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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO VII. Della cessazione, interpretazione ed epicheia della legge.

 

23. E per I., in quanto alla cessazione, è certo che cessa l'obbligo della legge, quando cessa in comune il fine adequato, ossia totale di quella, perché allora la legge si rende inutile, così s. Tommaso5. Si questiona poi tra' dd., se cessa la legge, cessando il fine di lei in particolare. Se cessa contrarie (cioè se la legge si rendesse nociva in qualche caso particolare), allora anche è comune la sentenza, che non obbliga la legge. Se poi cessa solamente privative (cioè che la legge si rende inutile per quella persona particolare), molti dd. anche l'affermano; ma io più aderisco all'opinione opposta dello stesso s. Tommaso6 e più comune; la ragione si è, perché trattandosi in particolare, è facile il pericolo dell'allucinazione. Ed in quanto alla lezione de' libri proibiti, ella certamente è illecita a tutti, benché taluno stimi per certo, che quella non gli possa nuocere; perché in tal proibizione non cessa mai il fine adequato7.

 

24. Per II. In quanto all'interpretazione, questa è di tre sorte, autentica, usuale, e dottrinale. L'autentica si fa dallo stesso legislatore, oppure dal suo successore o superiore. L'usuale è quella ch'è ricevuta dall'uso. La dottrinale poi si fa da' dottori, non essendo ella che una dichiarazione della mente del legislatore; essendo per altro permesso ad ognuno l'interpretar le leggi secondo il senso più ricevuto da' dd. e secondo le regole assegnate nell'Istr.8. In oltre qui si noti, che le dichiarazioni che fa il papa son vere leggi, e non han bisogno di promulgazione, allorché son fatte dallo stesso pontefice, il quale ha fatto la legge; altrimenti poi richieggono la promulgazione per obbligare, se son fatte da' successori9.

 

25. Per III. In quanto all'epicheia, la quale è una presunzione della mente del legislatore, di non volere obbligare i sudditi alla legge, ella ha luogo, quando la legge si rendesse in qualche caso nociva, o molto gravosa10. Se poi la legge debba stendersi da caso a caso; diciamo che sì, quando corre la stessa ragione, e corre in modo tale, che se la legge non si stendesse, sarebbe incolpato il legislatore o d'ingiustizia, o d'imprudenza; e per questa ragione la legge si stende. E ciò avvenne I. ne' correlativi, come sposo e sposa. II. Negli equiparati, come elezione e presentazione al beneficio. III. Ne' connessi, come diacono e suddiacono. IV. Ne' contenuti, come codicillo


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e testamento, oppure la carne vien proibita a chi son proibite le ova. Altrimenti la legge non si stende1.

 




5 1. 2. q. 105. a. 4. ad. 3.

 



6 2. 2. q. 154. a. 2.

 



7 Istr. c. 2. n. 69. e 70.

 



8 C. 2. n. 75. e 76.

 



9 Ivi n. 72-74.

 



10 Ivi n. 77.



1 Istruz. c. 2. n. 78.

 






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