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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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CAPO XIII. De' sagramenti in genere e specialmente poi del battesimo e della cresima.

 

PUNTO I. De' sagramenti in genere.

 

1. Il sagramento si definisce: Est visibile signum invisibilis gratiae a Christo institutum. Si dice visibile signum, perché al sagramento si ricerca la materia patente a' sensi. Invisibilis gratiae; perché ogni sagramento produce la grazia ex opere operato, cioè per sé nel soggetto che lo riceve, purch'egli sia disposto; non già ex opere operantis come ordinariamente si ricevono le altre grazie. A Christo institutum, perché tutti i sacramenti sono stati istituiti da Gesù Cristo, e secondo la sentenza più probabile, da lui stesso sono state determinate specialmente in sostanza tutte le materie e forme de' sagramenti, e non già (come dicono altri) alcune sono state determinate da Cristo in genere, e dalla chiesa poi in specie. I sagramentali all'incontro, come sono le benedizioni, l'acqua benedetta, e simili, sono stati istituiti dalla chiesa; e questi non han per sé la forza di rimetter le colpe, ma solo d'impetrar l'aiuto divino a far atti buoni, per cui appresso le colpe si rimettono. Altri sagramenti poi sono replicabili, come l'eucaristia, la penitenza, l'estrema unzione, e 'l matrimonio: altri sono irreplicabili, come il battesimo e la cresima e l'ordine, per ragion del carattere che imprimono indelebilmente nell'anima. In oltre altri sagramenti sono de' morti, perché conferiscono la prima grazia, come il battesimo e la penitenza: tutti gli altri poi sono de' vivi, perché non si danno a chi sta in peccato, e solo per accidente alcuna volta conferiscono la prima grazia, come dicono molti autori4.

 

2. Tre cose si richiedono al sagramento, la materia, la forma, e l'intenzione del ministro. E 1., in quanto alla materia, altra è la rimota, ch'è la cosa sensibile, la quale s'applica al suscipiente, come l'acqua, l'olio ecc., altra la prossima, ch'è la stessa applicazione della materia, come la lavanda, l'unzione, ecc. Si avverta che quanto alla materia estranea, se l'estranea è in minor quantità, il sagramento è valido, altrimenti poi, se in quantità maggiore o eguale, come insegna s. Tommaso5.

 

3. II. In quanto alla forma, che sono le parole proferite dal ministro, bisogna notare più cose: Si noti per 1., che se le parole della forma si mutano sostanzialmente, sicché facciano altro senso, v. g. dicendo aspergo per baptizo, allora è nullo il sagramento; altrimenti poi se la mutazione è accidentale, v. g. dicendo: Te baptizo in nomine patrias et filias etc., in vece di Patris, et Filii; perché allora il sacramento è valido come si dice nel can. Retulerunt, de consecr., distinct. 4. Si noti per 2., che l'interruzione della forma, quando è piccola, non osta al valor del sagramento, ma osta, quando è tale, che le parole non più costituiscono un senso. Si noti per 3., che non è lecito ripeter la forma, se non quando v'è dubbio probabile, ch'ella invalidamente sia stata proferita. Si noti per 4., che la forma dee unirsi colla materia almeno in


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qualche parte, sì che si cominci a dir la forma prima che termini l'applicazione della materia; o pure s'applichi la materia, prima che termini l'enunciazione della forma.

 

4. III. In quanto all'intenzione, per lo valore del sacramento si richiede l'intenzione così del ministro, come del suscipiente. Di quattro sorte può esser l'intenzione, 1. Attuale, ed è quella che si ha nello stesso atto. 2. Virtuale, ed è quella che persiste nell'azione presente, la quale si esercita in virtù dell'intenzione attuale prima avuta. 3. Abituale, ed è quella che si è avuta un tempo, e non n'è stata ritrattata. 4. Interpretativa, ed è quella che non mai si è avuta prima, ma l'avrebbe la persona, se vi pensasse. Posto ciò, dee sapersi, che nel ministro vi bisogna l'intenzione o attuale, o almeno virtuale. Sempre poi ch'egli ha la virtuale, ancorché l'amministri distratto, il sagramento è valido, come dicono comunemente i dd. Si fa la questione, se per lo valore del sagramento debba aver il ministro l'intenzione di far quel che fa la chiesa. Altri lo negano, dicendo, esser sufficiente, che 'l ministro operi seriamente, e non per giuoco, come erroneamente ammettea Lutero condannato già dal trident.1. Ma noi teniamo l'opposto con Bellarm., Tournely, Petrocor., Concina, Berti, ed altri molti con Bened.. XIV.2, e con s. Tommaso3, dove dice, esser necessaria l'intenzione del ministro determinato a fare il sagramento; perché l'intenzione del ministro è quella che determina il fine dell'azione che si fa nel dare il sagramento4. In quanto al suscipiente poi basta l'intenzione abituale, come dice s. Tommaso5, e come sta espresso nel capo Maiores, §. Verum, de bapt. E come vogliono molti dottori in quanto alla cresima, estrema unzione, ed eucaristia, basta ancora l'intenzione interpretativa. È certo poi che per li bambini e pazzi perpetui basta per battezzarli l'intenzione della chiesa.

Quindi debbono avvertirsi alcune cose più principali; e per 1., che quando v'è necessità, ben possiamo avvalerci della materia dubbia, amministrando il sagramento sotto condizione, perché la condizione toglie l'ingiuria al sagramento. E ciò non solo corre per lo battesimo, come sta espresso nel capo 2. de baptism., ma per tutti gli altri sagramenti; e non solo in caso di necessità, ma ancora d'una utilità probabile, come dicono comunemente Habert, Suarez, Castrop., Roncaglia, i Salmaticesi, ed altri contra Giovenino. Del resto il dare il sagramento sotto condizione senza giusta causa non può scusarsi da colpa grave6. S'avverta per 2., che il ministro del sagramento dell'ordine è il vescovo: della cresima anche il vescovo è il ministro ordinario: ma per concessione del papa può essere ministro estraordinario anche il semplice sacerdote: negli altri sacramentali poi il ministro è il solo sacerdote, eccettoché nel matrimonio, dove i ministri sono gli sposi, come noi teniamo per certo, e nel battesimo, che in caso di necessità può darsi anche da' laici. S'avverta per 3., che il ministro amministrando in peccato, benché il sacramento sia valido, egli però pecca gravemente, ancorché sia laico, come teniamo colla sentenza più probabile di Ponzio, Lugo, La Croix ecc. contra Concina. E lo stesso diciamo del sacerdote, che in peccato amministra la comunione. Il confessore poi che stando in peccato assolve, diciamo (checché si dicano altri), che tante volte pecca, quante sono le assoluzioni che . Basta non però che 'l sacerdote prima di amministrare il sagramento faccia un atto di contrizione; ma se dovesse dir la messa, e si trovasse senza la grazia, dee necessariamente confessarsi, come spiegheremo più a lungo nel capo seguente, trattando dell'eucaristia. I diaconi e suddiaconi, che in peccato assistono all'altare, probabilmente secondo la sentenza più comune non peccano gravemente; perché non fanno, né amministrano sagramenti. E lo stesso diciamo de' predicatori, che predicano stando in peccato.

 

5. Si noti per 4., che pecca gravemente il ministro, che il sagramento al peccatore pubblico; ed anche all'occulto, quando quegli occultamente lo dimanda; e ciò ancorché, negandolo, esso ministro incorresse pericolo di morte. Neppure può il parroco assistere al matrimonio degli sposi pubblici peccatori,


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come ben dicono i dd. con Bened. XIV.1. All'incontro il ministro è tenuto a dare il sagramento al peccator occulto, se pubblicamente lo cerca, come insegna s. Tommaso2, e come sta espresso nel cap. Sacerdos, de offic. iud. ord. E ciò quantunque il suscipiente in altro luogo fosse tenuto per pubblico peccatore; e quantunque il delitto di colui fosse noto alla maggior parte de' presenti, mentre bisogna che assolutamente sia pubblico in quel luogo. Così anche non può negarsi il sagramento, quando il peccato del suscipiente è dubbio, o almeno è dubbio che sia pubblico. Altrimenti poi, se il peccato è certo, ed è pubblico, ed è dubbia la penitenza; perché allora dee aversi certezza della penitenza dello scandalo tolto, specialmente quando dee rimuoversi qualche occasione prossima3. Avvertasi di più, che 'l vescovo può negare gli ordini al peccatore occulto, quantunque pubblicamente questi li domandi, come si dice nel trid.4, e come più volte ha dichiarato la s.c. del concilio5. S'avverta di più che 'l confessore dee negar l'assoluzione all'ordinando recidivo in colpe gravi, il quale vuol prendere alcun ordine sagro senza dar prima pruova di sua probità, come abbiam provato a lungo nell'Istruz.6, perché quantunque un tale ordinando fosse disposto a ricevere il sagramento della penitenza, è indegno però dell'ordine, che richiede nell'ordinando la bontà positiva necessaria a' ministri dell'altare, come insegna san Tommaso: Ordines sacri praeexigunt sanctitatem, unde pondus ordinum imponendum parietibus iam per sanctitatem desiccatis, idest ab humore vitiorum7. Ed in altro luogo dice: Quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, requiritur maior sanctitas interior, quam requiratur etiam religionis status8.

 

6. Si noti per 5., che per la proposizione 29. dannata da Innoc. XI., è illecito al ministro (anche per timore della morte, come vuol la vera sentenza) simulare l'amministrazione del sagramento, cioè proferir la forma senza intenzione, o dire altre parole, acciocché gli altri credano, ch'egli amministri già il sagramento. Può nonperò il confessore, quando non può assolvere il penitente, dir qualche orazione sovra di lui, non già per far credere agli altri ch'egli l'assolve, ma solo per occultare che gli nega l'assoluzione. Vedi l'opuscolo intitolato: Esame degli ordinandi9 dove si parla anche degli sposi, che son costretti a contrarre il matrimonio contra voglia per timore, o per evitare lo scandalo, o avendo qualche impedimento dirimente.

 

7. Si noti per 6., non esser lecito prendere il sagramento dal ministro peccatore, benché sia parroco, se non vi è necessità, o almeno una grave utilità, secondo dicono comunissimamente Suarez, Toledo, Sanchez, i Salmat., ecc., come sarebbe, se 'l penitente si trovasse in peccato, e non avesse altri a chi confessarsi, o se dovesse star lungo tempo senza ricever l'assoluzione, e casi simili. Dallo scomunicato poi tollerato è ad ognuno lecito il cercare i sagramenti; perché assolutamente fu concesso a tutti i fedeli dal concilio costanziense il poter comunicare co' tollerati. Quando poi il ministro non volesse amministrare il sagramento, che in coscienza non potrebbe negare, ben è lecito al fedele pagarlo, quando ne avesse estrema o grave necessità, come dicono comunemente Suar., Less., Castrop., Laym., Sanch., Bonac., Salmat. e Roncaglia con altri; perché allora non si il danaro a comprare il sacramento, ma solo a togliere la vessazione10.

 

8. Si noti per 7., che due sono gli effetti de' sagramenti, la grazia, e 'l carattere. Il primo effetto è la grazia, e 'l carattere. Il primo effetto è la grazia: ma due sono le grazie de' sagramenti, la santificante, che rende l'uomo amico di Dio, e la sagramentale, ch'è propria d'ogni sagramento, come del battesimo a lavar l'anima dalle colpe: della cresima a confortarla nella fede: dell'eucaristia a sostentarla, acciocché non muoia col peccato: della penitenza a scioglierla da' peccati commessi dopo il battesimo: dell'estrema unzione a darle forza contra le tentazioni in punto di morte: dell'ordine a conferir gli aiuti all'ordinato, affinché ben adempia il suo officio: e del matrimonio, acciò i coniugi sostengano il peso di quello, e soddisfino ai loro obblighi. Il secondo effetto


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è il carattere, che s'imprime indelebilmente nell'anima di chi riceve il battesimo, la cresima, o l'ordine. Questo carattere s'imprime anche per lo sagramento illecitamente ricevuto, e non si perde per lo peccato1.

 




4 V. l'esame degli ordin. c. 1. n. 4.

 



5 3. p. qu. 34. a. 5. ad 7.



1 Sess. 7. can. 12.

 



2 De synodo.

 



3 3. p. q. 64. a. 8.

 



4 Istr. c. 15. n. 2

 



5 In 4. dist. 6. q. 1. a. 2. qu. 3. ad 2.

 



6 Istruz. c. 15. n. 3.



1 De synodo.

 



2 3. p. q. 80. a. 6. e 7.

 



3 Istr. c. 16. n. 4-6.

 



4 Sess. 14. cap. 1.

 



5 Istr. c. 7. n. 48. e seg.

 



6 C. ult. n. 16. 17.

 



7 2. 2. q. 186. a. 1. ad 3.

 



8 2. 2. q. 184. a. 8.

 



9 N. 16. 17.

 



10 Es. degli ord. c. 1. n. 20. 21.



1 Esame degli ordin. c. 1. n. 22. e 23.

 






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