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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO IX. Della sollicitazione in confessione.

 

53. Per la bolla di Gregorio XV. son tenuti i confessori ad ammonire le loro penitenti di dinunziare a' vescovi i sacerdoti, che per causa della confessione le avessero sollecitate a peccati impudici. Nella bolla si ordina che sieno denunziati, omnes sacerdotes tam seculares, quam regulares, qui personas,


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quaecumque illae sint, ad inhonesta inter se, sive cum aliis quomodolibet in actu sacramentalis confessionis, sive ante, sive post immediate, seu occasione, vel praetextu confessionis, etiam confessione non secuta, sive extra confessionis occasionem, in confessionario, aut in loco quocumque, ubi confessiones audiuntur, ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones audire, sollicitare, vel procurare tentaverint, aut cum eis illicitos et inhonestos sermones, sive tractatus, habuerint. Ed indi soggiunge: Mandantes omnibus confessariis, ut suos poenitentes, quos noverint fuisse ut supra ab aliis sollicitatos, moneant de obligatione denunciandi sollicitantes, seu tractantes, etc., locorum ordinariis.

 

54. Esaminiamo primieramente le clausule della citata bolla. La clausula I. dice: In actu sacramentalis confessionis. Quindi dee certamente dinunziarsi il confessore, che mentre la penitente si confessa le desse una carta, nella quale la sollecitasse, come si ha dalla prop. 6. dannata da Aless. VII. Lo stesso corre, se le dicesse che l'aspettasse in casa, oppure le dimandasse dove sta di casa, e poi andasse a sollecitarla. La clausula II. dice: Sive ante, sive post immediate. Il che s'intende, che tra la confessione e sollecitazione non vi sia intervallo, moralmente parlando. La clausula III. dice: Occasione vel praetextu confessionis. Per occasione s'intende, se nel tempo che la donna sta per confessarsi, il confessore la sollecitasse. Lo stesso sarebbe, se la sollecitasse dopo averla invitata a confessarsi, oppure dopo che quella gli ha domandato di sentirla in confessione. Così anche dee dinunziarsi il confessore, ch'essendo chiamato dalla madre a sentir la confessione della figlia inferma, egli con tale occasione sollecitasse la figlia. Lo stesso dee dirsi, se il confessore per lo peccato inteso dalla penitente andasse a sollecitarla in casa di lei: s'intende però, sempreché la sollicitazione avesse l'impulso dalla confessione udita: il che ben si presume, quando il confessore dopo aver intese le fragilità della donna volesse sapere da lei la casa, dove abita, e se ivi sta sola; oppure se il confessore con tal donna non avesse avuta mai alcuna conoscenza. Per pretesto poi s'intende, se il confessore fintamente invitasse la penitente a confessarsi, e poi la tentasse: oppure se le insinuasse che si finga inferma, e lo mandi a chiamare in casa col pretesto di confessarsi, ed ivi peccassero. La clausula IV. dice: Extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque ubi confessiones audiuntur, simulantes ibidem confessionem audire etc. Alcuni autori per quella parola simulantes vogliono, che non basti all'obbligo di dinunziare il confessore, che quegli solleciti nel confessionale, ma che di più simuli di sentir la confessione; ma dee tenersi l'opposto per la dichiarazione fatta da Paolo V., il quale ordinò, che si procedesse contro i confessori, sempreché essi tractant in confessionali de rebus inhonestis1.

 

55. In oltre su questa materia bisogna notare più cose. Si noti per 1., che secondo la bolla Sacramentum di Bened. XIV. debbono dinunziarsi i confessori sollicitanti, benché sieno privi di giurisdizione: di più, benché la penitente abbia acconsentito alla sollicitazione, mentr'ella nella dinunzia ch'espone non è già tenuta a manifestare il suo consenso: di più, benché la sollicitazione fosse stata mutua tra lei e 'l confessore, oppure fosse accaduta molto tempo avanti. In oltre (come parlano i dottori) dee dinunziarsi il confessore, ancorché di tal delitto fosse stato da altri accusato, ed anche punito; oppure quantunque si presumesse emendato. Si noti per 2., che dee dinunziarsi ancora quel confessore, che sollicitasse la penitente, acciocché lo facesse peccare con altra donna, oppure acciocch'ella peccasse con altri. All'incontro non v'è obbligo di dinunziare le penitenti che sollecitano i loro confessori: né i confessori che sollecitano a peccati non turpi, ma d'altra specie: e neppure i confessori, che meramente consentono alla sollicitazione fatta dalle penitenti, secondo la sentenza molto probabile di Bonac., Castrop., Hurtado, Roncaglia, e d'altri; poiché la bolla di Gregorio obbliga alla dinunzia le sole penitenti sollicitate, non già le sollicitanti2. Si noti per 3., che la penitente sollicitata non può essere assoluta, prima che faccia la dinunzia, o che almeno prometta, se per allora è impedita,


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di farla quanto prima, come parla Bened. XIV. nella citata bolla Sacramentum. Ma io dico con Roncaglia, Viva, ed i Salmaticesi, che non potendo la penitente far la dinunzia di persona a voce, è tenuta a farla almeno per lettera, sempreché non v'è pericolo d'infamia; poich'ella dee soddisfare a tal obbligo in ogni modo che può1.

 

56. Si noti per 4., che la penitente, la quale potendo trascura di far la dinunzia, almeno tra lo spazio di un mese, da che ne avverte l'obbligo, incorre ipso facto la scomunica: la quale scomunica per altro, adempita poi la dinunzia, probabilmente (come dice Roncaglia col dottissimo Cristiano Lupo) può essere assoluta da qualunque confessore. Si noti per 5., che il confessore dee ammonir la penitente dell'obbligo della dinunzia, ancorché l'ammonizione non fosse affatto profutura, ed ancorché la dinunzia non potesse provarsi per altra via, come si ha dalla propos. 5. dannata da Aless. VII. Si noti per 6., che la dinunzia non solo dee farsi dalle penitenti sollicitate, ma da ognuno che sa la sollicitazione fatta per mezzo di persone degne di fede, come si ordina nel decreto riferito nell'Istr.2. E ciò quantunque si sapesse sotto segreto naturale, anche promesso con giuramento, purché il segreto non siasi manifestato per cercare consiglio3. Se poi debbano dinunziarsi le sollicitazioni dubbie, e quali sieno i casi di dubbia sollicitazione; vedi ivi4.

 

57. Si avverta finalmente, che Bened. XIV. nella bolla, In generali congregatione, impone a' confessori sollicitanti l'inabilità a celebrar la messa. Ma in ciò per 1., si fa il dubbio, se da tale inabilità scusa l'ignoranza invincibile, e diciamo probabilmente che sì, per quel che si dirà nel trattato delle censure al capo XIX., dove dicesi, che anche ad incorrere l'irregolarità per delitto vi bisogna la di lei scienza, essendo ella vera pena, e pena straordinaria. Per 2., si fa il dubbio, se per incorrere tale inabilità vi bisogni la sentenza almeno declaratoria del delitto. E diciamo similmente, esser molto probabile che sì, per ragione che quantunque le pene inabilitanti (generalmente parlando) s'incorrano prima d'ogni sentenza; nondimeno ciò non corre, quando il reo dee da se stesso eseguire sopra di sé tal pena con sua infamia, come dicono Suarez, Bonac., ed i Salmaticesi con Tapia, Vasqu., Montesino ec., in caso simile, cioè della privazione di voce attiva e passiva, come si è detto al capo II. n. 24. in fine; e come si dice più a lungo nella nostra opera grande5. E la stessa dottrina par che ben convenga ancora al caso nostro; e so che in Roma così anche rispose su questo dubbio un padre domenicano dell'inquisizione generale. Se poi il vescovo possa dispensare in tale inabilità incorsa, diciamo che no, per la regola generale della Clementina 2. de elect., che Lex superioris per inferiorem tolli non potest.

 




1 Istr. c. 16. n. 168-170.

 



2 N. 172- 175.



1 Istr. c. 16. n. 176.

 



2 N. 179.

 



3 N. 176-179.

 



4 180-181.

 



5 L. 1. n. 148.

 






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