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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO III. Del voto.

 

8. Il voto si definisce: Est promissio facta Deo, deliberata de bono possibili, et meliori. Si dice promissio deliberata perché dee esser fatta con animo di obbligarsi con voto, altrimenti non obbliga. In dubbio però se chi ha fatto il voto abbia avuto quest'animo, si presume che sì specialmente quando ha creduto di peccare, se poi non adempiva la promessa6. All'incontro è nullo il voto fatto per meto ingiusto estrinseco, ed incusso da altra persona, a fine appunto di estorquere il voto. E così anche è nullo il voto fatto per errore circa la sostanza, o circa qualche circostanza, che avrebbe impedito il voto (o il giuramento) se a principio si fosse avvertita, come dice s. Tomm.7, con altri8. Si dice di più, de bono possibili et meliori. Si dice bene possibile in quanto alla sostanza del voto che possa adempirsi almeno in parte; altrimenti, se l'oggetto principale del voto non può adempirsi niente obbliga il voto. Si dice poi bene migliore, perché neppure tiene il voto, quando è di fare un bene di minor merito9.

 

9. Qui cadono molte questioni, le cui risoluzioni si possono osservare nella citata istruzione. E sono per 1. Se sia nullo il voto fatto con mal fine10. Per 2. se vale il voto di non cercar dispense11. Per 3. se vale il voto di prender lo stato coniugale12. Per 4. se vale il voto di fare più voti13. Per 5. se pecca gravemente chi tralascia un'opera leggiera, ma promessa con voto di farla


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ogni giorno per qualche tempo1. Per 6. come obblighino i voti condizionati, oppure disgiuntivi2. Per 7. se uno facesse voto di digiunare nel sabato prossimo, e passare qual giorno3. Per 8. quale dilazione, in adempire il voto è colpa grave4. Per 9. a che sia tenuto chi fa voto di religione5. Si avverta poi se alcuno non si ricorda del voto fatto, e adempisce già l'opera del voto, non è tenuto ad altro, come già si disse di sovra, e come dicono comunissimamente Lessio, Sanchez, Layman, ed altri; perché ciascuno ha la volontà generale di adempire prima le cose d'obbligo, e poi di divozione6. Ma all'incontro, se mai è probabile che alcuno non abbia adempito il voto, è tenuto a soddisfarlo, ancorché avesse ancora probabilità di averlo soddisfatto; perché in ogni dubbio possiede l'obbligo contratto già del voto7.

 

10. In due modi poi si toglie l'obbligo del voto; per 1. colla mutazione della materia, come quando la materia si rende impossibile, o inutile al fine del voto; o quando v'è qualche nuova circostanza notabile o non preveduta8. Per 2. si toglie coll'autorità de' superiori, cioè coll'irritazione, commutazione o dispensa. L'irritazione si fa da ognuno che ha la potestà dominativa, come si è detto di sovra al n. 7, e quest'irritazione, anche fatta senza causa, è valida, ed esente almeno da colpa grave. Per tanto i genitori, tutori e curatori possono irritare tutti i voti degli impuberi, ed anche de' puberi, quando i voti sono reali. Così anche i prelati possono irritare tutti i voti de' sudditi professi, e le badesse delle monache. Così anche i mariti possono irritare tutti i voti delle mogli anche futuri; e le mogli irritare i voti de' mariti che son di loro pregiudizio: ma i voti fatti prima del matrimonio li possono solo sospendere, non irritare. Ma si avverta che tali voti son validi ed obbligano, finché non sono irritati9.

 

11. La commutazione poi de' voti non può farsi se non coll'autorità della chiesa, quando l'opera che si sostituisce, è minore, o eguale all'opera del voto; e per farsi tal commutazione vi bisogna qualche giusta causa. Quando però l'opera fosse certamente e notabilmente migliore, ognuno la può fare da se stesso. E si noti che fatta ancora la commutazione, può sempre ripigliare l'opera primiera. Per la dispensa poi si richiede maggior causa; di ciò ed altro v. Istr.10. Se poi sia valida la dispensa data dal vescovo in mala fede, ma con giusta causa; oppure con buona fede, ma senza giusta causa, e se possa dispensarsi il voto fatto in favore del prossimo, v. ivi11.

 

12. Hanno la facoltà di dispensare ne' voti 1. il papa a rispetto di tutti i fedeli, 2. i vescovi per tutti i loro sudditi; 3. i prelati regolari per i loro religiosi, 4. i confessori delle religioni mendicanti, anche per li secolari; purché n'abbiano la facoltà da' loro superiori. Tutti poi i prelati, che han la potestà ordinaria, posson delegare tal facoltà di dispensare ad ogni chierico che abbia almeno la prima tonsura. E chi può dispensare cogli altri, lo può ancora con se stesso. E chi può dispensare ne' voti, lo può anche ne' giuramenti12. Se possa poi il vescovo dispensare i voti de' forestieri, v. Istruz.13.

 

13. Cinque voti però in quanto alla dispensa son riservati al papa, e sono il voto di religione, di castità perpetua (benché fatto il matrimonio dopo il voto, può dispensarci ancora il vescovo) e de' tre pellegrinaggi, cioè alla Terra santa, a s. Pietro, e s. Paolo in Roma, ed a s. Giacomo in Gallizia. In caso però di urgente necessità posson dispensare in tali voti anche i prelati di sovra nominati. Ed anche senza l'urgente necessità, se tali voti son fatti per timore ingiusto da altri incusso; o se sono stati disgiuntivi, v. gr. di osservar castità o di digiunare ogni giorno14. Oppure se son voti penali v. g. se giuoco, fo voto di religione15. Si dimanda poi se sia anche riservato il giuramento di castità. Se commutandosi il voto riservato resti anche riservata la materia sostituita. Se sia riservato il voto condizionato di castità, di religione, e simili v. Istruz.16.

 




6 N. 21. 22.

 



7 In 4. dist. 38. qu. 1. a. 3. ad 1.

 



8 Istr. c. 5. n. 23.

 



9 N. 24.

 



10 N. 25.

 



11 N. 26.

 



12 N. 27.

 



13 N. 28.



1 Istr. c. 5. n. 29.

 



2 N. 29. 30.

 



3 N. 32.

 



4 N. 33.

 



5 N. 34.

 



6 N. 31.

 



7 N. 3.

 



8 N. 35.

 



9 N. 36. 37.

 



10 N. 39.

 



11 N. 40. 41.

 



12 N. 42. 43.

 



13 N. 44. e c. 2. n. 41. 42.

 



14 C. 5. n. 45. 46.

 



15 N. 46.

 



16 N .47-48.






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