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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Dell'astinenza alla messa.

 

5. Per adempire questo precetto, per 1., si richiede l'intenzione, cioè che il fedele intenda di voler sentire la messa: poiché non soddisfarebbe chi v'assistesse per violenza. Ben soddisfa però chi v'assiste per timore del padre o del padrone. Chi poi ha intenzione di sentirla, soddisfa, ancorché non intendesse di adempire il precetto, mentre già adempisce l'opera imposta9. Per 2., si richiede l'attenzione, cioè che la persona attenda almeno moralmente ad assistere alla messa. Onde non soddisfa chi v'assiste dormendo, o stando fuori di sensi. Se poi soddisfa chi v'assiste internamente e volontariamente distratto; l'affermano Suar., Less., Lugo, Coninch., Silvest., La-Croix, ed altri, dicendo che per adempire il precetto della messa basta assistervi colla presenza morale: ma più comunemente Laym., Bonac., Salmat., ed altri con s. Tommaso lo negano, ma ciò s'intende, quando la persona avverte già, che si distrae, e vuole distrarsi10. Del resto ben soddisfa, chi nella messa recita l'officio d'obbligo, o la penitenza della confessione, o legge qualche libro spirituale di meditazioni, o d'atti divoti. Ma non già chi nella messa si confessa. Chi nella messa dormicchiasse, soddisfa, sempreché avverte a ciò che si fa. Chi poi confabulasse per notabil parte di quella, non soddisfa11.

 

6. Parlando poi della parvità di materia, è materia parva quel che si dice dal principio della messa sino al vangelo esclusive; e probabilmente ancora sino al vangelo inclusive, come dicono Azor., Suar., Lugo, Laym., Castrop., Bonac., Salmat. ecc. giacché secondo s. Isidoro anticamente la messa cominciava dall'offertorio. È materia anche parva tutto quel che si dice dopo la comunione. È materia grave all'incontro il lasciar dalla consagrazione sino al Pater noster; ed anche il lasciar d'assistere alla consagrazione, o alla sunzione. Se poi chi giunge dopo la consagrazione dell'ultima messa, sia tenuto a sentire il resto, noi diciamo che sì, poiché chi non può soddisfare certamente il precetto, dee almeno soddisfarlo probabilmente, se può12.

 

7. Chi sente due mezze messe nello stesso tempo, non soddisfa, come si ha dalla propos. 55. dannata da Innoc. XI. E stimiamo, esser molto più probabile, che neppure soddisfa chi assiste alla consagrazione di un sacerdote, ed alla sunzione di un altro. Altrimenti poi se assistesse alla consegrazione e sunzione dello stesso sacerdote, e successivamente poi al restante della messa13. Ben soddisfa chi sente la messa dietro l'altare, o per alcuna finestra che sporge nella chiesa, o stesse dietro qualche colonna del tempio; ed anche fuori


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della chiesa, purché stia unito al popolo, e per mezzo degli altri possa avvertire quel che si fa1. Se poi vi sia la strada, per mezzo, vedi l'Istruz.2.

 

8. S'avverta, che negli oratorii privati concessi dal papa per privilegio soddisfano al precetto della messa (eccettuate le feste principali dell'anno) solamente i padroni nominati nell'indulto, e i loro congiunti che abitano nella stessa casa, e vivono a loro spese; e solo quei servidori, che son necessari per assistere a' padroni in tempo della messa. S'avverta di più, che in tali oratorii non può celebrarsi che quella sola messa, a cui assistono le persone alle quali sta concesso l'indulto, come dichiarò Benedetto XIV. nel 1751., nella bolla, Magno ecc. Di più, che in tali oratorii non è lecitoconfessarsicomunicarsi senza licenza del vescovo, e senza giusta causa. Ma ciò non s'intende per gli oratorii benedetti dal vescovo, che tengono la porta nella via pubblica; poiché in essi vale la messa, come detta nella pubblica chiesa. E lo stesso corre negli oratorii eretti nelle case de' religiosi e de' vescovi. I vescovi di più posson celebrare, e far celebrare all'altare portatile in tutte le case, dove si ritrovano (anche fuori delle proprie diocesi) per causa della visita, o di viaggio, oppure per causa della dimora loro permessa a iure, o dalla s. sede fuori della diocesi, come si ha dalla bolla di Bened. XIII.3. Se poi i vescovi possano dar la dispensa a celebrare nelle case private per giuste cause, e solo per qualche tempo, vedi l'Istruz.4.

 

9. Scusa dall'obbligo di sentir la messa ogni causa d'impotenza fisica, o pure morale, cioè che apportasse grave danno, o grave incomodo, spirituale o temporale, proprio o alieno. Onde per 1., sono scusati gl'infermi, o convalescenti, a cui l'uscir di casa potesse notabilmente nuocere. Per 2., i carcerati, e scomunicati; ma questi son tenuti a procurar la libertà, o l'assoluzione, sempre che possono ottenerla senza grave incomodo. Per 3., quei che non posson venire alla chiesa senza pericolo di grave danno proprio, o delle greggi, case, infermi, o bambini, che hanno in custodia. Per 4., i figli o i servi, quando la loro opera fosse necessaria nel tempo della messa; o pure se ripugnando di faticare, avessero a patirne un grave incomodo, o grave indignazione da' genitori, o da' padroni; ma i servi son tenuti a procurare in appresso di lasciar tali padroni, se possono, senza grave incomodo. Per 5., sono scusate le donzelle inhoneste praegnantes, o pure quelle che non hanno le vesti, o i servi convenienti al loro stato; ma queste son tenute almeno a sentir la messa, se possono, prima di farsi giorno, o in qualche chiesa rimota. Per 6., i vetturali, calessieri, molinari, o altri che per udir la messa dovessero patire danno grave. E così ancora è scusato chi lasciasse la messa per impedire qualche grave peccato, o chi stesse in peccato, e non potesse confessarsi per lungo tempo, se volesse udir la messa. Per 7., sono scusati i naviganti e viaggianti in caso di grave necessità. Per 8., scusa la notabil distanza della chiesa, come di tre miglia, secondo dicono Suar., Castr., Filliuc., Salmat., Croix ec. Per 9., scusa l'uso, secondo i luoghi, di non uscir di casa in tempo di lutto5.

 




9 N. 27.

 



10 N. 28.

 



11 N. 29-32.

 



12 N. 33.

 



13 N. 34.



1 Istr. c. 6. n. 34.

 



2 N. 35.

 



3 N. 37.

 



4 N. 38.

 



5 N. 39-44.






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