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S. Alfonso Maria de Liguori
Dell'uso moderato dell'opinione probabile

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CAPITOLO V - SI RISPONDE ALLA MASSIMA DE' CANONI CHE SI OPPONE: IN DUBIIS TUTIOR VIA ELIGENDA EST.

 

1 Prima di tutto bisogna qui avvertire che contro quegli autori i quali dicono che la mentovata regola de' canoni corre solamente ne' dubbj di fatto monsig. Fagnano, nel cap. Ne innitaris, de constit., n. 112, molto si affatica a provare che la regola corre anche ne' dubbj di jus. Ma non bisognava in ciò tanto affaticarsi, mentr'è certo che per lecitamente operare sempre è necessaria la certezza morale dell'onestà: onde, o sia il dubbio di fatto o sia di jus, quando persiste il dubbio, non è mai lecito l'operare; ed allora il dubbio, benché sia di jus e speculativo, nondimeno, sempreché non si depone, diventa dubbio pratico. Posto ciò, intanto quegli autori diceano, come penso, che la regola procede solo ne' dubbj di fatto, in quanto supponeano che i dubbj di puro fatto son tutti dubbj pratici che non possono deporsi. Del resto, per toglier ogni equivoco, noi diciamo che la regola - in dubiis via tutior eligenda est - vale così per li dubbj di fatto come di jus. Ma diciamo all'incontro che vale per li soli dubbj pratici (quali appunto eran quelli che occorrevano ne' casi


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riferiti ne' testi de' canoni), ma non già per li dubbj speculativi che si depongono con qualche principio certo; perché allora non si sta più in dubbio, ma fuori di dubbio e fuori degli stessi termini della regola. E questa, come vedremo, è la giusta sentenza circa la detta regola, abbracciata comunemente da' dottori, i quali uniformemente insegnano che in quanto a' dubbj speculativi la regola è di consiglio, non già di precetto.

 

2. Ecco come parla S. Antonino, p. 2, tit. 1, cap. XI, § 31: Inducunt illud: in dubio tutior via eligenda est. Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, et non de salutis necessitate, quoad omnia dubia. Il p. lettore mi oppone ch'io nel riferire quest'autorità ho mancato o in tacere quel che ho letto nella Somma del Santo, o in non leggere in fonte le di lui parole, dicendo che se le avessi lette, vi avrei trovata la mia confusione e vergogna. Ma vediamo, ove sta questa mia confusione e vergogna. Egli dunque mi oppone due cose: la prima che dalle parole antecedenti e conseguenti si vede che il Santo nel luogo citato non parla di chi sta (come io suppongo) tra due sentenze dubbie o probabili e si appiglia alla benigna per ragion che la legge è dubbia, ma parla di chi fra le due opinioni tiene la benigna per vera ed a


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quella si appiglia senza esitazione, ma solamente con qualche scrupolo leggiero, che disprezza. La seconda cosa è che S. Antonino tiene per certo che tra le due opinioni dubbie vi è l'obbligo di seguire la più sicura appunto per la regola: in dubiis tutior via est eligenda. E ciò lo prova con rapportare che il Santo, dopo aver riferito il sentimento di un certo Lorenzo, il quale consuluit omnibus quod debeant se ad hujusmodi emptione abstinere, nel § 29 scrive poi così: In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de sponsal., cap. Juvenis), ideo consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium abstineant, sicut concludit præfatus Laurentius. Onde conclude il padre lettore che S. Antonino tiene per certo che, in vigore della suddetta regola de' canoni, nelle opinioni dubbie dee sempre tenersi la più sicura.

 

3. Per rispondere bisogna ch'io qui trascriva intieramente la dottrina insegnata da S. Antonino nel luogo citato. Ivi al § 28 riferisce il Santo che vi era un gran contrasto in quei tempi tra' savi, se fosse lecito un certo contratto di compra. Si opponea da alcuni a questo contratto la dottrina di S. Tomaso, che dice: Error quo non creditur esse mortale conscientiam non excusat a toto,


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licet forte a tanto. Quodlib. 9, art. 15. Onde S. Antonino nel detto § 28 dice così: Notandum est quod dicit S. Thom., in quadam quæst. de quodlib., quod quæstio in qua agitur de aliquo actu utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ sacræ aut canonis Ecclesiæ vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam si determinet quod sit ibi mortale, et non sit, mortaliter peccabit contrafaciens; quia omne quod est contra conscientiam ædificat ad gehennam. Si autem determinatur quod non sit mortale, et est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sane intelligendum quando erraret ex crassa ignorantia; secus si ex probabit, puta quia consuluit peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale: videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et hoc quantum ad ea quæ non sunt expresse contra jus divinum vel naturale vel contra articulos fidei et decem præcepta, in quibus ignorans ignorabitur, ut ait Apostolus, et habetur 1 quæst., 4 § fin. Et si diceretur hîc esse usuram, et usura est contra decalogum, respondetur: sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant. (Si notino queste parole:


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Sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant. Onde si parlava già d'un contratto controverso, da alcuni stimato usurario e da altri no.) Cum autem dicitur ignorantia juris naturalis non excusare, intelligitur de his quæ expresse per se vel reductive sunt circa jus naturale et divinum, ut contra fidem vel præcepta per evidentes rationes vel determinationem Ecclesiæ, vel sententiam communem doctorum, et non de his quæ per multa media et non clare probantur esse contra præcepta et articulos.

 

4. Indi al § seguente 29 soggiunge S. Antonino il passo riferito dal mio oppositore: In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de spons. cap. Juvenis) ideo consulendum est unicuique ut ab emptione talium jurium abstineant, sicut concludit præfatus Laurentius. Il p. lettore vuole che la parola consuluit non s'intenda per consiglio, ma per un'ammonizione del Santo dell'obbligo di astenersi da quel contratto in vigore della legge generale che in dubiis tutior via est eligenda. Ma io trovo che immediatamente appresso scrive il Santo così: Quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus seu consiliis habitis a sapientibus


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circa hæc, et prædicta jura emere intenderet, relinquendus videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio. Or se fosse vero, come vuole il p. lettore, che S. Antonino tenea doversi in tal caso necessariamente seguire il più sicuro per la regola de' canoni, non potea poi dire che chi non volea ricevere il consiglio non dovea condannarsinegarglisi l'assoluzione; poiché apparisce chiaramente dal contesto di tutto quel che ivi nota il Santo che chi avesse voluto fare quel contratto sapesse già il dubbio che vi era per l'opinione contraria, difesa già da periti di non minore autorità. Quel consulendum dunque dee intendersi come un mero consiglio, e non già come ammonizione di obbligo. E che in fatti il Santo parlava di consiglio e non di precetto consta da quel che scrive poco appresso al § 31, dove dice: Quod autem volentes probare contractum esse illicitum inducunt illud: in dubiis tutior via est eligenda. E poi risponde: Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, non de salutis necessitate, quoad omnia dubia; alioquin oporteret omnes religionem intrare.

 

5. Da quest'ultimo testo di S. Antonino chiaramente si ricavano le risposte ad ambedue le opposizioni del p. lettore. In primo luogo si ricava che il Santo non tenea già


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ch'era legge universale in tutti i casi dubbj, quella massima - in dubiis tutior via est eligenda, ma che ne' dubbj speculativi che occorrono nel caso di due opinioni probabili, come appunto era il caso di quel contratto, tenea che la suddetta regola fosse di consiglio, non già di precetto. Non importa poi che ivi abbia addotto l'esempio o sia l'assurdo, dicendo che se quella regola che ne' dubbj dee seguirsi la parte più sicura corresse in tutti i dubbj, ognuno sarebbe tenuto a farsi religioso: poiché in questo luogo non parla il Santo con coloro i quali avesser preteso dire che l'entrare in religione o altra azione simile era di precetto in virtù di questa regola de' canoni, ma parla e risponde direttamente a coloro che per tal regola voleano non potersi fare quel contratto per ragione che, secondo la regola, dovea tenersi la parte più sicura, ch'era l'astenersene, e dice: Quod autem volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: in dubiis tutior via est eligenda. Ecco che qui parla individualmente di quel contratto speculativamente dubbio; e risponde: Hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, non de salutis necessitate quoad omnia dubia. Sicché parla qui solo di quel contratto, e dice che per questo contratto, supposto già come dubbio, non era già di


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precetto, ma di consiglio quella regola de' canoni.

 

6. Inoltre ricavasi da tal passo la risposta alla prima supposizione del p. lettore, cioè che colui il quale volea fare il contratto lo giudicava certamente lecito, non già dubbio, avendo per vera l'opinione che 'l difendea. Ma S. Antonino non intendea certamente parlare d'un'opinione tenuta per vera, ma d'un'opinione avuta per dubbia: altrimenti all'obiezione di coloro che volean provare esser quel contratto illecito appunto per quella regola di doversi tenere il più sicuro ne' dubbj (volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: in dubiis tutior via est eligenda), inettamente avrebbe contrapposta il Santo quella risposta che dal detto de' canoni non era di necessità ma solo di maggior merito: Hoc esse verum de honestate et majoritate meriti, non de necessitate quoad omnia dubia; ma avrebbe detto che quella regola correa solamente ne' casi dubbj, ma non già quando l'operante sta certo della verità della sua opinione: il Santo nonperò dice che quel detto de' canoni non era di precetto universale per tutti i dubbj (quoad omnia dubia), ma sol di consiglio.

 

7. Come scrive S. Antonino, così scrisse ancora Giovanni Nyder: Viam tutiorem eligere est consilii, non præcepti. In consolat. etc.


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part. 3, vide c. 10 et 16. Lo stesso scrisse Tabiena: Non valet quod in dubiis tutior via est eligenda; quia hoc non est præceptum, sed consilium. In Summa, verb. Scrupulus. Isamberto, parlando di detta regola, dice: Debet intelligi de vero dubio, quod meram hæsitationem dicit, excludentem aliquem assensum. In 1, 2, qu. 19, d. 9, a. 2, n. 6. Innumerabili altri dottori scrivono similmente che la mentovata regola de' canoni corre solamente per li dubbj pratici ma non per li speculativi (s'intende di quelli che posson deporsi per altra via). Così scrive Giovanni Idelfonso domenicano: Prima sententia est quod in dubiis circa jus vel circa votum semper tenemur sequi partem juris; sic Vasquez... Sed hæc sententia vera non est, eamque rejiciunt communiter doctores; ita Salas, Cornejo, Jo. a S. Thoma etc. 1, 2, disp. 209, n. 1117. Dice quest'autore esser contrario Vasquez, ma in verità non è contrario: Vasquez parla del dubbio pratico, ma parlando dello speculativo scrive: Quando autem est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem. Disp. 65, cap. 3, num. 12. Lo stesso scrisse Tannero: Neque obstat regula juris in dubiis: nam regula quidem illa universim obligat ubi practice et in particulari dubitatur de honestate; de reliquo autem in consilio est. In


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1, 2 S. Thomæ lib. 2, disp. 1, cap. 4 et theol. schol. tom. 2, disp. 2, q. 6, dub. 4, n. 61. E cita Enriquez, Sa, Soto, Medina, Valenza, Sanchez, Alfonso di Leone, Filliuccio ec.

 

8. Ma il dottor Martino Navarro (che il p. Patuzzi cita per sé) più distintamente discute questo punto nel commentario che fa al cap. Si quis, de pœnit., dist. 6, n. 2 et seq. Ivi al n. 34 dice primieramente lo stesso che dicono gli altri, cioè che la suddetta regola ordinariamente è di consiglio: Per hunc textum minime probari teneri nos, sed tantum consilio regulariter ad eligendam in rebus agendis tutiorem partem, nisi aliud ad id nos urgeat præceptum. Infertur autem in hunc modum: nam omnia jura quæ habent in rebus agendis partem eligendam esse tutiorem, significant ut partem illam eligamus quæ animæ utilitati est certior: at supra dictum est consilium tantum esse etiam in spiritualibus ut certiora minus certis præeligamus: ergo consilium tantum et non præceptum fuerit tutiorem partem eligere. Indi soggiunge come cosa certa al n. 41 che la regola de' canoni è di precetto solamente a rispetto de' casi mentovati ne' testi predetti, ove tal regola si prescrive; ma negli altri casi è solo di consiglio. Eccettuandone però il caso in cui concorressero due cose: cioè


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la prima, che si tratti di cosa necessaria alla salute (come sono le cose spettanti alla fede); la seconda, che l'uomo stia nel vero dubbio, come se taluno stando in dubbio volesse tenere più prebende, secondo scrive S. Tomaso nel quodlib. 8, art. 3, dove il Santo parla di colui che vuole operare col dubbio pratico, come spiega in fine: Si, manente tali dubitatione, plures præbendas habet. Quindi il Navarro scrive: Illud autem videtur certum sine ulla exceptione, tam in foro conscientiæ quam exteriori, in dubiis vi præcepti partem eligendam esse tutiorem in omnibus illis casibus in quibus id faciendum jura præcipiunt, ut in c. Juvenis, c. Ad audientiam, et c. Significasti. E poi dice: Septimo addendum, illud - in dubiis tutior via est eligenda - etiam extra casus in quibus id faciendum jura exprimunt duobus concurrentibus esse præceptum. Alterum est, quod casus ille dubius rem tangat animæ saluti necessariam: alterum, quod res vere sit dubia. Exemplum potest sumi ex S. Thoma, quodlib. 8, art. 13, de illo qui plures præbendas obtinet existens dubius. Del resto dice poi al n. 48 che non pecca chi si serve con buona fede d'una opinione che crede esser vera (appresso poi dichiara che cosa intende col dire opinione vera): Infertur 10 eum non peccare ratione dubietatis qui de


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duabus opinionibus alteram eligit, eo quod bona fide credit esse veram: hujusmodi enim homini res illa non dubia est. Nam dubitare dicitur ille cujus animus se applicat ad diversa et neutrum eligit. Dicendo poi - credit esse veram - spiega non intender parlare di colui che si serve di quell'opinione, credendola unica vera, ma di colui che opera con una delle opinioni che ha qualche fondamento di potere esser vera e non è contraria a qualche testo di Scrittura o ad alcuna decisione della Chiesa. Ecco come soggiunge: Hanc vero illationem non ita intelligo ut excusandus mihi videatur a peccato qui quomodolibet quamlibet opinionem deligit et eam credit esse veram, sed solum illum qui in materia in qua non est ullum Scripturæ testimonium apertum neque hactenus est Ecclesiæ auctoritate declarata (altrimenti, dice, potrebbe seguirsi Ario e Nestorio, secondo scrive anche S. Tomaso, quodlib. 3, art. 10). Ille autem excusandus videtur qui, cum eruditus sit et utriusque opinionis argumenta librare potens, bona fide illam sibi deligit. E che parli non già dell'opinione unica vera, ma d'una opinione la cui contraria anch'è probabile, si vede dalla comprovazione che ne adduce; poiché rapporta la dottrina di Alberto magno, dell'Ostiense e del cancelliere Gio. Gersone, i quali dicono


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esser ben lecito fra due opinioni verisimili servirsi di quella che piace: Facit quod Albertus respondisse fertur posse quemlibet cum animæ salute sequi in consiliis quamcumque opinionem, dummodo alicujus doctoris magni auctoritatem sequatur. Hostiensis etiam, de cognat. spirit. super cap. Si vir, dicebat: Inter diversas opiniones, diversa judicia semper humaniorem esse præferendam et æquiorem... Facit et ratio illa Cancellarii Parisiensis, scilicet, quod non minus nocet homini errare in articulo fidei qui nondum est declaratus ab Ecclesia quam nocere possit error in moribus de quibus non constat irrefragabili Scripturæ testimonio aut Ecclesiæ determinatione quod sit illicitus. (Già si riferì di sovra al cap. III, n. 24 la dottrina di Gersone, approvata da S. Antonino, il quale dice che siccome in materia di fede così in materia di costumi possiamo eleggere una delle opinioni, purché non sia meno probabile dell'altra). Ergo pari ratione neque is peccaverit qui bona fide in agendis unam opinionem ita sequitur ut paratus sit Ecclesiæ obedire aut Scripturæ et, si ei errorem explicuerit, credere. Aggiungasi in conferma di ciò quel che scrive Navarro antecedentemente nello stesso luogo citato: Postremo facit, cap. 2 de reg. jur., quod dubia in meliorem partem sunt sumenda. Tandem


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facit quod, nisi hanc partem teneamus, mille opiniones ad salutem necessarias jampridem receptas, quibus tota utitur Ecclesia, explodere oporteat ab ea. Ma vediamo quali sono queste opinioni che chiama necessarie alla salute, ricevute da lungo tempo e di cui si serve tutta la Chiesa. Eccole: Recepta enim est a Richardo et ab aliis ut plurimum opinio S. Thomæ, in 4, d. 17, q. 3, non teneri quem statim post lapsum in peccatum mortale illud ore confiteri sub nova pœna peccati: at contra tenuit ibidem D. Bonaventura, quem aliqui secuti sunt: constat autem hanc postremam opinionem esse tutiorem; ergo, si tutior, est tenenda etc. Beatus item Raymundus in Summa tenuit communicare excommunicato, etiam extra sacramenta, peccatum esse mortale: at S. Thomas in 4, d. 18, receptus ad aliis ibidem et a Jo. Andr. Panormit., et comment. in cap. Sacris, de his quæ vi etc., dicit esse veniale. Recepta est etiam ut plurimum opinio S. Thomæ de non confitendis necessario circumstantiis omnibus, sed tantum illis quæ speciem variant: at constat tutiorem esse alteram; ergo vel non sunt semper eligenda tutiora, vel etc. Quo hæc omnia concilientur, dicendum arbitror aliud esse scire, aliud credere, aliud opinari, aliud dubitare... Opinari vero est adhærere unî parti contradictionis, non tamen


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firmiter, sed cum formidine ne altera pars sit vera. Dubitare vero est animum applicare ad plura et nihil eligere. Le opinioni descritte di sovra ognuno sa che non sono unicamente vere ma ambedue probabili; e di queste dice Navarro esser ben lecito l'uso, non ostante la regola: in dubiis etc. Ecco come parlano gli autori antichi, checché si dicano i probabilioristi moderni, vantandosi che tutta l'antichità sia a noi contraria, quando quella è tutta a noi favorevole. Vedasi in ciò quel che si disse al cap. III, n. 23, 24 e 25.

 

9. Finalmente il p. Francesco Suarez conferma, tom. 5, in 3 p., d. 40, sect. 6, n. 8, esser sentenza comune che la regola de' canoni corre solamente per li dubbj pratici di fatto e per li soli casi de' testi; indi conclude al (n. 13): Denique infero decisiones illas non extendendas ad omnes casus dubios, obligando omnes ut in conscientia semper teneantur suscipere quod est tutius; quia non semper habent locum rationes quæ ibi moverant pontifices. Præcipue mihi est certum non extendi ad dubium juris (s'intende come sopra per quel dubbio che non può deporsi), quia solum agunt de dubio facti: neque in dubio facti, cum sit longe dissimilis ratio, quia ubi jus non est certum, non fit injuria. E lo stesso


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dice l'Abate nel cap. Significasti, e molti altri, come Vidal, Arca salut., tract. de dubiis etc., inquisit. 2, n. 2 ad 4, Angles, p. 1 de jejun., qu. 9, art. 1, dub. 2, concl. 3, Henriquez, lib. 14 de irregul., cap. 3, n. 4 in fin., Granado, de legib., contr. 2, tr. 12, disp. 6, n. 7, Duvallio, de act. hum, qu. 4, art. 12, Bardi, de prox. act. hum. reg., disc. 6, c. 2, § 1, Giuseppe di Gennaro, resul. var. res. 37, n. 3, et res. 20, n. 9, Lorca, disp. 37, n. 3 et 4, Caspense, de conscient., disp. 4, sect. 1 et 2, Salonio, comment. in disp. de just. in 2, 2 S. Thom., qu. 5, a. 7. Di più Salas, Lorca e il p. Giovanni da S. Tomaso presso Idelfonso, in 1, 2, disp. 209, n. 1112 et 1117. Di più Medina, codex de rebus rest. q. 21, Valenza, Sa, Alfonso di Leone, Sanchez, Filliuccio, Merolla ec. presso Tannero. In 1, 2 S. Thom. l. 2, d. 1, c. 4, n. 68, et theol. schol. t. 2, d. 2, q. 6, d. 4, n. 61. Di più S. Bonaventura, Gersone e Silvestro appresso Tirillo. De prob., q. 26, n. 21.

 

10. Ed in fatti esaminando i testi, ben dovea osservasi la mentovata regola, mentre i dubbj erano ivi tutti dubbj pratici, e non v'era alcun principio riflesso per determinare che non vi fosse obbligo di seguire la parte più sicura, per causa degli scandali e d'altri sconcerti che doveano evitarsi in tali casi.


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Per vedere ciò chiaramente, bisogna esaminar qui brevemente i fatti allora occorsi e le decisioni de' testi che ci oppongono.

 

11. In quanto al cap. Illud Dominus, de cleric. excomm. etc., ivi il caso fu che un certo vescovo, non ostante la pubblica fama della scomunica fulminata contro di lui, volle temerariamente celebrare: onde diciamo che costui giustamente fu giudicato reo da Innocenzo III; poiché, stando egli in dubbio della scomunica, almeno dovea far diligenza per accertarsi della verità e frattanto astenersi dal celebrare. Né osta quel che dice Fagnano nel cap. Ne innitaris, de constit., che il vescovo adduceva per sua scusa di non essere stato ammonito della scomunica: poiché, siccome scrive il Gonzalez, almeno quando il detto vescovo intese d'essere stato notoriamente scomunicato, pulsatis campanis et candelis accensis, festis diebus et dominicis, doveva informarsi del vero: e perciò, secondo apparisce dal testo, di quella prima scusa il papa non fece alcun conto; ma bensì lo dichiarò meno reo per la seconda scusa da lui addotta, cioè che ei nonnisi per famam de sententia contra eum prolata constaret. Con tutto ciò giustamente disse il pontefice: Quia in dubiis via tutior est eligenda, etsi de lata in eum sententia dubitaret, debuerat tamen potius abstinere quam sacramenta Ecclesiæ celebrare.


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12. In quanto al cap. Ad audientiam, de hom., il caso fu che un certo sacerdote ferì un uomo, il quale poi se ne morì. Indi si dubitava se quegli era morto per tal ferita. Clemente III decise che frattanto era conveniente che il sacerdote non celebrasse, dicendo: Cum in dubiis semitam debeamus eligere tutiorem, vos convenit injungere presbytero ut non ministret. Qui diciamo per prima che in tal caso non ancora erasi appurato il fatto, cioè se per tal ferita fosse morto quell'uomo; onde soggiunge il testo: Si ex alia infirmitate obierit, poterit divina ministrare. Perciò frattanto, saggiamente ordinò il papa che il sacerdote si astenesse di celebrare, essendo dovere che in tale dubbio si scegliesse la via sicura. Diciamo per secondo, come ben avvertono Navarro e Suarez, che in tal caso non si trattava di osservanza di alcun precetto, ma solo d'una certa convenienza, affinché, se poi si fosse appurato che il sacerdote era stato l'omicida, non vi fosse stato scandalo nel popolo in averlo veduto celebrare. Lo stesso fu disposto in simil caso di omicidio dubbio nel cap. Petitio tua 24, de hom., dove si disse: Cum sit consultius in hujusmodi dubio abstinere quam temere celebrare. Chi non vede che in tali casi ben conveniva, anzi era necessario che si scegliesse la via più sicura colla


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astinenza dal celebrare, per riparare allo scandalo che poteva avvenirne?

 

13. In quanto alla clementina Exivit, ivi i frati minori interrogarono la sede apostolica se fossero tenuti sotto colpa grave a quelle regole della religione che erano imposte con parole precettive. Rispose il papa: In his quæ animæ salutem respiciunt, ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda. Primieramente in tal caso, dicendo il papa: ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda, non intese certamente parlare della sicurezza materiale in doversi abbracciare l'opinione più sicura, ma della sicurezza formale di coscienza in operare, non col dubbio pratico, ma colla certezza morale dell'onestà dell'azione; perché se avesse parlato della sicurtà materiale, avrebbe dichiarato che tutte le parole di modo imperativo importavano precetto, il che senza dubbio sarebbe stato materialmente il più sicuro: ma il papa dichiarò il contrario, dicendo che non tutte le parole imperative importavano precetto, ma solamente quelle che doveano intendersi precettive per ragion delle parole o della materia, ex vi verbi, vel saltem ratione materiæ de qua agitur. Del resto disse: Licet fratres non ad omnium quæ ponuntur in regula sub verbis imperativi modi, sicut ad præceptum, seu præceptis


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æquipollentia, observantiam teneantur, expedit tamen, ad observandam puritatem regulæ et rigorem, quod ad ea, sicut ad æquipollentia præceptis, se noverint obligatos quæ hîc inferius adnotantur etc. Ed indi di sotto notò il pappa quelle cose che doveano intendersi come di precetto.

 

14. Aggiungo un'altra risposta più convincente. Come si legge nel testo, il fatto era questo: da' frati si era prima dubitato se la regola obbligasse di precetto solamente ai tre voti di povertà, castità ed ubbidienza; ma Nicola III papa avea già dichiarato che obbligavano ancora tutti i consigli evangelici che nella regola si esprimeano con parole obbligatorie di precetto o pure equivalenti. Supplicarono poi i frati Clemente V che dichiarasse loro quæ censeri debeant præceptis æquipollentia. E perciò Clemente, prima di spiegar quelle cose che pareano equipollenti a' precetti in vigor delle parole e per ragion della materia grave di cui trattavasi, premise quelle parole: Ad vitandos graves remorsus conscientiæ, pars securior est tenenda. Sicché in tal caso non si trattava già di due parti ambedue probabili, ma si trattava se v'era obbligo di attenersi a quella parte che, secondo il rigore della regola e secondo avea dichiarato Nicolò III, non solo era più sicura ma era unicamente sicura,


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essendoché già costava che la regola, giusta la forza delle parole e la gravità della materia, obbligava ad osservare come precetti, non solo i tre voti, ma ancora alcuni consigli evangelici nella regola esposti, e perciò non poteano quelli trasgredirsi senza gravi rimorsi di coscienza. Quindi disse Clemente che ad evitare tali rimorsi dovea tenersi la parte più sicura, la quale in verità era l'unica sicura e l'unica vera, non essendovi ragioni fondate all'incontro che potessero scusare da colpa grave la trasgressione di quei consigli.

 

15. In quanto finalmente al cap. Juvenis 3, de sponsal., il caso ivi fu che un certo giovine essendo di sette anni sposò una sua consobrina. Indi, sorto il dubbio se il primo matrimonio era valido o invalido, per difetto d'impotenza, in età così tenue di sette anni, Eugenio III ordinò che il marito si separasse dalla suddetta consobrina sua seconda moglie, propter honestatem Ecclesiæ, soggiungendo così: Quia igitur in his quæ dubia sunt quod certius existimamus tenere debemus etc. Posto ciò, diciamo per che il papa ordinò la separazione non perché stimò che nelle opinioni dubbie dovesse sempre seguirsi la più tuta, ma perché la separazione era necessaria per evitare lo scandalo e conservare l'onestà della Chiesa. Diciamo


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per che pronunziando il papa le parole - Quod certius existimamus tenere debemus - non disse ciò a rispetto del giovine, il quale ben era consapevole se nel tempo del primo matrimonio era impotente o no, ma a rispetto de' giudici, che nel foro, quando le ragioni delle parti son dubbie, certamente debbono attenersi a quello ch'è più certo; e perciò disse certius, non tutius, cioè che stimava cosa più certa il doversi ordinare la separazione, perché la nullità del primo matrimonio era dubbia, ed il possesso stava più presto per quello. Che ha che fare dunque ciò colla nostra questione, dove si tratta di foro interno e non di dubbj pratici, ma di opinioni egualmente probabili?

 

16. Sicché si vede che tutti i dubbj occorsi ne' casi de' testi erano dubbj pratici, che non poteano deporsi con alcun principio riflesso. Il p. Patuzzi si affatica a provare che la suddetta massima è precettiva ed è generale per tutti i dubbj. Ecco (dice) come parlano i canoni: In dubiis via tutior est eligenda. Cum in dubiis debeamus semitam eligere tutiorem etc. signore, lo concediamo: la massima è precettiva ed è generale, generalissima; ma per quali dubbj? È generale per tutti i dubbj pratici, ma non già per gli speculativi, che possono deporsi con qualche principio certo riflesso; perché


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ciò non si nega dagli stessi antiprobabilisti, siccome dimostrammo nel cap. III, n. 1, 2 e 3. E sappiamo che anche i sommi pontefici non sempre si sono valuti ne' dubbj speculativi di questa regola, di seguire la parte più sicura. Sappiamo ch'eglino hanno dispensato nel matrimonio rato contro la sentenza di S. Bonaventura, di Scoto e di tanti altri. Anzi riferisce Soto che Adriano VI in un certo matrimonio rato dispensò contro il proprio sentimento, fidato solamente alla sentenza di Gaetano: Adrianus VI (son le parole di Soto), vir tum utriusque juris peritissimus, tum et rei theologicæ non infime doctus, cum ab illo hujusmodi dispensatio fuisset postulata, oblataque fautrix Cajetani sententia, demiratus est virum theologum hoc sibi in animum inducere potuisse, et ideo, improbis precibus succumbens, respondet se dare quod posset, sed tamen credere, nihil posse. In 4, dist. 27, q. 1, a. 4.

 

17. È vero poi che i pontefici per lo più hanno ammonito a seguitare le sentenze più sicure, ma non sempre hanno imposto di abbracciarle, come apparisce da più canoni, e specialmente dal cap. Ex parte 18, de cens., ove era il caso che, gli abitatori d'un pæse avendo fatto un voto, dubitavasi se eran tenuti al più o al meno, secondo il tenore della promessa fatta: e fu detto che, atteso tal


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dubbio fossero tenuti al meno e non al più. Ma secondo la regola del p. lettore, coloro, per non mettersi a pericolo di trasgredire la legge divina per lo voto fatto, doveano condannarsi al più, non al meno. Il p. Patuzzi invita il lettore ad osservare il testo riferito, dicendo che il caso del testo non ha che fare col mio intento: ma io anche prego il lettore a leggere il testo, e vedrà la verità, favorendomi la stessa glossa, la quale ivi dice, ricavandone questa conseguenza: In dubiis liberum est sequi quod magis placuerit.

 

18. Inoltre scrissi nella dissertazione: «Se vi fosse legge certa (bisogna ch'io ripeta le parole ivi scritte, per vedere se reggono le risposte date dal p. lettore) di dover sempre seguire ne' dubbj le sentenze più sicure, quomodo potuisset Ecclesia concedere conjugi qui dubitat de sua potentia ad copulam ut possit eam per triennium experiri, semper ac non sit de impotentia certus, ut habetur in cap. Laudabilem, de frigid. etc.? Ideo dicendum quod lex non accedendi ad alienam non obliget, nisi casu quo certe ipsa lex exsistit; alias in dubio possidet conjugis libertasRisponde per prima il p. lettore che in tal caso, concorrendo due leggi, entra la perplessità, la quale scusa il conjuge in accedendo ad non suam. Rispondo io: questa perplessità può aver luogo nel caso che il


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marito accedit ad reddendum debitum, ma non già, si accedit ad petendum, perché allora può astenersi dal cercare il debito senza alcuno scrupolo. Di più dice il p. lettore che in tal caso potest conjux reddere et petere, quia suum acquisitum jus est certum, et contra incertum est an impedimentum impotentiæ sit perpetuum. Ma questa risposta stabilisce la nostra sentenza; poiché se fosse vero, come vuole il mio oppositore, che il possesso della legge eterna precede ogni libertà e dritto dell'uomo e che la legge divina, benché dubbia, certamente obbliga, dovrebbe dirsi necessariamente che quando entra il dubbio della legge che prohibet accedere ad non suam, resta impedita la libertà. Ma la Chiesa non dice così; dice che il conjuge bene potest accedere et experiri per triennium, e perché? perché finché dura il triennio, la legge non accedendi ad mulierem non suam aut dubie suam in tal caso è legge dubbia, che non impedisce la libertà che il conjuge ancor possiede di accostarsi. Dopo il triennio però, perché l'impotenza si presume certamente perpetua, allora la legge proibente si rende moralmente certa, e perciò resta impedita la libertà di accostarsi.

 

19. Inoltre, perché (dimando) i dottori antichi comunemente hanno insegnato che


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dove la legge è oscura, né per quella vi è alcun testo di Scrittura o determinazione della Chiesa o evidente ragione, niun'azione dee condannarsi di colpa grave, se non perché gli autori mentovati hanno avuto per certo che la legge dubbia non obbliga? Ecco come scrisse S. Raimondo: Non sis pronus judicare mortalia peccata ubi tibi non constat per certam Scripturam. Lib. 3 de pœnit., § 21. Così ancora scrisse S. Antonino in più luoghi. In un luogo disse: Quæstio in qua agitur utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ aut canonis Ecclesiæ vel evidens ratio, periculosissime determinatur. P. 2, tit. 1, c. 11, § 28. E ne apporta la ragione, dicendo che colui che nel dubbio determina esser mortale una qualche azione di cui prudentemente si dubita che non sia mortale, egli (come scrive) ædificat ad gehennam, cioè mette in pericolo di dannazione chi facesse quell'azione. In altro luogo dice così: Si vero non potest (parla del confessore) clare percipere utrum sit mortale, non videtur tunc præcipitanda sententia, ut dicit Guillelmus, ut deneget propter hoc absolutionem vel illî faciat conscientiam de mortali. Et cum promptiora sint jura ad solvendum quam ligandum (cap. Ponderet, dist. 1), et melius sit Domino reddere rationem de nimia


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misericordia quam de nimia severitate, ut dicit Chrysostomus (c. Alligant 26, quæst. 7), potius videtur absolvendus. P. 2, tit. 4, cap. 5, § In quantum. Lo stesso scrive Gabriele Briel nell'anno 1480, dicendo: Nihil debet damnari tamquam mortale peccatum, de quo non habetur evidens ratio vel manifesta auctoritas Scripturæ. In 4, d. 16, q. 4, concl. 5.

 

20. Lo stesso si deduce da ciò che scrisse S. Tomaso ne' quodlibeti: Qui ergo assentit opinioni alicujus magistri contra manifestum Scripturæ testimonium vel contra id quod publice tenetur secundum Ecclesiæ auctoritatem, non potest ab erroris vitio excusari. Quodlib. 3, a. 10. Dunque S. Tomaso giudica essere inescusabile solamente colui che siegue l'opinione d'alcun maestro contro un chiaro testo della Scrittura, o contro qualche sentenza comune de' dottori, e conforme al sentimento della Chiesa, ma non già chi siegue un'opinione che non apparisce esser certamente contraria alla divina legge, come appunto notò Giovanni Nyder sopra il citato testo dell'Angelico, dicendo: Hæc verba S. Thomæ non possunt intelligi nisi de illis ubi manifeste patet ex Scriptura vel Ecclesiæ determinatione, quod sit contra legem Dei, et non de illis ubi illud non apparet; alias sibi contradiceret in eodem. Libro 3


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consolat. etc. cap. 11, p. 3. E il medesimo S. Tomaso in altro luogo, trattando della questione se sia lecito avere due prebende, dice esser pericoloso il determinare che alcuna azione sia mortale. Ubi veritas (son sue parole) ambigua est, quod in hac quæstione accidit..., inveniuntur in ea theologi theologis et juristæ juristis contraria sentire; in jure namque divino non invenitur determinata expresse, cum in sacra Scriptura expressa mentio de ea non fiat, quamvis ad eam argumenta ex aliquibus auctoritatibus Scripturæ forte adduci possint, quæ tamen non lucide veritatem ostendunt. Quodl. 9, a. 5. Dunque l'Angelico non ha per certo quel principio de' nostri contrarj, cioè che in dubbio possiede la legge, e che perciò in dubbio dee tenersi l'opinione che favorisce la legge; ma dicendo che dove la verità è ambigua è pericoloso il determinare che l'azione sia mortale, il Santo più presto ha per vero il principio nostro, che in dubbio se vi sia la legge o no, la legge non obbliga. Ma se la legge dubbia non obbliga, diranno, perché S. Tomaso nello stesso quodlibeto dice che l'errore in determinare che alcun atto non sia mortale non è scusato da colpa? Ma bisogna considerare le parole del santo Dottore, le quali son queste: Omnis quæstio in qua de mortali peccato quæritur, nisi expresse


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veritas habeatur, periculose determinatur; quia error quo non creditur esse peccatum mortale quod est mortale conscientiam non excusat a toto, licet forte a tanto. Error vero quo creditur esse mortale quod non est mortale ex conscientia ligat ad peccatum mortale. Si rifletta dunque che qui S. Tomaso non parla già dell'onestà dell'azione nell'operare, ma della verità della cosa nel determinare che quell'atto sia peccato mortale o no: e perciò dice esser pericoloso dove la verità è ambigua il determinare che l'atto sia o non sia peccaminoso; poiché l'errore nel determinare così per l'una, come per l'altra parte è colpevole: giacché l'errore (dice) nel determinare che l'atto sia mortale quando non è mortale lega secondo la coscienza al mortale ed è causa di dannazione; all'incontro l'errore nel determinare che non sia mortale quando è mortale anche è colpevole. Inoltre ciò s'intende, come spiega S. Antonino scrivendo sovra del citato testo dell'Angelico, quando si giudica per ignoranza crassa che l'atto non sia mortale, ma non già quando ciò si giudica per opinione probabile difesa da' savi, ancorché altri contraddicano. Ecco le parole di S. Antonino, p. 2, tit. 1, cap. 11, § 28: Notandum est quod dicit S. Thomas in quadam quæstione de quodlibetis, quod quæstio in


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qua agitur de aliquo actu utrum sit peccatum mortale vel non, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ sacræ aut canonis Ecclesiæ vel evidens ratio, nonnisi periculosissime determinatur. Nam si determinet quod sit mortale, et non sit, mortaliter peccabit contra faciens; quia omne quod est contra conscientiam ædificat ad gehennam: si autem determinatur quod non sit mortale, et est, error suus non excusabit eum a mortali. Sed hoc secundum videtur sane intelligendum quando erraret ex crassa ignorantia: secus si ex probabili, puta quia consuluit peritos in tali materia, a quibus dicitur illud tale non esse mortale; videtur enim tunc in eo esse ignorantia quasi invincibilis, quæ excusat a toto. Et hoc quantum ad ea quæ non sunt expresse contra jus divinum vel naturale vel contra articulos fidei et decem præcepta, in quibus ignorans ignorabitur... Et si diceretur hîc esse usuram, et usura est contra decalogum; respondetur: sed hunc contractum esse usurarium non est clarum, cum sapientes contraria sibi invicem sentiant. Si ricava dunque da S. Tomaso e da S. Antonino che dove la verità non è manifesta, ma è contrastata, la legge, come dubbia, non obbliga; e perciò diciamo che tra due opinioni egualmente probabili non siam tenuti a seguitare quella che favorisce la legge.


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21. Ma ritornando al punto della massima de' canoni - In dubiis tutior via eligenda est, il voler dire ch'ella sia una legge generale per tutti i dubbj, non solo pratici ma anche speculativi, a me pare (secondo quello che di sovra si è dimostrato), non potersi mettere in dubbio che una tale opinione sia affatto improbabile ed insussistente; mentr'ella è contraria al sentimento comune de' teologi (di sovra già addotti) ed anche alla ragione, attesoché se mai vi fosse questa legge universale di dover seguire in tutt'i dubbj la parte più sicura, ne avverrebbe che non si potrebbe seguire neppure l'opinione probabilissima, la quale certamente è tra' confini del probabile, secondo la propos. proscritta da Alessandro VIII: Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam. Sicché dovremmo abbracciare il tuziorismo stretto e dannato, con seguitare sempre la più sicura. Oltreché, le stesse ragioni evidenti con cui s'è provato che la legge dubbia non obbliga, elleno stesse evidentemente provano che questa legge de' canoni non è legge universale per tutti i dubbj ma solo per li dubbj pratici. E la discorro così: se i canoni spiegassero espressamente che la regola di seguire la parte più sicura corre per tutti i dubbj di qualunque specie, così pratici come speculativi, in questo caso dovremmo sottoporre


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il nostro giudizio a quello della Chiesa, benché ci sembrasse contraria la ragione; ma essendo ambigua la parola in dubiis, e potendosi ella intendere così de' dubbj speculativi come de' pratici, dee necessariamente intendersi solamente de' pratici, attesa la ragione, la quale chiaramente ci persuade, siccome abbiam veduto di sopra, che la legge dubbia non può attualmente obbligare, ed attesa ancora la dottrina abbracciata comunemente da tutti; come si disse al cap. III, n. 22 e 23, che i dubbj speculativi ben si posson deporre con un principio riflesso certo.

 

22. Ma, per abbreviarla, tralascio qui un'altra ragione, prima (nella dissertazione) da me addotta, a cui opponendosi il p. Patuzzi, si lusinga di aver già vinta la causa. Via, non sia quella per detta, e vengo a questa; alla quale non so vedere qual risposta adequata vi possa mai essere. Dimando: che dice in somma la massima? In dubiis tutior via eligenda est. Bene. Dunque, sempre che la coscienza sta nel dubbio (in dubiis), l'uomo non può operare senza grave rimorso (e tali appunto erano i casi de' testi, ne' quali non potessi formare il dettame certo né direttoriflesso per l'onestà dell'azione). Ma che osta la suddetta massima quando l'uomo con qualche principio riflesso formasi il dettame pratico moralmente certo? Allora esce già


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dalla dubbietà e non può dirsi più che sia in dubiis. La regola de' canoni è verissima e giustissima, ma non è già quella che la vogliono i tuzioristi, per tirarla o di buona e di mala voglia a farle dir quello che affatto secondo gli stessi suoi termini la massima non dice. Ma replicheranno gli avversarj che il mio argomento reggerebbe, se i principj da me addotti fossero certi; ma, com'essi esclamano, quelli sono falsi, falsissimi. Dunque, io ripeto sempre, se i primi oppositori prima non dimostrano che i detti principj son falsi, tutte le loro opposizioni cadono a terra. Ma a me pare moralmente impossibile ch'essi giungeranno mai a confutare i due principj da me provati. E ritorno a dire che non mai confuteranno tali principj, se non confutano prima le dottrine di S. Tomaso da me addotte. Dico: se non confutano; perché il volerle interpretare a modo loro in altro senso, com'essi fanno, è voler oscurare la luce del sole.

 

23. Dicono già gli avversarj che que' miei principj son tutti arzigogoli, ghiribizzi, rifugi da disperati, invenzioni nuove e capricci nascosti all'antichità. Gran cosa! Quando i miei contrarj leggono qualche cosa a cui non trovano risposta sola, se n'escono con tali frasi disprezzanti. Invenzioni nuove, capricci nascosti all'antichità! Dunque, perché


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gli antichi non hanno spiegate le cose in quel modo in cui sono state spiegate appresso, perciò quel che noi diciamo è tutta invenzione e capriccio? Ma quante cose circa la morale e circa ancora la fede erano prima confuse e poi sono state dichiarate! Ma se gli antichi teneano per certo, come vogliono i nostri avversarj, che quando vi erano opinioni probabili dall'una e dall'altra parte dovessero sempre seguirsi le più sicure, vorrei sapere perché essi han proibito comunemente di condannare di colpa grave, come si è veduto di sovra, qualunque azione la quale non apparisce certamente rea di peccato mortale. Perché han detto che la legge per obbligare dee esser manifesta?

 

24. Io per me confesso la verità, che quando cominciai a studiar la teologia morale, perché fui diretto a principio in tale studio da un maestro della rigida sentenza, impresi a difendere la medesima con molto calore; ma in appresso, considerando meglio la questione, mi parve moralmente certa la sentenza che sta per l'opinione egualmente probabile, indotto dal medesimo principio qui provato che la legge dubbia non può indurre un'obbligazione certa. Quindi fermamente restai persuaso che non doveano costringersi le coscienze a seguire l'opinione più sicura quando l'opposta fosse già egualmente


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probabile, per non metterle nel pericolo di molte colpe formali. Ed inoltre confesso avanti a Dio che in quest'ultimi tempi, vedendo così agramente impugnata la nostra sentenza (che prima per la serie di 80 o 90 anni è stata senza dubbio comune appresso tutti), più e più volte ho cercato di esaminare di nuovo questa materia con tutta la diligenza, deponendo ogni propensione e leggendo e rileggendo tutti gli autori antichi e moderni che mi son capitati alle mani della rigida sentenza, apparecchiato ad abbandonar la mia subito che l'avessi conosciuta non abbastanza certa; siccome non ho avuta ripugnanza di ritrattarmi in molte altre opinioni un tempo da me tenute, le quali erano per altro certamente di minor momento che non è questa: ma quanto più ho esaminate le ragioni, tanto più elle mi sono apparse certe e sicure.

 

25. Fintanto però che non verrò altrimenti persuaso di quel che sono al presente, io in quanto a me mi sforzerò coll'ajuto della divina grazia di camminare per la via più perfetta: ma il voler obbligare tutti ad astenersi in pratica dal seguire ogni opinione che non è moralmente certa a favore della libertà, secondo oggidì vogliono obbligarli questi autori moderni, e negare loro l'assoluzione sacramentale, se non se ne astengono, ciò


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stimo non potersi pretendere in buona coscienza, se prima non me lo dichiara la Chiesa: alla quale, dichiarandolo ella, subito e volentieri sommetterò il mio giudizio. Del resto S. Giovan Crisostomo (in can. Alligant 26, quæst. 7) così m'istruisce nel testo di sovra, già riferito altra volta: Circa viam tuam esto austerus, circa alienam benignus. Quindi giova qui notare quel che scrisse il p. Paolo Segneri nelle citate sue pistole per l'opinione probabile (Pistol. 1, § 11), dove disse: «Gli antichi (checché si dicano alcuni senza provarlopoterlo mai provare per tutta l'eternità) son iti con questa regola: dove la legge era certa, attenersi a quella: dove era dubbia, diporre la dubbietà con cercare il parere d'uomini dotti, quando essi tali erano a sufficienza, con ventilarlo quando non erano: dove i pareri erano ben fondati di qua e di , attenersi a que' che gradissero con fidanza di non errare. (E qui rapporta le parole di Bernardo di Chiaramonte di sopra già riferite: Ex quo opiniones sunt inter magnos, et Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quis quam voluerit). Questa fu la regola antica, e questa è la vera regola da seguirsi perpetuamente. Non tutto quello ch'è meglio a farsi, è meglio ad ordinarsi. Il B. Pietro Damiani sul testo di S. Paolo - Volo omnes vos esse sicut me ipsum - fe'


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questa chiosa, utilissima al nostro intento (l. 6, epist. 12): Alius volebat Apostolus, aliud præcipiebat: volendo me esse sicut se, provocat ut ascendam; offerendo copulam nuptialem, detinet sustinendo, ne corruam. Dopo ciò, l'esortar tutti a seguire in ogni occorrenza l'opinione più probabile (ciò dee intendersi quando l'eccesso fosse picciolo e dubbioso, come al principio si spiegò) è cosa santa, ma sarebbe cosa, s'io non erro, malissima l'obbligarveli. Ciò che molto bene Silvestro mostrò d'intendere nella sua Somma, dove alla parola Confessio lasciò scritto: Licet sit tutius statim, habita opportunitate, confiteri quam differre, non tamen tutius est tenere quod sic obligentur; quia viri timorati haberent maximas occasiones peccandi. Io sto a vedere che vi sia chi presuma di andare in queste materie con piè più fermo di quello che facesse un S. Agostino: egli, dopo aver in una sua lettera a S. Geronimo esposta la riverenza in cui tenea gli scrittori sacri, parlando agli altri, soggiunse: Alios autem ita lego ut, quantalibet sanctitate doctrinaque polleant, non ideo verum putem quia ipsi ita senserunt, sed quia mihi, per alios auctores vel probabiles rationes, quod a vero non abhorreat persuadere potuerunt. (Così sta nel c. Ego solis, dist. 9. Ma, come avverte la correzione romana,


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appresso S. Agostino, in vece di quel - mihi per alios etc. - sta così: mihi vel per illos auctores canonicos vel probabili ratione etc.) La prego a ponderare che il Santo non a quel solo acquietavasi che gli fosse persuaso per vero in tutto con giudizio assoluto e, come dicono alcuni, non fluttuante: signor no; acquietavasi a quello che gli fosse provato non allontanarsi dal vero, quod a vero non abhorreat. Ma che altro è il proprio dell'opinione probabile, se non questo, non abhorrere a vero? Questo fu il proceder proprio dell'universo nelle controversie morali. Ma no, p. Segneri mio, che i nostri probabilioristi moderni, siccome dipingono l'opinione probabile, la fan vedere orrida e abbominevole come un mostro d'inferno. Dicono che i probabilisti ammettono per opinioni probabili, qualunque probabilità elle abbiano, viene a dire, quantunque sieno certamente meno ragionevoli, quantunque sieno solo probabilmente probabili e quantunque quelle sieno difese da due o tre autori ed anche da un solo contro la comune degli altri. Ma risponderebbe a ciò il p. Segneri che questo è un voler alterare eccessivamente le cose per farsi dar ragione giustamente o ingiustamente. Direbbe che l'opinione di questa sorta sarebbe veramente un mostro abbominevole: ma non è così; l'opinione veramente probabile


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è quella sola che ha fondamenti intrinseci ed estrinseci, egualmente o quasi egualmente validi, che non ha la contraria per la legge, in modo che la legge apparisce certamente e strettamente dubbia.

 

26. Laonde qui ci protestiamo che siccome non sappiamo approvare que' confessori che, per esser troppo appassionati per lo rigore, facilmente condannano senza certo fondamento molte opinioni, benché appoggiate a grave motivo di ragione e di autorità, così all'incontro non possiamo approvare certi altri, a cui basta per chiamare probabile un'opinione qualunque ragione apparente, ma non ferma, o pure lor basta il vederla difesa da alcuni autori, che, per esser benigni, danno spesso in lassezze. Il confessore, prima di approvare un'opinione, è obbligato ad esaminare le ragioni intrinseche: e quando trova una ragione convincente per l'opinione che si oppone alla libertà, e stima che a tal ragione non possa moralmente darsi adequata risposta, sicché la giudichi certamente più probabile, allora in ogni conto dee preferire la ragione all'autorità, ancorché ella sia di più dottori gravi; purché l'autorità non fosse tanta ch'egli giudicasse dovergli quella fare più peso che la ragione propria, secondo quel che asserisce S. Tomaso, 2, 2, q. 9, a. 8 ad 2, dicendo: Aliquis parvæ scientiæ


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magis certificatur de eo quod audit ab aliquo scientifico quam de eo quod sibi secundum suam rationem videtur; benché questo è un caso che molto di rado avviene.

 

27. Ciò corre in quanto alla teorica. Ma in quanto alla pratica di scegliere le opinioni, nel dubbio se debbano preporsi le rigide alle benigne o queste a quelle, io rispondo così: dove si tratta di esimere il penitente dal pericolo del peccato formale, dee il confessore valersi, per quanto permette la cristiana prudenza, delle opinioni più benigne, giusta quel che si disse al cap. III, n. 20 sino a 25. Ma dove poi le opinioni benigne fan più vicino il pericolo del peccato formale, come sono alcune opinioni di dottori circa l'obbligo di fuggire le occasioni prossime di peccare e simili, allora è sempre spediente che il confessore si vaglia, anzi dico che egli come medico delle anime è tenuto a valersi delle opinioni rigide, che meglio conducono a conservare il penitente nella divina grazia.

 




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