Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
PUNTO III. Della religione, e de' vizi opposti.
18. La virtù della religione si definisce: Est virtus exhibens Deo debitum cultum. Due sono i vizi contra la religione, la superstizione, e l'irreligiosità.
§. I. Della superstizione.
19. La superstizione si definisce: Est falsa religio exhibens Deo cultum indebitum. La superstizione può essere circa due cose, circa il culto indebito, e circa la cosa culta. Quella di culto indebito è, quando si dà a Dio un culto falso, come sarebbe l'esporre reliquie false, narrare miracoli falsi, le quali cose son peccati mortali. Quella della cosa culta è, quando si dà alle creature il culto che deve darsi a Dio, e si chiama idolatria. E della stessa specie è la divinazione, con cui per opera del demonio si cerca di sapere gli eventi futuri. Quindi è illecita per 1., l'astrologia giudiziaria, che predice le cose dipendenti da' voleri degli uomini, ma non già la naturale, che coniettura le pioggie, le sterilità, o i temperamenti de' corpi umani. Per 2., il credere a' sogni, purché non vi fossero bastanti motivi, che quelli vengano da Dio. Per 3. l'ensalmo costitutivo, cioè l'orazione composta di diverse parole determinate, credendo fermamente con quella di ottener qualche cosa. Per 4., il sortilegio, o sia sorte divinatoria, cercando di saper cose occulte, o future, per mezzo di alcuni segni presi a sorte. E perciò diciamo essere illecita la verga divinatoria, colla quale taluni cercano metalli, o vene d'acque nascoste. La sorte divisoria all'incontro che adoprasi per dividere le robe, o per decidere le liti, o per distribuire gli offici secolari, (ma non gli ecclesiastici), questa è permessa3.
20. È peccato grave ancora contra la religione la vana osservanza, cioè l'uso di qualche mezzo improporzionato di certi segni, o preghiere fatte con determinate parole o circostanze, per ottenere v. g. d'essere libero dalle ferite, da' tuoni, e simili. L'uso della polvere simpatica, de' coralli, e cose simili, par che non sia illecito; del resto quando alcun rimedio sembra innocente, la persona per liberarsi da ogni scrupolo si protesti di non voler consentire a niun'opera diabolica4.
§. II. Dell'irreligiosità.
21. L'irreligiosità contiene sotto di sé tre specie, la tentazione di Dio, il sacrilegio, e la simonia. E per 1., la tentazione di Dio si chiama formale, quando alcuno dubita positivamente di qualche perfezione divina, e vuole sperimentarla, v. gr. se Dio è potente, s'è giusto, ecc., e ciò senza dubbio è colpa grave. Si chiama poi interpretativa, quando alcuno v. g. si gittasse nel fiume, sperando che Dio lo salvi; ed anche è colpa grave5.
22. Per II. Il sacrilegio poi è di tre modi, personale, locale, e reale. Personale è quando si percuote un chierico, o religioso, o si hanno tatti impudici con persone legate da voto di castità. Locale è quando polluitur ecclesia per effusionem humani seminis, aut sanguinis, in aliqua copia: e secondo la sentenza più probabile basta in ciò l'effusione anche occulta, ed anche l'uso del matrimonio, purché non ve ne sia una moral necessità. Acciocché però la chiesa resti polluta si richiede che sia stata polluta con colpa grave. Così anche più probabilmente sono sacrilegii i tatti, aspetti, e discorsi turpi, avuti nella chiesa. Sono anche più probabilmente sacrilegii tutti i furti commessi ne' luoghi sacri: luoghi sacri sono tutte le chiese e cappelle benedette dal vescovo, da tetto sino al pavimento, e così anche i cimiteri. Il sacrilegio poi reale è quando si amministra, o si riceve illecitamente qualche sagramento o si profana qualche reliquia, o immagine sagra, o vaso, veste, o altra cosa che si consagra, o si benedice, come camici, tovaglie d'altare, e simili6.
23. III. La simonia finalmente si definisce così: Studiosa voluntas emendi pretio temporali aliquid spirituale, vel spirituali annexum: come sarebbe la rendita del beneficio, o veste sagra, o
pure la fatica intrinseca nell'amministrare i sacramenti; si dice intrinseca, perché per la fatica intrinseca ben può riceversi qualche prezzo. La simonia è di quattro sorte, mentale, convenzionale, reale, e confidenziale. La mentale è quando si dà il temporale per lo spirituale, ma senza patto. La convenzionale s'intende quando v'è stato il patto, ma non ancora si è eseguito. La reale è quando il patto è stato già eseguito. La confidenziale è quando si rinunzia un beneficio col patto di ripigliarlo, o che si rinunzi poi ad altri1.
24. I doni che han ragione di prezzo per ottener lo spirituale, si chiamano munus a manu, e s'intende ogni roba degna di prezzo: munus ab obsequio, s'intende ogni servitù: munus a lingua, s'intende ogni intercessione, benché mediata, che meriti prezzo2. Il ricever beni temporali per ammettere alcuno alla religione, anch'è simonia, eccettoché se quegli fosse infermo, o vecchio, oppure se il monastero fosse povero. Dalle monache poi è ben lecito il ricever doni3. Se taluno servisse il vescovo con animo di obbligarlo a dargli qualche beneficio, oppure con fine principale di ottenere beneficii, peccherebbe di simonia, come si ha dalla propos. 46. dannata da Innoc. XI. Altrimenti poi, se lo servisse per renderlo semplicemente a sé benevolo, e così ottenere qualunque sorta di rimunerazione4.
25. È ben lecito ancora il ricevere lo stipendio per dire la messa, o per amministrare i sagramenti, non già come prezzo ma come sussidio alla sostentazione d'esso ministro che si occupa in servizio d'altri. E ciò quantunque egli non fosse povero, secondo la sentenza comune con san Tommaso5, adducendone ivi per ragione il detto dell'apostolo: Nemo militat suis stipendiis6. Se poi pecchi mortalmente chi predica o amministra sagramenti, principalmente per lo guadagno temporale, è più probabile, che no7. È lecito permutare, o vendere le cose spirituali nelle quali lo spirituale è susseguente al temporale, come sono calici, vesti sagre, e simili, purché s'abbia ragione del solo prezzo della roba8.
26. Si dimanda, se taluno che pretende alcun beneficio, possa dare qualche prezzo per redimersi dalla vessazione. In ciò bisogna osservar la regola di s. Tommaso: se il ius è in re, cioè già acquistato, e 'l ius è certo, allora ben può dare qualche cosa temporale (ma non già spirituale) per liberarsi dall'ingiusta vessazione. Se poi il ius è ad rem, cioè non ancora acquistato, solamente può dare qualche prezzo a coloro che possono fargli danno, affinché si astengano di nuocergli ingiustamente o per odio; ma non già a coloro che possono insieme giovargli con dargli il voto al beneficio9. Se poi un sacerdote ingiustamente ti negasse un sagramento, del quale hai gran bisogno, ben puoi dargli qualche prezzo, acciocché te l'amministri. Peccheresti all'incontro, se pretendendo qualche beneficio, pagassi il tuo competitore, acciocché a quello non concorresse, sempreché quegli giustamente può concorrere10.
27. Le pene de' simoniaci sono le seguenti: I. Per la simonia nell'ingresso alla religione, dalla comunità s'incorre la sospensione, e da' particolari (id praesumentibus, come si dice nel cap. 1. de Simon.) la scomunica papale. E qui si avverta, che le elezioni simoniache d'ogni officio spirituale nelle religioni sono tutte nulle11. II. Per la simonia nella collazione degli ordini, il vescovo ed i mediatori incorrono la scomunica papale, e l'interdetto dalla chiesa; gli ordinati poi, oltre la scomunica, e sospensione degli ordini simoniacamente presi, non possono prendere gli altri ordini. III. Per la simonia reale ne' benefici, il beneficiato incorre la scomunica papale, e l'inabilità a ricevere altri beneficii (fatta cioè però la sentenza condannatoria); del resto son nulle tutte le presentazioni, elezioni, ecc., onde il simoniaco non può ritenere né il beneficio, né i frutti esatti. E ciò corre ancorché ignori tal pena, ed ancorché ignori la simonia fatta, s'ella è stata fatta da altri; se n'eccettua solamente se 'l beneficiato avesse posseduto per tre anni in buona fede il benefizio, oppure s'egli avesse ripugnato che si facesse la simonia, e gli altri l'avessero fatta senza farglielo sapere. IV. Per la simonia confidenziale, oltre le pene di sovra notate, s'incorre la privazione de' beneficii
anche prima ottenuti; ma in ciò pure vi bisogna la sentenza condannatoria1.
28. Si noti 1. che le mentovate pene s'incorrono solo per la simonia in materia di religione, ordini, e beneficii collativi, ma non in altra materia; e non s'incorrono se non quando la simonia è compiuta realmente dall'una e dall'altra parte, eccettuata la simonia confidenziale2. Si noti per 2. che gli esaminatori, che ricevono qualche dono da' concorrenti alle parrocchie, non possono esser assoluti in confessione, nisi dimissis beneficiis, come si dice nel tridentino3. Si noti per 3., che 'l prezzo simoniaco dee restituirsi a chi l'ha dato; ma se questi che l'ha ricevuto, l'avesse ricevuto dopo aver data la cosa spirituale, più probabilmente dee darsi alla chiesa, o a' poveri. I frutti poi del beneficio dato con simonia debbono restituirsi anche alla chiesa, o a' poveri, oppure come dicono i dottori al successore del benefizio. Chi possa poi assolvere le suddette censure, vedi ciò ed altro nell'Istruz.4.