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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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CAPO XV. Del sagramento della penitenza.

 

PUNTO I. Della materia e forma.

 

1. La materia rimota di questo sagramento sono i peccati commessi dopo il battesimo; ma i peccati mortali sono materia necessaria; i veniali ed i mortali già confessati sono materia sufficiente, poiché la confessione di questi basta per ricevere il sagramento, ma all'incontro non siam tenuti a confessarli. La materia prossima poi, secondo la sentenza più comune con s. Tommaso3 sono gli atti del penitente, cioè sono la contrizione, e la soddisfazione, i quali atti dal tridentino sono chiamati quasi materia. I due primi atti sono parti essenziali, ma il terzo, cioè la soddisfazione, si chiama parte integrale, perché senza quella ben può esser valido il sagramento. Scoto però vuole, che tutta l'essenza consista nella sola assoluzione.

 

2. La forma sono le parole del confessore: Ego te absolvo a peccatis tuis. Se poi sieno d'essenza così la parola te, come l'altre a peccatis tuis, vi sono due sentenze; ma perché l'affermativa è abbastanza probabile, questa in pratica dee seguirsi, per la prop. 1. dannata da Innoc. XI., che diceva, esser lecito servirsi dell'opinione probabile nel fare i sagramenti. È certo all'incontro, che le parole In nomine Patris etc. non sono d'essenza, ed in lasciarle non v'è più che colpa veniale. Le prime parole antecedenti, misereatur tui etc., et indulgentiam, etc., possono lasciarsi senza colpa. E lo stesso dicono più dd. delle parole Dominus noster Iesus Christus, etc.; ma io dico col p. Concina, che queste non possono lasciarsi senza colpa veniale, mentre il rituale romano dice, che sol quando v'è pericolo di morte possono omettersi, con dire allora: Ego te absolvo ab omnibus censuris, et a peccatis tuis, in nomine Patris etc. La forma dee proferirsi in presenza del penitente, essendo stata dannata da Clemente VII. la proposizione che dicea, Licere per litteras, seu internuntium confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem recipere. E Paolo V. ciò proibì, ancorché vi fosse preceduta la confessione fatta a voce in presenza4. Come poi s'intenda questa presenza del penitente, vedi allo stesso num. 5. Avvertasi in oltre, non esser necessario, che il penitente ascolti le parole dell'assoluzione, anzi è consiglio, che l'assoluzione si proferisca sotto voce.

 

3. Il confessore per assolvere il penitente dee esser certo moralmente della di lui disposizione. Ond'è che i recidivi negli stessi peccati non possono essere assoluti, se non danno segni certi del dolore e del proposito; nel che mancano molti confessori. In certi casi però può darsi l'assoluzione anche col dubbio della disposizione (ma sotto condizione), cioè per 1. se 'l penitente fosse in pericolo di morte. Per 2. se si confessasse un fanciullo, il qual portasse materia di colpa grave, almeno dubbia, ed all'incontro dimostrasse di non aver l'uso perfetto di ragione; perché questi ben si dee assolvere sotto condizione5. Che se poi il fanciullo dimostrasse sufficiente uso di ragione, e fosse recidivo ne' peccati, questi non può essere assoluto, se non segni straordinari, secondo quel che si dirà più appresso al num. 12. Si avverta di più, che il confessore non può ripeter l'assoluzione sovra il penitente già disposto, se non ha un probabile e prudente dubbio d'averla tralasciata. Vedi ciò ed altro nell'Istruz.6.

 




3 3. p. q. 8. a. 2.

 



4 Istr. c. 16. n. 1-5.

 



5 C. ult. n. 39.

 



6 C. 16. n. 6.

 






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