regolari non possono assolvere i laici dalla percussione
del chierico; ma possono all'incontro dall'aborto di feto animato1; ed anche dall'eresia (purché non vi sia ricaduta); e dagli altri casi della bolla Coenae, eccettuatane la falsificazione delle lettere apostoliche, e 'l trasporto di robe proibite agl'infedeli: e ciò per le concessioni di s. Pio V. e di Bened. XIII.2.
Si avverta poi, che l'ignoranza della censura del caso papale, fa, che non s'incorra neppure la riserva del caso; perché ne' casi papali principalmente si riserva la censura, da cui scusa l'ignoranza. A differenza de' casi vescovili, dove si riserva principalmente il caso, e perciò l'ignoranza non iscusa: mentre la riserva secondo la vera sentenza non è pena, ma restrizione di giurisdizione, affinché tali colpe sieno riconosciute, corrette, e punite da' superiori maggiori, come parla il tridentino.
Di più s'avverta, che se il penitente è stato assoluto da un confessore che avea la facoltà de' riservati, resta probabilmente sciolto dalla riserva, ancorché la confessione fosse stata nulla3. Ma ciò non corre nel giubileo, come ha dichiarato il sommo pont. Bened. XIV.4.
V. Il confessore dee correggere il penitente, e parlare per fargli conoscere il suo malo stato, ed i mezzi per emendarsi. Confessore muto è meglio che non confessi. Alcuni appena dimandano a' penitenti, quanto volte han peccato, se se ne pentono, se vogliono farlo più, e data loro la penitenza, senza dir altro, gli assolvono. Gesù Cristo ha istituita la confessione auriculare, acciocché il penitente palesi al ministro le sue mancanze, e 'l ministro gli porga i rimedi col parlare; chi non parla tradisce il fine di Gesù Cristo. Quanti vengono indisposti, e 'l confessore con parlare li compunge, li dispone, e gli assolve? E notisi qui, che (come insegnano i dd.) quando il penitente ha confessati già i suoi peccati, ma è indisposto per l'assoluzione, il confessore dee far quanto può per disporlo.
Non è bene poi spaventare il penitente, mentre si confessa, per lo pericolo che lasci qualche peccato. Almeno, quando bisognasse correggerlo dentro la confessione, se gli faccia subito dopo animo con blande ed amorevoli parole a dir tutto.
VI. Il penitente che sta in occasione prossima (che s'intende quella, in cui egli frequentemente, e per lo più è caduto), secondo la vera sentenza non può esser assoluto neppure la prima volta, se non rimuove prima l'occasione, ancorché lo promettesse; altrimenti pecca gravemente il confessore che l'assolve, e pecca esso ancora ricevendo l'assoluzione, perché così si mette in gran pericolo di non attendere la promessa, come ordinariamente succede. Ciò s'intende, quando l'occasione è in essere, come se uno tiene la mala pratica in casa propria; poiché se non è in essere, come quando l'occasione è fuori di casa, allora può essere assoluto per due, o tre volte, prima di levar l'occasione. Ma quando si può, sempre è meglio sperimentare come si porta per qualche tempo, prima d'assolverlo. S'intenda di più quando l'occasione è volontaria; perché s'è necessaria (cioè che non potesse togliersi senza scandalo, o grave danno) allora non può obbligarsi il penitente a rimuovere l'occasione (se non in caso che non vi fosse altro rimedio), ma basterà assegnargli i mezzi da contenersi, come il fuggire la familiarità e l'aspetto del complice, il frequentare i sacramenti, e 'l raccomandarsi spesso a Dio ed a Maria santissima, con rinnovare più volte al giorno il proposito d'emendarsi. Con tutto ciò, se non v'è causa speciale di dar subito a questi tali l'assoluzione, il confessore ben può, anzi è tenuto a differirgliela, affinché sieno più attenti a praticare i mezzi prescritti. Dico, è tenuto, perché, essendo egli medico dell'anime, è obbligato ad applicar loro i rimedi più atti per guarirle. Avvertasi bene, che la salvazione de' penitenti dipende per lo più dal ben regolarsi i confessori nel dare o differire l'assoluzione agli occasionari, o a' recidivi, di cui parleremo nel numero seguente.
VII. Il recidivo, cioè colui ch'è ricaduto nel peccato abituato dopo l'ultima confessione fatta, questi (come dicono comunemente i dd. sulla propos. 60. dannata da Innoc. XI.) non può esser assoluto, se non dà qualche segno straordinario di sua disposizione. Il segno sarebbe 1. Una gran compunzione palesata con lagrime, o parole di cuore.
2. Il numero notabilmente diminuito de' peccati, ritrovandosi già nelle stesse occasioni e tentazioni. 3. La diligenza usata per emendarsi, fuggendo l'occasione, ed eseguendo i mezzi prescrittigli: o pure una gran resistenza fatta prima di ricadere. 4. Se il penitente dimanda rimedi, o nuovi mezzi per liberarsi dal peccato. 5. Se viene a confessarsi, non per uso pio fatto, né spinto da' genitori, padrone, o maestro, ma veramente mosso da lume divino per mettersi in grazia di Dio; e specialmente s'è venuto dopo un gran contrasto, o con grande incomodo. 6. Se ha ricevuta la spinta a confessarsi da qualche predica intesa, o morte succeduta, o flagello imminente, o da altro motivo straordinario. 7. Se si confessa peccati prima lasciati per rossore. 8. Se per l'ammonizione del confessore dimostra d'acquistare un nuovo orrore del suo peccato, e del pericolo di dannarsi. Ma se non vi è alcuno di questi o simili segni, la disposizione del recidivo è molto dubbia; onde il confessore allora dee differirgli l'assoluzione, finché lo sperimenti almeno per 8. o 10. giorni. Ed avverta ancora di non assolvere chi si confessa anche di soli peccati veniali, ma per uso, senza dolore e proposito; se costui vuole l'assoluzione, almeno gli faccia mettere la materia certa, cioè qualche colpa più grave della vita passata.
VIII. I moribondi, quando è imminente il pericolo di morte, si possono assolvere dopo detto un solo peccato, bastando per essi l'integrità formale. E se son destituti di sensi, s'assolvano sotto condizione, ancorché avessero fatta mala vita, ed ancorché (come dicono più gravi dd. coll'autorità di s. Agostino) avessero perduti i sensi nell'atto del peccato1. In pericolo di morte ogni sacerdote può assolvere da tutti i peccati e censure; purché non però non vi si trovi altro confessore approvato.
IX. Non si carichi il penitente di penitenze. Dice il trid., ch'elle sieno salutari, e convenienti alle loro forze; onde insegna s. Tommaso colla comune, che si consigli la grave, ma poi s'imponga quella sola che il penitente volentieri accetta, e che facilmente adempirà. Non lasci pertanto il confessore d'insinuargli l'orazione mentale, o almeno la lezione di qualche libretto: la frequenza de' sacramenti: la visita al Venerabile, ed a Maria ss.: l'entrare in qualche congregazione: l'esame di coscienza con rinnovare l'atto di dolore e proposito, e con cercare la santa perseveranza: nelle tentazioni a nominar sempre Gesù e Maria: nelle impazienze a dir sempre: Madonna aiutami, o pure mannaggia il peccato mio, e simili, per evitar le bestemmie.
X. Si avverta, che 'l confessore se assolve il penitente complice in materia turpe, l'assoluzione è nulla; ed egli incorre la scomunica papale, eccettuato il solo caso che il penitente stesse in pericolo di morte, e non vi fosse altro sacerdote neppure semplice, che potesse assolverlo senza scandalo d'altri; purché il confessore complice non fosse causa di detto scandalo; così dalla bolla Inter praeteritos del sommo pontefice Benedetto XIV. Di più s'avverta, che i confessori sollicitantes ad turpia, secondo la bolla Ubi primum dello stesso pontefice, incorrono ipso facto l'inabilità a celebrar la messa.
Per ultimo si avverta quel che dice s. Francesco di Sales, che l'ufficio di confessare è il più difficile di tutti. Onde stanno in malo stato di salute quei confessori, che appena dopo letta qualche picciola somma di morale, lasciano di più studiare. Oh quanti confessori, dice il dotto monsignor Sperelli, per non essere bene istruiti nella morale, si dannano, e si traggono seco molte anime all'inferno!