Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 727 -


PUNTO VI. De' diversi obblighi del confessore.

 

34. Esaminiamo brevemente gli obblighi che ha ogni confessore. Per I. dee esser dotto. È vero che minore scienza si richiede nelle ville, che nella città; ma ogni confessore dee sapere almeno le cose più necessarie, come il saper distinguere i peccati veniali da' mortali, almeno da quelli che comunemente occorrono, e degli altri almeno sappia dubitarne; che perciò in questo libro abbiamo notate le cose più ovvie, ed accennati poi molti dubbi, che debbono studiarsi, quando viene il caso. Di più dee sapere, a che si stenda la sua giurisdizione: i casi, e le censure riservate, almeno le più frequenti ad incorrersi, come sono la scomunica papale per chi cade in eresia esternata, o per chi legge, ritiene, o vende libri di eretici, che contengono eresie formali, o trattano di religione ex professo: i cinque casi papali di Clemente VIII., cioè 1. la percussione del chierico o monaco, 2. la simonia, 3. la violazione della clausura de' monasteri di monache a mal fine, 4. la violazione dell'immunità ecclesiastica, 5. il duello: di più la scomunica papale contra il confessore che assolve il complice in materia turpe; e contra chi insegna, potersi negar l'assoluzione a chi ripugna di manifestare il complice del suo peccato: e l'altre scomuniche che possono leggersi nell'Istruz.7. Di più dee sapere le dimande da farsi a' fanciulli ed a' rozzi: le circostanze che mutano specie: gli obblighi di restituire: la qualità del dolore e del proposito, ed i rimedi per l'emenda. E perché le cose della scienza morale sono molte e disparate, perciò il confessore non dee mai lasciar lo studio della morale; altrimenti, quelle escono dalla mente, e farà mille errori8.

 

35. Per II. il confessore dee bene informarsi della coscienza del penitente, per fare il retto giudizio della qualità e del numero de' peccati gravi prima di dare l'assoluzione; circa la qual cosa avverta per 1., che quando prudentemente può egli presumere, che 'l penitente non si è esaminato abbastanza, è tenuto ad interrogarlo de' peccati che verisimilmente ha potuto commettere,


- 728 -


e delle loro specie e numero. Molto perciò errano quei confessori, che licenziano i rozzi, perché non han fatto bene l'esame; a questi tali, specialmente se son garzoni, vetturali, calessieri, tavernai, servidori, e simili, è bene che il confessore stesso gli esamini secondo l'ordine de' precetti del decalogo. Leggasi l'esame pratico che si metterà qui al capo ultimo dal num. 4. Avverta per 2., che quando non può avere il numero certo de' peccati de' mali abituati, dimandi loro, quante volte più o meno han soluto peccare nel giorno, o nella settimana, o nel mese; e prenda poi tali peccati per quanti sono avanti a Dio. Avverta per 3. a non fare dentro la confessione riprensioni tali, che mettano i penitenti a pericolo di nascondere qualche peccato1.

 

36. Per III. dee istruire il penitente nelle cose della fede, quando giudica prudentemente, che quegli non le sa, come anche negli obblighi che avesse di restituire, di toglier l'occasione, o di dare buono esempio per qualche scandalo dato. E sopra tutto, se mai il penitente viene indisposto, è tenuto il confessore (come dicono i dd.) a far quanto può per disporlo all'assoluzione; e non importa, che vi sieno altri penitenti che non possono aspettare; perché allora egli non è tenuto di dar conto a Dio degli altri, ma solo di quel penitente che ha cominciata la confessione2.

 

37. Per IV. dee ammonire il penitente, e perciò dee indagare le occasioni che quegli ha avute ne' peccati che ha commessi, acciocché possa applicargli i rimedi, e fargli la dovuta correzione, benché sia persona di riguardo. È tenuto anche ad ammonire della verità chi sta nell'ignoranza di qualche suo obbligo di legge naturale, o positiva. Avverta però, che quando il penitente stesse in buona fede, ed all'incontro dall'ammonizione non si sperasse frutto; allora dee lasciarsi nella sua buona fede, come insegna la comune e vera sentenza di Cano, Suarez, Navarr., Lugo, Salmat., e di molti altri; perché allora dee più presto il confessore permettere il peccato materiale, che renderlo formale colla sua inutile ammonizione. Anzi dicono più dd., che tal volta anche nel dubbio, se l'ammonizione sia per giovare, o per nuocere, dee ella tralasciarsi, dovendosi evitare più presto il peccato formale, che 'l materiale3. Quindi se mai il penitente avesse in buona fede contratto un matrimonio nullo per qualche impedimento occulto, e se mai gli fosse palesata la nullità, vi sarebbe pericolo d'incontinenza, di risse, o grave scandalo; in tal caso il confessore dee lasciarlo in buona fede; così comunemente dicono (contra il p. Concina) Sanchez, Lugo, Habert. Antoine, ed altri innumerabili col card. Lambertini nelle sue notificazioni. Trattanto però è bene, che il confessore gli procuri la dispensa del papa, o pure del vescovo, che ben può dispensare anche agl'impedimenti dirimenti, quando il pericolo non patisce dimora4. Altrimenti dee dirsi poi, quando il matrimonio non ancora fosse contratto. Che debba poi fare il confessore nel caso che gli sposi fossero già venuti in chiesa a sposare, ed uno di loro confessandosi manifestasse l'impedimento occulto, v. Istr.5. Dicono lo stesso comunemente Suar., Cano, Ponzio, Laym., Lugo, Ronc., Salm., ed altri, dell'obbligo di qualche restituzione, quando il penitente è in buona fede, e si prevede, che l'ammonizione sarà causa della sua ruina spirituale6.

 

38. In tre casi però il confessore dee palesare la verità al penitente, ancorché l'ammonizione non sia profutura. Per 1. quando l'ignoranza è circa le cose necessarie alla salute. Per 2. quando lo stesso penitente ne interrogasse il confessore. Per 3. quando l'ignoranza del penitente nocesse alla salute spirituale comune, poiché il confessore è ministro costituito non solo a pro de' suoi penitenti, ma di tutta la repubblica cristiana. E perciò in ogni caso debbonsi ammonire dal confessore i vescovi, i parrochi, i confessori, i principi, e tutti i ministri pubblici, che mancano al lor dovere: e lo stesso dee praticarsi (come avverte Bened. XIV. nella sua bolla Apostolica) con coloro che frequentano i sagramenti per evitare lo scandalo degli altri7.

 

39. Per V. il confessore dee assolvere il penitente, quando prudentemente può giudicarlo disposto. Ond'è, che se il penitente tiene qualche opinione per


- 729 -


sodamente probabile, e lecita a seguirsi, e quegli è per altro capace di potersi formar la coscienza (perché altrimenti dee dirsi d'una persona rozza), il confessore non solo può, ma è tenuto ad assolverlo, secondo la sentenza comune di Navar., Soto, Azor, Suar., Wigandt, Pontas, e d'altri innumerabili cons. Antonino, che dice: Ubi sunt variae opiniones, consultet (confessarius) quod tutius est, non tamen propter hoc deneget absolutionem. La ragione si è, perché il confessore non è giudice delle controversie, com'è il papa, ma solo è giudice della penitenza che meritano i peccati, e della disposizione de' penitenti; onde quando il penitente ha confessate le sue colpe, e tiene per certo di poter lecitamente seguire qualche opinione che ha fondamento sodo di poter esser vera, ed è riputata già probabile da autori di provata autorità, allora il penitente è certamente ben disposto, e perciò ha ius all'assoluzione, e 'l confessore non può negargliela senza grave ingiustizia. Altrimenti poi dee dirsi, se il confessore vedesse, che l'opinione del penitente si appoggia ad un fondamento certamente falso1.

 

40. Qui si dimanda come debba portarsi il confessore col penitente, del quale sa alcun peccato commesso, quando colui lo nega. Se lo sa di propria scienza, allora è certo, che non può dargli l'assoluzione, purché sappia ancora, che il penitente non l'ha confessato ad altri. Se poi lo sa per relazione d'altri, regolarmente non può negargli l'assoluzione, perché in questo tribunale dee aversi fede a quel che dice il reo; ma se mai vi fossero tali testimonii del peccato che ne rendessero il confessore moralmente certo, non senza ragione dice Elbel, che non può assolvere il penitente che lo nega. Se poi l'avesse saputo dalla confessione prima fatta dal complice, avverta in tal caso, che se non ha special licenza del complice, non può interrogarne il penitente in particolare, ma solo far qualche dimanda che suol farsi in generale; del resto non può assolverlo, ma dee sotto voce allora dir qualche orazione per occultare l'assoluzione che gli nega2.

 

41. Per ultimo notiamo quel che dee fare il confessore per rimediare agli errori forse commessi nell'amministrazione di questo sagramento. E diciamo, che se l'errore è stato circa il valore del sagramento, come se ha mancato di dar l'assoluzione, o l'ha data senza averne la facoltà, e vi ha colpato mortalmente, allora è tenuto ad ammonire il penitente anche con suo grave danno, incomodo, o disonore. Altrimenti poi, se ha errato senza colpa; purché il penitente non si trovasse in punto di morte, perché allora dee ammonirlo, anche con grave suo incomodo3. Se poi l'errore è stato circa le specie, o il numero de' peccati non bene esaminati, allora non è tenuto ad altro, se non che ad esaminarli meglio, quando il penitente ritornerà a confessarsi. In oltre quando avesse disobbligato il penitente dalla dovuta restituzione, se l'ha fatto maliziosamente, è tenuto anche con grave incomodo ad ammonirlo a tempo opportuno, altrimenti esso confessore è tenuto a restituire. Se poi non v'ha commessa colpa grave, non è tenuto ad ammonirlo con incomodo grave, ma bensì con incomodo leggiero; e se non l'ammonisce, egli anche sarà tenuto alla restituzione, secondo la sentenza più comune, poich'egli col suo consiglio è stato già causa del danno del creditore. Quando poi solamente avesse trascurato d'imporre al penitente la restituzione, se non v'è stata colpa grave, è tenuto ad ammonirlo con qualche incomodo, ma non grave, come si è detto di sopra. Ma se v'è stata sua colpa grave, è tenuto con grave incomodo; se però non l'ammonisce, diciamo che pecca, ma secondo la sentenza più vera e comunissima di Azor., Cabassuz., Suar., Lugo, Concina, e d'altri, non è tenuto ad alcuna restituzione; perché il confessore è obbligato all'ammonizione de' penitenti, non per giustizia, ma per carità, la quale non obbliga a restituire. E ciò corre, ancorché in principio avesse lasciato per malizia di obbligare il penitente alla restituzione4. Avvertasi però, che quando il penitente è stato già assoluto, giusta la sentenza comunissima, il confessore non può ammonirlo senza la di lui espressa licenza, perché allora è già compito il giudizio5. Avvertansi qui finalmente due altre cose: la prima, che ritrovandosi un moribondo in istato di


- 730 -


peccato mortale, ogni sacerdote anche semplice è tenuto a dargli l'assoluzione, quantunque per assolverlo dovesse porsi a pericolo della vita, mentre quel prossimo senza l'assoluzione sta in probabile pericolo della salute eterna1; La seconda, che il sacerdote semplice, quando la gente del suo paese sta in grave necessità spirituale per non avere a chi confessarsi, egli è tenuto a studiare, ed abilitarsi alle confessioni, sempreché può rendersi idoneo. Quest'obbligo sembrerà stravagante ad alcuno, ma legga l'istruzione al n. 126., e veda come questo punto sta ben provato. E tanto più è tenuto in tal caso a sentir le confessioni chi già si trovasse approvato dal vescovo.

 




7 C. 19. n. 28. e seg.

 



8 C. 16. n. 99. 100.



1 Istr. c. 16. n. 102-104.

 



2 N. 105.

 



3 N. 108. e 116. in fin.

 



4 N. 108-113.

 



5 N. 114.

 



6 N. 115.

 



7 N. 116.



1 Istr. c. 16. n. 117-119.

 



2 N. 120.

 



3 N. 121.

 



4 N. 122. 123.

 



5 N. 124.



1 Istr. c. 16. n. 125.

 






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech