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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Dell'obbligo delle leggi.

 

4. Bisogna distinguere leggi precettive, penali, e miste. Le precettive obbligano alla sola colpa, le penali obbligano alla sola pena, le miste obbligano così alla pena come alla colpa, secondo dee tenersi colla vera sentenza6. Bisogna però notare più cose circa le leggi precettive, poi circa le penali. E per I. in quanto alle leggi precettive dee notarsi, che quando la materia è leggiera, la legge non può obbligare a colpa grave, se non fosse grave il fine intento, o se non quando la trasgressione si rendesse grave per lo scandalo o per lo danno comune, o per lo disprezzo della legge; il quale disprezzo avviene, quando alcuno trasgredisce la legge non già per negligenza e per qualche passione, ma perché non vuole a quella soggettarsi, come si dirà al capo III. n. 3. In oltre dee notarsi, che la legge obbliga a colpa grave: 1. Quando è grave la materia. 2. Quando così l'ha interpretata la consuetudine. 3. Quando ciò significano le parole, v. gr. in virtù di santa ubbidienza, o simili. 4. Quando s'impone pena grave o censura di lata sentenza7.

 

5. Si dubita per 1. se la legge umana possa comandare gli atti interni. Si risponde che può, non direttamente, ma indirettamente, quando l'atto interno va congiunto coll'esterno; v. gr. comandando la chiesa la confessione annuale, comanda ancora gli atti di pentimento e di proposito, senza cui quella non è buona confessione. Si dubita per 2. se obblighi la legge umana con grave danno o incomodo. Si risponde che no, colla comune de' dottori, eccettoché se l'osservanza della legge fosse necessaria al ben comune; o pure se la trasgressione della legge ridondasse in disprezzo della chiesa8. Si dubita per 3. se la legge umana possa togliere l'obbligo naturale, come son le leggi che annullano i testamenti, o contratti fatti senza le dovute solennità9. Si dimanda per 4. se vi sia obbligo di toglier gl'impedimenti prossimi, che ostano all'adempimento della legge. E si risponde che sì, quando la causa che si mette non estrae la persona dalla legge, ma solamente la scusa; onde pecca chi senza giusta causa fa qualche fatica, che poi lo scusi dal digiuno. Altrimenti poi se la causa l'estraesse dalla legge, come se taluno uscisse dal luogo dove vi è l'obbligo di sentir messa10.

 

6. Si dubita per 5. se siamo tenuti ad osservar la legge quando la legge è dubbia, o pure quando è dubbio l'obbligo della legge. E si risponde che no, per 1. Quando si dubita, se la legge vi sia o no, e fatta la dovuta diligenza il dubbio persevera, come si è provato al cap. I. dal num. 20. Per 2. Quando si dubita, se il caso che occorre è compreso o no dalla legge, oppure se è


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cominciato o no l'obbligo della legge, come quando si dubita se la legge è stata o no promulgata. All'incontro dee osservarsi la legge per 1. Quando si dubita s'ella è stata o no ricevuta; e ciò per la regola notata al cap. I. num. 13., dove si presume già fatto ciò che di ragione dovea farsi. Per 2. quando si dubita se il superiore sia legittimo, o se ecceda nel comandare: perché stando egli in possesso della sua giurisdizione per lui sta la presunzione. Per 3. Quando si dubita, se la cosa comandata sia lecita o illecita, oppure se la legge sia giusta o ingiusta; e ciò per la stessa ragione del possesso del superiore; eccettoché (limitano i dd.) se la legge apportasse danno o pure fosse di una eccedente gravezza a' sudditi. Ne' dubbi poi se la legge contenga precetto, o ammonizione o se obblighi alla sola pena, o anche alla colpa, o se a colpa grave o leggera, in tali dubbi dee tenersi la parte più benigna1.

 

7. Per II. in quanto alle leggi penali dee notarsi, che se la pena è privativa di qualche ius già acquistato, come è la pena v. g. d'esser privato del ius di presentare, o la pena di dover rinunziare il benefizio, sicché il reo debba da se stesso eseguire esternamente la pena, allora per essere tenuto a quella vi bisogna la sentenza del giudice condannatoria o almeno la sentenza declamatoria criminis. Quando poi la pena è inabilitante o privativa di qualche ius da acquistarsi in futuro, allora la pena s'incorre prima d'ogni sentenza; purche (limitano i dottori) il reo non fosse obbligato ad eseguir tal pena con sua infamia, come sarebbe la pena d'esser privato di voce attiva e passiva. Ma in quanto agli impedimenti di matrimoni, in regolarità, e censure, queste senza dubbio s'incorrono prima della sentenza, come costa dal c. Non dubium, de sent. excomm., e dal c. Significasti, de homic.2.

 

8. Si dimanda se obbligano in coscienza le leggi penali, che sono fondate in falsa presunzione. Bisogna distinguere: se la presunzione è falsa circa il fatto, v. g. se falsamente s'è provato in giudizio che il mio cavallo ha causato danno, e 'l giudice mi condanna alla pena, allora son tenuto per altro ad eseguir la sentenza, acciocché si eviti lo scandalo; nondimeno ben posso occultamente poi compensarmi il pagato. Lo stesso corre per l'erede condannato a soddisfare il creditore del defonto, per non aver fatto l'inventario, quando in verità i creditori superano l'eredità. Altrimenti poi se la presunzione è falsa circa il ius, v. gr. se il mio cavallo in verità ha fatto il danno, ma senza mia colpa, sicché è falsa la presunzione della colpa; allora dopo la sentenza son tenuto a pagare la pena, e non posso compensarmela; poiché il fine della legge non è solo di punire la colpa, ma anche di render ciascuno diligente ad evitare il danno degli altri3. In oltre si dimanda, se le pene apposte ne' contratti si debbono pagare prima della sentenza. Vi è l'opinione dall'una e dall'altra parte4.

 

9. In quanto poi al modo come debbano osservarsi le leggi, si noti per 1. che a soddisfare i precetti non vi bisogna la carità, onde i fedeli che stanno in peccato, benché non possano meritare nell'adempire i voti fatti, o la penitenza imposta dal confessore, o i precetti della messa, del digiuno, e dell'officio divino; non però ben soddisfano adempiendoli, poiché il fine del precetto non cade sotto il precetto, come dicono comunemente i dd. con s. Tommaso5.

 

10. Si noti per 2. che per adempire il precetto si richiede bensì l'intenzione di fare ciò ch'è comandato, ma non si richiede già di soddisfare al precetto. Onde chi sente la messa in giorno di festa, con intenzione già di sentirla, ben soddisfa al precetto, benché non sapesse che sia festa; anzi benché avesse intenzione di non voler soddisfare al precetto, perché tal soddisfazione non dipende dal proprio arbitrio, ma dalla volontà della chiesa, ond'è, che chi soddisfa già con sentir la messa, non può non soddisfare. Altrimenti poi sarebbe se taluno avesse qualche voto, o penitenza da adempire, e mettendo l'opera, positivamente non volesse soddisfare a tal obbligo; perché allora veramente non soddisfa, mentre la soddisfazione dipende tutta dalla propria volontà. Si è detto, se positivamente non volesse soddisfare, perché se mai si dimenticasse del voto, o della penitenza, ben soddisfa adempimento l'opera poiché ognuno intende di voler soddisfare


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prima alle cose di obbligo e poi a quelle di divozione1.

 

11. Si noti per 3. che nello stesso tempo ben si può soddisfare a diversi precetti, v. gr. un diacono nell'udir la messa di precetto ben può recitar l'officio. Di più collo stesso atto ben può soddisfarsi a due obblighi diversi, ma che hanno lo stesso motivo, v. g. se accade qualche festa di precetto in giorno di domenica, basta sentire una sola messa; così ancora se uno è sacerdote e beneficiato, basta che reciti un solo officio. Altrimenti poi se gli obblighi han diverso motivo, v. gr. se colui dovesse udir la messa in giorno di festa, o dir l'officio per voto o per penitenza. Ond'è, che se taluno dovesse adempir qualche peso per due obbligazioni che han diverso motivo, come chi dovesse digiunare in qualche giorno perché è vigilia, e per lo voto che ne tiene, non digiunando fa due peccati, uno contro l'ubbidienza della chiesa, e l'altro contra il voto. Così anche chi uccidesse un sacerdote, peccherebbe contro la giustizia e contra la religione, mentre la chiesa per motivo di religione ha proibito l'offendere i suoi ministri2.

 




6 N. 16.

 



7 N. 14-15.

 



8 N. 17-18.

 



9 N. 19.

 



10 N. 20-21.



1 Istr. c. n. 22-25.

 



2 N. 24-25.

 



3 N. 26.

 



4 N. 27.

 



5 1. 2. Q. 100. A. 9. E 10. - Istr. n. 28.



1 Istr. c. 2. n. 29.

 



2 N. 35-36.

 






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