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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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Capo VI. Del terzo precetto.

 

PUNTO I. Dell'astinenza dalle opere servili.

 

1. Prima di tutto avvertasi che questo terzo precetto in quanto all'obbligo


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di onorare Dio in alcun tempo dell'anno con qualche particolare ed esterno culto, egli è divino e naturale, ma in quanto al tempo assegnato del sabato nell'antica legge, e della domenica nella nuova, prima era ceremoniale, ed ora è ecclesiastico, come insegna s. Tommaso1: Observantia diei dominicae in nova lege succedit non ex vi praecepti legis, sed ex constitutione ecclesiae. Avvertasi di più, che per questo terzo precetto non si comanda altro, che il culto esterno; onde secondo la sentenza più probabile e comunissima di san Tommaso, ed altri, chi pecca in giorno di festa non commette già doppio peccato; così l'angelico2, dove dice che per le opere servili vietate dal precetto s'intendono quelle sole che si fanno per le arti meccaniche; e lo conferma nella somma3, dove ne la ragione: Non enim idem est finis praecepti, et id de quo praeceptum datur.

 

2. Due cose son quelle che dalla chiesa nella festa s'impongono, l'astinenza dalle opere servili, e l'assistenza alla messa. In quanto all'astinenza dalle opere, dee sapersi che vi sono tre sorta di opere: servili, che son quelle che solamente si fanno da' servi, come il fabbricare, zappare, scolpire, e simili: liberali, che si fanno dagli uomini liberi, e sono quelle che procedono più dalla mente, che dal corpo, come il leggere, scrivere, e simili: comuni che si fanno e da' servi e da' liberi, come il viaggiare, andare a caccia, ec. Nella festa le sole opere servili sono vietate. Onde non è vietato lo studiare, lo scrivere, e l'insegnare, ancorché si facesse per guadagno, come dicono i dd. con s. Tommaso: Nullus spiritualis actus exercitium est contra observantiam sabathi, puta si quis doceat verbo vel scripto4. E così anche è permesso il copiar le scritture, come dicono comunissimamente Suarez, Castropalao, Bonacina, Salmaticesi ecc.5. Il dipingere benché non possa dirsi assolutamente esser opera liberale, come vogliono molti, nondimeno molto probabilmente stimasi almeno opera comune, la quale non è servile, come dice l'angelico nel luogo citato, parlando in generale dell'opere comuni: In quantum vero sunt communia et servis et liberis, servitia non dicuntur. E perciò non può dirsi opera vietata. E lo stesso dicesi dell'andare a caccia collo schioppo o colle reti. Più presto è opera servile il pescare; ma questa probabilmente è scusata dalla consuetudine, quando v'è poca fatica6. Oltre poi l'opere servili, son proibite nella festa anche le forensi7. Opere forensi s'intendono per 1., tutte l'azioni che spettano al foro, come il citar le parti, il formare i processi, l'eseguir le sentenze. Del resto non è vietato il dispensare, lo scomunicare, o far altro esercizio che non richiede strepito giudiziale. S'intendono per 2. il fare i mercati, purché non sieno di cose necessarie all'uso quotidiano. Del resto oggidì comunemente son permesse dalla consuetudine le fiere universali, ed in molti luoghi anche le particolari, ed ancora le vendite di robe (fuorché nelle botteghe pubbliche) ed i contratti di negoziazioni, locazioni, e simili8.

 

3. Le cause poi, che scusano dall'astinenza dalle fatiche in giorno di festa, sono per I. la dispensa del papa in tutta la chiesa; e del vescovo (quando vi è giusta causa) nella sua diocesi; ed anche del parroco, co' suoi parrocchiani in qualche caso particolare9. Per II. la consuetudine, la quale scusa il governar le biade, apparecchiare i cibi, l'adacquare l'erbe, il portare gli uomini in sedia, il guidare i cocchi, o le bestie cariche di robe. L'uccidere, e scorticare gli animali, dove non v'è la consuetudine, non è permesso fuori di necessità. Lo stesso corre del macinare il grano: lo stesso del far la barba, benché universalmente è permesso il radere i faticatori che campano alla giornata, i quali solo nelle feste han tempo di farsi rader la barba10. Per III. la pietà, onde si permette il portar le statue nelle processioni, l'ornare gli altari e le chiese, il far le macchine per l'esposizione del Venerabile, lo scopare i luoghi sagri, e cose simili. Si permette ancora probabilmente, quando v'è grave ed urgente necessità, oppure v'è la licenza del vescovo, per lo stesso motivo di pietà, il fabbricare le chiese, o portar pietre per la fabbrica, e coltivare i loro campi; così Soto, Gaetano, Suarez, Castropal.,


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Sanch., Bonac. ecc.1. Per IV. la carità quando occorre di sovvenire i poveri, o qualche luogo pio2.

 

4. Per V. la necessità, quando non può lasciarsi qualche opera servile, senza grave danno o incomodo proprio o alieno. Perciò si permette il faticare agli speziali di medicina, o cuocitori di calce, mattoni, o vetro, e così anche a' lavoratori d'ogni altra opera, che cominciata, non può lasciarsi senza grave nocumento: a' sartori in tempo di nozze, o funerali: a' panettieri pubblici; ma ad altri non dee permettersi di fare il pane, se non v'è qualche special necessità. Il raccoglier le biade, i frutti, ed il fieno, è permesso ordinariamente dalla consuetudine per evitare il danno della perdita3. Molti dottori, come Gaetano, Navarr., Suar., Castrop., Sanchez ec. (contra altri) probabilmente scusano chi fatica per non perdere un gran guadagno, perché la perdita d'un gran lucro equivale ad un grave danno, come si dice nella l. unic. cap. de Sentent.4. L'esser permesso poi di faticare per evitar l'ozio, e coll'ozio il pericolo di peccare come vogliono alcuni autori, ciò poco lo stimo probabile5. Per VI. scusa l'utilità della pubblica allegrezza, come il compor macchine, o fuochi in tempo di vittorie, o di nascite de' principi, e simili6. Per VII. scusa per ultimo la parvità della materia. Un'ora e mezza, ed anche due di fatica manuale più comunemente da' dottori si reputa parva materia7. Se poi pecchi gravemente un padrone che senza grave causa ordina a dieci servi di faticare ciascuno successivamente per mezz'ora, vedi l'Istruz.8.

 




1 2. 2. q. 22. a. 4. ad 4.

 



2 In 3. sent. dist. 37. q. a. 5. ad 2.

 



3 2. 2. q. 10. a. 9. ad 2.

 



4 2. 2. q. 112. a. 4. ad 3.

 



5 Istr. c. 6. n. 7-9.

 



6 N. 10. 11.

 



7 Cap. ult. de feriis.

 



8 Istr. c. 6. n. 12. 13.

 



9 N. 14.

 



10 N. 15.



1 Istr. c. 6. n. 16. 17.

 



2 N. 17.

 



3 N. 19-21.

 



4 N. 22.

 



5 N. 23.

 



6 N. 24.

 



7 N. 25.

 



8 N. 26.

 






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