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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO V. Del ministro della penitenza.

 

29. Acciocché il sacerdote possa amministrare questo sagramento ha bisogno dell'approvazione e della giurisdizione. In primo luogo giusta il concilio di Trento si richiede l'approvazione dell'ordinario, la quale non è altro che il giudizio che fa il vescovo dell'idoneità del sacerdote a ricever la giurisdizione. Qui si noti per 1., che benché il vescovo ingiustamente negasse l'approvazione al sacerdote presentato, non può quegli udir le confessioni, come si ha dalla prop. 13. dannata da Aless. VII. Si noti per 2., che per l'approvazione basta il solo giudizio del vescovo, anche senza l'esame. Si noti per 3., che l'approvazione (secondo dichiarò Alessandro VII.) può ben limitarsi a persone, tempo, e luogo. Non può lecitamente poi il vescovo rivocar l'approvazione


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data senza giusta causa; la quale per altro in dubbio sempre dee presumersi giusta, quando è fatta la rivocazione. Si noti per 4., che il vescovo successore con giusta causa può richiamare all'esame tutti i confessori approvati dall'antecessore, anche i mendicanti, secondo la costit. di s. Pio V. Romani pontificis; ed anche i parrochi, se v'è sospetto veemente della loro imperizia, secondo il decreto della s.c.1.

 

30. Si noti per 5. che le confessioni di peccati veniali fatte a' sacerdoti semplici non solo sono illecite, ma anche invalide, giusta il decreto d'Innocenzo XI. del 1679., dove si ordinò a' vescovi, ne permittant, ut venialium confessio fiat sacerdoti non approbato. E di più si disse: Si quicumque sacerdotes secus egerint, sciant, Deo se rationem esse reddituros. Dal che ben si ricava, che tali confessioni sieno anche invalide, non potendosi presumere, che la chiesa voglia conferir la giurisdizione a chi gliene proibisce l'uso2. Si noti per 6., che secondo la sentenza più vera non può un parroco chiamare i parrochi d'un'altra diocesi a sentir le confessioni nella sua chiesa; e di ciò vi sono più dichiarazioni della s.c., la quale ha dichiarato lo stesso a rispetto de' parrochi della medesima diocesi; per ciò è certo, che senza la volontà del vescovo non possono essi udir le confessioni fuori delle loro parrocchie. E qui avvertasi di passaggio, che un parroco, il quale ha lasciata la cura, non può sentir le confessioni senza l'approvazione speciale del vescovo. Si noti per 7., che l'approvazione può darsi da ogni prelato che ha la giurisdizione episcopale, come l'hanno i capitoli nelle sedi vacanti, ed alcuni abbati, o prepositi. Può darsi ancora da ogni vescovo confermato, benché non ancor consagrato; ma non già, se solamente è eletto, o se ha rinunziato il vescovado. Si noti per 8., che per vescovo proprio non s'intende l'ordinario del penitente, né quello del sacerdote (checché si dicano altri), ma senza dubbio dee intendersi l'ordinario del luogo, per la bolla d'Innoc. XII. Cum sicut, del 1700., confermata da Bened. XIV. nella bolla, Apostolica, dove si disse, quosvis confessarios non posse audire confessiones secularium in vim bullae Cruciatae sine approbatione ordinarii loci, reprobata tamquam falsa et temeraria quacumque contraria opinione. Se ciò corre dunque per coloro che hanno il privilegio della Cruciata, tanto più dee correre per coloro che non l'hanno. All'incontro è molto probabile con La-Croix, Salmaticesi, ed altri, che il parroco ben può sentire le confessioni de' suoi sudditi in qualunque diocesi si ritrovi: del che v'è anche una dichiarazione della s.c.3.

 

31. Parliamo ora della giurisdizione. Già si sa che 'l sacerdote per amministrare questo sagramento, oltre della potestà d'ordine che ha ricevuta da Gesù Cristo nel presbiterato di assolvere i peccati, ha bisogno anche della potestà di giurisdizione che gli si conferisce dalla chiesa di esercitare tal potestà d'ordine sovra i suoi sudditi. Questa giurisdizione altra è l'ordinaria, altra è la delegata. L'ordinaria è quella che hanno tutti i pastori, come il papa, i vescovi, i parrochi, ed i prelati delle religioni, ed anche i vicari generali de' vescovi, giusta la sentenza comunissima, e più vera, di Fagnano, Navar., Azor., Silv., Salm., Sanch. ec., mentre essi fanno un sol tribunale co' vescovi, come si ha dal cap. Romano de appell. in 6. e cap. 2. de consuet. in 6. La delegata poi è quella che si concede da chi ha l'ordinaria. Quindi si noti per 1., che quando la delegazione è generale, non termina colla morte del delegante: altrimenti poi s'è particolare, per qualche caso, o persona. Si noti per 2., che il delegato non può suddelegare, se ciò non gli è specialmente concesso; eccettoché in due casi, 1. se egli è delegato da principe, come per officio, 2. s'è delegato ad universitatem causarum, v. g. se gli è data la facoltà d'assolvere tutti i casi riservati; ma ciò anche s'intende, quando gli è data per ragion dell'officio, come di parroco, o viceparroco; ed allora non può egli suddelegare la sua facoltà per più, che per uno, o due casi4.

 

32. Si noti per 3., che per udir le confessioni non basta il consenso del vescovo presunto de futuro, ma dee almeno esser presunto de praesenti, cioè per segni che faccian presumere il di lui consenso presente. Si noti per 4., che oggidì i pellegrini per ragion


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della consuetudine universale possono confessarsi ad ogni confessore approvato ne' luoghi dove si trovano; purché non vadano a confessarsi in aliena diocesi in frode della riserva de' peccati. Ed i religiosi pellegrinanti, se non hanno un sacerdote idoneo dello stesso loro ordine, possono confessarsi ad ogni altro sacerdote idoneo regolare, o secolare, ancorché non approvato, secondo la comunissima e vera sentenza, che si prova dalla dichiarazione d'Innoc. VIII., dove si disse: Si aliquem idoneum ordinis habere non possint, quemcunque alium presbyterum idoneum religiosum, vel saecularem, eligere valeant1. Chi poi possa eleggersi il confessore, e che debba osservarsi circa i confessori delle monache, v. Istr.2.

 

33. Si noti per 5., che quando vi è l'errore comune, anche senza il titolo colorato, è probabile con Lugo, Lessio, Castrop., Sanch., ed altri, che la chiesa supplisce la giurisdizione. Si noti per 6., che il confessore non può assolvere colle giurisdizione dubbia, fuorché ne' casi di necessità; ma ben può assolvere colla giurisdizione probabile, perché allora è comune la sentenza, che supplisce la chiesa. Ma ciò può ammettersi solamente quando vi concorre qualche causa grave3. Si noti per 8., che in articolo di morte tutti i sacerdoti anche eretici, o scomunicati, e degradati, possono assolvere gl'infermi, che stanno in articolo, o in pericolo di morte, da qualunque peccato e censura, come si ha dal can. Si quis suadente, 29. causa 17. Qu. 4. Ma non già quando vi fosse presente un confessore approvato, come dichiara il rituale romano, e come si è provato nell'Istruz.4. Eccettoché per 1., se l'approvato non volesse assolvere, o non potesse, per ragione che fosse complice del penitente in peccati contra il sesto precetto, come si è detto al num. 21. Per 2. se fosse scomunicato, o sospeso dalle confessioni. Per 3. se l'infermo avesse una gran difficoltà di confessarsi ad esso. Per 4. se già fosse cominciata la confessione col sacerdote semplice, il quale non avesse ancor data l'assoluzione5. Se poi in presenza del superiore possa il confessore semplice assolvere il moribondo da' peccati, e censure riservate dallo stesso superiore, o dal papa, v. Istr.6.

 




1 Istruz. c. 16. n. 73-76.

 



2 N. 77.

 



3 N. 78-80.

 



4 N. 81. 82.



1 Istr. c. 16. n. 83-88.

 



2 N. 85-89.

 



3 N. 90. 91.

 



4 N. 93.

 



5 N. 94-95.

 



6 N. 96-98.

 






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