Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 686 -


PUNTO IV. De' contratti.

 

§. I. Del contratto in genere.

 

49. Il contratto si costituisce in quattro modi, 1. col solo consenso, com'è nella vendita, locazione, e simili: 2. colle parole, come nella stipulazione: 3. colla scrittura, come nel censo: 4. colla tradizione, come nella donazione, e mutuo. Si noti qui, che chi contrae ma senza animo di contrarre, o di volersi obbligare, non resta obbligato, purché l'altro contraente non abbia posta già la sua parte, come si disse al n. 38.

 

50. Parlando poi de' contratti turpi, come di assassinio, di fornicazione, e simili, prima di commettersi il male, è certo che tali contratti non obbligano, perché niuno può essere obbligato a far una cosa illecita; ma dopo commesso il male, è probabile la sentenza, che non vi sia obbligo di pagare il prezzo convenuto, come tengono Comitolo, Adriano, Tournely, e Concina, per la l. Pacta, c. De pactis, dove dicesi: Pacta quae contra bonos mores fiunt, nullam vim habere indubitati iuris est. E non v'è dubbio, che la legge ha ben potuto togliere ogni obbligo a tali contratti, acciocché si tolga loro ogni fomento. All'


- 687 -


incontro anch'è probabile, ed è più comune la sentenza contraria con Soto, Gaetano, Lessio, Lugo, ed altri molti; per più ragioni, ma specialmente per la ragione più volte mentovata che ne' contratti quando uno ha posta la sua parte, l'altro dee metter la sua; e ciò è certo per la meretrice, a cui dopo il peccato dee pagarsi la mercede promessa, secondo la l. 44. ff. de Condit. ob turp. caus.1. Che debba dirsi poi dei contratti fatti per dolo, o per errore, e per meto, senza le dovute solennità, vedi l'Istruz.2.

 

§. II. Della promessa, donazione, comodato, precario e deposito.

 

51. In quanto alla promessa è probabile la sentenza di Gaetano, Bannez, Salmat. e d'altri, che la semplice promessa obbliga solamente sotto colpa leggera, obbligando ella non per giustizia, ma solo per fedeltà, o sia onestà come dice s. Tommaso3. Purché (s'intende sempre) il promittente non abbia avuto animo espresso di obbligarsi sotto colpa grave. È certo all'incontro che la promessa non obbliga, quando poi diventasse illecita, nociva o inutile, oppure sopravvenisse una notabile mutazione di cose, come insegna lo stesso angelico4, con altri comunemente5.

 

52. In quanto poi alla donazione, si noti per 1., che non possono donare i pupilli, né gl'impuberi, se non per causa pia; né gli amministratori delle comunità, né gl'indebitati, da' quali chi riceve doni, è tenuto a restituirli quando essi indebitati per tali donazioni rendonsi impotenti a soddisfare i loro creditori. Si noti per 2. che le donazioni tra' coniugi non vagliono, se non sono confermate con giuramento, o colla morte del donante dopo la tradizione del dono fatta già in vita. Lo stesso corre per le donazioni fatte da' padri a' figli, se non fossero per causa di matrimonio6. Si noti per 3., che la donazione prima d'essere accettata non obbliga, benché fosse giurata. Se n'eccettua solamente se fosse fatta ad infanti, perché allora accetta la legge per essi. Se poi fosse fatta a qualche causa pia, bisogna che almeno qualche persona (qualunque sia) l'accetti. Quando poi la donazione è fatta per nunzio o per lettera, vedi quel che si dice nell'Istruz.7.

 

53. La donazione può rivocarsi per le seguenti cause, cioè 1. per l'enorme ingratitudine del donatario. 2. Se al donante nascesse prole. 3. Se la donazione offendesse la legittima de' figli. Ma ciò s'intende per le donazioni irrevocabili tra vivi, perché quelle fatte causa mortis sono sempre revocabili. Vedi l'altro che si dice su questa materia nell'Istruz.8.

 

54. Il comodato è quando si ad imprestito una cosa a tempo determinato. Il precario poi è quando si la cosa in prestito, sino che 'l padrone o i suoi eredi la ripetono. Le spese ordinarie toccano a farsi dal comodatario, le straordinarie dal comodante. Il deposito è quando si consegna una cosa in custodia ad un altro, il quale pecca quando se ne serve senza il consenso del padrone. Il depositario non è tenuto a conservar la roba altrui con perdita della propria, ma il comodatario sì. Se poi tutti questi sian tenuti per sola colpa giuridica senza la teologica, e se possano negar la roba al padrone, quando colui volesse abusarsene, vedi Istr.9.

 

§. III. Del mutuo e dell'usura.

 

55. Il mutuo è quando si una roba consuntibile coll'uso (come danaro, frumento e cose simili) con obbligo di restituirla. Si noti per 1., che 'l mutuo dato alle università, a minori, alle chiese o altre cause pie senza consenso del vescovo, e del capitolo, non può ripetersi, se non si prova esser quello andato in loro utile. Si noti per 2. che i figli di famiglia che non hanno beni castrensi, o quasi castrensi, non sono tenuti in coscienza a restituire il denaro preso a mutuo, per la l. 1. c. de S. C. Macedon., purché non abbiano essi promessa la restituzione con giuramento, o purché non sia dato il mutuo al figlio con consenso espresso o tacito del padre, perché allora il padre è tenuto alla restituzione10.

 

56. L'usura poi è quel lucro di prezzo stimabile che si esige dal mutuo per l'uso della cosa mutuata. Or questo lucro per tutte le leggi è illecito, e dee restituirsi dal mutuante. Se poi sian tenuti a restituire l'usura pagata i servi dell'usuraio, oppure quelli che gli danno il consiglio o il danaro per guadagnar


- 688 -


coll'usure, vedi Istr.1. Non solo non è lecito dare il mutuo col patto del lucro, ma né anche colla speranza del lucro, quando tale speranza è il motivo principale di dare il mutuo, sì che altrimenti, se non vi fosse tale speranza non si darebbe il mutuo. Darlo all'incontro per acquistarsi la benevolenza del mutuatario, ma senza alcun patto, è ben lecito2. Se poi il mutuante possa ritenersi quel che gli il mutuatario da per sé, senza richiesta, per non comparire ingrato, oppure per timore che in avvenire non gli sia negato altro mutuo; e se possa il mutuante esiger qualche cosa per l'obbligo di non ripetere il mutuo per molto tempo; vedi Istr.3.

 

57. Quattro poi sono i titoli, per cui il mutuante può lecitamente esigere qualche interesse oltre la sorte. Il primo titolo è del danno emergente, che patisce il mutuante per causa del mutuo. Il secondo titolo è del lucro cessante, cioè che venisse a mancare al mutuante per causa del mutuo. Ma avvertasi, che per esiger lecitamente l'interesse a riguardo di questi due titoli, vi bisognano tre condizioni: 1. che 'l patto col titolo dell'interesse si esprima nello stesso contratto del mutuo, come vuole Bened. XIV. nella sua bolla, Vix pervenit etc. 2. che in quanto al titolo del lucro cessante non si esiga più del valore della speranza di tal lucro, dedotte le spese, ed anche il prezzo della fatica necessaria per conseguire tal lucro a giudizio de' prudenti. 3. Che il mutuo sia vera causa del danno emergente, o del lucro cessante; poiché se 'l mutuante con dare il mutuo non perdesse niente di tal lucro, in tal caso bisognerebbe riflettere a più cose che si notano nell'Istr.4.

 

58. Il terzo titolo è il pericolo di perder la sorte che si in mutuo; purché questo pericolo non sia comune, ma straordinario. Questo titolo del pericolo è approvato comunemente da' dd., e si conferma da s. Tomm., mentre dice: Res extra periculum plus aestimantur, quam existentes in periculo5. Si conferma questo titolo da quel che si disse nel concilio lateranense V. sess. 10., dove si condannò il lucro che si esige dal mutuo, ma quando nullo periculo conquiri studetur. Ed anche da una dichiarazione della s.c. de propaganda fide, approvata da Innoc. X. che vien riferita da Cabass., da Bancel, da Continuat. di Tournely, e da altri. Oppongono al detto titolo il testo del cap. Naviganti, de Usuris; ma a questo si risponde; vedi Istr.6.

 

59. Il quarto titolo è della pena convenzionale; e questa è il patto, che se il mutuatario non paga la sorte nel tempo determinato, egli dee pagare una qualche somma oltre la sorte. Questo titolo comunemente anche è ammesso da' dd., come da Scoto, Cabass., Tournely, Wigandt, e da altri. Per esiger però una tal pena si richiedono tra cose: per 1., che la dilazione del pagamento della sorte nel tempo dovuto ella sia notabile e colpevole. Per 2. che la pena sia proporzionata alla colpa. Per 3. che il mutuatario s'obblighi a restituir la sorte nel tempo, in cui può veramente soddisfarla. Si questiona poi, se la mentovata pena debbasi pagare prima della sentenza del giudice; e diciamo esser più probabile che sì7.

 

60. Del resto poi sappiasi che ogni patto, il quale impone al mutuatario qualche peso estimabile di prezzo per ragione del mutuo, è usurario, ancorché si dicesse che il patto si fa per gratitudine, secondo la proposiz. 42. dannata da Innoc. XI. Usurario ancora sarebbe il patto, che la sorte si dovesse rendere nella stessa specie nel tempo in cui probabilmente ella ha più valore, v. g. se si desse il grano ad agosto col patto di restituirlo a maggio nella stessa quantità. Se n'eccettua però se 'l mutuante volesse già conservarlo sino allo stesso mese di maggio, perché allora ben può esigersi la stessa quantità, ma dedotte le spese8. Così anche sarebbe usurario il patto, col quale per ragion di mutuo si obbligasse un medico di andare a medicare gl'infermi, ch'egli era per altro tenuto a medicare per carità; perché il patto aggiunge l'obbligo di giustizia che prima non v'era9. Avvertasi qui per ultimo, che i monti della pietà sono ben leciti, essendo stati approvati dal concilio lateranense V. Da essi lecitamente si esige un certo lucro col danaro che si in mutuo; e tal lucro va per le spese degli officiali, e per la conservazione


- 689 -


de' pegni, i quali si vendono dopo il tempo prefisso, e 'l restante si a' padroni, se si trovano, altrimenti s'applica o a' poveri o all'aumento dello stesso monte1.

 

§ IV. Della compra e vendita.

 

61. Circa il contratto di compra si avvertano le seguenti dottrine. Per I. acciocché il contratto di compra sia valido, vi bisogna la determinazione così del prezzo, come della roba, almeno in misura, v. g., il vino di quella botte a dieci giuli il barile. E qui si noti, che quando si la caparra, ben può il compratore (ossia affittatore) recedere dal contratto con perder quella, mentre questo è l'uso2. Per II. Il contratto della compra si perfeziona col solo consenso, ma il dominio della roba non si trasferisce, se non quando se ne fa la tradizione, e di più il compratore pegno o fede del prezzo3. A chi poi spetti il pericolo, o il frutto della roba prima della tradizione, e se il venditore possa pattuire di esigersi i frutti, finché non gli si paga il prezzo, vedi Istr.4. Per III. la compra condizionata s'ha per valida, fin dal tempo ch'è fatta, subito che s'adempisce la condizione. Per IV. quando taluno compra una cosa in suo nome, benché con danaro alieno, quella si fa sua per la l. Si eo, cap. de Rei vind. N'eccettuano i dd., se 'l danaro fosse di chiesa o di minori o di soldati. All'incontro, se uno vende la roba aliena, benché la vendita sia nulla, acquista il dominio del prezzo; ma sempre resta poi tenuto di restituire tal prezzo al compratore, ancorché avesse venduto in buona fede5.

 

62. Per V. In quanto alla tassa del prezzo, quando v'è la tassa stabilita da' superiori, debbono starvi tutti, anche gli ecclesiastici. Se poi non v'è tassa, ogni roba ha il suo prezzo supremo, medio, ed infimo, secondo la comune estimazione; e tutti questi prezzi sono giusti: sicché la roba per esempio che vale dieci, può comprarsi per otto e dodici: se vale cento, può comprarsi a 95. e 105. Ciò corre nelle cose ordinarie, perché nelle cose straordinarie o di gran prezzo è maggiore la latitudine. Si avverta qui per 1. che se nel prezzo vi è lesione ultra dimidium, la parte lesa può rescindere il contratto in giudizio, ma se la lesione è infra dimidium, non si può rescindere il contratto in giudizio, ma in coscienza dee rifarsi il danno alla parte lesa, almeno sino al prezzo infimo. Il prezzo poi cresce o manca, secondo la comune estimazione del luogo dove si fa la compra, e secondo il concorso o scarsezza de' compratori, oppure secondo l'abbondanza o penuria che v'è nelle merci6. Di più si avverta che il compratore può comprare la merce ultroneamente offertagli a prezzo minore dell'infimo, sino alla terza parte. All'incontro il venditore non può vendere la roba più del giusto prezzo, ancorché il compratore volentieri lo pagasse per lo gran desiderio che ha di aver la roba; se n'eccettua però, se 'l venditore di mala voglia vendesse quella roba, per l'affetto speciale che vi tiene. Quando poi la roba si vende al minuto ben può vendersi più del prezzo supremo, per ragione della fatica o del discapito che v'interviene7.

 

63. Per VI. La roba che si vende sub hasta, o pubblicamente esposta per li sensali, può vendersi o comprarsi ad ogni prezzo che si offerisce, per la l. 2. c. de Rescind. vendit. Perché allora ogni prezzo è giusto, purché non vi sia frode, o per parte del venditore con farvi intervenire oblatori finti, o per parte del compratore, impedendo con male arti ad altri di accrescere le offerte. Si dimanda poi, se 'l compratore può lecitamente far patto cogli altri oblatori di non offerire più di quello ch'egli offerisce. Diciamo assolutamente che non può farlo, perché secondo la ragione della licitazione, siccome il venditore sta nel pericolo di dover dare la sua roba per prezzo minore dell'infimo, così dee stare nella speranza di avere un prezzo maggior del supremo. Solamente ammettono i dd., come Tournely, Lugo, Castrop., p. Navarro, Tapia, Salmat. ecc., che possa il compratore pregare gli altri oblatori a più non offerire, purché le preghiere non sieno importune8.

 

64. Per VII. Sarebbe usura accrescere o diminuire il prezzo per la dilazione o per l'anticipazione del pagamento. Dicono però molti dd. come Cano, Toledo, Molina, Lessio, Sanch., Castrop., Bonac. ed i Salmat., che vendendosi la roba in credenza può esigersi qualche


- 690 -


cosa di più del prezzo supremo, per ragion della comune estimazione che rende giusto tal prezzo; poiché nelle vendite a credenza vi è maggior copia di compratori, e più scarsezza di venditori. E lo stesso dicono correr per li compratori, che, pagando anticipatamente, danno minor prezzo dell'infimo, perché in tali compre vi è maggiore scarsezza di compratori1. Per la stessa ragione dicono Gaet., Nav., Azor., Tour., Anacl., e Lugo con s. Bernardino da Siena che le polizze di credito, ancorché sieno liquide, possono comprarsi a minor prezzo dell'infimo, perché l'azione al danaro comunemente si stima di minor valore, che 'l danaro in se stesso. Ma ciò non corre per le fedi di credito di banco, perché queste si stimano come vero danaro2.

 

65. VIII. Il patto di ritrovendere egli è lecito, ma colle seguenti tre condizioni: per 1. che si minori il prezzo, il quale può minorarsi sino alla quarta, ed anche alla terza parte, come dicono altri. Per 2. che il pericolo della roba resti frattanto al compratore. Per 3. che il fondo si ritrovenda nel medesimo stato in cui si ritrova al tempo della prima vendita. Se poi sia lecito il patto di ricomprare, cioè che il venditore sia tenuto a ricomprar la roba ad arbitrio del compratore, v. Istr.3. Il contratto però chiamato di moatra, cioè quando uno vende la roba col patto espresso o tacito, che quella gli si rivenda a minor prezzo, è riprovato nella propos, 40. dannata da Innoc. XI. E così anche è usuraio il contratto chiamato antichryseos. volgarmente chiamato a godere ch'è quando uno si prende a godere i frutti di qualche fondo, fin tanto che non gli si restituisce il danaro dato a mutuo4. Ma si noti il caso del testo al c. 1. de Feudis, dove dicesi, che se il padrone diretto riceve dal vassallo il feudo in pegno del mutuo dato col patto, che 'l vassallo non sia tenuto frattanto al servizio promesso, in tal caso il padrone può prendersi i frutti senza computarli nella sorte. E lo stesso corre per l'enfiteusi.

 

66. IX. Il monopolio è illecito in due casi: per 1. quando alcuno impedisce d'introdursi nel paese altre merci, acciocch'egli solo venda le sue a maggior prezzo. Per 2. quando una o più persone si comprano tutte le merci colla convenzione tra di loro di venderle più del prezzo supremo secondo si venderebbero se non fosse fatto il monopolio, il quale prezzo essendo ingiusto non può esigersi neppure dagli altri che non sono stati complici nel monopolio. Del resto, sempre che i cittadini si fossero convenientemente provveduti, non sarebbe illecita la convenzione di vender la roba con qualche lucro moderato5. Se poi si convenisse di non venderla, se non al prezzo supremo, v. Istr.6.

 

67. Per X. Quando si vende una roba viziosa, e 'l vizio è circa la sostanza, il contratto è nullo, o almeno il venditore deve compensare il danno al compratore. Quando però si vendesse una cosa per un'altra, può essere scusato il venditore, quando la roba fosse d'eguale utilità, e si diminuisse all'incontro il prezzo7. Se poi il vizio è circa la quantità, anche dee risarcirsi il danno; purché il prezzo fosse divenuto troppo scarso per malizia de' compratori, o per la tassa ingiusta. Se finalmente il vizio è circa la qualità, ed è occulto, il venditore è tenuto a manifestarlo, eccetto che s'egli si protestasse di vendere come si dice, a sacco d'ossa rotte, siccome universalmente si pratica nelle fiere: ma ciò s'intende, purché il prezzo non trapassi il supremo di quel che vale la roba. Quando poi il vizio fosse per se manifesto, non v'è obbligo di palesarlo; purché non sia certa l'ignoranza e l'inganno del compratore8. Se poi il venditore possa vendere al prezzo corrente la roba ch'egli sa per certo dover tra breve tempo valer meno, v. Istr.9.

 

68. Per XI. Le venditrici che pigliano roba a vendere, queste non possono ritenersi l'avanzo che ne ricavano, ancorché il padrone avesse determinato il prezzo che ne vuole; ed ancorché le vendessero in luoghi molto lontani; poiché allora altro non possono ritenersi che 'l valore della loro fatica. Se n'eccettua solamente, se vi fossero circostanze tali per cui si presumesse che 'l padrone rilasci loro tutto il guadagno che vi fanno. La stessa dottrina corre per coloro che pigliano l'incombenza a comprar qualche roba10. A chi poi spetti la roba s'ella è stata venduta a due padroni, vedi Istr.11.


- 691 -


69. Per XII. se mai perisce la roba venduta, quand'ella è determinata, come tale greggia, o tale botte, perisce al compratore, purché il venditore non sia stato in mora di consegnar la roba. Se poi la roba non è determinata in individuo, come dieci pecore di questa greggia; oppure è determinata solo a misura, come questa botte di vino a tanto il barile; allora avanti la tradizione o la misurazione perisce al venditore purché il compratore non sia stato in mora a non ricever la roba, o a non farla misurare; così per la l. Lector, ff. de Peric. L'aumento però, o decremento della roba sempre spetta al compratore, come dicono Lessio, Bonacina, i Salmaticesi ecc. Quando poi la roba è stata già consegnata, il di lei pericolo sempre spetta al compratore1.

 

§ V. Della negoziazione.

 

70. La negoziazione propriamente è, quando si compra una roba per rivenderla a maggior prezzo senza alcuna mutazione. Quella negoziazione è vietata a' religiosi, ed a' chierici ordinati in sacris; ma non già a' minoristi, se non fossero beneficiati, come dicono comunemente i dottori dal c. Placuit 3. caus. 21. q. 26. E questi peccano gravemente, se negoziano più d'una volta in materia grave, o più di tre volte in materia non grave. Sono scusati però i chierici che negoziassero per necessità di sostentare sé o i suoi, secondo il loro decente stato, come dicono Castropalao, La-Croix, Sporer e Mazzotta. Ha dichiarato poi Benedet. XIV. nella sua bolla, Apostolica, che quel chierico che negozia per utile d'altri, oppure per mezzo d'altri, incorre le stesse pene, che se negoziasse per se stesso. Se poi negoziasse per sé, ma per mezzo d'altri; e se possa il chierico comprar le pecore, affin di farle pascolare ne' propri poderi o ne' poderi alieni, e se possa comprar le lane per far lavorare i panni e venderli, vedi Istr.2. Si noti qui in oltre, esser proibito a' chierici far l'officio di tutore o di amministratore pubblico, purché non sia di luoghi pii, di pupilli, o di vedove. Se poi possa far l'officio di fattore de' secolari, v. ivi3.

 

§. VI. Del censo.

 

71. Il censo, ossia vendita d'annue entrate è, quando taluno v. g. per ducati cento che esige annualmente ducati cinque sovra i frutti di qualche fondo. Questo contratto è ben lecito, purché vi sieno le tre condizioni richieste nella bolla di Nicola V., cioè che 'l censo si costituisca specialmente sovra un fondo certo, e stabile, e generalmente poi sovra tutte l'altre robe del venditore. 2. Che vi sia il patto di ritrovendere per lo stesso prezzo. 3. Che la pensione non ecceda il dieci per cento4. Vi è la bolla poi di s. Pio V. che richiede molte altre condizioni, che possono leggersi nell'Istr.5; ma questa bolla comunemente non è stata accettata né nel nostro, né in altro regno.

 

72. Qui si fanno poi molti dubbi. Per 1. se sia lecito il censo personale, per cui s'obbliga il censuante a corrispondere un tanto per cento sovra le fatiche di sua arte o del suo officio. Per 2. se sia lecito il censo redimibile anche per parte del compratore. Per 3. se perendo il fondo, perisca ancora il censo. Per 4. se il danaro dovuto dal debitore possa costituirsi per lo prezzo del censo. Vedi la risoluzione di questi dubbi nell'Istr.6.

 

§. VII. Del cambio, locazione, enfiteusi, feudo e libello.

 

73. Il cambio è, quando il camsore cambia il danaro al camsario con certo lucro. Questo contratto del cambio è di quattro sorta. 1. Minuto, cioè quando si la moneta minore per la maggiore, o per contrario la maggiore per la minore. 2. Per lettere, cioè quando il camsore riceve il danaro dal camsario, per pagarlo in altro luogo. 3. Reale, cioè quando il camsore consegna qui il denaro per riceverlo poi dal camsario in altro luogo. 4. Secco ossia finto, cioè quando si finge il luogo del pagamento, e pure si esige il lucro. Le prime tre sorta di cambio sono lecite, ma la quarta è vera usura; ed a questa sorte si riduce ancora il cambio detto colla ricorsa7. Qui è d'uopo avvertire, che se taluno tiene una moneta falsa nella materia (cioè stagno per argento), egli non la può spendere, e spendendola è tenuto alla restituzione. Altrimenti poi, se il solo impronto è falso, come dicono La-Croix e Sporer8.

 

74. La locazione è, quando taluno


- 692 -


la sua roba, o la sua persona in affitto al conduttore per qualche mercede che riceve. Qui cadono molti dubbi. Se quando la roba si rende inutile al conduttore debba egli in tal caso pagar la mercede. A chi spettino le spese necessarie sopra la roba. A che sia tenuto il conduttore se la roba perisce. Se in qualche caso il locatore possa ripetere la roba prima del tempo. Se termina la locazione, quando muore il locatore. Se il danno della sterilità spetti tutto al conduttore. Se sia lecito affittar il ius di mendicare. Se il nunzio, andando allo stesso luogo, possa ricever da diverse persone la stessa mercede duplicata. Se il padrone debba pagare il salario al servo infermo per qualche tempo. Si osservino le risoluzioni di tutti questi dubbi nel capo decimo dell'Istr.1.

 

75. L'enfiteusi è, quando il padrone un corpo stabile in perpetuo, oppure per dieci anni a migliorarlo, col peso di pagare l'annuo canone. In tal contratto, se 'l padrone utile non paga il canone per tre anni (o per due anni se la roba è di chiesa), il padrone diretto può ripigliarsi la roba. Il feudo è quando si dal principe un fondo coll'obbligo al feudatario di rendergli l'ossequio personale. Il libello è finalmente, quando l'enfiteuta, o il feudatario quello stesso fondo ad un terzo colle stesse condizioni2.

 

§. VIII. Della sponsione e del giuoco.

 

76. La sponsione, detta volgarmente scommessa, è quando due persone contendendo della verità di qualche fatto, scommettono di dare una certa somma a favore di colui, per cui si troverà la verità. Per esser giuste tali scommesse, dee esservi l'ugualità del premio, e del dubbio circa l'evento; e perciò quando uno di loro sa certamente la verità, non può ritenersi il premio, ancorché dicesse già, che la sa per certa, e l'altro, ciò non ostante, persistesse per suo inganno a volere scommettere, tenendo per certo quel ch'egli asserisce. Altrimenti poi giudico doversi dire, se quest'altro dubitasse di quel che asserisce, perché allora cessa il totale suo inganno, ond'egli allora veramente vuol cedere al suo diritto3.

 

77. Parlando poi del giuoco, bisogna distinguere il giuoco permesso dal proibito. Circa il giuoco permesso, si noti per 1. che siccome chi vince qualche somma al figlio di famiglia (ordinariamente parlando) è tenuto a restituirla; così anche il figlio se vince non può ritenerla. E lo stesso corre per li religiosi che hanno voto di povertà. Si fa poi la questione, se i religiosi che hanno la licenza generale dal proprio superiore di spendere a loro arbitrio il peculio ossia vitalizio che tengono, perdendolo al giuoco, pecchino contro il voto di povertà, e se i vincitori sian tenuti alla restituzione. E diciamo che sì perché tal licenza né si presume data da' prelati, né i prelati possono darla4. Si noti per 2. che se il giuocatore si serve di frodi ingiuste, come se segnasse le carte, dee restituire il danaro lucrato: altrimenti poi se si servisse di quelle astuzie che permette l'uso del giuoco, v. g. col guardare le carte dell'altro, o col notare quelle che stanno segnate per se stesse5.

 

78. Circa poi il giuoco proibito, tutti i giuochi di fortuna, come i dadi, bassetta, primiera, e simili, sono vietati così dalla legge civile6, come dalla canonica7. Qui si noti che il vincitore può ritener il lucro fatto in tali giuochi, finché non è condannato dal giudice a restituirlo. All'incontro, secondo la sentenza più comune di Nav., Toledo, Molina, Lessio, Lugo, Laymann. Sanchez, Salmat. ecc., chi perde non è tenuto al pagamento, purché non l'abbia promesso con giuramento8.

 

79. Si noti di più che a' laici tali giuochi non sono vietati sotto colpa grave; ma i chierici ordinati in sacris, o beneficiati, peccano senza dubbio mortalmente, se giuocano frequentemente, o per lungo tempo, o in gran quantità in giuochi di mera fortuna; ma non già in altro giuoco di carte, come di ombre, tressette, e simili quando non vi sia scandalo o special proibizione del vescovo in qualche luogo. I religiosi però di stretta osservanza, ed i vescovi, giuocando a qualunque giuoco di carte, difficilmente possono essere scusati dallo scandalo grave9.

 

§. IX. Della società, assicurazione, fideiussione, pegno, tutela e testamento.

 

80. La società è, quando due persone conferiscono il danaro o la fatica,


- 693 -


per dividersi in fine il lucro che se ne ricava, dedotte le spese e 'l valore del danno accaduto. Da ciò s'inferisce per 1. che se uno conferisce il danaro, e l'altro la fatica, in fine della società, prima dee restituirsi la sorte al padrone e poi dividersi il lucro, secondo la proporzione della fatica posta da un socio e del valore, non già della sorte, ma della comodità della sorte conferita dall'altro. Il danno all'incontro della sorte spetta per sé tutto al padrone. E pertanto è ingiusta la società che si fa degli animali col patto a capo salvo, cioè che infine si rendano prima al padrone gli animali dello stesso numero e valore, benché molti ne fossero morti o deteriorati, e poi si divida il resto. E così anche è ingiusto il patto di supplire, durante la società, le pecore morte coi parti che nascono; perché i parti sono frutto della società e debbono dividersi come lucro comune di quella1.

 

81. Qui si fa la gran questione se sia lecito il contratto chiamato de' tre contratti, cioè della società, dell'assicurazione della sorte, e dell'assicurazione del lucro, cedendo all'incontro chi mette il danaro al maggior lucro che potrebbe spettargli senza le dette assicurazioni; e diciamo che sì, colla sentenza più probabile e più comune, approvata dalle facoltà teologiche di Colonia, di Treveri, Salmantica, Moguntina, e da altre; e tenuta da Navarro, Toledo, Lessio, Lugo, Ronc., Salmatic. ed altri molti; perché allora un tal contratto muta natura, a similitudine del caso che si ha nel cap. 1. de Feudis, che può osservarsi nel decretale. Bisogna nonperò in tal contratto osservare la dovuta proporzione; e perciò regolarmente questo contratto non dee farsi senza il consiglio de' teologi2. Se poi il figlio negoziando co' denari del padre possa prendersi la parte del lucro corrispondente alla sua fatica; e quando s'intenda fatta la società tra fratelli; e quando si giudichi terminata; e come debba tra loro dividersi il lucro, vedi Istr.3.

 

82. L'assicurazione è quando alcuno per qualche giusto prezzo prende sovra di sé il pericolo di alcuna roba, obbligandosi a pagare il valore se si perde. La fideiussione, detta volgarmente pieggeria, è quando taluno si obbliga a soddisfare per un altro, nel caso che questi non gli potesse pagare; e per quest'obbligo ben può esigerne qualche prezzo. Il pegno è quando il debitore una roba mobile al creditore per sicurezza del pagamento. L'ipoteca è poi quando gli obbliga un corpo stabile4.

 

83. La tutela e curatela è per li pupilli e minori, a rispetto de' quali a che sieno tenuti i tutori e curatori, ed in che possano obbligarsi essi pupilli e minori, vedi Istr.5. Circa poi il testamento son cose che principalmente s'appartengono al foro; ma per quanto spetta alla coscienza, si noti per 1., che intorno alle disposizioni pie quando costa all'erede la volontà del testatore, egli è tenuto a soddisfarla, benché non vi sieno pruove esterne; ma quando non gli costa, non è tenuto a credere ad un solo testimonio, come si ha dal capo Licet, de testibus, dove si dice: Nulla tamen est causa, quae unius testimonio, quamvis legitimo, terminetur. Onde almeno vi bisognano due testimoni6. Si noti per 2., che i testatori son tenuti sotto colpa grave a lasciare i loro beni a' figli, genitori, ed avi, in quanto alla legittima, ed anche a' fratelli e sorelle povere, per quanto bisogna a sollevarli dalla necessità estrema o grave che patiscono. Per gli altri parenti poi più larghi non è già colpa grave preterirli, ma almeno è veniale7. Per quali cause poi possa il padre disereditare i figli, vedi Istruz.8, e vedi ivi9 l'altro che sta notato circa i legati lasciati alle vergini, e circa le ultime volontà pie, se possano mutarsi e da chi.

 




1 Istruz. c. 10. n. 122. 123.

 



2 N. 124-126.

 



3 2. 2. q. 88. a. 3. ad 1.

 



4 2. 2. q. 110. a. 3. ad 5.

 



5 Istr. c. 10. n. 127.

 



6 N. 129.

 



7 N. 130. 131.

 



8 N. 133. 134.

 



9 N. 135-138.

 



10 N. 139-141.



1 C. 10. n. 163. 164.

 



2 N. 142. 143.

 



3 N. 144-146.

 



4 N. 148-152.

 



5 Op. 73. c. 6.

 



6 C. 10. n. 153. 154.

 



7 N. 156. 157.

 



8 N. 157-160.

 



9 N. 161.



1 Istruz. c. 10. n. 155.

 



2 N. 165. 166.

 



3 N. 167.

 



4 N. 169. 170.

 



5 N. 171.

 



6 N. 172. 173.

 



7 N. 174.

 



8 N. 175-177.



1 Istr. c. 10. n. 178.

 



2 N. 179.

 



3 N. 180. 181.

 



4 N. 182.

 



5 N. 183.

 



6 N. 184.

 



7 N. 185.

 



8 N. 187.

 



9 N. 188.

 



10 N. 189.

 



11 N. 190.



1 Istr. c. 10. n. 191.

 



2 N. 192-194.

 



3 N. 195.

 



4 N. 195. 196.

 



5 N. 197.

 



6 N. 198-201.

 



7 N. 202.

 



8 N. 203.



1 N. 204-209.

 



2 N. 210-212.

 



3 N. 213. 214.

 



4 N. 215.

 



5 N. 216.

 



6 L. Alearum, de rel. et sumt. fund.

 



7 C. Clerici de vit. et hon. cler.

 



8 Istr. c. 10. n. 217. 218.

 



9 N. 219-221.



1 Istr. c. 10. n. 222-226.

 



2 N. 227.

 



3 N. 228-230.

 



4 N. 231-233.

 



5 N. 234.

 



6 N. 235.

 



7 N. 237.

 



8 N. 238.

 



9 N. 238.

 






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech