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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Del furto.

 

7. Il furto si definisce: Est occulta et iniusta rei alienae ablatio, invito rationabiliter domino. Si dice occulta, per distinguere il furto dalla rapina, la quale si fa per violenza, ed aggiunge nuova colpa d'ingiustizia, per l'ingiuria che si fa al padrone. Si dice iniusta, perché non è furto il togliere per esempio il vino a chi vuole ubbriacarsi, o pure il coltello a chi vuol ferire. Si dice finalmente invito rationabiliter domino, perché neppure è furto il prendere la roba altrui, quando il padrone non ripugna, o quando v'è la necessità estrema, o la giusta compensazione.

 

8. Quando dunque la necessità è estrema, ben è lecito prender la roba d'altri, perché allora i beni son comuni. E lo stesso dicono i dd. della necessità quasi estrema v. g. del pericolo probabile di morte, o della schiavitudine, o di un gravissimo morbo o infamia6. Qui si fanno poi molti dubbi; se i ricchi sian tenuti a riscattare i cristiani da' turchi: se pecca il povero estremo, che prende la roba altrui senza cercarla al padrone: se possa prender una roba di gran prezzo, quando quella gli fosse necessaria alla vita: se il ladro, consumando in estrema necessità la cosa rubata, sia tenuto alla restituzione: se mancando il ricco di sovvenire il povero estremo, sia tenuto alla restituzione, dopo ch'è passata la necessità; vedi l'Istruz.7.

 

9. In quanto poi alla compensazione, quando ella è giusta, ben può prendersi la roba del debitore senza il suo consenso. Ma per esser giusta la compensazione si richiedono tre condizioni, 1. che 'l credito sia certo e liquido: 2. che non si faccia la compensazione con danno del debitore: 3. che non possa altrimenti ottenersi la soddisfazione del credito; ond'è che 'l creditore dee prima chiederla in giudizio; ma se ciò si tralascia, non è colpa grave; anzi neppur veniale, se la via del giudizio apportasse notabile spesa, o rancori, o altro grave incomodo8.

 

10. Per giudicare poi quando la quantità del furto giunga a materia grave, o no, in ciò non solo dee considerarsi la quantità della roba, ma anche le circostanze delle persone, del tempo, e del luogo, per riguardo del danno


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grave o leggiero, che quel furto può causare al padrone. Del resto la quantità del furto ordinariamente si misura secondo la qualità de' padroni. E perciò, secondo la stimazione più comune de' dd. I. a rispetto de' poveri mendicanti un carlino, ed anche mezzo può esser materia grave. II. A rispetto de' faticatori, due carlini; e degli artigiani, due e mezzo. III. A rispetto de' benestanti che vivono di proprie rendite, quattro carlini; meno però, se questi vivono strettamente; ma per coloro che sono molto opulenti, sei o sette carlini. IV. A rispetto de' mercanti molto ricchi, otto carlini; ma per gli altri di mediocre fortuna, quattro, e forse anche meno. V. A rispetto de' magnati, o delle comunità opulente, dieci carlini. VI. A rispetto finalmente de' monarchi, è grave la somma, ch'eccede venti carlini1.

 

11. Qui bisogna in oltre notare più cose importanti. Si noti per 1., che ne' furti delle robe esposte nelle vie pubbliche, come di frutti, di biade, o di legna, il furto per esser grave richiede maggior materia. Anzi in quanto alle uve, o a' pomi di poco prezzo, non è improbabile esser lecito il cibarsene a sazietà, purché non si estraggano fuori della vigna, pel testo del deuteronomio 23. 24.: Ingressus vineam proximi tui, comede uvas quantum tibi placuerit, foras autem ne afferas tecum. E parlando delle legna, quando le selve sono di tutta la comunità, benché vi sia la proibizione, come dicono Soto, Sanchez, Salonio, ed altri, non peccano, almeno non peccano gravemente i paesani, che le tagliano per uso proprio, o anche per alimentar la famiglia con venderne qualche sarcina la settimana. E lo stesso dicono Molina, Lugo, e Bonac., ec. delle selve delle comunità vicine al proprio paese, presumendosi, esser quelle contente della sola pena che si esige. Ma ciò s'intende, purché non si faccia una grande strage d'alberi, e purché le selve non sieno affittate da' particolari, e tanto meno se sono da essi comprate2.

 

12. Si noti per 2. che i furti, benché sieno tutti minuti, e benché fatti a diversi padroni, possono esser gravi, quando giungono a gran somma. Ciò è contra la propos. 38. dannata da Innoc. XI. che diceva: Non tenetur quis sub peccato mortali restituere ablatum per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.. E si raddoppia la colpa ogni volta che si giunge a nuova materia grave3. Avvertasi però che ne' furti di piccole somme, per esser grave la materia si ricerca materia maggiore che ne' furti di somme gravi; e maggiore se son fatti a diversi padroni; e maggiore se son fatti in diversi tempi. Per es., se in una volta per esser materia grave vi volessero quattro carlini, in più volte ve ne vogliono sei; e se poi i padroni sono diversi, e diversi i tempi, ve ne vogliono otto. Ma ciò s'intende, purché il ladro da principio non abbia animo di prender materia grave; perché allora si prende come furto grave fatto da principio. All'incontro dicono i dd., che se i furti sono piccoli e fatti senza animo di giungere a materia grave, e tra l'uno e l'altro furto v'è un notabile intervallo di tempo, come di due o tre mesi, allora tali furti non si uniscono a far materia grave; così Toledo, Navarr., Filliuc., Roncaglia, Viva, ec.4.

 

13. Si noti per 3. che quando tali furti minuti son fatti a diverse persone, come p. e. avviene ne' bottegai che fraudano minutamente nel vender vino, o olio, e cose simili; se i padroni sono incerti (come con quelli del vicinato), la restituzione dee farsi a' poveri, o a' luoghi pii dello stesso paese; se poi i padroni sono certi, la restituzione dee farsi ad essi medesimi: ma in tal caso sarebbe scusato da colpa grave chi restituisse a' poveri, ed anche dalla colpa veniale chi per restituire a ciascun de' padroni la parva materia che loro spetta, dovesse incorrer pericolo d'infamia, o patire un grande incomodo; e perciò facesse la restituzione a' poveri; vedi le ragioni di ciò nell'Istr.5. Si noti per 4., che quando i furti minuti son giunti a materia grave, l'obbligo della restituzione è già grave, ancorché il ladro non v'abbia commesso mai peccato mortale. È vero però che restituendo la parte che ha compito la materia grave, resta scusato dalla colpa grave6. Si noti per 5., che se fossero molti a rubar parva materia per ciascuno; se non lo fanno di comun consiglio, niuno d'essi pecca gravemente contra la giustizia,


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ancorché ciascuno avvertisse già il furto dell'altro, e 'l grave danno del padrone; e ciò quantunque rubassero nello stesso tempo, come dicono Soto, Lessio, Sanchez ec., contra Lugo. Se però ciascuno col suo mal esempio movesse gli altri a rubare, allora ciascuno pecca gravemente di scandalo contra la carità, ma non contra la giustizia; onde niuno è tenuto a restituire tutto il danno fatto: così comunemente Molina, Less., Bonac., Sanch., Lugo ecc., perché l'esempio non è causa che positivamente influisce nel danno alieno, come si richiede per la restituzione1.

 

14. Si noti per 6. che circa i furti de' domestici si richiede maggior materia per esser grave il furto. E parlando per 1. circa i furti de' figli, dicono Nav., Less., e Filliuc., che non pecca gravemente il figlio che ruba due o tre scudi al padre ricco, ed anche cinque o sei, se fosse molto ricco, come dicono Sanchez, ed Holzm. E quantunque il figlio commettesse furto grave, quando il danaro fosse già consumato, avverte Lessio che ordinariamente si presume che 'l padre non voglia obbligar il figlio alla restituzione. Per 2. in quanto alle mogli, permettono loro i dd. il prender ciò ch'è necessario per le spese della famiglia, ed anche, come dicono Navar., Lessio, Castrop. ed altri, per soccorrere i lor genitori, o figli d'altro matrimonio, ed anche i fratelli poveri, come aggiungono Molina, Lugo, Sanch., ecc. In oltre può la moglie spendere a suo arbitrio quel ch'è solito concedersi all'altre sue pari. Per 3., in quanto a' servi che vivono a spese del padrone, i furti che questi fanno di cibi ordinari, difficilmente giungono a colpa grave; purché non sieno in quantità eccessiva, e purché non li caccino fuori di casa2.

 




6 N. 15.

 



7 N. 16-20.

 



8 N. 21.



1 Istr. c. 10. n. 22.

 



2 N. 24. 25.

 



3 N. 31.

 



4 N. 26.

 



5 N. 28.

 



6 N. 29.



1 Istruz. c. 10. n. 30.

 



2 N. 32-34.

 






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