Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 742 -


CAPO XVII. Del sagramento del matrimonio.

 

PUNTO I. Degli sponsali.

 

1. Gli sponsali si definiscono: Promissio voluntaria et deliberata, et mutua, signo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas habiles. Per 1. si dice, Promissio voluntaria, et deliberata, onde son nulle le promesse de' fanciulli, che non sono ancor giunti al perfetto uso di ragione, e di più a comprendere almeno in qualche modo i pesi dello stato coniugale. Così anche non resta obbligato chi promette senza animo di obbligarsi, ancorché promettesse con giuramento. Così neppure chi promette indotto da violenza, o da inganno altrui, o vero da qualche errore circa la sostanza del contratto, o circa alcuna condizione sostanziale3. Se poi la condizione fosse accidentale, ma fosse tale che avesse data causa al contratto, vedi quel che si dice al n. 2. È comunissima poi la sentenza, che gli sponsali contratti per meto grave sieno per sé invalidi, purché il meto sia ingiusto, e sia incusso ab estrinseco4, siccome diremo anche del matrimonio. Per 2. si dice, mutua, perché vicendevole dee essere la promessa sponsalizia; ed ordinariamente in dubbio così presumesi fatta. Del resto, secondo la sentenza più probabile, ben può uno degli sposi obbligarsi, senza che resti obbligato l'altro5. Per 3., si dice, signo sensibili expressa. E qui si avverta, che sebbene quando il padre, o la madre promette per lo figlio, che sta presente, e tace, si dica nel cap. un §. fin. de spons. impub., che il figlio resta obbligato agli sponsali, ciò però s'intende, quando il figlio internamente vi ha dato il suo consenso, ma non quando vi ha ripugnato. Se poi il figlio era assente, quando i genitori promisero; vedi quel che si dice nell'Istr.6. In dubbio poi della promessa chi debba preferirsi, se la libertà, o il matrimonio: e come s'intenda la promessa di chi dicesse: Io non prenderò altri che te: e se lo sposo resti obbligato a fare il matrimonio, col mandare semplicemente l'anello, o altri doni sponsalizi alla sposa: ed a che resti obbligato chi ha fatti gli sponsali, ma con avere qualche impedimento dirimente al matrimonio. vedi tutti questi dubbi nell'Istr.7.

 

2. Quindi bisogna notare più cose. Si noti per 1., che anche dopo gli sponsali legittimamente contratti fra gli sposi, non solo sono colpe mortali i tatti impudici, ma anche i pudici, quando sono con dilettazione sensibile, checché si dicano alcuni autori, l'opinione de' quali in pratica affatto dee ributtarsi. Per tanto il confessore stia attento a proibir rigorosamente agli sposi qualunque sorta di toccamenti, anche pudici; ed anche ogni familiarità tra di loro; altrimenti non gli assolva: perché a tali famigliarità succedono per lo più innumerabili peccati, come fa vedere l'esperienza8. Si noti per 2., che gli sponsali obbligano quanto prima a contrarre il matrimonio; eccettoché se l'altra parte potesse comodamente cercar l'esecuzione delle nozze, e tacesse; perché allora si può presumere, ch'ella consente alla dilazione. Del resto quando gli sposi ripugnano di eseguir le nozze, dicono i dd. non essere spediente che il giudice li costringa ad un matrimonio, da cui può temersi mal esito. Si noti per 3., che se un uomo fa gli sponsali con due donne, ancorché avesse avuto commercio carnale colla seconda, e non colla prima, è tenuto a sposare la prima, secondo la sentenza più comune, e più probabile di Navarro, Sanch., Laym., Bonac., Ronc., ecc., perché la prima ritiene sempre il suo diritto9.

 

3. Si noti per 4. che gli sponsali fatti da' figli, benché senza saputa de' genitori, certamente son validi, come dichiarò il trident.10. Se poi pecchi mortalmente il figlio ciò facendo, diciamo


- 743 -


esser molto probabile, che no, come tengono Laymann, Castrop., Pichler, Salmat., Holzmann, ecc., sempre però che tali nozze non apportino disonore alla famiglia, ed i genitori non abbiano giusta causa di opporvisi. Insegnano poi comunemente i dd., che pecca il padre, se impedisce al figlio di far un matrimonio eguale al suo stato; o pure se vuol dare al figlio una moglie indegna, o di mala condizione; onde in tal caso lecitamente può il figlio ammogliarsi contra la volontà del padre1. Se poi il figlio sia tenuto in qualche caso a prendere una donna contra sua voglia per bene de' genitori o della famiglia, vedi Istruzione2. Si noti per 5., che la parte, la quale colpevolmente recede dagli sponsali, perde i doni sponsalizi, e dee restituire all'altra i danni fatti, ma non è tenuta già a pagar la pena, che fosse apposta nel contratto a chi recede, giusta il c. Gemma, de sponsal. E ciò ancorché l'avesse promesso con giuramento. Nondimeno questo più probabilmente corre, come dicono Suar., Ponzio, Laym., Salm., Bonac., ecc., quando recede ingiustamente, ma non già se giustamente3, Che debba dirsi poi del legato lasciato ad una zitella colla condizione che si mariti con un determinato giovine, v. Istr.4.

 

4. Gli sponsali si sciolgono poi per più cause. I. per lo matrimonio contratto dall'altra parte. Ma ciò s'intende solo a favore della parte innocente, come dee tenersi con Ponzio, Silv., Roncaglia, ecc. Onde sciolto quel matrimonio, la parte colpevole resta ben anche obbligata. II. Per lo mutuo consenso degli sposi. Ma ciò non corre tra gl'impuberi, perché tra loro, come si ha dal capo De illis, de spons. impub., dee aspettarsi il tempo della pubertà, ed allora ciascuno ben può recedere dagli sponsali, purché lo dichiari subito, s'intende almeno fra tre giorni, dal giorno che ha la notizia del privilegio di poter recedere; o vero purché l'abbia dichiarato prima, e sia perseverato il dissenso sino alla pubertà5. III. Per qualche impedimento dirimente (non già impediente) che sopravviene. Ma allora similmente non resta sciolta la parte colpevole, che ha posto l'impedimento, ond'ella è tenuta a procurar la dispensa; e frattanto se facesse gli sponsali con altra persona, sarebbero invalidi, come decise la s.c. Il dissenso poi de' genitori non è causa bastante per sé a sciogliere gli sponsali; se non quando il dissenso fosse ragionevole, come sarebbe, se nel far le nozze vi fosse disonore della famiglia, o si temessero gravi scandali tra' parenti; o pure (giustamente aggiunge il p. Roncaglia), se il figlio temesse prudentemente d'essere diseredato dal padre6. IV. Per qualche delitto atroce dell'altra parte, v. gr. di eresia, di omicidio, e simili. Se poi il delitto è di fornicazione, se quella è per parte della sposa, ancorché ella fosse violata a forza, resta sciolto lo sposo. Ma se fornicasse lo sposo, secondo la sentenza più comune di Sanchez, Ponzio, Salmat. e d'altri, non resta sciolta la donna; eccettoché s'ella sapesse appresso, che lo sposo ha avuta prole da altra donna; o pure ch'è stato dedito a questo vizio. Del resto è molto probabile, che la fornicazione degli sposi non aggiunge malizia diversa, che muti specie7.

 

5. V. Per qualche mutazione notabile, che sopravvenisse, come sarebbe la causa di un grande odio tra' parenti, o tra gli stessi sposi; o pure la scoperta di molti debiti o di qualche grave morbo abituale ecc. S'abbia la regola generale, che basta a sciogliere l'obbligo degli sponsali ogni causa, che, se fosse stata preveduta prima, non si sarebbe fatto il contratto. Se poi sia causa bastante il nuovo acquisto d'una grande eredità, vedi l'Istr.8. VI. Per la partenza dello sposo in paese lontano senza farne intesa la sposa, come si dice nel capo De illis, de sponsal. Ma se andasse in luogo vicino, la donna dee aspettare per qualche tempo, almeno sino al termine che sarà prefisso dal giudice9. VII. Per la professione religiosa o ricevimento degli ordini sagri, circa delle quali cose, vedi Istr.10. Se poi basti a sciogliere l'obbligo il voto di castità fatto dopo gli sponsali (perché se era stato prima, gli sponsali sono stati nulli); si risponde che sì, con Suarez, Gonet, Petrocor., Azor., Soto, Sanch., Ponzio, Concina e Bonac. e con s. Tommaso, che dice: Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda11. E così anche


- 744 -


decise la s. c. del concilio a 5. di marzo 1701. La ragione si è, perché la promessa s'intende fatta sempre colla condizione, se non si elegge uno stato migliore1. Si avverta qui per ultimo, che quando la causa fosse certamente giusta, ciascuna delle parti può sciogliersi dall'obbligo degli sponsali, senza aspettare l'autorità del giudice. Se poi la causa fosse certa, ma occulta, vedi Istr.2. E quali pruove si richiedano a sciogliere gli sponsali, vedi ivi3.

 




3 Istr. c. 18. n. 1.

 



4 N. 3.

 



5 N. 4.

 



6 N. 5.

 



7 N. 6. 7.

 



8 N. 7.

 



9 N. 8. 9.

 



10 Sess. 24. c. 1. de ref.



1 C. 18. n. 10.

 



2 Ib.

 



3 N. 11.

 



4 N. 12.

 



5 N. 24.

 



6 N. 15-17.

 



7 N. 18.

 



8 N. 19.

 



9 N. 20. 21.

 



10 N. 22-24.

 



11 Suppl. q. 53 a. 1 ad 1.

1 Istr. c. 18. n. 25.

 



2 N. 26.

 



3 N. 27.

 






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech