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Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
CAPO VII. Del quarto precetto.
PUNTO I. Dell'obbligo de' figli verso i genitori, e de' genitori verso i figli.
1. I figli debbon portare a' genitori amore, riverenza, ed ubbidienza. Onde per 1., peccano non solo contro la carità, ma anche contro l'amore, o sia contro la pietà, se desiderano male a' genitori, se impediscono loro di far testamento, se gravemente li contristano, e se non li soccorrono in grave necessità temporale o spirituale; come ancora se trascurano di far prendere loro i sagramenti in pericolo di morte. Per 2., peccano gravemente contra la riverenza, se li percuotono anche leggiermente, o fan segno di percuoterli: se li cotraffanno in loro presenza: se parimenti in presenza mandano loro imprecazioni, o li chiamano pazzi, bestie, ubbriachi, o con nomi simili: Per 3., peccano gravemente contra l'ubbidienza, se si sposano contra il loro consenso con disonore della famiglia; e se disubbidiscono ad essi in cose gravi, e giuste, comandate con precetto espresso, v. g. di non uscir di notte, di trattare con donne giovani, o con mali compagni,
di non giuocare a giuochi di fortuna, e simili. Del resto circa lo stato del matrimonio, o del celibato, non son tenuti i figli ad ubbidire i padri come insegna s. Tommaso: Non tenentur filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo, vel de virginitate servanda1.
2. I genitori all'incontro son tenuti ad alimentare e ad educare i figli. Onde in quanto agli alimenti, essi sono obbligati ad alimentarli, ancorché fossero spuri, e benché prendessero stato coniugale contra la loro volontà; e perciò peccano per 1. se dilapidano i loro beni in modo, che manchino poi gli alimenti a' figli. Per 2., se ingiustamente in morte li privano della legittima, o in vita negano loro il patrimonio, volendo i figli farsi preti, o negano le doti alle figlie, volendo quelle maritarsi, o farsi monache2. Quando poi il padre possa diseredare i figli, v. l'Istr.3. In quanto poi all'educazione, peccano per 1., i genitori, se trascurano d'istruirli, o di farli istruire nelle cose della fede. Per 2., se danno loro scandalo, col bestemmiare, o parlar disonesto. Per 3., se non li correggono. Per 4. se non curano, che i figli osservino le feste, i digiuni, il precetto pasquale, e cose simili. Per 5., se permettono loro di praticare con persone scandalose. Per 6., se impediscono loro senza giusta causa di maritarsi, o pure se li forzano a prendere stato coniugale, ecclesiastico, o religioso. E qui si avverta, che secondo il concilio di Trento4, incorrono la scomunica i genitori, che costringono le figlie ad entrare ne' monisteri di monache, anche per fine di educazione, o pure se le impediscono di farsi religiose5. E su questo punto d'impedire a' figli lo stato religioso, v. l'Istruz.6. I fratelli maggiori poi anche son tenuti ad alimentare gli altri loro fratelli, e sorelle, se quegli non avessero come vivere; e per le sorelle son tenuti anche a dotarle, e ciò non solo nella necessità estrema, ma ancora nella grave7.