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S. Alfonso Maria de Liguori
Cost. e Reg. della Congr. del SS. Redentore

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PARTE PRIMA - DELLE MISSIONI ED ALTRI ESERCIZJ

Capitolo Primo - Delle Missioni

I. Essendo l'impiegarsi nelle missioni uno de' principali fini dell'Istituto, a quest'impiego tutti principalmente s'applicheranno. Le missioni dovran6 farsi a proprie spese della Congregazione, né sarà mai permesso queste spese richiedere dalle università7 o particolari; sol permettendosi da' particolari riceverle, finché le case dell'Istituto non siano bastantemente provedute8 di rendite.

II. I soggetti per le missioni di ciascuna casa si destineranno da' Rettori locali, quando altro non si determinasse riguardo anche alle dette missioni dal Rettore Maggiore, al quale si appartiene il governo dell'intera Congregazione. Alle missioni anderanno9 sempre accompagnati, almeno due; sempre che possono a piedi o al più a cavallo, sol per necessità permettendosi l'andare in calesse.

III. Ne' paesi che an10 ricevute le missioni dalla Congregazione, si tornerà fra lo spazio al più di quattro o cinque mesi a fare qualche altro esercizio pubblico di prediche, ma più breve e con minor numero di soggetti, a fine di stabilire il profitto della missione già fatta.


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IV. Quest'uso delle Rinovazioni11 di spirito, conosciuto cotanto utile e profittevole per lo bene dell'anime, si manterrà sempre nell'Istituto, che a questo fine specialmente tiene le sue case in mezzo alle diocesi, né molto lontane da' paesi, a beneficio spirituale de' quali si suole impiegare.

V. Perché un tal esercizio di missioni non si trascuri e perché si attenda sempre da' soggetti al fine della loro vocazione ||4|| d'impiegarsi in aiuto dell'anime più abbandonate, non ammettano occupazioni distrattive: non intervengano a processioni o funzioni pubbliche; non tengano direzione di seminarj, né in comune né in particolare di monache, o di clausura o di conservatorio; né diano a queste esercizj spirituali, permettendosi solamente in occasione di missioni o d'altri esercizj, che diansi ne' luoghi ove i monasterj son posti, o in altri vicini. E per l'istesso motivo si proibisce parimente l'aver cure12 e il far quaresimali.

VI. Sopra tutto vivan gelosi i soggetti di quest'Istituto di non dar ombra, ancorché menoma, di mal esempio e si conducano in modo che siano sempre in venerazione e stima appresso de' popoli. Per motivi di carità non si lascino trasportare ad ingerirsi in trattare di matrimonj, di contratti, di testamenti, [a] far compari od altre faccende, donde d'ordinario può derivare e l'avvilimento degl'operarj e l'inquietudine delle parti; e su di questo, come di cosa troppo importante, s'impone più particolare e pesante obbligo a' superiori d'invigilare.




6 dovranno



7 municipi o comuni



8 provvedute



9 andranno



10 hanno

11 Rinnovazioni



12 «cure d'anime» cioè parrocchie




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