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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO VIII. Del sigillo della confessione.

 

47. Il sigillo sagramentale importa l'obbligo di tacere anche collo stesso penitente non solo i peccati, ma tutte l'altre cose dette in ordine a spiegare i peccati, o a ricevere l'assoluzione. E quest'obbligo è così stretto, che il confessore in niun caso può rivelare le cose della confessione, ancorché fosse per evitare la ruina propria, e di tutto il mondo. Per procedere con distinzione parleremo I. delle persone che son tenute al sigillo. II. Delle cose che cadono sotto il sigillo. III. De' casi, ne' quali non si offende il sigillo. IV. De' casi, in cui s'offende.

 

48. I. Le persone che son tenute al sigillo sono tutte quelle, a cui in qualunque modo perviene la notizia della confessione. Onde per 1. è tenuto al sigillo il confessore, che se lo frange, commette due gran peccati, di sacrilegio, e d'ingiustizia. Che per ciò, quando mai venisse interrogato delle cose intese in confessione, liberamente può dire, anche con giuramento, di non avere inteso niente. E quando fosse interrogato, se ha assoluto o non il penitente, dee rispondere: Ho fatto l'officio mio. Ma il meglio è allora, che dica: Son dimande queste da farsi? E quando venisse interrogato, se 'l penitente, che non è stato assoluto, ha da comunicarsi, risponda: Dimandatelo a lui, se si vuole comunicare. Per 2., è tenuto al sigillo il vescovo, a cui è stata richiesta la facoltà per assolvere qualche caso riservato. Per 3. l'interprete, oppure chi avesse scritta la confessione del penitente. Per 4. ognuno che avesse intesa qualche cosa detta dal penitente (o da altri che l'hanno udita) in


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ordine alla confessione. Per 5. il dottore, a cui il confessore ha cercato consiglio con licenza del penitente, secondo la vera sentenza, checché si dicano altri1.

 

49. Qui si dimanda per 1. Se sia tenuto al sigillo colui, dal quale il penitente cerca consiglio per la confessione che vuol farsi con altri. E diciamo che colui è ben tenuto al sigillo naturale, ma non al sagramentale, come tengono più probabilmente Suarez, Castrop., Aversa ed altri (contra il p. Concina); perché l'obbligo del sigillo sagramentale non nasce che dalla sola confessione fatta per ricevere l'assoluzione, come insegna s. Tommaso: Sigillum confessionis non se extendit, nisi ad ea de quibus est sacramentalis confessio2. Si dimanda per 2. Se sia tenuto al sigillo chi legge la carta, dove il penitente ha scritta la sua confessione. E diciamo similmente che no, colla sentenza più probabile e comunissima di Soto, Nav., Suar., Wigandt, Concina, Lugo, Holzmann, Salm., ecc., perché il sigillo si contrae (come di sovra si è detto) nella sola confessione attuale, ma non già nella preparazione a confessarsi, per la quale non è già necessaria la scrittura. Altrimenti poi dee dirsi ne' casi, in cui la scrittura fosse necessaria, come per 1., se fosse fatta dal muto. Per 2., se fosse lettera scritta al superiore per ottener la licenza dell'assoluzione. Per 3., se quella carta fosse stata già consegnata al confessore per la confessione da farsi, oppure se casualmente fosse stata lasciata nel confessionale. Del resto fuori di detti casi chi leggesse una tal carta difficilmente può essere scusato da colpa grave; e non potrà mai rivelare le cose ivi scritte, se non in caso di somma necessità3.

 

50. II. Le cose che cadono sotto il sigillo sono per 1., tutte le colpe, e difetti anche minimi detti dal penitente con animo di accusarsene. Per 2. i peccati del complice manifestati dal penitente, de' quali peccati non può affatto darsi minimo indizio al complice, neppure per buon fine di correggerlo, senza l'espressa licenza del penitente. Per 3., l'oggetto del peccato confessato: per esempio, se il figlio si accusa d'aver ingiuriata la madre per qualche furto da lei fatto, il furto della madre e oggetto del peccato, che non può rivelarsi. S'intendono ancora per oggetto del peccato le virtù, o sieno rivelazioni manifestate dal penitente per dichiarare qualche difetto che vi ha commesso. Per 4., la penitenza imposta al penitente, purché non fosse una penitenza molto piccola. Per 5., tutte le circostanze de' peccati spiegati in ordine alla confessione. Per 6., anche gli scrupoli insussistenti, di cui si confessa il penitente per dichiarar la sua coscienza. Il dire poi d'un penitente, che sia scrupoloso, io neppure l'ammetterei, giacché l'essere scrupoloso è difetto di mente confusa, sicché almeno è difetto naturale; ed è certo, che il confessore non può parlare de' difetti naturali del penitente, come d'essere ignobile, ignorante, povero, sordo, balbuziente, sempre che tali difetti si conoscono per causa di spiegar la coscienza, e 'l manifestarli potesse rendere in qualche modo odiosa la confessione; altrimenti poi, se fosse qualche difetto, che fosse comunemente noto, ed affatto non apportasse rossore al penitente4. Come debba portarsi poi il confessore nel caso che il penitente dopo aver detto qualche peccato dubbiamente grave, il confessore conosce, ch'è sordo, v. Istr.5.

 

51. III. Notiamo i casi, quando non si offende il sigillo; e sono: 1. Quando la confessione è stata finta, oppure è stata fatta per illudere, o pervertire il confessore. 2. Se alcuno dicesse (ma fuori di confessione) qualche cosa di segreto, protestandosi di darla sotto sigillo di confessione, perché un tal sigillo non si contrae, se non nella vera confessione. 3. Se il confessore dicesse in generale, che il penitente si è confessato di materia leggiera, ma senza nominare alcuna colpa in particolare. 4. Se dice, che taluno si è confessato con esso, purché colui non fosse venuto a confessarsi di nascosto. 5. Se dice in generale di aver udito in confessione un certo peccato in un paese, purché dalle circostanze del peccato non si possa venire in sospetto del penitente. 6. Se il confessore parla collo stesso penitente dentro la confessione de' peccati altra volta confessati, perché secondo la sentenza comune di Lugo, Wigandt, Concina, Roncaglia, Salmat.


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ecc. (contra Diana), il confessore ben può parlare col penitente di tutte le confessioni fatte, sempre che lo giudica spediente per ben regolarlo. 7. Se si avvale delle notizie avute fuor di confessione; ma pure in ciò dee usar cautela per evitare ogni scandalo. 8. Se palesa qualche cosa con licenza del penitente; il che è certamente lecito, secondo la sentenza comune con s. Tommaso, contra alcuni pochi. Tale licenza però dee essere espressa: di più dee esser affatto spontanea, e che non sia data per timor riverenziale: di più che non sia stata rivocata dal penitente, neppure presuntivamente. Quando poi il penitente cominciasse da sé a parlare col confessore delle cose prima dette in confessione, allora già s'intende data la licenza espressa col fatto; ma s'avverta, che allora anche persevera il sigillo. Per ultimo è regola generale, che il confessore può lecitamente dire del penitente tutte quelle cose che non apportano pericolo né di rivelazione neppure indiretta della confessione, né di gravame del penitente1.

 

52. IV. Notiamo i casi quando si offende il sigillo. La regola generale è, che s'offende il sigillo, sempreché si fa uso della notizia avuta per la confessione, o colla rivelazione del peccato, o con gravame del penitente. Pertanto il confessore frange il sigillo, per 1., se dicesse che ha inteso un grave peccato d'un religioso d'un certo monastero; oppure che ivi si commettono gravi peccati. Se poi nominasse solamente l'ordine, di cui è quel religioso, dice il p. Concina, che non sarebbe rivelazione, quando quell'ordine è molto numeroso, e non è di stretta osservanza. Per 2., se parlando d'un paese picciolo dicesse, che ivi si commettono certi particolari peccati gravi, oppure molti gravi peccati in generale; altrimenti poi, se i peccati fossero pubblici, e 'l paese fosse grande, v. gr., di tremila anime; se però il peccato portasse infamia, per rivelarlo (ma senza nominar circostanze particolari) bisognerebbe che 'l paese fosse almeno di sei o sette mila persone2. Per 3., chi si serve della notizia della confessione per lo governo esterno con gravame del penitente; come dichiarò Clemente VIII.: Confessarii caveant, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur. E ciò quantunque del non far uso della notizia avuta in confessione ne avvenisse maggior gravame al penitente, come si ha dal decreto della s.c., fatto per ordine d'Innocenzo XI., con cui fu dannata la seguente prop.: Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine revelatione et gravamine poenitentis; nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur. Quindi s'inferisce che non può il confessore neppur in segreto negar la comunione al penitente, benché prima gli abbia negata l'assoluzione. Così ancora non può nasconder le chiavi al servo, se per la di lui confessione ha saputo ch'è ladro. Così anche se ha conosciuto alcuno di mala coscienza per la confessione di lui intesa, non può per questa sola causa ricusar di sentirlo, neppur con trovare qualche pretesto3. Così anche, se mai sapesse in confessione, che gli è tramata insidia alla vita o alla roba, non può da quella guardarsi, neppure con giusti pretesti, sempreché col guardarsi gl'insidiatori potessero congetturare la confessione fatta dal complice; perché sempre allora v'è il pericolo della rivelazione indiretta4. Di più non può negare la cartella della confessione fatta, ancorché il penitente non fosse stato assoluto. Che debba fare poi, se il penitente volesse l'attestazione scritta anche dell'assoluzione data; e se possa fuggire dal penitente indisposto, che vuole essere assoluto per forza con minacciargli di ucciderlo, se allora non l'assolve; vedi Istr.5. Di più quantunque vi fosse opinione probabile de' dd., che in qualche caso possa il confessore servirsi della scienza avuta in confessione, diciamo che tal uso è sempre illecito, fuorché quando è moralmente certo, che un tal uso non apporta alcun gravame al penitente6.

 




1 Istr. c. 16. n. 148. 149.

 



2 In 4. sent. dist. 21. q. 3. a. 1. q. 2. Sed contra.- Istr. c. 16. n. 150.

 



3 N. 151.

 



4 N. 153. 154.

 



5 N. 155.



1 Istr. c. 16. n. 156.

 



2 N. 157. 158.

 



3 N. 139. 160.

 



4 N. 161.

 



5 N. 162. 163.

 



6 N. 164.






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