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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO III. Degli obblighi de' parrochi e de' vescovi.

 

6. In quanto al parroco, egli per 1., è obbligato alla sua residenza, come si ha nel tridentino12, dal quale solo per due mesi gli viene permesso di allontanarsi dalla sua cura, ma purché vi sia la giusta causa, e la licenza del vescovo in scriptis, o almeno espressa a voce13. Le cause giuste sono 1. la carità, v. gr. per togliere gravi scandali o inimicizie. 2. La necessità, v. g. per evitare il pericolo di morte da' nemici o dalla mal'aria. 5. L'ubbidienza al vescovo per bene comune, o della chiesa


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propria: ma non già per servire il prelato da vicario, o da visitatore. 4. L'utilità della chiesa, o propria: come per difendere la sua parrocchia, o tutta la diocesi, o pure se stesso presso la corte regia; trattandosi però di lite della propria famiglia, il vescovo non può dare altra licenza al parroco, che de' soli due mesi conciliari1. Mancando poi il parroco alla residenza, non solo pecca gravemente, ma in oltre non fa i frutti suoi, ed è tenuto a restituirli (secondo la rata dell'assenza dalla parrocchia) o a' poveri dello stesso luogo, o pure alla fabbrica della propria chiesa; e ciò prima d'ogni sentenza condannatoria, o declaratoria2. E lo stesso corre per li parrochi, che risiedono inutilmente, come ha dichiarato Bened. XIV. nella sua bolla Grave; come anche per que' parrochi, che tralasciano di esercitare per se stessi gli offici principali, v. g. di predicare (non essendo impediti), o di amministrare i sacramenti3. Se poi sian tenuti alla restituzione de' frutti i parrochi, che stanno assenti con giusta causa, ma senza licenza del vescovo, noi diciamo che sì4. E se siano obbligati all'intera soddisfazione de' frutti, vedi Istr.5.

 

7. Si noti per 1., che il parroco, anche per li due mesi, e benché abbia giusta causa, non può lasciar la parrocchia senza che il vescovo approvi così la causa, come il sostituto lasciato da esso parroco; così ordina il concilio di Trento: Causa prius per episcopum cognita et probata, vicarium idoneum ab ipso ordinario approbatum relinquant6. Se n'eccettua il solo caso, in cui vi fosse tal necessità di partire, che non patisse dimora, ed il parroco lasciasse già un sostituto idoneo. Qual sia poi la parva materia in tale assenza, Benedetto XIII. nel suo sinodo romano vietò a' parrochi l'allontanarsi dalla cura oltre due giorni senza licenza del vescovo. Del resto comunemente i dd. dicono, esser materia parva lo spazio si una settimana, e molti altri, come Tourn., Cabassuzio, Sanch., ec., dicono anche di due7. Si noti per 2., che il parroco dee abitare nella casa della sua chiesa, se vi è; e se no, in altra casa che sia ne' limiti della parrocchia, almeno moralmente, sicché da quella comodamente possa egli andare a servire la chiesa, ed all'incontro i sudditi possano ivi facilmente accorrere per li loro bisogni. Quindi dicono i dd., che non si stima risedere quel parroco che per due miglia sta lontano dalla parrocchia8.

 

8. Per II., dee il parroco amministrare i sagramenti per se stesso, e specialmente quello della penitenza: e non solo in tempo del precetto pasquale, ed in caso di grave necessità, ma anche per divozione de' penitenti; eccettoché s'egli stesse legittimamente impedito, e vi fossero già altri confessori, o pure se fosse richiesto da alcuno troppo frequentemente. Standovi però l'economo approvato dal vescovo, non è tenuto il parroco con tanto rigore9. In quanto poi alla comunione, il parroco dee amministrarla, sempre che n'è ragionevolmente richiesto. E si avverta, che secondo il decreto della s.c. del concilio approvato da Innoc. XI., il parroco ed anche il vescovo non possono prescrivere i giorni della comunione generalmente a tutto il popolo, ma in ciò debbono rimettersi all'arbitrio de' confessori10. Dee ancora il parroco attendere a far comunicare i fanciulli nella pasqua, quando ne son capaci, cioè (ordinariamente parlando) nell'età degli anni dieci sino alli dodici, come dicono Lugo, Castrop., i Salmat., ed altri; o almeno sino ai quattordici, come altri dicono; ma s. Carlo Borromeo nel suo sinodo VIII. ordinò a' parrochi, che abilitassero alla comunione tutti i fanciulli di dieci anni. Ed alcuni parrochi poi ripugnano di farli comunicare anche nell'anno duodecimo11.

 

9. In quanto poi al viatico, avverte il parroco di farlo prendere a' suoi infermi, subito che il male comincia ad esser pericoloso di morte, senza aspettare che l'infermo sia disperato, o quasi disperato da' medici. In quanto poi all'estrema unzione leggasi quel che si dirà al cap. XVI. n. 6., e specialmente avvertasi, che pecca quel parroco, come dice il catechismo romano, il quale aspetta a dar questo sacramento, quando l'inferno incomincia a perdere i sensi. Qual sia poi l'obbligo de' parrochi in tempo di peste, vedi Istruzione12.

 

10. Per III., I parrochi son tenuti in


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tutte le feste a dir la messa, e ad applicarla per il popolo, come dichiarò Bened. XIV. nella sua bolla, Cum semper, etc. E ciò quantunque il curato non avesse la congrua (licet congruis reditibus destituatur, parole della bolla); ed ancorché in quel luogo vi fosse consuetudine immemorabile in contrario. Dichiarò anche poi, che benché il parroco avesse rendite pingui, non è tenuto a celebrare pel popolo ne' giorni feriali. Se poi la parrocchia fosse vacante, che debba farsi, vedi l'Istr.1.

 

11. Per IV., dee il parroco anche con pericolo della vita correggere i suoi sudditi, che stanno in peccato mortale, o in prossimo pericolo di cadervi; e non solo nella necessità estrema, ma anche nella grave, quando vi è speranza di emenda; ed anche talvolta senza tale speranza, quando bisogna far la correzione, affinché almeno gli altri non prendano esempio a marcire ne' peccati, senza aver chi li riprenda. Dove poi il parroco non potesse dar riparo alla ruina di qualche anima, almeno dee darne parte al vescovo2. E si noti, che il parroco è tenuto a ciò non solo per obbligo di carità, ma anche di giustizia; sicché mancando alla correzione dee restituire qualche parte de' frutti. In oltre è tenuto ad informarsi, se v'è alcun suddito, che non adempisce a' suoi doveri. E specialmente è obbligato di avvisare il vescovo, se vi è alcun chierico indegno, che vuol prendere gli ordini3.

 

12. Per V., il parroco è tenuto ad istruire gl'ignoranti nei rudimenti della fede per se stesso, o almeno per altri quando stesse impedito, secondo il trident.4. E quando quelli non vengono alla chiesa, è obbligato esso di andare a trovarli. Parimente è tenuto a predicare in tutte le domeniche, ed a predicare secondo la capacità del popolo, come dice lo stesso concilio nel luogo citato: Diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis5. Onde dicono i dd., che pecca gravemente quel parroco, che tralascia di predicare per un mese continuo, o pure per tre mesi discontinui fra tutto l'anno6. Quali poi sieno le cose più utili, che dee il parroco predicare, vedi Istr.7.

 

13. Per ultimo il parroco è tenuto a cinque altre cose: 1. a dar buon esempio, acciocché insegni le virtù prima colle opere, e poi colle parole. 2. Ad assistere a' moribondi, e specialmente a' peccatori mal abituati, che stanno in punto di morte, l'assistenza de' quali non dee il parroco commetterla ad altri. 3. A soccorrere i poveri di ciò che gli supera delle rendite della parrocchia, tolto il sostentamento suo, ed anche de' suoi, se son poveri. 4. Ad esaminare le levatrici, se elle sanno o no, quel che bisogna per battezzare i bambini in caso di necessità. 5. A notare in libro i nomi de' battezzati co' loro genitori e padrini, Istruz.8. Circa poi gli obblighi de' vescovi, essi hanno quasi tutti gli obblighi de' parrochi notati di sovra, e ne hanno altri di più, che si possono leggere ivi9.

 




12 Sess. 23. c. 1. de res.

 



13 Istruz. c. 7. n. 20.



1 Istr. c. 7. n. 19.

 



2 N. 23.

 



3 N. 14. 15.

 



4 N. 16. e 21.

 



5 N. 22.

 



6 Sess. 23. c. 1.

 



7 Istr. c. 7. n. 17.

 



8 N. 17. 18.

 



9 N. 24.

 



10 N. 25.

 



11 N. 26.

 



12 N. 28.



1 C. 7. n. 29.

 



2 N. 30. 31.

 



3 N. 33. 34.

 



4 Sess. 5. c. 2.

 



5 Istr. c. 7. n. 35. 36.

 



6 C. 6. n. 5.

 



7 C. 7. n. 37-44.

 



8 N. 45.

 



9 §. 1. e 2.

 






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