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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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CAPO VIII. Del quinto precetto.

 

PUNTO I. Dell'uccisione di se stesso.

 

1. A niuno è permesso d'uccidere se stesso, né di porsi a pericolo grave di morire; se non fosse per qualche giusta causa, come può avvenire ne' soldati, i quali non solo possono, ma debbono persistere nel loro posto, benché prevedessero la morte. Se poi sia lecito in casi di naufragio, o di carestia, il cedere la tavola, o il cibo all'amico, l'ammette s. Tommaso10. Se in caso d'incendio sia permesso il buttarsi dalla finestra per evitar la morte: se possa una vergine esporsi al pericolo di morte, per non esser violata: se possa un reo di morte non fuggire potendo, anzi presentarsi al giudice per esser punito: se possa una persona divota mortificarsi colle penitenze, fino ad abbreviarsi la vita: an teneatur puella manus chirurgi subire in verendis, ut mortali suo morbo occurratur; vedi l'Istruz.11. E se sia permesso il castrare i fanciulli per conservar loro la voce, vedi ivi12.

 

2. L'ubbriachezza poi è colpa mortale, quando è volontaria e perfetta, cioè quando taluno col bere vino volontariamente si priva dell'uso della ragione, secondo insegna s. Tommaso: Volens et sciens privat se usu rationis13. Onde dice


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il santo, non peccar gravemente, chi bevendo del vino non giudica che quella pozione (benché immoderata) sia potente ad ubbriacarlo; purché, soggiunge, non abbia egli avuta frequente sperienza in contrario per lo passato1. All'ubbriaco poi imputansi tutti quei peccati, ch'egli ha preveduti, e che dovea giustamente prevedere, o pure che è stato solito più volte commettere nell'ubbriachezza, ed anche quelli a cui si è conosciuto propenso. Ma sempre s'intende purché vi sia stata qualche avvertenza nell'ubbriacarsi2. Se poi sia lecito ubbriacarsi per guarirsi da qualche morbo mortale, o per evitar la morte, che altri gli minaccia, se non s'ubbriaca; e se sia lecito indurre il prossimo ad ubbriacarsi per rimuoverlo dal commettere un male maggiore, vedi l'Istr.3.

 




10 3. sent. dist. 29. a. 5. ad 3.

 



11 C. 8. n. 1. 2.

 



12 N. 3.

 



13 2. 2. q. 15. a. 2.



1 Istr. c. 8. n. 4.

 



2 N. 8.

 



3 N. 5. 6. 7.

 






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