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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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CAPO XVIII. Delle censure ed irregolarità.

 

PUNTO I. Delle censure in genere.

 

1. La censura si definisce: Est poena spiritualis, et medicinalis, qua delinquenti et contumaci aufertur usus quorumdam spiritualium bonorum. Si divide poi la censura in tre modi. Per 1., nella scomunica, sospensione, ed interdetto. Per 2., in quella ch'è a iure, cioè che si fulmina per legge generale, ed in quella ch'è ab homine, la quale si fulmina dal prelato per sentenza particolare. Per 3., in quella che si dice latae sententiae, come quando si dice, ipso facto, ipso iure, sine alia sententia, o pure excommunicamus, excommunicatur, excommunicatus est: ed in quella che si dice ferendae sententiae, come quando si dice excommunicabitur, sub poena excommunicationis, o pure excommunicetur; ma ciò s'intende, quando dalla legge s'impone al vescovo di fulminar la scomunica. È questione poi, se quando dicesi excommunicatus sit, sia di lata, o ferenda sentenza3.

 

2. Si dimanda per 1. Chi possa impor le censure. Possono tutti i superiori, che nel foro esterno hanno giurisdizione ecclesiastica, o ordinaria, come il papa, i concili, i vescovi, i loro vicari, i vicari capitolari, ed i prelati regolari: o delegata, come sono quelli, a cui se ne commette la facoltà da chi ha l'ordinaria, purché sieno almeno tonsurati, o non sieno scomunicati, o sospesi4.

 

3. Si dimanda per 2. Che cosa bisogna, acciocché uno possa esser censurato. Bisogna 1. Che sia battezzato. 2. Che non solo sia capace di ragione, ma anche sia pubere, perché gl'impuberi non incorrono le censure, se non quando sta espresso dalla legge, come sta espresso nel concilio5, per li fanciulli ch'entrano ne' monasteri di monache, e per li percussori de' chierici, come dal capo fin. de sent. excomm. 3. Che sia suddito; onde i pellegrini non possono essere censurati, neppure per li delitti commessi in quel luogo, se non quando son contumaci, cioè quando dopo l'ammonizione tornano a delinquere nello stesso luogo. 4. Che sia persona determinata, trattandosi di delitto già commesso. Trattandosi poi di comunità; ella può sospendersi, o interdirsi, ma non già scomunicarsi, come dal cap. Romana de sent. excomm. in 6. Si avverta qui, che il vescovo non può imporre censure, stando fuor di sua diocesi, per la Clem. Quamvis, de foro comp., se non quando la contumacia del suddito fosse manifesta, o pure se la censura s'imponesse per modo di precetto particolare. All'incontro, stando il vescovo in diocesi, ben può censurare anche per sentenza il suddito, che ha delinquito in diocesi, benché poi stia fuori, ed in tal caso basta citarlo nella propria casa, o in luogo pubblico per edictum6. Quando poi, e da chi s'incorrano le scomuniche fulminate da' vescovi in generale ne' monitorii contra coloro che non rivelano i furti occulti, o le scritture nascoste, vedi quel che si dirà al capo XXI., parlando degli accusatori e degli obbligati a dinunziare i delinquenti.

 

4. Si dimanda per 3., che si ricerca per incorrere la censura grave, come la scomunica maggiore, o sia la sospensione generale. Si richiede per 1., il peccato mortale colla materia grave, o pure che sia tale, che molto conduca


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al buon intento del superiore. Per 2., l'atto esterno, e gravemente esterno; onde non incorre chi leggermente percuote un chierico, benché avesse pravo animo di fargli ingiuria grave. Per 3., si richiede l'atto consumato. Si dubita, se s'incorre la censura imposta a' mandanti, e consulenti, quando il delitto poi non succede. Se s'incorre nel dubbio, se il consiglio abbia influito, o no. E se quando il consulente ha rivocato il consiglio1. Per 4., si richiede la contumacia; onde scusa l'ignoranza anche concomitante, perché la censura è pena straordinaria; onde per incorrerla vi bisogna la scienza. Anzi scusa dalla censura anche l'ignoranza crassa, quando ella è imposta contra praesumentes, audentes, o pure contra peccantes consulto, scienter, o temere. Scusa anche dalla censura il meto grave. Per 5., per imporre la censura si richiede ancora, che preceda la trina monizione coll'intervallo di sei giorni; ma se vi è causa urgente, bastano meno giorni, e basta anche una monizione; vedi Istr.2. Qui s'avverta, che se taluno fosse innocente, ma secondo le pruove fosse giustamente censurato, costui dee portarsi come censurato nell'esterno, per evitare lo scandalo. E ciò tanto più corre, s'egli dubita se sia stato assoluto, o no, o se la censura sia stata giusta, o ingiusta. Altrimenti poi quando dubita, se abbia incorsa la censura, o no, o s'ella sia stata lata, o ferenda; o se l'atto sia grave, o leggiero; v. Istr.3.

 

5. Si dimanda per 4. Chi può assolvere dalle censure. Si risponde, che dalla censura imposta per sentenza particolare non può assolvere, se non quegli solo che l'ha fulminata, o il suo superiore, o successore, o delegato. Dalla censura poi imposta dal ius comune, o pure dall'uomo per sentenza generale (purché non sia riservata) può assolvere ogni confessore. In quali casi possa il vescovo assolvere dalle censure riservate al papa, vedi quel che si è detto nell'Istr.4. Bisogna in oltre notare più cose: per 1., che la facoltà data nel giubileo di assolvere dalle censure riservate, s'intende non solo dalle papali, ma anche dalle riservate da' vescovi. Per 2., che le censure possono assolversi anche da lontano. Per 3., ch'è nulla l'assoluzione estorta per meto grave ed ingiusto. Per 4., che per incorrere la censura ad reincidentiam vi bisogna nuovo peccato. Per 5., che le censure probabilmente possono assolversi fuori della confessione; eccettuati però i casi papali occulti, che fuori di confessione non possono essere assoluti da' vescovi, come dichiarò Gregorio XIII. Si noti per 6., che per ricevere l'assoluzione vi bisogna la soddisfazione precedente alla parte offesa, o almeno il giuramento di soddisfarla: di più vi bisogna il giuramento di non ricadere nello stesso delitto, quando il delitto è enorme, come di eresia, percussione di chierico, o simile5.

 




3 C. n. 1. 2.

 



4 N. 3.

 



5 Sess. 25. c. 5.

 



6 Istr. c. 19. n. 4.



1 Istr. c. 19. n. 7.

 



2 N. 8. 9.

 



3 N.10.

 



4 C. 15. n. 43. e 45.

 



5 C. 19. n. 11. e 14.






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