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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Del precetto dell'annua confessione, e della comunione pasquale.

 

10. In quanto alla confessione annuale, fu ella ordinata da Innocenzo III. in un concilio generale, come si ha nel cap. Omnis 12. de poenit. et remiss., con queste parole: Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata, saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio sacerdoti. Si dice omnis fidelis, per cui s'intendono anche i fanciulli che son giunti all'uso di ragione. Omnia peccata, s'intendono i soli peccati mortali. Saltem semel in anno, s'intende da una pasqua all'altra, secondo la comune consuetudine. Ma dee anticipar la sua confessione chi prevedesse di non potersi confessare nella pasqua, come avvertono i dottori. Fideliter confiteatur, onde non si soddisfa al precetto colla confessione sacrilega o invalida, come dicea la prop. 14., dannata da Alessandro VII. Proprio sacerdoti s'intende non solo il parroco, ma ogni confessore approvato secondo la sentenza comune e certa3.

 

11. Si dimanda poi, se chi ha fatto passar l'anno è tenuto a confessarsi quanto prima. E diciamo che sì; e chi trascura ciò, pecca tante volte, quante sono le occasioni che ha di confessarsi4. Se poi confessandosi il trasgressore dopo l'anno, soddisfa al precetto così dell'anno scorso, come del presente, vedi Istr.5. Chi trasgredisce questo precetto della confessione annuale, o della comunione pasquale, per lo stesso testo del cap. Omnis, incorre due pene, la privazione di entrar nella chiesa, e la privazione della sepoltura ecclesiastica: ma queste non s'incorrono prima della sentenza del giudice6.

 

12. In quanto poi alla comunione pasquale ella sta determinata nello stesso cap. Omnis così: Suscipiens reverenter ad minus in pascha eucharistiae sacramentum. E sta anche ordinata dal conc. di Trento7. Il tempo pasquale dura dalla domenica delle palme sino alla domenica in albis, come dichiarò Eugenio IV. nella sua bolla, Fide digna; ma i vescovi ben possono prorogarlo sino a pentecoste, come sogliono8. Abbiamo detto in quanto alla confessione, che se taluno prevede di non poterla fare in fine dell'anno, dee anticiparla; ma ciò non corre per la comunione pasquale, come rettamente dicono Suarez, Azorio, ed altri; perché tal obbligo non corre se non dentro il tempo pasquale; in modo che quei che anticipano la comunione, non soddisfano al precetto9. La comunione pasquale dee farsi nella propria parrocchia, o almeno nella cattedrale, quando vi è il consenso del vescovo espresso o presunto per l'uso comune di qualche diocesi10. Ma noi espressamente nella nostra diocesi abbiam dichiarato il contrario, cioè che si ha per trasgressore chi si comunica nella cattedrale, e non nella propria parrocchia: poiché abbiam giudicato necessario che ciascuna pecorella sia riconosciuta dal proprio pastore, che meglio conosce, s'ella è degna o no della comunione.

 

13. Da tal obbligo sono poi esenti 1. i sacerdoti che soddisfano al precetto in ogni chiesa, dove celebrano. Per 2., i pellegrini che si trovano molti lungi dalla propria parrocchia. Per 3., i servi de' monasteri che vivono nella stessa clausura, e di più sotto l'ubbidienza de' loro prelati, ma non già gli altri, come ha dichiarato la s.c. con più decreti11. Si noti qui per ultimo, che a' fanciulli ben può darsi la comunione, sempreché possunt aliquam devotionem concipere, come dice s. Tommaso12, e come si dice anche nel can. penult. caus. 2. qu. 6. La comunione a' fanciulli (regolarmente parlando) dee darsi non prima dell'anno decimo, e non oltre del


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duodecimo. Del resto a quel fanciullo che già è capace dell'assoluzione sagramentale, non dee negarsi senza giusta causa la comunione, se la desidera, e specialmente in punto di morte, come dicono i dd. comunemente. A' pazzi poi come dice il rituale romano, ben può darsi la comunione, sempreché hanno qualche luce d'intervallo: o pure, come dice s. Tommaso1 col catechismo romano, quando essi l'han richiesta in tempo in cui stavano in senno. A' semifatui poi perpetui, come anche a' muti e sordi dalla nascita, la comunione può darsi solo in tempo di morte, e del precetto pasquale2. Per ultimo avvertasi qui, che nella Clement. Ne in agro §. Sane, de statu monach., si ordina che i monaci (e lo stesso va per le monache di cui parla il trident.3) si confessino e si comunichino almeno una volta il mese. Ma secondo più comunemente dicono Soto, Cano, Gaetano, Nav., ed altri (contro Azor., Vasq., ecc.) tal precetto non obbliga sotto colpa grave. Anzi Suarez, Castrop., Cano, Prepos., ed altri dicono che tali decreti non importano precetto, ma solo consiglio, se non costa che le regole della religione obbligano a colpa grave. Degli altri precetti della chiesa, se ne tratta in altri luoghi.

 




3 N. 35.

 



4 N. 36.

 



5 N. 37.

 



6 N. 38.

 



7 Sess. 13. c. 6.

 



8 Istr. c. 12. n. 39.

 



9 N. 40.

 



10 N. 41.

 



11 N. 42.

 



12 3. p. q. 80. a. 9.



1 Loc. cit.

 



2 Istr. c. 12. n. 43. 44.

 



3 Sess. 25. cap. 10. de reg.

 






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