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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Del sagramento del battesimo.

 

§ I. Della materia, forma e ministro del battesimo.

 

9. Il battesimo può aversi realmente coll'acqua, e si chiama baptismus fluminis; o in desiderio, e si chiama baptismus flaminis; che anche vale a salvar l'uomo, quando non potesse aversi realmente; o nel martirio, e si chiama baptismus sanguinis, che si equipara al battesimo. Ma il solo battesimo d'acqua è sacramento, ed è necessario di necessità, non solo di precetto, ma anche di mezzo; almeno in voto, esplicito o implicito, come dice s. Tommaso2. Notiamo ora le cose più principali circa la materia, la forma, e 'l ministro del battesimo. E I. circa la materia: la materia rimota del battesimo è ogni acqua naturale, benché minerale, o marina; ma fuori di necessità non può adoperarsi, se non l'acqua consagrata. È materia dubbia poi il brodo, la lisciva, la saliva, l'acqua congelata, l'acqua distillata da fiori, o da erbe: di tali acque ben possiamo servirci, se non in caso di estrema necessità, e con apporvi la condizione. La materia prossima è la stessa lavanda, che può farsi per immersione (come si praticava anticamente), per aspersione, e per infusione, come oggidì si pratica. Si noti per 1., esser molto probabile con Suarez, Pignatelli, Tournely, Bened. XIV.3 ed altri (contra Giovenino e Concina), che in caso di necessità è ben lecito battezzar la prole nell'utero della madre per mezzo di qualche strumento. E soggiunge Benedetto con Silvestro, e Vasquez, che in necessità può battezzarsi il feto mentre ancora sta involto nella secondina. Avverte il rituale romano, che quando l'infante è battezzato nel capo, benché non sia uscito ancora dell'utero, non dee più ripetersi il battesimo; altrimenti poi, se è stato battezzato in altre parti, perché allora il battesimo è dubbio. Ma in caso di necessità può darsi anche sovra i capelli, con mettervi la condizione. Non è mai lecito poi incider la madre viva con pericolo di morte per battezzar la prole. Ma quando ella certamente è morta, e v'è speranza che la prole ancor viva, peccano i parenti che trascurano di far fare l'incisione dal chirurgo, o da altri che abbia animo di farla4. Si noti per 2., che in quanto al valore del battesimo basta una sola abluzione; ma secondo ordina il ritual romano, e come avverte s. Tommaso5 sotto precetto grave debbono farsi tre abluzioni; e di più avvertono Laymann, ed altri, che non dee terminarsi la forma prima della terza abluzione6.

 

10. II. Circa la forma, la forma del battesimo è questa: Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Basta però, che tali parole si esprimano in qualunque idioma; anzi le donne ed i rozzi (battezzando in caso di necessità) è meglio che le dicano in lingua volgare: Io ti battezzo in nome ec. Se mai si muta qualche parola, basta, per esser valido il battesimo, che non si muti il senso; onde è valido, se in vece di Battezzo, si dicesse, Io ti lavo; o pure in vece di Patris et Filii, si dicesse Patrias, et Filias, come dichiarò Zaccaria papa nel can. Retulerunt, de consecr. dist. 4.; o pure se si trasponessero le parole, v. gr. in nomine Filii et Patris ec. All'incontro sarebbe invalido, se si dicesse: Ego te baptizo in nominibus Patris ecc., o pure in nomine ss. Trinitatis, o vero trium divinarum personarum; ed anche se si lasciasse la parola Te. Sarebbe poi dubbio, se si dicesse, in nomine Patris, in nomine Filii, ecc., o pure in nomine Patris, Filii, Spiritus sancti, lasciandosi la particola et; ed anche se si lasciasse la particola in7.

 

11. III. Circa il ministro, il ministro del battesimo può esser qualunque uomo, o donna che sia, anche infedele; ma fuori di necessità non può darsi senza colpa grave, che da' soli sacerdoti, anzi da' soli parrochi, i quali possono già commetterlo ad altri sacerdoti. E qui si noti per 1., che i chierici non diaconi, i quali battezzano solennemente, incorrono l'irregolarità, com'è certo per lo cap. 1. de cler. non ord. ecc. E ciò corre secondo la sentenza più probabile anche per li diaconi8. Si noti per


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2., che quando il parto non fosse uscito tutto dall'utero, o stesse in pericolo di morte, per l'onestà non dee battezzarsi che dalla levatrice, o da altra donna ben istrutta; che per ciò i parrochi debbono ben esaminar le levatrici circa la forma. I segni poi del pericolo di morire l'infante sono questi: se nasce senza piangere o vagire: se poco respira: se comparisce livido, specialmente nella faccia: se nasce con molto sforzo o innanzi al settimo mese, o se tiene il cranio troppo molle colle cuciture molto aperte: o pure se si trova esposto nella via in tempo freddo. Si noti per 3., che peccano i parenti, i quali portano i figli a battezzarli da altri, e non dal proprio parroco: eccetto che se fossero pellegrini o vagabondi, che non hanno proprio domicilio. Se poi possa taluno prendere il battesimo o altro sagramento, nel luogo dove ha il quasi domicilio, lasciando il domicilio proprio che sta poco distante, v. Istr.1. Si noti per 4., che peccano gravemente i padri che trattengono a far battezzare i figli oltre li dieci o undici giorni, come vuole la sentenza comune e più probabile. Si noti per 5., esser proibito gravemente il battezzare gl'infanti in casa, eccettoché se stessero in prossimo pericolo di morte, o pure se fossero figli di re o di principe, come si esprime nella Clementina un. de bapt. E per nome di principi secondo la sentenza più probabile non s'intendono già tutti i baroni, ma quei soli che han dominio assoluto2.

 

§. II. Di coloro che possono battezzarsi.

 

12. Qui si noti per 1., che gl'infanti ed i pazzi perpetui lecitamente si battezzano; ma quei che un tempo hanno avuto l'uso di ragione non possono battezzarsi, se prima non han domandato il battesimo. Si noti per 2., che i feti abortivi debbono battezzarsi sotto condizione, sempreché non costa che non sieno inanimati, come quelli che non hanno alcuna disposizione d'organi. Si noti per 3., che i figli degl'infedeli validamente già si battezzano, ma non lecitamente, se loro si il battesimo contro la volontà de' genitori, eccettoché ne' seguenti casi, cioè 1. se il figlio domanda il battesimo: 2. se l'infante sta in pericolo di morte: 3. se è stato abbandonato da' parenti: 4. se uno almeno de' genitori consente che la prole si battezzi. Del resto sempre che il figlio si può togliere dalle mani de' genitori infedeli (come sempre è lecito, quando si può togliere) ben può battezzarsi, anche contra il consenso d'amendue, come rettamente insegnano Scoto, Frassen, Estio, Tournely, ed altri, contra Gonet e Concina. Benché in quanto agli ebrei Giulio II. per giusti fini vietò di battezzare i loro figli prima dell'uso di ragione contra la volontà de' genitori. I figli poi degli eretici sempre è lecito battezzarli, anche contra il consenso de' genitori3.

 

13. Si noti per 4., che sebbene quando v'è prudente dubbio della validità del battesimo dato, può, anzi dee ripetersi sotto condizione; quando però vi è almeno un testimonio oculare, che il battesimo sia stato dato ad alcuno, questo non può ripetersi; eccetto che se vi fossero altri testimoni che attestassero positivamente il contrario. Del resto gli adulti che son nati da' padri cristiani, e sono educati tra' fedeli, non deono battezzarsi, benché non vi sia alcun testimonio del battesimo loro dato, come abbiamo nel cap. Veniens 3. de presb. non baptiz., dove si dice: Et certe de illo qui natus de christianis parentibus et inter christianos est fideliter conversatus, tam violenter praesumitur quod fuerit baptizatus, ut haec praesumtio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probaretur. Dicono però saggiamente Laymann, e Busembaum, che dee darsi il battesimo sotto condizione a coloro, per cui vi sono tali congetture, che facciano probabilmente presumere di non essere stati battezzati, perché allora vi è un prudente dubbio del battesimo trascurato. Anzi la s.c. più volte ha decretato, doversi battezzare sotto condizione quelli di cui non apparisce vestigio né del battesimo, né del matrimonio de' loro genitori4.

 

14. Si noti per 5., che gl'infanti esposti (o che sieno trovati colla cartella o senza cartella del battesimo ricevuto) debbono battezzarsi sotto condizione, sempreché non costa che sieno stati battezzati, come si ha nel rituale romano: Infantes expositi, si de eorum baptismo non constat, sub conditione baptizentur. Gl'infanti però battezzati


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da' laici non debbono ribattezzarsi, neppur sotto condizione, se non quando v'è probabile sospetto di errore, come ha dichiarato la s.c.; e questo probabile sospetto ben cade sovra i battezzati da' luterani e calvinisti, come avverte Tournely con altri, poiché molti di costoro difettano o nella forma o nell'intenzione1. In quanto poi alle disposizioni degli adulti per ricevere lecitamente il battesimo, ed alle cerimonie con cui il battesimo dee conferirsi, v. Istr.2.

 

§. III. Dei padrini.

 

15. Una delle cerimonie principali del battesimo è l'intervento de' padrini che tengono l'infante mentre si battezza, o pure lo prendono dalle mani del battezzante; onde pecca gravemente il parroco il quale battezza solennemente senza alcun padrino: dico solennemente perché nel battesimo privato possono bensì adoperarsi i padrini, ma non sono necessari. Questi padrini debbono essere per 1. battezzati, per 2. dotati dell'uso di ragione, per 3. designati da' genitori dell'infante, o almeno dal parroco, nel caso che i parenti non gli avessero designati3. Si noti per 1., che non solo dal battezzante, ma anche da' padrini si contrae la cognazione spirituale coll'impedimento dirimente al matrimonio tra il padrino e 'l battezzato, e genitori del medesimo. Quando poi si tiene il bambino per procura in nome di un altro, non contrae già la cognazione il procuratore, ma il solo principale, secondo la vera sentenza (checché si dicano alcuni), e come sta deciso dalla s.c. Se poi si contragga la cognazione non solo nel battesimo solenne, ma anche nel privato, o nell'amministrato sotto condizione, o pure quando per errore si tiene un bambino per un altro, v. Istr.4. Si noti per 2., che i genitori, che battezzano i propri figli in caso di necessità, questi non contraggono già l'impedimento di cercare il debito, come insegnano comunemente i dd. con s. Tommaso5, dal can. Ad limina, caus. 30. quaest. 1. E lo stesso è, se battezzano per ignoranza, come si ha dal cap. 2. de cognat. spirit. Ma senza tal necessità è certo che peccano. Se poi in tal caso contraggano l'impedimento, è abbastanza probabile che no, come dicono Suar., Ponzio, Salmat. ed altri6.

 

16. Si noti per 3. quel che stabilì il tridentino: Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahent7. Qui si dubita, se essendo molti quei che tengono l'infante, tutti contraggano, quando niuno di loro è designato; e se contraggono gli altri, che tenessero l'infante fuori de' due padrini designati da' parenti8. Si noti per 4., che secondo il concilio l'uno de' due padrini dee essere maschio, e l'altro femmina: quando poi si designasse un solo padrino, non importa che sia maschio, o femmina, mentre dice il concilio: Sive vir, sive mulier, vel ad summum unus et una9. Si noti per 5., non esser lecito fare i padrini a monaci o monache, come dice il rituale romano: Admitti non debent monachi vel sanctimoniales10.

 




2 3. p. q. 74. a. 5. ad 2.

 



3 De synodo.

 



4 Istr. c. 14. n. 7-12.

 



5 3. p. q. 66. a. 8.

 



6 Istr. c. 14. n. 13.

 



7 N. 14.

 



8 N. 15.



1 C. 14. n. 17.

 



2 N. 18.

 



3 N. 19. e 20.

 



4 N. 23.



1 Istr. c. 14. n. 24. 25. 26.

 



2 N. 28. 29. 30.

 



3 N. 31. 32.

 



4 N. 33.

 



5 Suppl. q. 53. a. 1.

 



6 Istr. c. 14. n. 39.

 



7 Sess. 24. c. 2.

 



8 Istr. c. 14. n. 25.

 



9 Sess. 24. c. 2.

 



10 Istr. c. 14. n. 35-38.

 






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