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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO III. Del divorzio.

 

37. Il divorzio tra' coniugi può essere in quanto al vincolo, ed in quanto al toro. Il divorzio del vincolo si in tre casi. Per 1., se muore l'altro coniuge. Per 2. Se prima di consumarsi il matrimonio fra i due mesi (a questo fine dalla legge concessi) l'uno de' coniugi entra in religione. Che per ciò fra quelli due mesi essi non sono tenuti a rendere il debito. Ciò però non corre, se il matrimonio fosse necessario a legittimar la prole, o a riparare l'onor della sposa. Se poi possa il papa dispensare al matrimonio rato, cioè non ancor consumato; lo negano Ponzio, s. Bonav., Scoto, Valenzia, Soto, Gonet ecc. Ma probabilmente l'affermano Gaetano, Bellarm., Sanch. ecc., quando vi concorressero gravissime cause, come in fatti vi è l'esempio di più pontefici, che vi han dispensato, secondo riferiscono Gaetano e Navarro. Per 3. Se di due coniugi infedeli uno si converte alla fede, e l'altro non vuol coabitare senza ingiuria del Creatore, come si dice nel cap. Quanto, de Divort. Così anticamente si costumava; ma oggidì, se l'infedele non vuol convertirsi, il fedele dee affatto lasciarlo; e può anche, se vuole, passare ad altre nozze, come dichiararono Gregor. XIII. e s. Pio V.1.

 

38. In quanto poi al divorzio del toro, o sia del letto, e dell'abitazione, questo può farsi per cinque cause. Per 1. Se uno de' coniugi apostatasse dalla fede, o volesse indurre l'altro a peccare. Per 2. Se ha contratto male contagioso; oppure s'è pazzo furioso. Per 3. Se ambedue voglion separarsi di consenso2. Quando poi uno di essi possa farsi religioso, vedi nella Istruzione3. Per 4. È causa del divorzio la sevizie del coniuge, come si ha dal cap. Ex transmissa, de Rest. spol. oppure il timore di grave male a sé, o a' suoi congiunti, come di morte, o di ferite, o di battiture gravi, ed anche leggiere, se la moglie fosse nobile. Per 5. Se il coniuge commettesse adulterio, come si ha dal capo Ex litteris, de Divort.4.

 

39. Ma specialmente circa questa causa dell'adulterio bisogna notare più cose. Per 1., che a far il divorzio non sufficit tactus et oscula, sed requiritur adulterium perfecte consummatum. E non basta che ve ne sia probabilità, ma se ne richiede una moral certezza, secondo dicono i dd., con s. Tommaso, come sarebbe se più testimoni, almeno uno di molta fede attestasse aspexisse solum cum sola in eodem lecto. Si noti per 2., non esser tenuto il marito a separarsi dalla moglie adultera, se non fosse ciò necessario per correggerla, o per non dare a credere ch'egli consenta all'adulterio, quando quello è pubblico, e non v'è altro modo di toglier lo scandalo; ma ciò sempre s'intende, se può farsi senza grave incomodo. Si noti per 3., che 'l marito non può far divorzio dall'adultera, se anch'esso è reo dello stesso delitto, o se acconsente all'adulterio della moglie, oppure se già le ha rimessa l'ingiuria, almeno tacitamente, prout praesumitur, si sciens et volens coeat cum illa, aut maneat in eadem mensa et toro5.

 

40. Si noti per 4., che il coniuge anche dopo il divorzio fatto per sentenza di giudice, può sempre a suo arbitrio richiamare a sé l'adultera, come insegna s. Tommaso con altri comunemente. Qui si dubita per 1. Se nel caso che


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l'innocente dopo fatto il divorzio con sentenza, commettesse anch'egli adulterio, sia tenuto di ritornare all'adultera. L'afferma Ponzio: ma più probabilmente lo negano Sanchez ed altri con s. Tommaso, poiché l'adultera colla sentenza è restata già privata d'ogni suo diritto. Si dubita per 2. Se può farsi il divorzio dall'innocente di propria autorità. Altri lo negano, ma l'affermano Sanch., Soto, Bonac., Sa ecc., e si fondano sul can. Dicit Dominus, 32 qu. 1., ove si dice: Ubicumque fornicatio est, vel fornicationis suspicio, libere dimittitur uxor. E questa sentenza la stimo più probabile, almeno quando l'adulterio (benché occulto) è per parte della moglie; perché sarebbe cosa troppo dura obbligare il marito o a coabitare colla moglie che l'ha tradito, o a fare pubblico in giudizio il suo obbrobrio1. Si avverta per ultimo, che fatta la separazione per ordine del giudice, il coniuge innocente (ma non già il reo) liberamente può farsi religioso o prete; vedi ciò ed altro nell'Istr.2.

 




1 Istr. c. 18. n. 90.

 



2 N. 91.

 



3 Ibid.

 



4 Cit. n. 91.

 



5 N. 92-94.



1 Istr. c. 18. n. 95.

 



2 N. 95. 96.

 






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