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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO III. Della coscienza probabile.

 

14. La coscienza probabile è quella, che per qualche probabile opinione detta esser lecita un'azione. Ma per procedere con chiarezza in materia così scabrosa, bisogna qui distinguere l'opinione tenne probabile, la probabile, la probabiliore, la probabilissima, e la moralmente certa. La tenne probabile è quella, che ha un fondamento debole, non atto a tirarsi l'assenso di un uomo prudente. La probabile è quella, che ha grave fondamento d'esser vera, benché con formidine dell'opposto. La probabiliore è quella, che ha un fondamento più grave, e più verisimile, ma ben anche con formidine dell'opposto. La probabilissima è quella, che ha un fondamento gravissimo, sicché la contraria o è improbabile, o pure tenuamente, o dubbiamente probabile. L'opinione poi, o per meglio dire la sentenza moralmente certa è quella, ch'esclude ogni prudente formidine, sicché la contraria è affatto improbabile.

 

15. Posto ciò bisogna avvertire, che in cinque casi non possiamo seguire l'opinione probabile. Per 1. quando si tratta di cose di fede, perché in tal materia non solo è illecito il seguir l'opinione meno probabile, contra quel che diceva la propos. 4. dannata da Innocenzo XI., ma anche la più probabile, poiché siam tenuti a seguire la sentenza più tuta, e per conseguenza la religione più sicura, ch'è la nostra cattolica romana. Per 2., quando si tratta di cura degl'infermi, poiché il medico dee servirsi delle opinioni, e rimedi più sicuri; né gli è lecito d'applicare medicine, di cui dubita se sieno per giovare o per nuocere. Solamente è probabile che ciò possa ammettersi (come dicono Laymann, Valenza, Sanchez, Bonacina, Filliuccio, ed altri), quando l'infermo fosse già disperato, e con tal rimedio dubbio vi fosse speranza di guarirlo1.

 

16. Per 3. Quando si tratta di giudizio, poiché il giudice dee giudicare secondo la sentenza più probabile, mentr'egli è tenuto a rendere a ciascuno il dritto che gli spetta. E l'opinione contraria fu dannata da Innoc. XI. nella propos. 2. Ma qui ben avvertono Cardenas, Filguera, La Croix, ed altri, che il legittimo possessore non può essere spogliato de' suoi beni, finché non costi che la roba non è sua2.

 

17. Per 4. Quando si tratta di valore di sagramento, perché il ministro nel conferirlo non può servirsi dell'opinioneprobabile, né probabiliore, come si ha dalla propos. 1. dannata dallo stesso Innoc. XI., che dicea: Non est illicitum in sacramentis conferendis uti opinione probabili de valore sacramenti, relicta tutiori; nisi id vetet lex, conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione baptismi, ordinis sacerdotalis, et episcopalis, ma deve servirsi della sentenza tuta, la quale è quella che va per lo valore del sagramento, o pure è moralmente certa. In due soli casi però dicono i dottori comunemente che possiamo servirci delle opinioni probabili anche circa il valore del sagramento. Il primo caso è, quando v'è estrema necessità di dare il sagramento, perché allora è lecito servirsi non solo dell'opinione probabile, ma anche della tenue probabile, come sarebbe il battezzare un moribondo con acqua distillata, se mancasse la naturale. Ma in tal caso dee darsi il battesimo sotto la condizione, se vale; perché alla condizione si rimuove l'ingiuria del sagramento se mai quello restasse invalido3. Il secondo caso è, quando si presume che supplisca la chiesa a far valido il sagramento. Ciò avviene, come dicono Suarez, Lessio, Lugo, Cardenas, Wigandt, Coninchio, ed altri comunemente, in due sagramenti, cioè del matrimonio, e della penitenza, poiché circa il matrimonio quando si contrae un matrimonio probabilmente valido, allora si presume che la chiesa toglie l'impedimento, se mai vi fosse, per render quello certamente valido. E circa la penitenza, quando v'è opinione probabile, che 'l confessore abbia la giurisdizione d'amministrarla, la chiesa anche


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supplisce in conferircela, se mai il confessore non l'avesse. Ma ciò s'intende, quando vi fosse una grave necessità, o almeno una grande utilità nel conferire il sagramento, come ben avvertono Suarez, Wigandt, Sporer ed altri; altrimenti non dee presumersi, che la chiesa voglia favorire la mera libertà de' sacerdoti1.

 

18. Per 5. Non è lecito seguir l'opinione probabile col pericolo del danno alieno. Per esempio, se io dubito che 'l prossimo sia uomo, o sia fiera, io non posso ferirlo, se non son certo ch'era fiera, ancorché probabilmente, ed anche più probabilmente lo stimassi fiera; perché trovandosi poi colui esser uomo, e non fiera, s'io lo ferisco, colla mia opinione probabile, che sia fiera, io non evito la sua morte2.

 

19. Veniamo ora a vedere, se fuori di questi casi può seguirsi l'opinione probabile, e diciamo per 1., essere certamente lecito operare coll'opinione probabilissima, come si ha dalla propos. 3. dannata da Alessandro VIII., la quale diceva: Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam. Diciamo per 2., non esser lecito operare coll'opinione tenuamente probabile, che sta per la libertà, contra l'opinione, che sta per la legge; e ciò anche è certo per la propos. 3. dannata da Innocenzo XI. la quale diceva: Generatim, dum probabilitate, sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi aliquid agimus, semper prudenter agimus. Diciamo per 3., similmente non esser lecito operare coll'opinione certamente e notabilmente meno probabile. La ragione si è, perché quando l'opinione più tuta è di molto maggior peso, ella diventa moralmente, o quasi moralmente certa, avendo per sé un fondamento certo d'esser vera. All'incontro l'opinione contraria, che sta per la libertà, ed è molto meno probabile, non può dirsi ch'abbia tal fondamento certo d'esser vera; onde questa rimane allora tenuamente, o almeno dubbiamente probabile. Diciamo per 4., esser ben lecito poi l'operare coll'opinione egualmente, o quasi egualmente probabile, che sta per la libertà, perché allora la legge è dubbia, con vero e stretto dubbio, ed è principio certo, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo.

 

20. Questo punto, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo, noi l'abbiamo esaminato e provato a lungo in una dissertazione uscita a parte; ma vogliamo qui accennarne in breve le pruove principali per soddisfazione del leggitore, e diciamo così. La legge per obbligare dee essere certa e manifesta, come insegnano s. Isidoro e s. Tommaso. S. Isidoro dice: Erit autem lex manifesta3. E s. Tommaso dice, che la legge è una misura, con cui l'uomo dee regolar le sue operazioni; e perciò dee esser ella, non solo certa, ma certissima: Mensura debet esse certissima4. Ed in altro luogo scrive: Nullus ligatur per praeceptum aliquod, nisi mediante scientia illius praecepti5. Si noti, non dice, mediante dubio illius praecepti, ma mediante scientia. Scienza ognuno intende, che significa una notizia, non dubbia, né oscura, ma certa e chiara del precetto. E la ragione di ciò è, perché la legge (come dice lo stesso angelico), non ha virtù di obbligare, se non quando è promulgata ed intimata all'uomo. Ecco le sue parole: Promulgatio necessaria est ad hoc quod lex habeat suam virtutem6. Onde dal santo vien definita la legge: Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune promulgata7. Si noti, ordinatio prumulgata. Sicché la legge non promulgata non è legge, almeno non è legge che obbliga. E ciò s'intende, non solo della legge umana, ma anche della divina e naturale, la quale (come insegna lo stesso angelico maestro) si promulga a ciascun uomo, quando ella gli vien manifestata alla mente col lume della ragione: Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Leus eam mentibus hominum inseruit naturalitmr cognoscendam8. Il che lo spiega distintamente il dottissimo Silvio, dikendo: Aktualiter tunc (lex) unicuique promulgatur, quando cognitionmm a Deo recipit dictantem, quid iuxta rectam rationem sit amplectendum, vel fugiendum9. E da ciò saggiamente ne deduce il p. Gonet, che ben si l'ignoranza invincibile di quei precetti della legge naturale, che son lontani da' primi principii, appunto perché tali precetti non


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sono promulgati tutti: Lex enim vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia praecepta, quae sunt remotissima a primis principiis; ergo non obligat omnes ad illa praecepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis, et excusans a peccato1.

 

21. Or quando la legge è dubbia, ed è probabile l'opinione che non vi sia la legge, allora non vien promulgata all'uomo la legge, ma solamente il dubbio, ossia l'opinione che vi sia la legge; e come mai l'opinione che vi sia la legge, può diventar legge che obblighi? Quamdiu (scrisse il p. Suarez) est iudicium probabile, quod nulla sit lex prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde, cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet2. Lo stesso scrive il p. Paolo Segneri nelle sue pistole per l'opinione probabile con modo più espressivo: «La legge (dice) non è legge, fino a che non sia bastevolmente promulgata; ond'è che Graziano3 scrisse: Leges instituuntur, dum promulgantur. Ora come può dirsi mai promulgata una legge a sufficienza, intorno a cui i dottori contendono? Fino a che la legge persiste entro a' termini di contrasto, non è ancor legge, è opinione; e s'è opinione, non è legge. Fino a che è probabile non esservi una tal legge, è indubitato, che una tal legge non vi è, perché non è promulgata a segno che basti. Non sembrerebbe per tanto a tutte le anime buone una crudeltà il vedersi obbligate a seguitare ogni opinione probabile come legge? Avverrebbe, che le opinioni probabili, che ne' casisti si possono annoverare quasi a migliaia, ad un tratto diverrebbero tante leggi4

 

22. Lo stesso hanno scritto innumerabili altri autori, ed ultimamente l'ha provato a lungo il dotto p. Eusebio Amort nella sua teologia morale e scolastica stampata in Bologna nel 1753., dopo essere stata ella fatta emendare in Roma da Benedetto XIV., siccome ne l'aveva supplicato l'autore. Ivi5 prova, che Iddio, secondo la sua provvidenza, quando vuole che obblighi alcuna sua legge, è tenuto a renderla evidentemente e notabilmente più probabile: altrimenti dice esser moralmente certo, che non v'è legge che obblighi, mancandole allora la sufficiente promulgazione. E soggiunge, che questo è stato certamente il sentimento de' ss. padri, che quando la legge è dubbia con vero e stretto dubbio, ella non obbliga; ed ivi rapporta più testi de' padri, che ciò confermano, e ch'io ben anche ho riferiti insieme con altri simili testi nella mia mentovata dissertazione.

 

23. Oppongono i contrari, e dicono, che in dubbio dee preferirsi l'opinione che sta per la legge, perché la legge divina è eterna, e perciò ella ha il possesso anteriore al possesso della nostra libertà. Ma rispondiamo qui in breve, che se la legge divina è eterna, perché abeterno è stata nella divina mente, l'uomo nella mente divina, anche è eterno, perché da ogni legislatore prima si considerano i sudditi, e poi la legge che ad essi conviene. Così Iddio, prioritate rationis, sive naturae, come dicono i teologi, prima ha considerati gli angeli e gli uomini, e poi le leggi che ha voluto ad essi imporre, diverse secondo le diverse loro nature. Questa è dottrina certa, insegnata espressamente da s. Tommaso; ecco le sue parole: Ea quae in seipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab eo cognita et praeordinata. Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum6. Si noti rerum praecognitarum: sicché da Dio prima fu contemplato l'uomo libero e sciolto, e poi la legge con cui ha voluto legarlo. La legge divina pertanto, benché eterna, non ha però potuto obbligare l'uomo, se non dopo che gli è stata promulgata, come dice s. Tommaso7, di cui già sopra si son riferite le parole. E dopo s. Tommaso lo dice Silvio: Lex aeterna non fuit ab aeterno lex sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc non fuit actualis promulgatio8. Così anche dice il card. Gotti: Ab aeterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans, nec ligans,


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quia nondum applicata et promulgata1. Dunque l'uomo è in libertà, finché non vien legato dalla legge che gli si promulga. Lo stesso nome di legge ciò lo dimostra, come scrive il medesimo s. dottore: Dicitur enim lex a ligando2. Dunque prima l'uomo è stato sciolto, e poi legato.

 

24. Dico sciolto, non indipendente, poiché l'uomo nasce certamente soggetto al divino dominio, e per conseguenza obbligato ad ubbidire a tutti i precetti che Dio gl'impone; ma acciocché venga legato da questi precetti, è necessario ch'essi gli siano intimati e manifestati; altrimenti resta sciolto nella sua libertà, e la legge che non gli è manifestata, per lui non è legge, almeno non è legge che l'obbliga. Che Dio abbia costituito l'uomo nella sua libertà, e poi l'abbia legato co' suoi precetti, ben costa dal testo dell'ecclesiastico: Deus ab initio constituit hominem, et reliquit illum in manu consilii sui. Adiecit mandata et praecepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te3. Si notino le parole, adiecit mandata et praecepta: dunque Iddio prima ha costituito l'uomo libero, e poi l'ha obbligato a' suoi precetti: i quali non possono obbligarlo prima che gli siano manifestati con una notizia, non dubbia, ma certa. Affinché dunque fossimo noi obbligati ad osservare una legge ch'è dubbia, dovrebbe esservi un'altra legge chiara e certa, con cui ci venisse ordinato, che nel dubbio, se v'è, o non v'è qualche legge, fossimo tenuti ad osservarla; ma questa legge dov'è?

 

25. Sì, dicono gli avversari, ben vi è questa legge; ella sta dichiarata ne' sagri canoni4, dove sta scritta la regola: In dubio tutior via est eligenda. Ma questa regola, o sia detto de' canoni, comunissimamente i dottori, almeno la maggior parte di essi, anzi quei medesimi che son citati da' nostri contrari per loro fautori, dicono, esser di consiglio, non di precetto. Ecco come parla s. Antonino: Eligere viam tutiorem, consilii est, non praecepti5. Lo stesso dice Giovanni Nyder: Viam tutiorem eligere, est consilii, non praecepti6. Lo stesso dice Tabiena: Nec valet, quod in dubiis tutior via est eligenda, quia hoc non est praeceptum, sed consilium7. E lo stesso dicono s. Bonaventura, Gersone presso Tirillo8. In oltre, dicono, che la regola suddetta corre ne' dubbi pratici, non già nelle opinioni speculative. S. Antonino in altro luogo9 dice espressamente, che pecca chi opera col dubbio pratico, ma non già chi opera secondo l'opinione difesa da alcuni savi, benché altri la contraddicano. Lo stesso dicono Angelo, Navarro e Silvestro. E lo stesso dice il p. Vasquez, la cui dottrina tanto si estolle dagli avversari contro di noi, perché è probabilista, e pure scrive (come dicono), che ne' dubbi dee seguirsi la più tuta; ma non hanno osservato, ch'egli parla de' dubbi pratici, e non delle opinioni. Ecco come parla in un luogo: Ubi est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem10. Ed in altro luogo: Illud vero axioma, tutior pars est eligenda, intelligitur solum in dubiis, non in opinionibus11. E quel che più importa, è, che dagli stessi testi addotti di sovra da' contrari apparisce chiaramente, come abbiam dimostrato nella nostra dissertazione, che in quei casi de' testi non si trattava già di dubbi speculativi, e di ius, ma di dubbi pratici, e di fatti; e ne' casi di tal fatta chi può negare, che dovea seguirsi la parte più tuta, come dissero i pontefici? Del resto, posto che la legge per obbligare dee esser promulgata; e dove la legge non è certa, non vi può esser promulgazione di legge, ma solamente la promulgazione del dubbio, o della questione, se vi sia, o non vi sia la legge; supposto ciò (dico), non potevano mai i canoni intendere, esser quel detto (cioè che ne' dubbi dee eleggersi la parte più tuta) una legge generale per tutti i casi, dove si questiona, se v'è, o non v'è legge. Ma per finirla dimandiamo a' nostri avversari: il dire che questo detto de' canoni sia una legge generale per tutte le questioni speculative, è forse ella una dottrina certa? No, già abbiam veduto, quanto ella è contraddetta dagli autori. Dunque è una semplice opinione, e così contrastata, la quale secondo me è improbabile, almeno


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è molto dubbia; e per conseguenza una tal legge generale supposta da' contrari, almeno è dubbia, e come dubbia non obbliga.

 

26. Ma se mai, diranno, l'opinione che sta per la legge, innanzi a Dio è vera, allora seguendosi l'opinione contraria, già si offende la legge, e si opera contra la divina volontà. Non signore: né si offende la legge, né si opera contro la divina volontà. Non si offende la legge, perché una tal legge dubbia non è legge; almeno (come abbiam replicato tante volte), non è legge che obbliga; si offende dunque solamente l'opinione di chi difende esservi la legge, ma non si offende la legge. Né si opera in tal caso contra la divina volontà, perché (siccome insegna l'angelico con tutti i teologi), noi siamo tenuti a conformarci alla divina volontà formale, non alla materiale. Ecco le parole di s. Tommaso: Voluntas igitur humana tenetur conformari divinae voluntatis formaliter, sed non materialiter1. Che s'intende per volontà formale? s'intende quella volontà, colla quale Dio vuole che l'uomo voglia quel ch'esso Dio gli comanda. Sicché l'uomo non è tenuto a volere tutto quel che vuole Dio, come sta nella sua mente divina; ma solo quel che Dio vuole che voglia l'uomo, dopo che ciò gli è manifestato co' divini precetti: Ecco come parla lo stesso santo dottore: Etsi non teneatur homo velle, quod Deus vult; semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle, et homini praecipue innotescit per praecepta divina2. E prima di s. Tommaso ciò lo disse s. Anselmo: Non semper debemus velle, quod Deus vult, sed quod Deus vult nos velle debere3. Io vorrei che i contrari mi sciogliessero queste sole poche ragioni che qui ho accennate, ed io son pronto a rivocarmi subito; ma per iscioglierle, non con chiacchiere, ma con sodezza, mi pare senza dubbio, che dovrebbero confutare come errori tutte le dottrine di s. Tommaso di sovra addotte, le quali sono troppo chiare. Del resto per quanto sinora ho lette e scrutinate le opposizioni che si fanno contra l'opinione egualmente probabile, in vece di persuadermi, più mi han confermato nella mia sentenza: dico mia, perché questa tengo, e mi pare evidente; ma per altro ella è di tanti innumerabili altri autori, moderni ed antichi (come ho scritto nella mentovata dissertazione) assai più dotti ed illuminati di me.

 




1 Istruz. c. 1. n. 23.

 



2 N. 24.

 



3 N. 26.



1 Istruz. c. 1. n. 27.

 



2 N. 21. e 28.

 



3 Can. Erit dist. 4.

 



4 1. 2. q. 19. a. 4. ob. 3. cum resp. ad eand.

 



5 Op. de verit. q. 17. a. 3.

 



6 1. 2. q. 90. a 4.

 



7 Ib.

 



8 Ib. ad 1.

 



9 Ib.



1 In clyp. theol. t. 3. d. 1. a. 3. §. 1. n. 47.

 



2 De consc. prob. disp. 12. 7. 6.

 



3 Dist. 3.

 



4 Pistol. 1. §. 2.

 



5 Tom. 1. disp. 2. §. 4. 9. 10.  Pag. 232. e più diffusamente alla pag. 283. disp. 2. q. 5.

 



6 1. 2. q. 91. a. 1. ad. 1.

 



7 Ib. ad 2.

 



8 Ib.



1 Tom. 2. tr. 5. q. 1. dub. 1. n. 13.

 



2 1. 2. qu. 90. a. 2.

 



3 Eccli. 15. 14.

 



4 Cap. Illud. Dominus de sent. excomm. c. Ad audientiam etc. c. Petitio, de homic. Clem. Exivit §. Item quia, de verb. sign. et c. Iuvenis, de spons.

 



5 P. 1. tit. 3. c. 10. §. 10.

 



6 Cons. p. 3. c. 16.

 



7 Summa v. Scrup.

 



8 De prob. q. 26. n. 21.

 



9 Part. 2. tit. 1. cap. 11. §. 28.

 



10 1. 2. disp. 156. cap. 3. n. 12.

 



11 1. 2. q. 19. a. 6. disp. 62. c. 9. n. 45.



1 1. 2. q. 9. a. 10.

 



2 2. 2. q. 104. a. 4. ad 3.

 



3 Lib. de Simil. c. 159.

 






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