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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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CAPO II Delle leggi.

 

PUNTO I. Della natura delle leggi.

 

1. La legge si definisce: Recta agendorum ratio. La retta ragione delle azioni che facciamo. Si divide la legge in eterna, naturale, e positiva. La legge eterna, secondo s. Agostino è la stessa ragione, acciocché tutte le cose sieno ben ordinate. La naturale è quella che viene manifestata all'uomo col lume della natura, e di questa son già tutti i precetti del decalogo. La legge positiva finalmente è quella ch'è posta o da Dio, o dagli uomini. La positiva divina contiene tutti i precetti cerimoniali e giudiziali dell'antico testamento che ora son cessati colla morte di Gesù Cristo; e tutti i precetti del testamento nuovo, che al presente vi sono circa i sagramenti. La positiva poi umana si suddivide nella legge delle genti, ecclesiastica, e civile. Legge delle genti è quella che col comun consenso delle genti è stata costituita, come v. g. è la legge, che le robe che non han padrone sieno del primo occupante. La legge ecclesiastica è quella ch'è stata ordinata dalla chiesa per lo governo spirituale de' fedeli; ed ella si comprende nel decretale, nel sesto del decretarle, nelle clementine e stravaganti, ed in tutte le bolle de' pontefici: i canoni poi del decreto di Graziano non inducono altro obbligo, se non quello, che apportano per l'autorità che hanno in se stessi. La legge civile finalmente è quella ch'è stata ordinata da' principi per lo governo temporale de' popoli: e si comprende ne' digesti, nel codice, negli istituti, e nell'autentico, o vero novelle.

 

2. La legge per obbligare dee aver le seguenti condizioni; dee esser giusta, utile al ben pubblico, fatta con animo d'obbligare: manifesta, cioè non oscura o ambigua; possibile moralmente, cioè che non sia troppo difficile ad osservarsi: di più dee esser promulgata, come a lungo si spiegò di sopra al capo I, n. 20, perché, come insegna s. Tommaso4, essendo la legge una regola, con cui dee regolarsi tutta la comunità, non può ella comunemente osservarsi,


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se non è manifestata alla comunità, o almeno alla di lei maggior parte1.

 

3. Si dimanda per 1. se le leggi per obbligare debbano promulgarsi in ciascuna provincia soggetta. E si risponde, che ciò così corre certamente per le leggi dell'imperadore e de' principi soggetti all'imperio, attesa l'autentica Ut factae novae, collat. 5. Ma per le leggi pontificie, o degli altri principi all'imperio non soggetti basta che sieno promulgate nelle loro corti2. Si dimanda per 2. quale spazio di tempo si richieda dopo la promulgazione della legge, acciocché la legge obblighi. Per le leggi cesaree sta determinato, che si ricercano due mesi, e lo stesso diciamo probabilmente con Soto, Silvestro, Salmaticesi ed altri, correre per tutte l'altre leggi3. Si dimanda per 3. se la legge per obbligare dee esser accettata dal popolo. È certo che pecca chi non accetta senza giusta causa la legge promulgata, come si ha dalla propos. 28. dannata da Alessandro VII. Ma si fa il dubbio, se la legge non ancora accettata obblighi per se stessa. E diciamo che sì, o la legge sia ecclesiastica o civile4. Eccettoché per 1. se la legge non fosse stata accettata per dieci anni. Per 2. se la maggiore e più sana parte del popolo non l'avesse ricevuta, perché allora quantunque i primi abbiano peccato, e pecchino tuttavia non accettando la legge, gli altri però non son tenuti ad osservarla, sempreché il principe non premesse per l'osservanza. Per 3. quando vi fossero tali circostanze, che se il principe le avesse avvertite, si presume che non avrebbe fatta la legge5.

 




4 1. 2. q. 90. a. 4.



1 Istruz. c. 2. n. 1-5.

 



2 N. 7.

 



3 N. 8.

 



4 N. 9-10

 



5 N. 12-13.

 






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