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S. Alfonso Maria de Liguori
Cost. e Reg. della Congr. del SS. Redentore

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Cap. II - Delle qualità che si richiedono ne' soggetti da riceversi

I. Il ricevere cherici52 o altri nel corpo della Congregazione apparterrà, come s'è già detto, al Rettore Maggiore. Egli dunque, o altri da lui deputato, prenderà esatta informazione ||17|| del talento e de' costumi di coloro che cercheranno di essere ammessi, specialmente del motivo della loro vocazione: se abbiano sorelle o parenti poveri, se abbian debiti o commessi delitti, se siano di natali legittimi, non dovendosi mai ammettere persona, onde venisse nota o macchia al proprio ministero. Gl'istessi informi53 prenderanno i Consultori nell'acettazione de' giovini54 non di suddiaconi, essendo per l'accettazione di questi, come si è detto, necessario il loro voto.

II. Il Segretario della Congregazione in un libro distintamente noterà il giorno, il mese e l'anno del ricevimento de' soggetti.

III. Così accettati si proveranno qualche tempo colle loro vesti; e fatti per quindici giorni gli esercizj spirituali, saranno ammessi al noviziato, dove un anno intero i cherici, due i fratelli serventi e almeno sei mesi i sacerdoti di età matura, se così stimerà il Rettore Maggiore, sotto la cura di un Maestro de' novizj atte nderanno all'acquisto delle virtù più


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proprie alla loro vocazione. Se si saranno ben portati in quest'anno di prova, colla licenza del Rettore Maggiore, fatti altri quindici giorni di esercizj spirituali più rigorosi, saranno ammessi all'oblazione, facendo i voti semplici di castità, povertà ed ubbidienza, col voto e giuramento di perseveranza a beneficio della Congregazione accettante; li quali voti e giuramento non possano essere rilasciati, né dispensati, che dal Sommo Pontefice o dal Rettore Maggiore, e con questa condizione sempre s'intendano farsi.

IV. Fatta l'oblazione, i soggetti si applicheranno ai studj, ma saranno tuttavia sotto la cura di un Prefetto spirituale, finché saranno ordinati. Per l'ordinazioni si richiegga sempre il permesso del Rettore Maggiore, né di ordinario usciranno ad operare prima dell'età di trent'anni, benché fra questo tempo il Rettore della casa potrà in caso di bisogno impiegarli coll'intelligenza del Rettore Maggiore.

V. Sebbene la trasgressione di queste Regole e Costituzioni non induca peccato alcuno, procurino però i superiori con tutto lo zelo la di loro osservanza; né siano facili a dispensare, se non in caso di necessità da esaminarsi da i respettivi superiori locali e loro consulta, quando il bisogno sarà particolare di qualche soggetto. Ma per le dispense toccanti il comune della Congregazione ricorrano al Rettore Maggiore, il quale, col consiglio de' suoi Consultori, potrà concederle, ma ||18|| non già per sempre, restringendosi al solo Capitolo generale la facoltà di dare dispense generali e perpetue per gravissime cause.




52 chierici



53 informazioni



54 giovani




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