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S. Alfonso Maria de Liguori Cost. e Reg. della Congr. del SS. Redentore IntraText CT - Lettura del testo |
PARTE TERZA - DEL GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
Capitolo Primo - Del Rettore Maggiore ed altri Officiali
§ Primo - Del Rettore Maggiore e suoi Consultori
I. La Congregazione sarà governata da un Superior Generale, il quale
sarà perpetuo e si nominerà col titolo di Rettore Maggiore. Questo verrà eletto dal Capitolo generale, ma nella sua elezione dovranno concorrere due parti de' voti de' vocali, né potrà eleggersi in Rettore Maggiore chi non sia vissuto almeno per dieci anni con edificazione nella Congregazione e non avrà compiti trentacinque anni, ed oltre l'esercizio delle missioni non avrà esercitata la carica di Rettore locale o Consultore.
II. Il Rettore Maggiore potrà eleggersi per suo domicilio quella casa che meglio a lui parerà35. Egli avrà un'assoluta autorità per ciò che riguarda il governo interno o domestico sopra tutte le case e soggetti della Congregazione; poiché riguardo all'esterno dovranno sempre vivere soggetti alla giurisdizione de' vescovi.
Anzi, dovendo i soggetti esser promossi alle ordinazioni, lo siano sempre da quei vescovi, da' quali lo sarebbero, se non vivessero in Congregazione.
III. Apparterrà al Rettore Maggiore l'eleggere tutti gli altri Rettori delle case, gli Ammonitori, li due Consultori di ciascun Rettore locale, i Maestri de' novizj, i Maestri de' studenti, Visitatori ed i Lettori; e questi potrà ancora rimovere a suo arbitrio, purché vi siano cause sufficienti da farlo; d'ordinario però non li moverà36 prima di tre anni.
IV. A lui ancora si apparterrà accettar le nuove fondazioni e disegnare37 i siti. Il ricevere o licenziare i soggetti sarà anche di sua incombenza. Se i soggetti che cercano di
essere ammessi, siano suddiaconi, questi possono essere ricevuti dal Rettore Maggiore senza alcun voto de' suoi Consultori; se ||13|| non suddiaconi, per ammettersi si richiegga38 la maggioranza de' voti de' Consultori, che in questo caso l'avranno decisivo. Non mai però si ammetteranno giovani che non abbiano diciotto anni compiti.
V. La principale incombenza del Rettore Maggiore dovrà essere invigilare39 attentissimamente all'osservanza delle Regole e Costituzioni dell'Istituto, dar da sé l'esempio coll'essere il primo a praticarle. Castigherà dunque severamente i trasgressori di esse, specialmente se siano superiori, senza riguardo niuno: ed a tal fine ciascun anno farà o per sé, o per i suoi Visitatori, la visita di tutte le case.
VI. Non sarà mai lecito al Rettore Maggiore rinunciar la sua carica senza gravissima causa e senza che venga accettata dal Capitolo generale la sua rinuncia.
VII. Avrà il Rettore Maggiore sei, Consultori, a lui dati dal Capitolo, co' quali ciascun mese consulterà gli affari di maggior peso dell'Istituto, quando specialmente si tratti d'elezione di Rettori locali, Visitatori, Maestri de' novizj, di erezione di nuove case e di lasciarne alcuna già fondata, di mandar via dall'Istituto i soggetti già ricevuti e cose simili. Non sarà già egli in obbligo di stare al parere de' Consultori, poiché il loro voto sarà solamente consultivo; ma converrà per altro che il più delle volte si conformi alla maggiore o più sana parte di essi.
VIII. Scriverà il Rettore Maggiore in sua vita segretamente e nominerà il suo Vicario generale, a cui resterà la cura di governare la Congregazione, seguita la sua morte; ma ciò sia con segreto inviolabile. Il governo del Vicario durerà sino all'elezione del nuovo Rettore Maggiore, la quale farassi dal Capitolo generale. E non trovandosi fatta tal designazione, li Consultori del morto Rettore Maggiore procederanno subito ad una tal'elezione.
IX. Morto dunque il Rettore Maggiore, il Vicario da lui nominato o eletto dalla consulta unirà nel termine al più di sei mesi il Capitolo generale. In questo Capitolo converranno il Procurator generale, i Consultori del Rettore Maggiore defonto, i Rettori delle case, ciascun de' quali condurrà seco un compagno, a tal fine deputatogli dal Capitolo di ciascuna casa, che sarà composto da tutti i sacerdoti oblati40 di quella. Tutt'i vocali avranno poi voto in Capitolo e facoltà ciascuno di proporre ciò che forse stima, e per mantenimento dell'osservanza e maggior vantaggio dell'Istituto.
||14|| X. Nel tempo stesso del Capitolo generale si farà scelta de' sei Consultori del Rettore Maggiore, che dureranno in quest'offizio, quanto durerà nella sua carica il Rettore Maggiore. Fra questi necessariamente esser debbano l'Ammonitore del Rettore Maggiore ed il Segretario del Capitolo, i quali parimente saranno eletti dall'istesso Capitolo.
XI. Se mai alcun de' Consultori mancasse41, in ogni caso venga sempre destinato dal Rettore Maggiore e dagl'altri suoi Consultori per maggioranza di voti, non essendo del solo Rettore Maggiore il destinarlo.
XII. Perché si provegga42 a' disordini che inevitabilmente soglion nascere nelle comunità, e per rinovare43 sempre più la rigorosa osservanza di queste Regole, dovrà unirsi il Capitolo generale di nove in nove anni nel luogo che si deputerà dal Rettore Maggiore, ed in esso si esamini parimente lo stato di ciascuna casa. Avrà il Capitolo autorità di formare nuovi statuti riguardanti il comun bene della Congregazione, conformi sempre e niente contrarj alle Costituzioni ed alle Regole. Potrà però per motivi ragionevoli annullare e mutare gli ordini e del Rettore Maggiore e degli altri Capitoli.
XIII. Se la condotta del Rettore Maggiore fosse tale che sembrasse degno di essere deposto, i sei suoi Consultori abbiano il dritto di unire a questo fine il Capitolo generale, dal quale il Rettore Maggiore potrà deponersi44, purché vi concorrano due terzi de' voti de' Vocali. Anzi, a tal effetto ciascun de' Consultori chiamando gli altri, debbano tutti unirsi insieme, e concordemente risolvendo di convocare il Capitolo, abbiano libertà d'intimarlo.