Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 755 -


PUNTO II. Delle censure in specie.

 

§. I. Della scomunica maggiore.

 

6. La scomunica si definisce: Est censura, per quam privatur homo communione ecclesiastica. Ella è di due sorte, minore, e maggiore. La minore priva solo dell'uso passivo de' sagramenti, cioè di poterli ricevere. La maggiore priva anche dell'uso attivo, cioè d'amministrarli, e d'ogni comunicazione spirituale e temporale: e di questa ora facciam parola. Lo scomunicato può esser tollerato, e vitando. Col tollerato liberamente possiamo comunicare, anche nelle cose divine, come ha dichiarato il concilio di Costanza; onde secondo la comunissima e vera sentenza, quando il tollerato è richiesto da' fedeli, neppure egli pecca amministrando loro i sagramenti. E lo stesso corre per li sospesi ed interdetti tollerati. Non possiamo poi comunicare col vitando, il quale può esser vitando in due modi. 1. Se è stato nominatamente scomunicato, e pubblicamente dichiarato tale. 2. Se è stato pubblico o notorio percussore d'un chierico, in modo, che talmente costi, ch'egli abbia incorsa la scomunica, che non possa in alcun modo scusarsi, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari, sono le parole del concilio costanziense. Onde non senza ragione dicono Pignat., Avila, Covarr., Roncaglia, Salmant., Viva, ecc., che per essere il percussore vitando vi bisogna la notorietà non solo di fatto, ma anche di legge, cioè che il reo sia condannato, o confesso in giudizio, o almeno


- 756 -


ivi sia provato il delitto. Così anche dicono probabilmente i dd., che il vitando in luogo, ove è pubblico, non è vitando in un altro, ove è occulto1.

 

7. Gli effetti poi della scomunica sono i seguenti, tanto per li vitandi, quanto per li tollerati; perché i tollerati in quanto a tali effetti niente differiscono da' vitandi. Lo scomunicato per 1. è privato de' suffragi e del frutto delle orazioni pubbliche della chiesa, ma non delle private de' fedeli. Per 2. è incapace di beneficii, dignità, e pensioni ecclesiastiche; sicché ogni collazione di loro, elezione, o presentazione fatta in suo favore, nel tempo ch'era già scomunicato, son tutte nulle, dal cap. Postulastis, de cler. excomm. Per 3., non può ricevere lecitamente alcun sagramento, e tanto meno amministrarlo; altrimenti incorre l'irregolarità, cap. ult. De cler. excomm. min. E lo stesso corre, se benedire le nozze, o battezza solennemente. Ma ciò s'intende, quando è vitando, o pure quando non è richiesto; (come dicemmo di sovra al n. antecedente) egli lecitamente, ritrovandosi in grazia, può amministrare i sagramenti. Per 4. è privato dell'uso de' divini offici, sicché pecca mortalmente, se ci assiste. Può bensì star nella chiesa ad orare privatamente, ed anche a sentir la predica; ma non può assistere alle messe, o ad altre pubbliche funzioni; altrimenti, se dopo l'ammonizione non vuol partirsi, incorre la scomunica papale, cap. eo, de sent. excomm. Egli è tenuto però a dir l'officio s'è ordinato in sacris, o è beneficiato, benché non può esigere i frutti del suo beneficio. Ma quando avesse già esatti tali frutti, ed avesse soddisfatto all'officio, è più probabile la sentenza di Sanchez, Laym., Tournely, Castrop., Bonacina, Salm., ecc. (contra Suar., e Concina), ch'egli non sia tenuto a restituirgli prima della sentenza, secondo la regola generale delle leggi, che privano de' beni acquistati, come si disse al capo II. num. 7.2.

 

8. Per 5. è privato d'ogni giurisdizione ecclesiastica. Ma ciò s'intende solamente del vitando, cap. Omnis, de poen. et rem., perché gli atti del tollerato son validi, ma illeciti, se non gli scusa la necessità. Onde il vitando non può fare né leggi, né sentenze, né collazioni a' beneficii. Per 6. è privato di sepoltura ecclesiastica, in modo che se mai è stato seppellito, dee cacciarsi dalla sepoltura, e la chiesa resta polluta. Ma ciò anche s'intende del vitando, perché il tollerato, benché fosse stato eretico, se è morto con segni di penitenza, ben può seppellirsi nella chiesa, dopo però ch'è stato assoluto il cadavere dalla censura. Per 7. è privato della comunione forense, sicché non può esserescrivano, né testimonio, né avvocato, né può agire in giudizio; ma ben può difendersi, anche se fosse vitando; se poi è tollerato, può difendere anche gli altri, da' quali è richiesto. Per 8. è privato, se è vitando, ancora della comunicazione civile co' fedeli. Onde siccome peccano gli altri fedeli, comunicando con esso, come diremo nel §. seguente, così pecca ancor egli comunicando co' fedeli3.

 

§. II. Della scomunica minore.

 

9. Peccano dunque, ed incorrono la scomunica minore i fedeli, che comunicano collo scomunicato vitando, come si ha dal can. Excommunicatos, 11. qu. 3. Gli atti di questa comunicazione si comprendono nel seguente verso:

I. Os, II. Orare, III. Vale, IV. Communio, V. Mensa negatur.

I. Os, s'intende ogni colloquio, o corrispondenza di lettere, o di doni. II. Orare, s'intende l'assistere col vitando alle messe, officii, processioni ecc., nelle quali funzioni, se lo scomunicato non può discacciarsi, deesi cessar da' divini officii, ed anche interromper le messe, se ancora non si è fatta la consagrazione, o non si è cominciato il canone, come dicono altri dd. (perché allora dee proseguirsi la messa, ma solamente sino alla comunione); altrimenti gli ecclesiastici incorrono la scomunica minore, e peccano gravemente comunicando in divinis. I laici però che assistono alla stessa messa, che sente lo scomunicato, incorrono anche la scomunica minore, ma peccano solo venialmente, come probabilmente dicono Suarez, Castrop., Sayro, Filliuc. Salm. ecc., poiché una tal comunicazione è puramente accidentale. III. Vale, s'intende il saluto, o altro segno d'onore; ma non s'intendono i segni di urbanità, come sarebbe il rendere il saluto,


- 757 -


l'alzarsi, il dar luogo, quando il non far ciò sarebbe segno d'inurbanità, o di disprezzo. Il rescrivere però è più difficile a poter ammettersi. IV. Communio, s'intende ogni contratto, società, o coabitazione per modo di società. V. Mensa, s'intende l'andar a pranzo in casa dello scomunicato per suo invito; ma non già se a caso occorresse a cibarsi con lui in qualche ospizio, o altra casa, benché nella stessa stanza1.

 

10. Si dimanda per 1. Qual peccato è il comunicare col vitando. Generalmente parlando è solamente veniale; il quale per altro (sempre ch'è pienamente avvertito e deliberato) basta per incorrere la scomunica minore, che priva della confessione e d'ogni sagramento, se non è assoluta. In tre casi però è mortale. 1. Se si comunica in disprezzo della proibizione. 2. Se si comunica in divinis in materia grave, come si è detto di sovra. 3. Se si comunica in crimine criminoso, cioè se alcuno comunica col vitando nello stesso delitto, per cui quegli è stato scomunicato. Se poi sia colpa grave il comunicare in civilibus frequentemente col vitando; lo negano Navarr., Castrop., Sayro, ecc., e non improbabilmente; ma è più comune, e par più probabile l'opinione opposta di Suarez, Bonac., Salm., ecc., perché nel capo 7. De except., dicesi, che chi comunica anche civilmente collo scomunicato, in periculum animae suae communicat. Ma ciò s'intende, quando vi è proposito di aver lungo commercio con esso2.

 

11. Si dimanda per 2. Per quali cause può esser lecito comunicare civilmente col vitando. Si risponde, per cinque cause, che si contengono nel seguente verso:

I. Utile, II. Lex, III. Humile, IV. Res ignorata, V. Necesse.

E I. Utile, s'intende l'utilità dello stesso scomunicato per convertirlo, o pure degli altri in domandargli la limosina, o la medicina, o consiglio, se non vi è altri egualmente idoneo. II. Lex, s'intende la legge del matrimonio; onde i coniugi (ma non già gli sposi) ben posson comunicare tra loro, anche in rendere a cercare il debito, ma non in divinis, né già se tra loro si è fatto il divorzio. Se poi la moglie, che scientemente si è maritata collo scomunicato, possa indi con lui comunicare. Altri lo negano, ma molto probabilmente l'affermano Sanch., Bonac., Salm. ecc. III. Humile, s'intende la soggezione dovuta da' figli, nepoti, figliastri, o nuore. Lo stesso corre per li religiosi col lor prelato, soldati col lor capitano, e servi che non posson comodamente trovare altro padrone. IV. Res ignorata, s'intende l'ignoranza, o inavvertenza: e probabilmente anche l'ignoranza crassa, mentre nel can. Quoniam 11. qu. 3. si scusano gl'ignoranti, dicendosi ivi, quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus. Dunque il testo intende anche i colpevoli, perché gl'ignoranti incolpevoli non possono perire. V. Necesse, s'intende ogni necessità grave spirituale o temporale, così propria, come dello scomunicato3.

 

12. Si noti qui per 1., che non v'è obbligo di evitare gli scomunicati, se non costa, che sieno vitandi, almeno per pubblica fama, o per due testimoni degni di fede. All'incontro ben possiamo comunicarvi, se una persona proba ci attesta l'assoluzione da lor ricevuta. Si noti per 2., che chi è incorso nella scomunica minore, non pecca gravemente, se amministra i sagramenti; e come dicono probabilmente Suar., Navarr., Bonac., Salm. ecc., neppure venialmente, mentre nel cap. Si celebrat, de cler. excomm. min. dicesi: Cum non videatur a collatione, sed a perceptione sacramentorum remotus. Si noti per 3., che l'elezione di chi tiene la scomunica minore a qualche beneficio non è per sé irrita, ma (come dice il testo citato) est irritanda. Si noti per 4.; che la scomunica minore può essere assoluta da ogni confessore approvato4.

 

§. III. Di alcune scomuniche particolari.

 

13. Nell'istruzione si notano molte scomuniche imposte in iure, alcune riservate al papa, altre non riservate che si possono osservare5. È necessario però qui parlare di alcune scomuniche più notabili. E per 1. dal trident.6 sono scomunicati quei che costringono le donne ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum religiosum, vel ad emittendam professionem. Di più nello stesso luogo sta imposta la scomunica a chi impedisce con dolo le donne di far la professione, o anche di


- 758 -


entrare in religione, come dicono più probabilmente Suarez, Bonacina ed altri1.

 

14. Per 2., v'è la scomunica per ognuno di qualunque condizione, sesso, o età, ch'entra ne' monasteri di monache senza la licenza scritta del vescovo: così si ha nel trident.2. Per chi poi entra ivi con mal fine (s'intende probabilmente con Pellizzario d'impudicizia) vi è la scomunica papale da Clemente VIII. Qui poi si fanno molti dubbi: per 1., se la licenza debba esser necessariamente scritta. Per 2., da chi debba aversi tal licenza. Per 3., per quali cause possa darsi. Per 4., quando possano entrarvi il confessore, e 'l medico. Vedi tutto all'Istr.3. Di più si avverta, che nel c. Monasteria, de vita, et hon. cler.,si ordina a' vescovi d'imporre la scomunica a' secolari, che frequentano i monasteri di monache. Onde nella nostra diocesi è caso riservato colla scomunica il parlar colle monache o altre donne, che stanno ne' monasteri o conservatorii, senza la nostra espressa licenza, eccettuati solamente i parenti in primo e secondo grado, come anche il dir con esse parole oscene, o scriver loro, o mandar imbasciate di simil sorta. E sebbene in tal materia di parlar colle monache può darsi la parvità (come il tempo meno di un quarto d'ora) che scusi dalla colpa grave; nondimeno a' regolari da Clemente VIII. sta proibito ciò sotto pena di peccato mortale, e scomunica per quodcumque modicum temporis spatium4. Se poi incorrano la scomunica i forestieri, che parlano colle monache senza licenza, e se l'incorrano i vescovi d'altra diocesi, ha dichiarato Bened. XIV. nella bolla Gravissimo del 1749., che gli uni e gli altri peccano, ma sono esenti dalla scomunica; vedi Istr.5.

 

15. Per 3., vi è la scomunica papale per le monache, ch'escono dalla clausura, e ciò anche se fosse per poco spazio, per la bolla Decori di s. Pio V. del 1569. Di più v'è anche la scomunica papale contra le donne ch'entrano nella clausura de' religiosi, e contra i religiosi che le fanno entrare, e ciò quantunque entrino per causa di divozione, come ha dichiarato Benedetto XIV. nel 1742., nella sua bolla Regularis. Vedi ciò ed altre cose su questa materia nell'Istr.6.

 

16. Per 4., vi è la scomunica contra i percussori de' chierici. Questa si legge nel can. 17. qu. 4., dove si dice: Si quis, suadente diabolo, in clericum, vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiacet; et nullus episcoporum praesumat illum absolvere nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui praesentetur, et eius mandata recipiat. Si dice I. Si quis, s'intende ognuno di qualunque sesso, o età, che percuote; ed anche chi consiglia, o consente alla percussione, come si spiega nei cap. Pueris, cap. Quantae, et cap. Mulieres, de sent. excomm. S'intende ancora chi approva la percussione fatta in nome o grazia di lui, cap. Cum quis, eod. tit. Ed anche chi non l'impedisce, dovendola impedire per giustizia, o per officio, cit. cap. Quantae. II. Clericum, vel monachum; per clerico s'intende anche il tonsurato, purché ritenga il privilegio. Per monaco s'intendono anche i conversi, i terziari, ed i novizi dell'uno e dell'altro sesso; ed anche le donzelle ed i fanciulli, che vivono ne' seminari, conservatorii, e collegi; ed anche gli eremiti, che per voto o patto servono qualche luogo sagro con soggezione al vescovo; ma non già gli altri, che semplicemente servono a qualche chiesa con licenza del vescovo. III. Manus iniecerit, s'intende ogni percossa, che, benché leggiera, si rende però grave per l'ingiuria che si fa allo stato ecclesiastico. Onde incorre la scomunica chi sputa sovra del chierico, o gli butta sopra loto, o acqua, o gli strappa il cappello, o lo chiude in qualche luogo, o batte il cavallo dove siede, o ne afferra la briglia. Se n'eccettuano però i prelati, o maestri, ed anche i genitori probabilmente, che percuotono per correzione: di più i fanciulli, che si percuotono l'un l'altro; e se n'eccettua ognuno, che col percuotere non vi commette colpa grave. Vedi ciò ed altro all'Istruz.7.

 

17. Si dimanda poi, da chi può assolversi tale scomunica. Si risponde, se la persona è leggiera, come quando si percuote senza lasciar segno della percossa, può assolversi dal vescovo;


- 759 -


siccome si legge nell'Estravag. Perlectis, che si riferisce da Navarro1. Se poi è grave, come quando la percossa lascia macchia, o sia contusione nel corpo, o quando v'è effusione di sangue, allora non può essere assoluta che dal papa, o dalla s. penitenziaria. E tanto più se la percossa è enorme, come quando si mutila un membro, o si ferisce con coltello, o si fa un'ingiuria ch'è enorme per ragione della persona, o del luogo, v. gr. nella chiesa, o nella platea pubblica. E si avverta per 1., che nel dubbio, se la percussione è stata grave, o leggiera, dice il testo, che dee tenersi per grave, e che il vescovo non possa assolverla. Per 2., che i conviventi collegialmente possono essere assoluti dal vescovo, se la percussione è stata grave; ma non già, se enorme. Per 3., che il vescovo può assolvere da qualunque percussione, se ella è stata occulta, secondo il cap. Liceat 6. sess. 24. del concilio; o pure se i percuzienti sono stati impuberi, o donne, come si ha dal cap. Pueris, et cap. Mulieres, citati di sopra; o pure se sono impediti di andare a Roma, come si ha da' capi 13. 29. e 58. de sent. excomm., e specialmente dal cap. Eos qui, 22. eod. tit., ove si dice: Cum ad illum, a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum habere recursum, ab alio absolvantur2.

 

18. Per 5., vi è la scomunica papale contro gli eretici. Ma per incorrer questa non basta che vi sia l'errore d'intelletto, ma di più bisogna che sia tenuto con pertinacia, cioè non ostante che sappiasi essere opposto alla dottrina della chiesa. E lo stesso per altro sarebbe, se uno positivamente e pertinacemente volesse dubitare di qualche domma di fede. Di più si ricerca, che l'errore sia esternato con tali parole, o segni, che manifestino l'errore internamente tenuto; altrimenti l'eresia, se è stata solamente interna, può essere assoluta da ogni confessore. Parimente poi incorrono la stessa scomunica tutti i fautori, ricettatori, e difensori degli eretici: in oltre tutti quelli, che scienter leggono, o ritengono (o pure danno a tenere ad altri, riserbandosene essi il dominio), o imprimono, o difendono libri di eretici, che trattano di religione, o pure contengono qualche eresia: e ben anche chi li vende, o li compra3. Si è detto scienter, perché così sta espresso nella legge; onde scusa da tale scomunica l'ignoranza, ancorché sia crassa. Si dubita poi, quanta sia in tal lezione la parvità di materia, che scusi dalla scomunica. Se l'incorra chi sente altri che legge; o chi legge non già un libro, ma qualche lettera stampata, o manoscritto. Vedi ciò ed altro nell'Istruz.4.

 

§ IV. Della sospensione, deposizione, o sia degradazione, dell'interdetto, e della cessazione a divinis.

 

19. I. La sospensione si definisce: Est censura, qua clericus functiones aliquas ecclesiasticas exercere prohibetur. La sospensione altra è quella che s'impone a certo tempo, passato il quale spira: altra che s'impone assolutamente, e dura sino a che sia assoluta. Di più altra è dall'officio, cioè dell'ordine, o della giurisdizione: altra è dal beneficio: altra è dall'uno e dall'altro, cioè dall'officio e beneficio, come s'intende quella, con cui taluno è assolutamente sospeso. Indi bisogna notare tre cose. Per 1., che questa sospensione totale, o pure fatta a lungo tempo dall'officio o dal beneficio, non s'incorre, se non col peccato mortale; altrimenti poi, se fosse parziale, o anche totale, ma a breve tempo, come per una settimana. Per 2., ch'è vietato a' vescovi il sospendere senza scrittura; onde se il prelato dicesse a voce, io ti sospendo, si presume più presto proibizione, che sospensione. Per 3., che dalle sospensioni non riservate può assolvere ogni confessore. Per 4., che pecca mortalmente chi esercita l'atto, da cui è sospeso; purché l'atto sia d'ordine sagro, e l'eserciti solennemente. Quando poi incorra l'irregolarità il sospeso esercitando un tal atto, vedi l'Istruz.5.

 

20. II. La deposizione non è censura, ma priva di ogni uso de' divini offici, e de' beneficii. Altra poi è la reale, la quale si chiama anche degradazione: altra è la verbale, e questa propriamente si chiama deposizione. La prima si fa con solennità, e priva del privilegio del foro e del canone, senza speranza di restituzione: la seconda poi si fa senza solennità, e non priva de' privilegi. La deposizione non può farsi che ne' casi


- 760 -


espressi in legge, o ne' delitti molto gravi; ma può dispensarvi il vescovo. La degradazione poi si fa solo ne' delitti gravissimi, e solo il papa può dispensarvi1.

 

21. III. L'interdetto si definisce: Est censura ecclesiastica prohibens usum divinorum officiorum, ecclesiasticae sepulturae, et aliquorum sacramentorum. L'interdetto è locale, personale, e misto. Per lo locale si proibiscono i divini offici solo in qualche luogo: per lo personale a certe persone in ogni luogo: il misto poi importa l'uno e l'altro. Di più altro è l'interdetto locale particolare per alcune chiese: altro è il generale per tutte, per lo quale restano interdette anche le chiese de' regolari, e tutti son tenuti ad osservarlo, ancora il vescovo che l'ha imposto. Dall'interdetto poi generale personale sono esenti i vescovi, gl'infanti, i forestieri, ed anche gl'innocenti, se mutano domicilio2.

 

22. Gli effetti poi dell'interdetto sono I. La proibizione de' divini offici per gl'interdetti, quando è interdetta ancora la chiesa, possono celebrarvi, ma solo a porte chiuse, senza suono di campane, ed esclusi gl'interdetti, cap. Alma mater, de sentent. excomm. in 6. II. La proibizione di amministrare i sagramenti, eccettuati il battesimo, la cresima, e la penitenza, da' quali anche è escluso chi ha data causa all'interdetto. Il matrimonio ancora è permesso; e l'eucaristia, e l'estrema unzione per li soli moribondi. III. La proibizione della sepoltura per li laici, ma non per li chierici che non sono stati interdetti. IV. I chierici che violano l'interdetto, peccano gravemente, ed esercitando l'ordine incorrono l'irregolarità, ed i religiosi la scomunica. I laici poi personalmente interdetti anche peccano gravemente, ricevendo i sagramenti; ma se l'interdetto è locale, ed essi assistono a' divini offici, probabilmente (come dicono Soto, Silv., Laym. ecc.), peccano solo venialmente3. Possono interdire tutti quei che possono scomunicare. Chi poi possa assolvere dall'interdetto, vedi Istr.4.

 

23 IV. La cessazione a divinis s'intende la cessazione dagli offici divini, e dalla sepoltura; e restano allora permessi i sagramenti, che sono permessi nell'interdetto, come di sovra. Questa non è censura, e suol imporsi nel caso di qualche ingiuria gravissima fatta a Dio, o alla Chiesa. Ella può imporsi da chi può imporre le censure, e da lui può togliersi5.

 




1 Istr. c. 19. n. 15. 16.

 



2 N. 17-19.

 



3 N. 20.



1 Istr. c. 19. n. 17.

 



2 N. 22.

 



3 N. 23-26.

 



4 N. 27.

 



5 N. 28. 30. e 53.

 



6 Sess. 23. c. 18.



1 N. 29.

 



2 Sess. 25. c. 5.

 



3 C. 19. n. 32-39

 



4 Istr. cap. 19 n. 40-43.

 



5 N. 44. 45.

 



6 N. 46. 47.

 



7 N. 48-52.



1 Manuale cap. 27. art. 91.

 



2 Istr. cap. 19. n. 46. a 48.

 



3 N. 53-55.

 



4 N. 56-63.

 



5 N. 64-66.



1 Cap. 19. n. 67.

 



2 N. 68.

 



3 N. 68-69.

 



4 Istr. N. 70.

 



5 N. 71.

 






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech