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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Della coscienza dubbia.

 

8. La coscienza dubbia è quella, che resta sospesa, e non assenso né all'una, né all'altra parte. Ma qui bisogna distinguere per primo il dubbio negativo dal positivo: il negativo è, quando da niuna delle parti vi è grave ragione da risolvere il dubbio: il positivo è, quando vi è ragione grave da ambedue le parti, o almeno da una parte, a dar l'assenso; quando però v'è ragione grave dall'una e dall'altra parte, il dubbio positivo è lo stesso, che l'opinione probabile, di cui parleremo poco qui appresso.

 

9. Bisogna distinguere per secondo il dubbio specolativo dal pratico. Lo specolativo è, quando si dubita, teoricamente parlando, della verità della cosa, v. g. se la tal guerra sia giusta, o ingiusta. Il pratico poi è, quando si dubita in pratica dell'onestà dell'azione, v. g. se sia lecito in pratica di militare in quella guerra dubbiamente giusta. Si avverta dunque, che 'l dubbio specolativo riguarda principalmente il vero, benché riguardi anche il lecito, ma meno principalmente, o più presto per conseguenza: il pratico poi principalmente riguarda il lecito.


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10. Posto ciò, col dubbio pratico non è mai lecito operare, perché l'uomo per bene operare dee esser mortalmente certo, che la sua azione sia lecita; altrimenti pecca, perché volendo operare col dubbio di peccare, allora praticamente già disprezza la legge. All'incontro col dubbio speculativo ben può operare, quando per altro principio certo, ma riflesso, o sia concomitante, giudica in pratica essergli certamente lecita quell'azione. Per esempio il suddito, quando dubita speculativamente della giustizia della guerra, non può in quella militare; ma quando il principe gl'imponesse il militare, lecitamente milita, come insegna s. Agostino1, fondato sul principio certo riflesso, che ogni suddito, sempreché non è certo che l'azione imposta sia mala, dee ubbidire al suo superiore. Ecco come col principio riflesso l'uomo si rende certo dell'onestà dell'azione2.

 

11. Bisogna per tanto notar qui alcuni generali principi certi, co' quali possiamo risolverci ne' dubbi. Fra gli altri in primo luogo è principio certo quello: Melior est conditio possidentis. Da questo principio si deduce, che la legge se non è certa, non obbliga, perché non può una legge dubbia imporre un obbligo certo all'uomo, che sta in possesso della sua libertà. E lo stesso corre, se la legge è dubbiamente promulgata, perché la legge non promulgata non è legge, o almeno non è legge che obbliga. Ma questo punto meglio si chiarirà appresso nel num. 20., dove più a lungo e chiaramente si proverà. Altrimenti poi, se la legge è certa, e certamente promulgata, e si dubitasse se sia stata rivocata, abolita, o dispensata; allora dee ella osservarsi, perché il possesso sta per la legge. Dallo stesso principio si deduce, che se alcuno è possessore di buona fede, e dubita del debito contratto, non è tenuto a soddisfarlo; ma se all'incontro è certo del debito, e dubita se l'ha soddisfatto, è obbligato a pagarlo3. Così parimente, quando v'è dubbio se dobbiamo o non osservare qualche precetto, bisogna vedere chi sta in possesso, se il precetto, o la libertà. Per esempio, dubita un giovine, se ha passati o no gli anni 21.; non è tenuto al digiuno, perché, sempreché non è certo essere già entrato l'obbligo del precetto, possiede la libertà. Se poi un vecchio dubita d'aver passato o no l'anno sessagesimo, dopo cui è scusato dal digiuno (come vogliono molti, e come si dirà nel cap. XII. num. 25.), allora è tenuto a digiunare, perché possiede il precetto del digiuno.

 

12. Così anche se taluno dubita nel giovedì, se sia passata la mezza notte, stando in dubbio, può cibarsi di carne, perché possiede allora la libertà. Altrimenti poi, se tal dubbio avviene nel sabbato. Così ancora se uno dubita di qualche voto fatto, non è tenuto a quello, come insegnano comunissimamente il Cabassuzio, Suarez, Anacleto, Sanchez, ed altri molti4. E lo stesso dicesi, quando si dubita se alcun obbligo sia compreso o no nel voto, perché allora la persona è tenuta solamente al meno ch'è certo, e non al più ch'è dubbio, come sta deciso nel cap. Ex parte 18. de censib. E ciò per la stessa ragione, perché allora per quella parte ch'è dubbia non possiede il voto, ma la libertà. Altrimenti poi, se uno è certo del voto, e dubita d'averlo soddisfatto, perché allora possiede l'obbligo del voto5. E diciamo, che corre, (checché dicano altri) anche quando è probabile, che siasi adempito il voto, ma è probabile ancora che non siasi adempito; perché possiede l'obbligo del voto; onde sempre che non è certa la soddisfazione, il voto dee adempirsi. Se poi alcuno possa comunicarsi in dubbio se ha rotto il digiuno dopo la mezza notte; dicono probabilmente Laymann, Lugo, Sa, Sporer, Busembao, e La Croix, che possa, perché la legge del digiuno è proibitiva, cioè che non si comunichi chi non è digiuno; onde sempre che la persona non è certa d'aver rotto il digiuno, possiede la libertà6.

 

13. L'altro principio certo è questo: Factum non praesumitur, nisi probetur. Onde in dubbio niuno dee tenere d'aver incorsa la pena, se non è certo d'aver commesso il delitto, a cui la pena è imposta. All'incontro v'è l'altro principio certo: Praesumitur factum quod de iure faciendum erat. E perciò in dubbio se alcun atto siasi posto, come dovea porsi, si presume ben posto. Per


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esempio quando si dubita, se una legge giusta sia stata ricevuta, o no, si presume ricevuta. Così anche è certo l'altro principio: Standum est pro valore actus, donec constet de eius nullitate. E perciò in dubbio, se sia stato valido quel matrimonio, quel contratto, quel voto, o quella confessione, dee presumersi valida finché non costa la nullità.

 




1 Can. Quid culpatur 3. causa 23. qu. 1.

 



2 Istruz. c. 1. n. 12. ad 14.

 



3 N. 20.

 



4 N. 17.

 



5 Loc. cit.

 



6 N. 19.






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