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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Dell'amministrazione e della percezione dell'eucaristia.

 

7. L'eucaristia non può amministrarsi che da' soli sacerdoti, e più propriamente da' soli pastori; che perciò essi debbono conservare l'eucaristia nelle loro chiese in un tabernacolo decente, e con lume sempre acceso sotto colpa grave. I diaconi non posson dare la comunione senza la commessione del parroco; altrimenti incorrono l'irregolarità, dal cap. 1. de cler. non ord. Anzi oggidì non è permesso commetter loro quest'amministrazione, se non in caso di necessità notabile, o per altra notabil causa, come se 'l parroco stesse molto occupato, o se 'l numero de' comunicandi fosse molto grande. In caso poi che vi fosse urgenza di dare il viatico ad un infermo, e mancasse il paroco, può darglielo ogni sacerdote, ed anche ogni diacono; anzi dicono Suarez, Gaetano, Valenza, ed altri (contra Gonet, Bonac. ec.), che può darglielo ogni chierico, ed anche laico5.

 

8. In quanto poi al modo conveniente con cui dee darsi la comunione, si noti per 1., che non dee portarsi la comunione agl'infermi, se non con cotta, stola, e lumi: benché non sarebbe più che veniale darla senza lumi; anzi in caso di necessità può darsi anche senza le vesti sacre; può portarsi anche a cavallo, quando il luogo fosse distante, o il tempo tempestoso, o vi fosse urgenza di giunger presto. Quando l'infermo patisse una grande arsura di bocca, gli si può dare l'ostia in un cucchiaio con acqua. Il portar poi il sagramento all'infermo solo per adorarlo, ciò sta proibito da s. Pio V. S'avverta qui in oltre, che per lo cap. 11. de corp. vitiat. ec., non può ordinarsi sacerdote, e per conseguenza non può celebrare chi tiene impedito il pollice, o l'indice della mano, sicché non possa frangere l'ostia. Vedi questo ed altro all'Istr.6. Si noti per 2., che nella messa di requiem ben può darsi la comunione dentro la messa, ma non prima, né dopo quella, colle vesti nere, come costa dal decreto della s.c. de' riti del 1741. a' 2. di settembre. Né può darsi (secondo lo stesso decreto) colle particole consagrate in altra messa7; avvertendo, che questo decreto è stato pubblicato, a differenza d'un simile decreto del 1710., che (come porta Merati) non fu pubblicato. Si noti per 3., che secondo la sentenza comune di Azor., Suar., Conc., Roncaglia ecc., può darsi la comunione in ogni ora, eccettoché nella notte, o nella parte estrema del giorno, se non vi fosse qualche causa speciale; ma non mai quando fossero passate molte ore della notte, se non solo per viatico. Nel sabbato santo dice Merati con altri che ben può


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darsi la comunione, ma dopo la messa solenne; e così in fatti si pratica in molte chiese della città, e regno nostro di Napoli1. Si noti per 4., che quando il sacerdote si accorgesse dopo l'abluzione d'alcune reliquie dell'ostia consagrata rimaste nel corporale, o nella patena, dee sumerle, o sieno piccole o grandi, come dice la rubrica2. E ciò quantunque il sacerdote fosse giunto in sacristia, ma ancora stesse vestito delle sagre vesti; che se poi si fosse già spogliato, o pure se quelle non fossero piccole parti, ma particole intiere, allora dee riporle nel tabernacolo, o riserbarle per l'altra messa; ma se poi non v'è né tabernacolo né altra messa, dee sumerle3.

 

9. Abbiam parlato dell'amministrazione, parliamo ora della percezione dell'eucaristia. Non si dubita esser di necessità di precetto anche divino, che ogni fedele prenda questo sagramento. È questione poi, se sia necessario prenderlo anche di necessità di mezzo, almeno in desiderio: ed è più probabile che sì, come dice s. Tommaso4, secondo il testo di s. Giovanni: Nisi manducaveritis carnem filii hominis non habebitis vitam in vobis5. Ma parlando dell'obbligo di precetto in quanto alla comunione pasquale, già ne trattammo al capo XII, n. 13. Vediamo qui quel che occorre circa l'obbligo del viatico. Ogni fedele è tenuto a prendere il viatico sempreché sta in probabile pericolo di morte, cioè sempre che vi sono segni mortali, senza aspettare il tempo in cui non v'è più speranza di vita. Se v'è pericolo prossimo di vomito, o l'infermo delirasse, dee farsi prima l'esperienza colla particola non consagrata. La tosse poi non sempre impedisce la comunione, perché questa non sempre induce pericolo di rigettare la particola6. Nella stessa infermità ben può prendersi più volte il viatico senza il digiuno, ancorché durasse lo stesso pericolo, come dicono comunemente Soto, Suarez, Laym., Silvest., Toledo, ec. con Benedetto XIV.7, il quale vorrebbe che i parrochi dessero il viatico agl'infermi sino a due e tre volte, ed almeno dopo otto giorni. Anzi probabilmente dicono Laym., Hurtado, Ronc., ecc., che 'l viatico può replicarsi anche ogni giorno, almeno (come dice Laym.) a quegl'infermi ch'erano soliti di comunicarsi spesso. Dicono poi Suarez, Bonac., Roncaglia e Conc., che se uno si fosse comunicato per divozione pochi giorni avanti, non è tenuto a prendere il viatico. Questa sentenza non la stimo improbabile, ma più mi piace la contraria d'Habert, Tournely, Salmat. ec., cioè che sia tenuto. Chi si fosse comunicato nella stessa mattina per divozione, sopravenendogli il pericolo di morte, può di nuovo comunicarsi per viatico nello stesso giorno, come dice Bened. XIV. con altri; ma più mi piace quel che sente il card. de Lugo, che ciò può correre quando il morbo è violento (come di ferita o di caduta), ma non quando il morbo è naturale. È probabile non esser necessario che si esprimano le parole, Accipe viaticum etc., se l'infermo avesse molto a perturbarsi udendo che dee prendere il viatico, come anche è probabile con Lugo, Viva, Concina ec., che il sacerdote possa celebrare non digiuno per dare il viatico; benché la contraria sentenza è più comune, e forse anche più probabile con Soto, Nav., Salmat. ec.8.

 

10. Vediamo ora quale sia la disposizione per ricevere l'eucaristia, e parliamo prima di quella dell'anima, e poi di quella del corpo. In quanto all'anima, a chi si ritrova in peccato mortale non basta la contrizione per poter ricevere questo sagramento, ma è necessaria la confessione, come ordina il tridentino9, secondo il precetto di san Paolo: Probet autem seipsum homo. Se n'eccettua il caso, se vi fosse la necessità di comunicarsi o di celebrare, e mancasse il confessore, o pure stesse molto distante, perché allora basta l'atto di contrizione; ma il sacerdote dee confessarsi quanto prima dopo aver celebrato, Quamprimum confiteatur, come parla il trident.10. È molto probabile però, anzi pare a me probabilissima la sentenza di Fabri, Garzia, Preposito, Corneio, e d'altri moderni, e specialmente del contin. di Tourn., con Pontas, Gibert ecc., che chi dopo la confessione si ricorda di qualche colpa grave tralasciata per dimenticanza, non è tenuto a confessarla prima della comunione, ma basta che se ne confessi appresso,


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quando vuol di nuovo confessarsi. La ragione si è, perché l'anima già è restata provata colla prima confessione, in cui il peccato scordato già è stato indirettamente rimesso1.

 

11. I casi poi di necessità in cui basta la contrizione, sono i seguenti: 1. se la persona non potesse lasciar di comunicarsi senza scandalo, o nota d'infamia, v. gr. se già si fosse posta nello scanno de' comunicanti, donde non potesse partirsi senza essere notata dagli altri. 2. Se l'infermo a cui si è portato il viatico, non potesse finir la confessione senza pericolo di morte, o d'infamia: perché allora il confessore (come dicono i dottori) deve assolverlo, e dargli la comunione, con imporgli che appresso compisca la confessione. 3. Se fosse parroco, e 'l popolo dovesse udir la messa in giorno di festa, e di più egli non potesse lasciare di dirla senza nota d'infamia. Si è detto, se fosse parroco, perché il sacerdote semplice non può celebrare senza la confessione, ancorché fosse festa, e non potesse neppure udir la messa. Se n'eccettua il caso se un moribondo dovesse restar senza viatico, o pure il sacerdote non potesse sfuggire la nota d'infamia: il qual caso è molto difficile a succedere. Se poi accadesse che il celebrante si ricordasse nell'altare d'una colpa grave dopo la consagrazione, allora dee fare un atto di contrizione, e proseguir la messa, come dice s. Tommaso e la rubrica2. Ma quando se ne ricordasse prima della consegrazione, allora se non v'è pericolo d'infamia dee confessarsi, e se non può dee lasciare la messa, secondo più probabilmente sentono Silvio, Lugo, ed altri (contra Suarez ec.) con s. Tommaso, e colla rubrica3, la quale dice, parlando di questo caso: Si non timetur scandalum, debet missam deserere. Del resto in tal caso, come bene avvertono più autori, difficilmente potrebbe il sacerdote lasciar la messa senza nota d'infamia4. Se poi un sacerdote che avesse un peccato riservato, volendo celebrare, debba confessarsi da un confessore semplice; e se debba dire a tal confessore così i peccati riservati, come i non riservati, e che debba fare se ha qualche scomunica riservata, e non trovasse chi ha la facoltà di assolverla; vedi Istr.5.

 

12. Circa poi il come debba intendersi la parola Quamprimum del tridentino per l'obbligo che ha di confessarsi il sacerdote che ha celebrato senza essersi confessato del suo peccato, avvertasi che son dannate da Aless. VII. le due prop. 38. e 39., la prima di cui dicea, esser ciò di consiglio: la seconda intendersi quando il sacerdote vorrà di nuovo confessarsi. Ond'è che la detta parola Quamprimum dee intendersi fra lo spazio al più di tre giorni, secondo la sentenza comune, e come ha dichiarato la s.c. E ciò corre anche per quel sacerdote che si ricordasse del peccato dopo aver celebrato in buona fede. Ma questo precetto fatto per li sacerdoti, non corre per i laici, come vuole la sentenza più probabile, e comunissima. Chi poi (sia sacerdote o laico) stesse in dubbio di trovarsi in grazia, se il dubbio è di aver peccato o no mortalmente, allora ben può comunicarsi senza premetter la confessione; bastandogli che premetta l'atto di contrizione; perché il precetto dell'apostolo, Probet autem seipsum homo, lega quei soli che sono consci, cioè certi del peccato mortale commesso, come spiega il concilio: Ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad eucharistiam accedere debeat. Altrimenti poi non può comunicarsi, quando il peccato è stato certo, e la persona dubitasse se l'ha confessato, o se la confessione è stata nulla per difetto di disposizione o di giurisdizione, o se avendo già necessità di comunicarsi senza confessione, dubitasse della contrizione6.

 

13. Parlando ora della disposizione del corpo, cioè del digiuno naturale richiesto alla comunione, che consiste nell'astenersi da ogni cosa di cibo o di poto, dal punto di mezza notte, giusta il precetto registrato nel cap. Ex parte, de cel. miss., per frangere questo digiuno debbono concorrere tre cose, che servono poi per tre regole circa i dubbi che occorrono, I. che quello che si trangugia si prenda da fuori, II. che si prenda per modo di comestione o di bevanda, III. che la cosa presa abbia ragione di cibo o di poto. Sicché per la I. regola non rompe il digiuno se non quel che prendesi da fuori come dicono i dd. con s. Tommaso7, il quale


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insegna all'incontro, che tutto ciò che proviene dall'intrinseco non offende il digiuno. Onde non l'offende l'umore che scende dalla testa, né il sangue che esce dalle gengive. Si fa dubbio poi se guastano il digiuno le reliquie di cibo rimaste nella bocca, se volontariamente si trangugiano; molti dicono di no, come Sanchez, Castrop., Coninch., ed altri; e par che espressamente lo dica ancora la rubrica del messale: Si reliquiae cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt communionem, cum non transglutiantur, per modum cibi, sed per modum salivae1. Ma l'affermano Laym., Ronc., Tournely ed altri con s. Tommaso, il quale dice: Reliquiae cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiuntur, non impediunt communionem2. Dunque l'impediscono, se volontariamente s'inghiottiscono. Queste due sentenze sembrano bastantemente amendue probabili; ma io m'appiglio alla sentenza del cardinale de Lugo abbracciata anche da Bened. XIV., che le reliquie già staccate da' denti, queste debbono sputarsi, ma poi non v'è obbligo di estrarle da' denti per cacciarle fuori. E lo stesso corre per le reliquie d'acqua con cui si lava la bocca, che ostano alla comunione se s'inghiottiscono di proposito ed in quantità notabile; ma non già se mischiate colla saliva in poca quantità, e praeter intentionem, come dice s. Tommaso3.

 

14. Per la II. regola si richiede a rompere il digiuno, che si prenda alcuna cosa per modo di comestione o potazione. Quindi comunemente dicono Suarez, Lugo, Conc., Bon., Holzm., Croix, ecc. con Bened. XIV., che non offende il digiuno il tabacco preso per le narici in polvere, o per la bocca in fumo; perché quantunque ne scendesse giù qualche cosa, non è per modo di comestione, ma di attrazione; almeno come dice Benedetto, ciò vien permesso dall'uso comune de' timorati. E lo stesso corre come dicono i dd. anche comunemente, per lo tabacco o aromi che si masticano, purché si getti fuori il sugo collo sputo. E non osta, che talvolta casualmente si trangugi qualche poco di sugo, perché si prende per modo di saliva, con cui va il sugo mischiato, come parlano di sovra s. Tommaso e la rubrica. Altrimenti poi dee dirsi, se sensibilmente si trangugiasse, benché casualmente, qualche granello intiero di tale materia. Del resto una tale masticazione non è esente da colpa veniale, se si fa senza qualche notabil causa, perché da sé è indecente alla comunione. Di più non osta al digiuno qualche cosa che si trangugiasse casualmente per modo di respirazione; come la polvere sparsa dal vento, un moschino, una goccia di pioggia, e cose simili, come dicono Suar., Habert, Lugo, Concina, ecc.4.

 

15. Per la 3. regola finalmente si richiede a frangere il digiuno, che la cosa abbia ragione di cibo o di poto. Onde molti dd. negano, che osti al digiuno l'inghiottir capelli, pietre, o legni; all'incontro molti l'affermano. Ma la sentenza più comune e più probabile con Lugo, Tournely, Concina, Holzm. ecc., ben distingue così: le cose non digestibili non rompono già il digiuno, come metalli, unghie, cristalli, capelli e fili di seta o lana; ma ben lo rompono poi i fili di lino, canape, le polveri medicinali, la carta, la paglia, il legno, la cera, ed anche la creta, perché in tali materie sempre ritrovasi qualche parte alterabile nello stomaco, e nutritiva. Il prender poi qualche cibo o poto immediatamente dopo la comunione, può esser colpa veniale, da cui per altro scusa ogni giusta causa5.

 

16. Avvertasi finalmente che in quattro casi può prendersi la comunione senza digiuno, cioè 1. quando l'eucaristia si per viatico, del che al n. 9. abbastanza di sovra se n'è parlato. 2. Quando vi fosse pericolo del sagramento di perire, o d'esser maltrattato. 3. Quando vi fosse scandalo, o incorresse nota d'infamia la persona, se lasciasse di comunicarsi e di celebrare. Ma se non v'è scandalo o infamia, il sacerdote, ancorché stesse celebrando, ma non avesse ancor consagrato, e si ricordasse di non esser digiuno, dee lasciar la messa, come dice s. Tommaso6. Del resto dicono s. Bonavent., Soto, e Tournely che sempre può temersi questo scandalo o infamia, purché il celebrante non fosse di nota probità. 4. Quando dovesse perfezionarsi il sacrificio, v. g. se il sacerdote si accorge che in vece di vino ha consagrata l'acqua, o pure


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s'egli venisse meno dopo la consagrazione, poiché allora dee un altro sacerdote anche non digiuno, se altri non vi fosse, consumare il sagrificio. E molto anche probabile, che il sacerdote per evitare il pericolo di morte possa celebrare non digiuno, purché non sia costretto a celebrare così in disprezzo della chiesa1.

 

17. Communionem autem accipere post pollutionem involuntariam est veniale, si adhuc perseverat perturbatio mentis ex turpi imaginatione orta; nisi necessitas immineat, vel devotio exposcat, come parla s. Tommaso2. Ceterum sufficit tunc ut homo conetur perturbationem repellere, et media adhibeat ut devote accedat. Pariter peccat venialiter accedens post copulam coniugalem quam habuit petendo eam causa voluptatis; secus vero si ad prolem gignendam, vel si copulam habuit reddendo debitum, ut docet s. Thomas, s. Antonin., et s. Franc.. Salesius cum s. Augustino3. Si noti qui per ultimo che dee negarsi la comunione alle donne che si accostano immodestamente col petto scoperto. E di più si avverta che quando il sacerdote si comunica a guisa dei laici per infermità o per altra causa dee tenere la stola sovra ambedue le spalle, altrimenti peccherà venialmente, non già mortalmente4.

 




5 N. 8-15.

 



6 N. 12-15.

 



7 N. 16.



1 Istr. c. 15. n. 17.

 



2 Tit. 6. num. 2.

 



3 Istr. c. 15. n. 18.

 



4 3. p. q. 7. a. 1. ad 1.

 



5 C. 6.

 



6 Istr. c. 15. n. 19-21.

 



7 De syn.

 



8 Istr. c. 15. n. 46-51.

 



9 Sess. 13. c. 7.

 



10 Ib.



1 Istr. c. 15. n. 22. 23.

 



2 De def. tit. 8. n. 4.

 



3 3. p. tit. 8. n. 4. 5.

 



4 Istr. c. 15. n. 24-26.

 



5 N. 27-29.

 



6 N. 34.

 



7 In 4. d. 8. q. 1. a. 1. q. 2.



1 De defect. n. 3.

 



2 3. p. q. 80. a. 8. ad 4.

 



3 Istr. c. 15. n. 35-57.

 



4 N. 38-41.

 



5 N. 42-45.

 



6 3. p. q. 83. a. 1. ad 2.



1 Istr. c. 15. n. 52-55.

 



2 In 4. dist. 9. q. 1. a. 1. q. 2. ad 2.

 



3 Instr. c. 15. n. 56. 57.

 



4 N. 58.

 






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