Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

IntraText CT - Lettura del testo
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

- 765 -


CAPO XX.

 

PUNTO UNICO. Degli obblighi di alcune persone particolari, cioè de' giudici, scrivani, avvocati, accusatori, testimoni, e rei.

 

1. In questa materia lascieremo di scrivere quelle cose che s'appartengono al foro; solamente noteremo alcune dottrine più principali, che riguardano la coscienza. E I. parlando de' giudici, si noti per 1., che il giudice non può condannare il reo senza la precedente accusa; eccettoché se 'l delitto fosse notorio, o ne fosse pubblica la fama, contestata con due testimoni. Si noti per 2., che se il giudice sa privatamente, che alcuno è reo, ma quegli in giudizio sta provato per innocente, non può condannarlo. Il dubbio è, se può condannare chi sta provato per reo, ma egli sa ch'è innocente. Molti l'affermano con s. Tommaso3. Ma molti altri, come Navarr., Lessio, Tol., Silv., Bon. ecc., lo negano4. Avvertasi però, che tal dubbio corre nelle sole cause criminali, perché nelle civili è certo, che il giudice dee far la sentenza secundum allegata et probata. Si noti per 3., che, giusta la propos. 2. dannata da Innoc. XI., il giudice non può giudicare secondo l'opinione meno probabile, ma secondo la più probabile. E quando le opinioni fossero egualmente probabili, dee divider la roba. Ma quando poi la ragione del possessore fosse abbastanza probabile, comunissimamente, e giustamente dicono Cardenas, Bon. Holzm., La-Croix, ed altri, che dee giudicarsi in suo favore; mentre (come dice s. Agostino) il possesso un ius certo di ritenere la roba, finché non consta, che quella è d'altri5. Si noti per 4., che 'l giudice non può ricevere dalle parti doni di prezzo. Ma si dubita per 1., se possa ricevere esculenti e poculenti spontaneamente offerti6. Si dubita per 2., se il giudice, dopo aver fatta la sentenza ingiusta per causa del dono ricevuto, sia tenuto a restituirlo. Molti l'affermano; ma altri anche probabilmente lo negano con s. Antonin., Nav., Mol., Less., Lugo, Salm. ecc.7, e vedi quel che si disse al capo X. n. 50.

 

2. II. Parlando degli scrivani; questi peccano, s esigono più della tassa; eccettoché se facessero qualche fatica straordinaria, o pure (come dicono Lugo, Molina, Salm. ecc.) se la tassa fosse fatta molto anticamente, e si considerasse improporzionata a' tempi presenti, in cui son cresciuti i prezzi delle robe. Se poi lo scrivano, andando ad eseguire più commesse, possa esigere lo stipendio giornale da ciascuna delle parti, vedi l'Istruz.8.

 

3. III. Parlando degli avvocati, si noti per 1., che i monaci e chierici in sacris, o beneficiati, non possono patrocinare altre cause, che le proprie, o de' congiunti, o de' soli orfani, e vedove, secondo quel che si disse al capo XX. n. 5. in fin. Per 2., che nelle cause criminali si posson difendere anche i delinquenti; ma non già gli accusatori, se la ragione di costori non è certa. Per 3., che l'avvocato è tenuto a difendere i poveri che stanno in grave necessità, ma non con grave incomodo. Per 4., che può difender le cause egualmente probabili degli attori, ed anche le meno probabili de' rei. Si questiona poi, se possa difendere anche le meno probabili degli attori. Altri lo negano, ma l'affermano Azor., Lugo, Sanch. ecc. Se poi difende una causa ingiusta, egli dee restituire tutti i danni cagionati così alla parte contraria, come al suo cliente inconsapevole della sua ingiustizia. Per 5., che l'avvocato pecca, se conviene del salario, mentre la lite si sta facendo; oppure se pattuisce de quota litis, v. g., di prendersi la terza o quarta parte, se la lite si vince, per la l. Litem c. de Procurat. Ma se 'l prezzo fosse giusto, probabilmente non è tenuto a restituirlo, come dicono Laym., Lugo, Nav., Sanch. ecc. Pecca ancora, se usa cavillazioni, o dilazioni incompetenti; purché la sua ragione non fosse evidentemente certa, come limitano Silvest., Armilla, Sanch. ecc. Ma se la causa poi fosse solo probabilmente giusta, ciò non si può permettere senza evidente necessità, cioè per evitare la sentenza d'un giudice certamente iniquo: il quale caso è molto raro9.


- 766 -


4. IV. Parlando degli accusatori, bisogna distinguere le accuse. Altra è quella, ch'è propriamente l'accusa, la quale si fa al giudice, acciocché il reo sia punito, con obbligo di provare il delitto. Altra è la dinunzia giuridica, che si fa al superiore come giudice, ma senza obbligo di provare il delitto. Altra poi è la dinunzia evangelica, che si fa al superiore come padre. Posto ciò si noti per 1., che quando si tratta di danno comune, come di eresia, ribellione, e simili ognuno dee accusare, o almeno dinunziare il delinquente. Si dubita, se i custodi delle gabelle, o de' campi, non dinunziando i trasgressori, sian tenuti a pagare il solo valore della gabella, o del danno fatto, oppure tutto il valore della pena1. Si noti per 2., che trattandosi di danno proprio, o della chiesa, o de' congiunti sino al quarto grado, possono i chierici accusare i rei anche nelle cause di sangue, fatta però la protesta di non voler altro che la soddisfazione del danno. Si noti per 4., che trattandosi di eresia, dee dinunziarsi il reo senza permetter la correzione, come si ha dalla prop. 5. dannata da Alessandro VII.2. E qui s'avverta, che quelli che solo son sospetti di eresia, come sono i confessori sollicitanti ad turpiai: quei che si abusano de' sagramenti in far sortilegii: quei che prendono due mogli: quei che proferiscono bestemmie ereticali, o proposizioni contrarie a' dommi di fede avvertitamente, e seriamente (ma non già se lo dicessero per ignoranza, o trascorso di lingua, o per impeto di collera senza pertinacia): questi debbono dinunziarsi a' superiori, purché in dinunziarli non si tema grave incomodo; onde i dd. scusano da quest'obbligo i parenti sino al quarto grado. Gli eretici però formali, e tanto più se sono dommatizzanti, debbono dinunziarsi da ognuno con qualunque proprio incomodo, o danno3. Si avverta di più, che generalmente parlando, debbono ancora dinunziarsi le superstizioni qualificate, cioè quando son fatte con patto, o invocazione espressa del demonio, oppure sono insegnate ex professo, o quando da quelle ne sia sortito l'effetto. Ma nel nostro regno circa tali superstizioni per l'insinuazione fatta dal nostro Re alla Curia arcivescovile di Napoli, non v'è obbligo di denunziarle al tribunale ecclesiastico, se non solo quando v'è l'abuso dell'eucaristia, o dell'olio santo4.

 

5. Giova qui notare alcune dottrine circa i monitorii, con cui talvolta si precetta da' vescovi sotto pena di scomunica a dinunziare qualche delitto commesso, specialmente di robe, o scritture occultate. Si avverta in ciò, che non son tenuti a rivelare il segreto: 1. Il medesimo ladro. 2. Chi sa il ladro, ma non può rivelarlo senza timore di grave danno proprio. 3. I parenti del reo sino al quarto grado, né gli altri della sua famiglia, e neppure i suoi servi che non possono lasciarlo senza grave lor danno. 4. Chi è solo a sapere il fatto, né può aver altro testimonio per provarlo. 5. Chi l'avesse inteso dire da persone di poca fede. 6. Chi in tempo del monitorio stava fuori della diocesi; ma chi già stava in diocesi, non può uscirne senza rivelarlo. 7. Chi ha saputo il delitto per segreto naturale, come dice s. Tommaso5, con altri comunemente6.

 

6. V. Parlando de' testimoni, si noti per 1., che secondo insegna s. Tommaso7, il testimonio non è tenuto a depor quel che sa, se non quando è interrogato dal giudice legittimamente, viene a dire, quando v'è la prova almeno semipiena del delitto, come un altro testimonio degno di fede, o la pubblica fama, o indizi evidenti. Anzi, come dice l'Angelico8 neppure allora è tenuto, quando vi è danno proprio, o de' suoi, o quando sapesse il fatto sotto sigillo naturale, se non fosse per evitare un danno comune. Si noti per 2., che se il testimonio depone il falso, ed è causa con ciò del danno, egli è tenuto certamente alla restituzione. Se poi non dice il falso, ma solo occulta la verità, allora pecca contra l'ubbidienza, ossia contra la giustizia legale; ma probabilmente, come dicono Molina, Less., Bonac., Lugo, ed altri, non contra la giustizia commutativa; onde non è tenuto alla restituzione. E se anche giurasse di dir la verità, offenderebbe la religione, ma non la giustizia9.

 

7. VI. Parlando finalmente de' rei, il reo similmente non è tenuto a confessare


- 767 -


il suo delitto, se non è dal giudice legittimamente interrogato, cioè quando almeno v'è la prova semipiena, come si è detto di sopra al n. 6.; così s. Tommaso1. E ciò corre anche nel dubbio, se il giudice legittimamente interroga, o no; perché (come dicono alcuni) il reo possiede il ius alla sua vita o fama, finché non gli costa, che legittimamente è interrogato2. Or qui si dimanda per 1., se il reo, anche legittimamente interrogato, sia tenuto a confessare il delitto, quando si tratta di morte, o d'altra gravissima pena corporale. Lo negano Suarez, Lugo, Sa, Peyrin., Filliuc., ed altri, dicendo, che la legge umana in tal caso come troppo dura non obbliga, giacché dovrebbe il reo quasi da se stesso condannarsi a tal pena. Tal sentenza io non la riprovo, ma sembra più probabile la contraria, almeno per l'autorità di s. Tommaso3, seguito da Sanch., Less., Salm., e da altri, perché il giudice ha ius di saper la verità, sempre che legittimamente interroga. Si dimanda per 2. se pecca gravemente l'innocente, quando per timore de' tormenti s'impone un delitto falso degno di morte. Lo negano Soto, Lessio, Toledo ecc., dicendo, non esservi obbligo di conservar la vita con tanto peso, ma più probabilmente l'affermano Lugo, Navarro, Molina ecc., perché altro è non esser tenuto con tanto peso a conservare la vita, altro è il positivamente concorrere colla sua confessione alla sua morte ingiusta4.

 

8. Si noti per 1., non essere mai lecito al reo affin di difendersi imporre ad altri un delitto falso, come ammetteva la prop. 44. dannata da Innoc. XI. All'incontro il reo ben può manifestare un delitto occulto del testimonio, se ciò bisogna ad evitare un grave danno, quando egli è innocente, o il suo delitto è affatto occulto. Si noti per 2. che l'inquisito, ancorché fosse ingiustamente inquisito, o condannato, non può colle armi ferendo il giudice, o gli altri ministri, resistere, per liberarsi dalla pena. Ben può resistere, ma senza ferire, per liberarsi dalle loro mani, come dice s. Tommaso5. E quando la pena è mortale, come soggiunge, può anche fuggire dalla carcere, benché sia stato già condannato. E lo stesso dicono i dd. della pena di galera. E perché a chi è lecito il fine, sono leciti anche i mezzi, Soto, Gaetan., Lugo, Ronc., Salm. ecc., gli concedono anche di poter rompere la carcere; ma non gli possiam concedere, come dicono alcuni, il corrompere anche il custode con danari, perché ciò è intrinsecamente malo. Vedi ciò ed altro all'Istr.6.

 




3 2. 2. q. 67. a. 2.

 



4 Istr. c. 13. n. 64.

 



5 N. 65.

 



6 N. 66.

 



7 N. 67.

 



8 N. 68.

 



9 N. 70-72.



1 Istr. c. 13. n. 73.

 



2 N. 73-74.

 



3 N. 76-77.

 



4 N. 78.

 



5 2. 2. q. 70 a. 1. ad 2.

 



6 Cap. 13. n. 75.

 



7 2. 2. q. 7. a. 1.

 



8 Art. 2.

 



9 Istr. c. 13. n. 70-71.



1 2. 2. q. 69. a. 2.

 



2 Cap. 13. n. 82.

 



3 2. 2. q. 69 a. 1-2.

 



4. Istr. c. 15. n. 83-84.

 



5 2. 2. q. 69. a. 4. in fin.

 



6 Cap. 13. n. 85-87.






Precedente - Successivo

Copertina | Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

IntraText® (V89) © 1996-2006 EuloTech