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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. Del matrimonio.

 

§ I. Della materia, forma e ministro del matrimonio.

 

6. La materia del matrimonio è la mutua tradizione del dritto che vicendevolmente acquistano gli sposi l'uno nel corpo dell'altro per lo consenso esternamente espresso. È gran questione poi tra' moderni circa il ministro, e la forma. Altri vogliono, che il ministro sia il sacerdote assistente, e la forma sieno le parole ch'egli dice, Ego vos coniungo etc. Ma la nostra sentenza, la quale è comunissima con Bellarmino, Gonet, Fagnano, Merbesio, Bened. XIV. ed altri innumerabili con s. Tommaso, e Scoto, è che gli sposi sono i ministri e la forma è la mutua accettazione anche esternamente palesata; e ciò si prova dallo stesso trid.4 per più ragioni, e specialmente per quel che dice ivi: Qui aliter quam praesente parocho contrahere attentabunt, inhabiles reddit, et huiusmodi contractus nullos esse decernit. Dunque il matrimonio è nullo solamente quando si contrae in assenza del parroco, ma non già quando si fa in sua presenza, benché taccia. Dunque non son necessarie le sue parole, che suppongono i contrari esser la forma; e per conseguenza il sacerdote non è già il ministro del matrimonio5.

 

7. Da ciò s'inferisce per 1., che gli sposi, contraendo in peccato mortale, commettono due sacrilegii, l'uno come ministri del sagramento, l'altro come suscipienti. Se poi possa, e come possa uno degli sposi simulare la celebrazione delle nozze nel caso che abbia qualche impedimento occulto, vedi Istr.6. S'inferisce per 2., che i matrimoni clandestini, cioè fatti avanti al parroco, che ripugna di assistervi, e non li benedice sono per altro gravemente illeciti, ma ben sono validi e veri sagramenti, purché il parroco abbia bastantemente conosciuti gli sposi alla vista o alla voce, come decise la s.c. S'inferisce per 2., che i matrimoni fatti avanti al parroco e testimoni, ma nulli per causa d'impedimento occulto, ottenuta la dispensa, ben si riconvalidano, e si fan veri sagramenti per lo solo consenso di nuovo dato dagli sposi, senza l'assistenza del parroco, come dicono comunemente Habert, Tournely, Van-Espen, Nat. Aless., col card. Lambertini, ed altri molti, contra il p. Concina. E così ha dichiarato la s.c., e così anche pratica continuamente la s. penitenziaria per l'oracolo di s. Pio V., apponendosi nelle dispense tra le altre la seguente clausula: Ut uterque inter se secrete contrahere valeant7.

 

8. Si noti in oltre per 1., che due sono i fini intrinsecamente essenziali del matrimonio, la tradizione de' corpi, e 'l vincolo indissolubile; se alcuno de' sposi avesse fine contrario a questi, il matrimonio sarebbe nullo. I fini leciti poi sono per aver prole, ed anche per rimedio della concupiscenza, come si prova dal testo dell'apostolo: Quod si non se continent, nubant8. Si noti per 2., che in quanto al consenso de' contraenti non son necessarie le parole, ma bastano i segni del medesimo, come si ha dal cap. 25. de sponsal. E basta per tal segno che la sposa stenda la mano; non basta però, che solamente non la ritragga. Si noti per 3. che contraendosi per procura, vi bisogna 1. il mandato speciale, 2. la determinazione della persona, con cui si ha da contrarre, 3. che il procuratore contragga avanti al parroco, e testimoni. Se poi il mandante rivocasse il consenso prima di farsi il contratto, il matrimonio sarebbe nullo. Si noti per 4., che quando il consenso fosse dato colla condizione de futuro, se la condizione è contra la fede coniugale, o contra la generazione, o contra il sagramento, il matrimonio è nullo. Se poi la condizione fosse di cosa turpe in altro modo, o fosse di cosa impossibile, si ha come non apposta. Quando la condizione è onesta, allora non vi sarebbe matrimonio, ma sponsali. La condizione però sospende il matrimonio, ma non la dimostrazione, né


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la causa, né il modo apposto; circa le quali cose vedi l'Istr.1

 

§ II. De usu licito matrimonii.

 

9. Usus matrimonii per se licitus est, sed ob plures causas fit illicitus. Et I. Si matrimonium fuerit invalidum. II. Si matrimonium est dubium. Sed hic distinguendum: si dubium est de impedimento, antequam nuptiae contrahantur, non licet illas inire, nisi post adhibitam diligentiam, et dummodo absit opinio valde probabilis non solum de facto, sed etiam de iure, de carentia impedimenti: adde, et dummodo impedimentum sit de iure ecclesiastico, non de divino; unde non licet coniugi novas nuptias contrahere, nisi habeatur certitudo de morte prioris coniugis2. Si vero dubium de impedimento urget post initum matrimonium, manente dubio, et ante diligentiam ad dubium vincendum coniux dubitans nequit petere, tenetur autem reddere alteri petenti in bona fide, ex c. Dominus De sec. nupt. Post vero diligentiam, adhuc dubio non sublato, potest etiam petere; ut communissime docent Soto, Suar., Habert, Wigandt, Ronc., et alii plures, contra Conc. Instr.3. Quid si nuptiae sint initae cum dubia fide, vide ibi4.

 

10. III. Est illicitus matrimonii usus, si immineat periculum valetudinis; excipe, nisi urgeat periculum incontinentiae, vel nisi morbus sit diuturnus, sicut esset phthisis, lepra, aut morbus gallicus. Cum autem adest periculum infectionis, coniux infectus non potest petere, nisi prius morbum suum alteri patefaciat; potest tamen negare debitum, si nequit sine sua gravi infamia morbum illi manifestare. Si autem uxor laborat fluxu seminis, et fluxus est perpetuus, non vetatur viro petere debitum, nisi sit valde maleficus, nec adsit in alterutro proximum periculum incontinentiae. Petere debitum tempore menstrui naturalis non est nisi veniale. Idem tempore purgationis puerperae, nisi coitus fiat eadem vel sequenti die parturitionis. Coire tempore lactationis Sanchez permittit, sed negat Pontius, si timeatur de gravi nocumento prolis, sed comunissime dicunt Castrop., Bonac., Sanch., Holzmann, Croix, Salm., ed idem Pontius, cum aliis, tale periculum ordinarie non adesse5.

 

11. IV. Si fiat coitus mente adultera, cogitando coire cum alia persona. V. Si fiat modo indebito; nam si fiat extra vas naturale, est duplex peccatum grave, nempe adulterii, et impudicitiae contra naturam; et gravius si fit in vase praepostero uxoris, etiamsi ibi inchoetur copula tantum, et consummetur in vase naturali. Si vero fiat in vase naturali, sed indebito situ, scilicet, stando, sedendo, aut more pecudum, aut viro succumbente, iuxta communem sententiam s. Antonini, Alberti Magni, Gersonis, Petrocor., Soti, Caiet. etc., cum s. Thoma, est tantum veniale, et nullum si fit cum causa6. Se autem retrahere a seminatione, coepta copula, vix excusari potest a mortali, etiamsi id fiat de consensu utriusque coniugis, et neuter seminarit; nam si uxor iam seminaverit, vel proxima sit ad seminandum, nequit omnino vir se retrahere, aut seminationem cohibere; excepto solo casu vitandi mortem, aut scandalum aliorum. Uxor autem si se retrahit, vel seminationem cohibet, postquam seminaverit vir, plures auctores eam excusant a mortali; sed in praxi oppositum tenendum. An autem, viro post seminationem se retrahente, liceat uxori statim tactibus se polluere. Affirmant communissime Less., Sanch., Bonac., Wigandt, et Salm., cum aliis, nec reprobat p. Concina; cum semen mulieris valde conferat ad generationem7.

 

12. VI. Si fit in loco indebito, nempe publico, vel sacro, iuxta dicta cap. IX. n. 6. VII. Si fit tempore indebito, scilicet 1. ante communionem; vide dicta cap. XIV. n. 7., ubi diximus, esse veniale peccatum, si petatur, nullum si reddatur. 2. Tempore praegnationis, quod erit pariter veniale, nisi periculum sit abortus, et nullum si adsit aliqua iusta causa. VIII. Si coniux prohibitus sit a petendo ob votum castitatis, vel ob impedimentum affinitatis contractum post matrimonium, qui tamen coniux potest ac tenetur reddere alteri petenti expresse, vel interpretative, nempe si uxor sit valde verecunda, ut ait s. Thomas8.

 

13. Hic ultimo notandum, quod tactus etiam impudici inter coniuges, et etiamsi non ordinentur ad copulam, iuxta


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veram et communem sententiam Caietani, Less., Toleti, Laym., Abulensis, Bon., Sanch., Castrop., Salm. etc., sunt tantum veniales (modo absit in utroque proximum periculum pollutionis), imo nullum peccatum, si non petantur sed reddantur. Contra vero coniux seipsum turpiter tangens, delectationis tantum ex causa, probabilius non excusatur a mortali. Coniux autem morose delectans se de copula habita, vel habenda, non est damnandus de mortali (nisi delectationi addatur aliqua venerea voluptas) sed omnino hortandus, ut ab hoc se abstineat, si alter absit1.

 

§ III. De usu praecepto matrimonii.

 

14. Opus est hic distinguere obligationem petendi ab obligatione reddendi. In quantum ad petitionem spectat, per se loquendo, neuter coniugum tenetur petere, nisi praevideat periculum incontinentiae in se, vel in altero; advertit tamen s. Thomas quoad virum: Quando vir percipit per aliqua signa, quod (uxor) vellet debitum, tenetur reddere2. Contra vero ex eodem s. Thoma uxor non tenetur se exhibere, nisi vir expresse petat. Excipe 1., si mulier esset ferae conditionis, vel magnae auctoritatis. 2., si vir (ut mox diximus) esset in periculo incontinentiae: sed eo casu, cum uxor tantum ex caritate teneretur petere, facile excusabitur, si in hoc magnum deberet pati ruborem3.

 

15. In quantum autem ad redditionem, ordinarie loquendo, coniux negans alteri debitum graviter peccat, etiamsi semel neget, cum alter serio et instanter petit, prout sentiunt Castropal., Tambur., La-Croix, etc. contra Sanchez, Pontium, Bonac., etc. Secus vero si alter petat remisse, aut immoderate petat, nimirum quater in eadem nocte4. Dubitatur 2. An sit causa iusta negandi debitum, si plures nascantur filii, quam ali possint. Affirmant Sanchez, Pontius, etc. Sed negant Laym., Roncaglia, et Sporer, quibus magis adhaereo, ob periculum incontinentiae, quod facile imminet coniugi petenti, si per longum tempus debitum ei non reddatur. Dubitatur 2. An teneatur coniux reddere alteri petenti cum peccato gravi. Distinguendum: si culpa se tenet ex parte actus, puta si vir petat in loco sacro, vel cum periculo gravi abortus, scandali, aut sanitatis, uxor tenetur negare sub mortali, ut communiter aiunt dd. cum s. Thoma. Si autem coniux petit cum culpa veniali, puta si vult coire situ non naturali, tunc etiam potest alter debitum negare; si tamen reddit, venialiter peccat, nisi aliqua excuset causa. Si vero culpa se tenet ex parte petentis, puta quia habet ille votum castitatis, vel quia petit ob pravum finem; tunc communius et probabilius, cum Suarez, Tournely, Concina, Salm. etc., alter tenetur reddere, praemissa tamen monitione ex caritate, ut desistat. Si autem petit coniux qui propter incestum privatus sit iure petendi, alter non tenetur, sed potest ei quidem reddere; hoc autem casu expedit, ut coniux innocens, ad vitandum peccatum, ipse petat. Dubitatur 3. An liceat uxori petere debitum a viro, qui solitus est seminare extra vas post copulam incoeptam. Respondetur, id ei non licere, nisi ipsa sit in periculo incontinentiae, vel nisi alioquin deberet perpetuo abstinere a petendo. Maius dubium fit, an uxor teneatur reddere improbo viro taliter solito coire. Negant Roncaglia, et Elbel, et non improbabiliter, quia vir, cum sit abusurus re debita, non videtur amplius habere ius ad illam; sed probabilius videtur affirmare Sanchez, dum culpa hoc casu ut supra diximus; se tenet non ex parte actus, sed tantum ex parte petentis5.

 

16. Insuper plura hic sunt adnotanda. Notandum 1., quod coniugi amenti, aut ebrio (intellige perfecte ebrio) petenti, quamvis liceat reddere debitum, non est tamen obligatio reddendi, nisi ille sit in proximo periculo prodigendi semen. Notandum 2., quod si vir (et idem procedit de uxore) coivit cum uxoris consanguinea in primo aut secundo gradu, amittit ius petendi ex c. De eo qui cogn. etc. Ad contrahendum tamen hoc impedimentum, requiritur scientia legis ecclesiasticae vetantis incestum, et probabiliter etiam scientia poenae, ut aiunt Sanchez, Laym. Bon., Wigandt, Castrop., etc. Notandum 3., quod si coniux timeat sibi damnum sanitatis ex coitu, si damnum est leve, tenetur quidem reddere; si vero timet grave damnum, nec tenetur, nec potest, nisi alter sit in proximo periculo incontinentiae, aut nisi alias magna immineant


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dissidia; tunc enim potest reddere, sed non tenetur, quia caritas non obligat cum tanto onere. Notandum 4., non teneri coniugem reddere, si laborat febri; neque uxorem, si pluries sit experta, non parere sine magno mortis periculo1.

 

17. Notandum 5., quod graviter peccat uxor, si statim post coitum surgit, aut mingit, animo impediendi generationem: dicitur statim; non tenetur enim diu immota manere. Notandum 6., non prohiberi marito copulari, si ob senectutem, aut aliam infirmitatem saepe extra vas semen effundat, semper ac adest probabilis spes effundendi intra. Notandum 7., quod coniuges tenentur cohabitare, non solum quoad domum, sed etiam quoad torum, nisi ex consensu separentur. Uxor nequit alio discedere, invito viro; vir autem invita uxore potest aliquam brevem peregrinationem suscipere ex causa honesta, et potest aliquando etiam diu abesse, si opus sit ad bonum publicum vel familiae; si tamen tunc commode possit secum ducere uxorem, ad id tenetur. Notandum 8., quod vir nequit negare debitum, aut cohabitationem, ob dotem non solutam; sed non tenetur uxorem alere, nisi illa non habeat unde vivere; sicut nec etiam alere eam tenetur, si uxor turpiter conversata fuerit cum alio viro; excipe nisi maritus nequeat alimenta negare sine infamia uxoris2.

 

§. IV. Degl'impedimenti impedienti.

 

18. Questi impedimenti, i quali rendono solamente illecito il matrimonio, si comprendono ne' seguenti versi:

I. Ecclesiae vetitum, II. necnon tempus feriarum,

III. Atque catechismus, IV. crimen, V. sponsalia, VI. votum.

Impediunt fieri, permittunt facta teneri.

Impediscono dunque il matrimonio I. Vetitum, cioè la proibizione del vescovo a contrarlo per lo dubbio di qualche impedimento, o per altra giusta causa. II. Tempus feriarum. Tali ferie sono dall'avvento all'epifania, e dal giorno delle ceneri sino all'ottava di pasqua. In tal tempo è proibito benedir le nozze, ma non già il contrarle privatamente senza solennità; né è proibita la consumazione del matrimonio, come ha dichiarato la s.c. E sebbene sia colpa (ma non grave) il lasciare di prender la benedizione nella messa per le prime nozze, non è però alcun peccato il consumarle prima della benedizione. III. Catechismus; questo impedimento oggi è tolto. IV. Crimen, e questo anche è tolto. V. Sponsalia, cioè gli sponsali contratti con altra persona, e non ancora disciolti. VI. Votum, cioè il voto di religione, o di castità, a cui il vescovo prima delle nozze non può dispensare, senza urgentissima necessità; ma ben può dopo quelle, come dicono comunemente i dd. con s. Tommaso; e possono dispensarvi anche i confessori mendicanti per li loro privilegi. Del resto il vescovo, eccettuato il voto di castità, e gli sponsali fatti con altra persona, può egli dispensare a tutti gli altri impedimenti impedienti3.

 

19. Oltre però de' mentovati impedimenti impedienti v'è quello della clandestinità, ed è quando il matrimonio si contrae senza le tre antecedenti pubblicazioni prescritte dal concilio4, le quali debbon farsi dal proprio parroco nella chiesa in tempo della messa, o della predica, o in simil causa di concorso; e queste debbon farsi nel luogo dell'origine; onde se gli sposi son di diverse parrocchie, in ambedue debbon farsi le denunzie in tre giorni festivi, ma non immediati, benché altri dd. l'ammettano anche immediate. Ordina però il rituale, che se passano due mesi dopo fatte le due pubblicazioni, debbono queste ripetersi, purché altrimenti non paia al vescovo5. Fatte che sono poi le pubblicazioni, ognuno, il quale ha notizia dell'impedimento, è tenuto a denunziarlo, anche se sia solo, e non possa provarlo, come tiene la sentenza più vera con Sanchez, Laym., Barbosa, Salmat., ecc., poiché ogni testimonio, quantunque criminoso, basta ad impedire le nozze, finché almeno si appuri la verità, come si ricava dal capo 22. De testib., ove dicesi: Matre asseverante, ipsos esse consanguineos, non debent coniungi. Ed a ciò basta anche la fama dell'impedimento, come si ricava dallo stesso testo. Il testimonio poi è tenuto a dinunziar l'impedimento, ancorché lo sapesse con segreto naturale, ed anche con giuramento, purché possa farlo senza grave suo danno. Come poi


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debba farsi questa dinunzia a' superiori, vedi Istruz.1. Quando però gli sposi, o i loro consanguinei giurassero di non esservi l'impedimento, allora non osta la sola fama in contrario, come s'inferisce dal capo Cum in tua, de sponsal. Ma se mai accadesse, che il vescovo, o il parroco egli solo sapesse l'impedimento, purché non lo sappia per via di confessione, è tenuto ad impedire il matrimonio2. Le nozze poi de' forastieri non possono ammettersi senza la fede autentica del loro stato libero.

 

20. Il vescovo, secondo il concilio3, ben può dispensare a due delle tre pubblicazioni; ed anche a tutte, se v'è giusto sospetto, che le nozze sieno maliziosamente impedite, come dice il concilio; o per altre giuste cause, come dicono i dd., v. gr., se le nozze fossero tra magnati, o tra vecchi, o tra persone molto disuguali di condizione, di età ecc., o pure se vi fosse una moral certezza di non esservi impedimento. E quando tal dispensa fosse necessaria per evitare qualche grave danno4 allora il vescovo non solo può, ma è tenuto a dispensare. Può dispensare ancora il vicario del vescovo; ma non il parroco, il quale solo in qualche gravissima necessità, non già può dispensare, ma dichiarare, che il precetto delle dinunzie non obbliga5.

 

§. V. Degl'impedimenti dirimenti.

 

21. Questi impedimenti (oltre l'impedimento del consenso) sono i seguenti:

I. Error, II. Conditio, III. Votum, IV. Cognatio, V. Crimen,

VI. Cultus disparitas, VII. Vis, VIII. Ordo, IX. Ligamen, X. Honestas,

XI. Aetas, XII. Affinis, XIII. si Clandestinus, XIV. et Impos,

XV. Raptave sit mulier, nec parti reddita tutae:

Haec socianda vetant connubia, facta retractant.

I. Error. L'errore circa la persona irrita il matrimonio, ancorché sia stato vincibile, ed anche concomitante, sicché conosciuto l'errore pure si sarebber fatte le nozze. L'errore all'incontro circa la qualità delle persone, v. gr., di nobiltà, bellezza, verginità, ecc., non irrita, quantunque avesse data causa al contratto, come tiene la vera e comune sentenza, eccettoché se la qualità ridondasse nella sostanza, v. gr., se lo sposo avesse inteso di non voler contrarre, se non sotto quella special condizione, o pure se v. gr. avesse inteso di contrarre colla primogenita di quel senatore, e non altrimenti. II. Conditio. S'intende la condizione di servo, onde chi ignorantemente contrae con una serva, il matrimonio è nullo. Sarebbe valido però, se sapesse, ch'è serva, o se ancor egli fosse servo. III. Votum. S'intende il voto solenne di castità, o della professione religiosa, o dell'ordine sagro. Se poi a tal voto possa dispensare il papa, è probabilissimo che sì con s. Tommaso. IV. Cognatio. La cognazione è di tre sorte, 1. Legale, che proviene dall'adozione: questa dirime le nozze tra l'adottante, sua moglie, e suoi discendenti, e l'adottato, moglie e suoi discendenti. 2. Spirituale, che proviene dall'esser ministro, o padrino del battesimo, o della cresima, come si è detto al cap. VIII. n. 13. dell'Istruz. 3. Carnale, che proviene dalla consanguinità, la quale in linea retta dirime sempre il matrimonio, ma in linea transversale lo dirime sino al quarto grado. La regola poi per distinguere i gradi è questa: nella linea retta, tanti sono i gradi, quante le persone, toltone lo stipite: nella linea transversale eguale, per quanti gradi lo sposo è distante dal comune stipite (il quale sempre si toglie) per tanti son essi distanti tra di loro: nella linea poi transversale ineguale, per quanti gradi l'una parte è più rimota dallo stipite, per tanti è distante dall'altra. Qui si noti di più, che quando uno degli sposi è in primo grado congiunto allo stipite, ciò dee necessariamente esprimersi nella supplica della dispensa6.

 

22. V. Crimen. I delitti che dirimono il matrimonio, sono tre: l'omicidio, l'adulterio, ed il ratto. Del ratto si parlerà appresso in fine di questo §. Ma parlando dell'omicidio e dell'adulterio, l'impedimento s'incorre in quattro casi. Per 1., quando ambedue gli sposi hanno cospirato alla morte già avvenuta del coniuge di uno di loro, con fine di sposarsi insieme; e basta ancora, che l'uno abbia palesato all'altro questo fine, prima di far l'omicidio. Per 2., quando una parte, benché senza saputa dell'altra,


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ha ucciso il suo coniuge, e vi è stato l'adulterio tra di loro prima dell'omicidio, e l'adulterio è stato consumato dall'una e dall'altra parte, come si dirà al n. 19. Per 3., quando vi è stato adulterio fra di loro, benché senza omicidio, ma colla promessa accettata di matrimonio in vita del coniuge morto. Per 4., quando v'è stato l'adulterio col matrimonio attentato, cioè se in vita del coniuge tali adulteri han tentato di contrar le nozze. Vedi queste cose meglio dichiarate nell'Istr.1.

 

23. VI. Disparitas cultus. S'intende la disparità di religione. Questa dirime il matrimonio fra un battezzato, e non battezzato; ma tra' battezzati, come tra un cattolico, ed un'eretica, la disparità non dirime il matrimonio, ma solo l'impedisce, e lo rende illecito, se il papa non vi dispensa. VII. Vis. S'intende la violenza, ed anche il meto, il quale ancora dirime il matrimonio, come si ha dal cap. Significavit, e cap. Veniens, de eo qui dux. etc. E lo dirime, ancorché vi sia stato giuramento, purché il meto sia stato grave, e sia stato incusso ingiustamente da altri, ed incusso specialmente a fine di estorquere il matrimonio. Se poi anche la parte, che ha incusso il meto, resti libera dall'obbligo delle nozze contratte, vedi l'Istr.2. VIII. Ordo. S'intende ogni ordine sagro, ma non i minori. IX. Ligamen. S'intende chi è legato con altro matrimonio, che non può contrarre altre nozze, se non v'è certezza morale della morte del primo coniuge. X. Honestas. S'intende l'impedimento di pubblica onestà, per cui è nullo il matrimonio di colui, che avendo fatto gli sponsali con una donna, contrae poi le nozze con altra consanguinea di colei in primo grado; ma ciò corre, quando gli sponsali sono stati validi, benché poi si sieno sciolti, come ha dichiarato la s.c. Vedi ciò ed altro nell'Istr.3. XI. Aetas. Per contrarre validamente, lo sposo dee avere almeno 14. anni compiti, e la sposa 12., altrimenti il matrimonio è nullo; eccettoché se la malizia supplisse l'età, e l'impubere capisse già l'obbligo del vincolo coniugale, come si ha dal capo De illis 9. de despons. impub. All'incontro, se gli sposi anche giunti a tal età nequeunt coire, possunt progredi ad coendum usque ad annum 18. si impotentia sit ex viro, et usque ad 15. si ex femina4.

 

24. XII. Affinis. L'affinità nasce dalla copula avuta prima delle nozze da uno degli sposi con persona consanguinea dell'altra. Quest'impedimento dirime il matrimonio sino al quarto grado, se nasce da copula lecita; sino al secondo se da illecita, come si ha dal trid.5. Si noti qui per 1., che l'affinità non partorisce altr'affinità; onde due fratelli ben possono ammogliarsi con due sorelle. Si noti per 2., che se taluno conosce la sorella della sposa, e dopo ottenuta la dispensa ritorna a peccarvi, non v'è bisogno di nuova dispensa, come ha dichiarato la s.c., e la s. penitenzieria, perché colla dispensa già si è tolto l'impedimento. Ma ciò s'intende, quando la copula è succeduta dopo ch'è stata eseguita la dispensa, ma non già se prima, come ha dichiarato la s.c. Vedi l'Istr.6. Si noti per 3., che quando l'affinità si è contratta dopo le nozze, allora il delinquente perde il ius di cercare il debito, purché primieramente egli sappia la legge ecclesiastica, oltre la divina, che proibisce tal incesto; e molti vogliono (e non improbabilmente), che dee sapere specialmente una tal pena, essendo ella straordinaria: e purché in secondo luogo incestus sit ex utraque parte seminatione consummatus, come tengono molti dd. con san Tommaso, che espressamente l'insegna: Vir et femina efficiuntur una caro per mixtionem seminum; unde nisi mixtio sequatur, non contrahitur affinitas7. In dubio tamen incestus praesumitur consummatus. A quest'impedimento poi di cercare il debito, possono dispensarvi i vescovi, e delegarne la facoltà anche agli altri. Possono ancora dispensarvi i confessori mendicanti, purché n'abbiano la licenza dal lor superiore, almeno locale8.

 

25. XIII. Si clandestinus. Qui non s'intende la clandestinità delle nozze fatte senza le pubblicazioni, del che si parlò al num. 14.; ma s'intende la clandestinità del matrimonio, ch'è nullo, se si contrae senza l'assistenza del parroco, e di due testimoni, come stabilì il trident.9. I due testimoni basta che sieno di qualunque sorta, benché donne,


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scomunicati, infedeli, o fanciulli, purché abbiano il bastante discernimento. Basta di più, che il parroco ed i testimoni conoscano gli sposi alla vista, o alla voce, sì che possano farne testimonianza; e non osta, che ripugnino di assistere, e che vi sieno ritenuti a forza; perché quantunque il parroco non proferisca alcuna parola, peccano bensì mortalmente allora gli sposi, che in tal modo contraggono, ma il matrimonio è valido, come più volte ha dichiarato la s.c. Sotto nome poi di parroco s'intende così il parroco (che può destinare in suo luogo ogni altro sacerdote), come il vescovo, il suo vicario generale, il vicario capitolare, e 'l vicario ancora del parroco. Il parroco poi validamente assiste, ancorché gli fosse proibito dal vescovo (benché allora peccherebbe), ed ancorché fosse irregolare, e scomunicato, anche vitando, come ha dichiarato la s.c. Dee poi assistere il parroco di quella parrocchia dove gli sposi hanno sino allora avuto (almeno per maggior tempo) il loro domicilio. Basta però che assista al matrimonio il parroco d'uno degli sposi, ancorché sia in aliena parrocchia. I vagabondi all'incontro possono contrarre avanti a qualunque parroco. Circa poi ai matrimoni de' forestieri, servidori, soldati, e zitelle chiuse in conservatorio, dove debbano contrarsi; vedi ciò ed altro nell'Istr.1.

 

26. XIV. Impos. Intelligitur impotentia habendi copulam aptam ad generandum, quae si antecedit nuptias, nec potest auferri nisi per miraculum, aut cum peccato, vel cum periculo mortis, irritat matrimonium. Hinc dirimitur matrimonium, si impotentia oritur ex maleficio, quod per triennium non possit removeri sine peccato, aut si per triennium sponsi nequeant copulari propter frigiditatem, aut improportionem membrorum, nempe si mulier habeat vas nimis arctum, ita ut non possit apta fieri ad copulam, nisi per incisionem cum periculis mortis, vel gravis morbi ex cap. Fraternitatis, de frig. et malef.2. An autem mulier teneatur sufferre incisionem hanc per manum chirurgi, si absit periculum grave. Et quid, si, matrimonio soluto ob arctitudinem feminae, ac initis nuptiis cum alio, appareat ipsa cognoscibilis a primo viro; vide Instr.3. Diximus, si per triennium etc. intelligendum id, si impotentia est dubia; tunc enim triennalis illa experientia permittitur; nam si impotentia ab initio est certa, et certe perpetua, statim separandi sunt sponsi, cum matrimonium sit certe nullum; vide hoc et alia ibi4.

 

27. XV. Rapta. Il ratto anche rende nullo il matrimonio, trid.5, e per conseguenza rende nulli anche gli sponsali: come dicono comunemente i dd. Per contrarre quest'impedimento si ricercano tre cose: per 1., che la donna rapita sia trasportata da luogo in luogo, o almeno da una casa in un'altra alquanto distante, dov'ella resti sotto la potestà del rattore, benché da lui non sia conosciuta. Per 2., che il ratto sia fatto per solo fine di matrimonio. Per 3., che il ratto avvenga ripugnante la donna; perché se ripugnano i soli parenti, le nozze son valide, come si ha dal capo penult. de Rapt. Circa le pene poi del ratto, vedi all'Istr.6.

 

§. IV. Della riconvalidazione del matrimonio nullo.

 

28. Dicemmo già al n. 2., che quando il matrimonio si è contratto invalidamente per impedimento occulto, ottenuta la dispensa, non v'è più necessaria l'assistenza del parroco, e testimoni, mentre quella già v'è stata; ma basta, che gli sposi rinnovino segretamente il consenso, secondo ammonisce la s. penitenzieria, e come già si disse al n. 2. in fin. L'impedimento poi allora si dice occulto, quando quello è ignoto alla maggior parte del paese, o del vicinato, purché vi sieno colà almeno dieci persone; e purché all'incontro non vi sia timore prudente, che l'impedimento si faccia pubblico7.

 

29. Qui si fanno poi più dubbi: per 1., se debba riconvalidarsi il matrimonio anche avanti il parroco, e testimoni, nel caso ch'essi medesimi sapeano già l'impedimento che vi era: per 2., se lo sposo che ha fintamente o forzatamente dato il consenso alle nozze, è tenuto poi a mettere il vero consenso: vedi Istr.8. Per 3., se volendo costui dare appresso il vero consenso, sia tenuto manifestare alla sposa la nullità del matrimonio. E qui diciamo che no, bastando ch'egli solo metta il suo consenso,


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poiché il consenso dato dall'altra parte persevera ancora coll'effetto dell'abitazione, o della copula maritale; così insegna la sentenza comunissima, e più vera, di Tournely, Ronc., Sanchez, Lessio, Laymann, e Salmat. con altri molti, e con s. Bonaventura, e con s. Tommaso, il quale scrive: Ex consensu illius, qui primo coactus est, non fit matrimonium, nisi in quantum consensus praecedens in altero adhuc manet in suo vigore1. E chiaramente si conferma dal capo Ad id 21. de sponsal. in cui dicesi: Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per annum sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire. E dal capo Insuper 4. Qui matr. acc. etc., dove nel sommario si dice così: Invita desponsata, postea sponte cognita, contra matrimonium non audiatur2.

 

30. Per 4., si fa il dubbio, se quando il matrimonio è stato nullo per causa di qualche impedimento che v'era, sia necessario per riconvalidarlo col nuovo consenso (tolto già l'impedimento colla dispensa), che ambedue le parti sappiano la nullità. E diciamo che sì, secondo la clausula che si appone nelle dispense, dove si dice così: Ut muliere (aut viro) de nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter se de novo secrete contrahere valeant. Il papa nonperò ben potrebbe in ciò dispensare, giusta l'esempio che si riferisce nell'Istruzione. Come poi debba esigersi questo consenso dalla parte ignorante; i dd. assegnano più modi, v. gr. che dica la parte consapevole dell'impedimento all'altra parte ignorante: Se non mi avessi preso, mi prenderesti ora? Oppure: Per mia consolazione diamo il consenso di nuovo al nostro matrimonio. Oppure: Se mai fosse stato nullo il matrimonio, dimmi, intendi ora di volermi? Ma a tutti questi modi io non so accordarmi. Stimo però, che basterebbe il consenso dato, quando si dicesse così: Allorché sposai non ebbi vero consenso (perché in fatti il consenso dato ad un matrimonio nullo non è vero consenso): ora io lo do, vuoi darlo ancora tu? Oppure Io ho un certo dubbio circa il valore del nostro matrimonio; rinnoviamo il consenso per metterci in sicuro. Del resto, quando poi questi modi non potessero praticarsi senza pericolo o di morte, o d'infamia, o di grave scandalo per la separazione degli sposi, in tal caso comunemente ammettono i dd., come Gaet., Soto, Sanch., Tournely, e Salmant. con altri, e coll'Istruttore per li confess. novel., che basta la copula maritale affectu maritali praestita, oppure la coabitazione volontaria, come si è detto al num. precedente3.

 

§. VII. Della dispensa negl'impedimenti del matrimonio.

 

31. Il papa senza dubbio può dispensare in tutti gl'impedimenti dirimenti di legge ecclesiastica, ma non in quelli di legge divina, come se mancasse il consenso, o se vivesse il primo coniuge; solamente diciamo con Soto, Navarr., Suarez, ed altri, che in qualche caso particolare può dichiarare il papa, che la legge divina non obblighi. Quando l'impedimento poi fosse dubbio, è comunissima la sentenza con Merbesio, Tournely, Sa, Pichler ecc., che ancora il vescovo può dispensare negl'impedimenti dirimenti posti dalla chiesa. Ed ancor quando l'impedimento fosse certo, e non fosse facile ricorrere al papa; ed all'incontro sovrastasse il pericolo di scandalo, o d'infamia, oppure d'incontinenza, nel caso che non potessero separarsi gli sposi, è comune la sentenza, che dopo fatte le nozze il vescovo può dispensarvi, come dicono Cabassuz., Nat. Aless., Merbes., Concina, Tournely, Sanch., Salmant., ecc. Quando però gli sposi stessero in buona fede, e comodamente potesse ottenersi la dispensa dalla s. Penitenzieria, dicono La-Croix e Felice Potestà, esser meglio, che si aspetti la dispensa dalla s. Penitenzieria, e frattanto si lascino gli sposi nella loro buona fede. Di più s'avverta con Sanchez, Ponzio, Salm., ecc., che il vescovo affatto non può dispensare, quando amendue gli sposi avessero contratto in mala fede colla certa scienza dell'impedimento, oppure coll'omissione maliziosa delle pubblicazioni, come si ha dal trident.4. Vedi l'Istruz.5.

 

32. Se poi il matrimonio non fosse ancora contratto, anch'è probabilissima la sentenza con Pignatel., Suar., Silvio, Cabassuzio, Concina, Cardena, Salmaticesi, ed altri con Benedetto


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XIV.1, che il vescovo può dispensare all'impedimento dirimente, quando v'è il pericolo d'infamia, o di scandalo, e non è facile il ricorso al papa. Dicono in oltre probabilmente l'Istruttore de' confess. novel. e Roncaglia con Pignatelli, che se mai avvenisse il caso, che gli sposi fossero giunti già alla chiesa co' parenti per far le nozze, le quali non potessero differirsi senza scandalo, allora, se il vescovo stesse lontano, può dichiarare il parroco, o il confessore (che ha saputo l'impedimento per confessione), che la legge dell'impedimento, come nociva in tal caso, non obbliga; ma se il vescovo è vicino, a lui senza meno dee ricorrere (se si può senza scandalo) acciocché dispensi. Ed in tutti questi casi, come probabilmente dice Onorato Tournely con altri, basta che dispensi il vescovo d'uno degli sposi2. E tal facoltà può il vescovo delegarla anche agli altri, ed anche generalmente, essendo ella annessa all'officio episcopale. Questa facoltà però non l'ha il vicario del vescovo3.

 

33. Le cause giuste per ottener la dispensa agl'impedimenti dirimenti, sono per esempio la riparazione dello scandalo, o delle discordie tra le parti: il difetto della dote: la conservazione de' beni nella famiglia: l'età della donna sopra i 24. anni: i meriti del postulante, e simili. E qui si avverta, che se la causa cessa prima di ottenersi, o di eseguirsi la dispensa, la dispensa anche cessa; altrimenti, se cessa dopo l'esecuzione, benché prima delle nozze, come dicono Suar., Ponzio, Castrop., Sil. e Salm. Acciocché poi la dispensa sia valida, debbono spiegarsi nella supplica per 1., tutti gl'impedimenti che vi sono di consanguinità, o affinità, ancorché della stessa specie. Per 2., tutte le circostanze che possono rendere più difficile la dispensa, v. gr. se tra' consanguinei sia preceduta la copula, e specialmente se la copula si è fatta per ottener più facilmente la dispensa, come si ha dalla bolla Pastor bonus di Benedetto XIV.; oppure se si è replicata la copula prima di eseguirsi la dispensa, come si è distinto al n. 19. infra; oppure se lo sposo, dopo aver ottenuta la prima dispensa, cerca la seconda sopra lo stesso delitto, senza spiegare la prima. Per 3., debbono spiegarsi tutti i gradi di consanguinità, o di affinità tra gli sposi, v. gr. in terzo e quarto, come ordinò s. Pio V. Altrimenti se non si spiega il grado più prossimo il matrimonio sarà illecito, benché valido, come ha dichiarato Bened. XIV.4.

 

34. Le clausule solite ad apporsi nelle dispense sono le seguenti. La 1. Si ita est. In ciò si avverta, che Bened. XIV. nella sua bolla Apostolicae del 1742. dichiarò che la verificazione delle cause esposte s'appartiene al valore della dispensa. Si avverta di più, che per ottener la dispensa valida sul voto di castità non basta il pericolo comune, ma si richiede che vi sia una grave tentazione d'incontinenza. Le dispense però ottenute in forma pauperum son valide, benché gli sposi non fossero poveri, secondo il decreto della s.c. La II. Audita prius sacramentali confessione. Sicché fuori di confessione non può eseguirsi la dispensa. La III. Sublata occasione peccandi. S'intenda se l'occasione è volontaria. La IV. Dummodo impedimentum sit occultum. Quando si giudichi occulto l'impedimento si è detto al n. 23. La V. Iniuncta ei gravi poenitentia. S'intende anche secondo le forze del penitente, come si disse della penitenza sagramentale al capo XV. n. 23. La VI. Praesentibus laceratis, sub poena excommunicationis latae sententiae. E questo laceramento dee farsi subito dopo fatte le nozze, cioè almeno dopo due o tre giorni.5.

 

35. Qui per istruzione del confessore si accenna brevemente la formola per ottenere dalla s. Penitenzieria la dispensa negl'impedimenti di matrimonio.

Da dentro alla lettera si metterà cosi:

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore

N. N. si ritrova aver data parola di matrimonio ad N. N., colla cui sorella ha avuto copula carnale. E perché non facendosi il matrimonio, ne avverrebbe molto scandalo, ed all'incontro l'impedimento contratto è occulto; pertanto supplica l'E.S. a volergli concedere la dispensa. Si degnerà d'inviar la risposta a Matera per la posta di Napoli in testa del sacerdote (qui si scrive il di lui nome, e cognome) confessore


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approvato. E l'avrà a grazia ecc. Se poi il matrimonio è già contratto, si scriva così: N. N. Ignaro (o consapevole) dell'impedimento ha contratto matrimonio con una donna, la cui sorella avea prima conosciuta carnalmente; ma perché l'impedimento è occulto, e perciò non può separarsi senza scandalo, supplica l'E.S. per l'assoluzione, e per la dispensa. Si degnerà d'inviar la risposta ecc.

Da fuori poi alla soprascritta si metta così:

All'Eminentiss. e Reverendiss. Sign. Sign. e Padrone Colendiss.

Il Sign. Cardinal Penitenziere Maggiore.

Roma.

 

36. Il confessore poi a cui sarà commessa l'esecuzione della dispensa, dopo data l'assoluzione sacramentale al postulante, in dispensare l'impedimento potrà servirsi della seguente formola: Et insuper auctoritate apostolica mihi concessa dispenso tecum super impedimento contracto cum muliere, quam ducere intendis (vel quam duxisti) ut matrimonium cum ea contrahere (aut rursus contrahere) possis, renovato consensu. In nomine Patris etc.

 




4 Sess. 24. c. 1.

 



5 Istr. c. 18. n. 28.

 



6 N. 29.

 



7 Ibid.

 



8 1. Cor. 7.



1 C. 18. n. 30-34.

 



2 N. 35.

 



3 N. 35. 36.

 



4 N. 36.

 



5 N. 38.

 



6 N. 39.

 



7 N. 39. 40.

 



8 N. 42.



1 Instr. c. 18. n. 43.

 



2 P. 3. q. 44. a. 7.

 



3 Instr. c. 18. n. 44.

 



4 N. 45.

 



5 N. 45-49.



1 Instr. c. 18. n. 50.

 



2 N. 51. 52.

 



3 N. 53. 54.

 



4 Sess. 24. c. 5.

 



5 Istr. c. 18. n. 55.



1 C. 18. n. 56.

 



2 N. 57.

 



3 Sess. 24. c. 1.

 



4 Istr. c. 18. n. 58.

 



5 N. 59.

 



6 N. 61. 62.



1 C. 18. n. 63.

 



2 N. 64.

 



3 N. 65.

 



4 N. 66.

 



5 Sess. 24. c. 4.

 



6 Istr. c. 18. n. 67. 85.

 



7 In 4. sent. dist. 4. q. 2. a. 1. ad 2.

 



8 Istr. c. 18. n. 67-69.

 



9 Sess. 24. c. 1.



1 C. 18. n. 70-74.

 



2 N. 75.

 



3 N. 76.

 



4 Ib.

 



5 Sess. 24. c. 6.

 



6 C. 18. n. 77.

 



7 N. 78.

 



8 N. 78. 79.



1 Suppl. q. 47. n. 4.

 



2 Istr. c. 18. n. 80.

 



3 N. 82.

 



4 Sess. 24. c. 5.

 



5 C. 20. n. 56.



1 De synod.

 



2 Istr. c. 20. n. 57.

 



3 N. 58.

 



4 C. 18. n. 85-87.

 



5 N. 88.






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